ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Liguria 49/2021. Si affaccia il 2,2% per i futuri pensionati militari -15. Questo giudice sembra aver copiato la mia interpretazione del 35% -1,8% per anno per i -15 civili. A tutti i poliziotti civili -15, invece di perderetempo con i vostri illustri avvocati, chiedete il 35%-1,8% per anno come ha scopiazzato questo Giudice o chi per lui, in quanto anziché vedervi tolto il 2,33% per anno vi devono togliere l'1,8% ex comma 2 dell'art.44 :
In tale impianto, pertanto, il militare legittimamente cessato ante tempus dal servizio fruiva di una aliquota differenziata rispetto al civile (2,20% versus 35-1,8% per anno), accedeva al picco uniforme di rendimento tra i 15 ed i 20 anni (44% versus 35+1,8% per anno) e successivamente si
giovava di un coefficiente incrementale fino al 3,6% per anno.
Valorizzando quanto disposto dal citato co. 9 dell’art. 54, con norma che appare simmetrica a quella dell’art. 44 co. 2 (che individua la percentuale
di riduzione per i civili), è previsto che per il militare che raggiunga il diritto a pensione con meno di 15 anni (ex art. 52) questa sia pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile, non sembrando coerente per chi sia privo del requisito minimo d’anzianità alla riforma delle pensioni fruire di un beneficio cui non avrebbe avuto diritto anche nel precedente regime, attribuendo l’aliquota media più alta conseguibile, seppure frazionata annualmente.
Confermandosi non illogico che il favor legis riservato al personale militare si sviluppi solo a far tempo da una data anzianità (nella fattispecie
con un solo giorno in più dopo il 15esimo anno), maturata nell’ambito della finestra temporale introdotta dalla riforma Dini, l’aliquota da applicare non
può che essere individuata secondo i parametri offerti dai due sottosistemi paralleli. Avendo lo ius superveniens integrato il sistema previgente
agganciando la quota retributiva all’anzianità maturata al 31.12.1995, la cessazione dal servizio a quella data in base ai pregressi referenti normativi ai
fini che interessano non potrebbe che restare sostanzialmente priva di rilevanza, per effetto della interpretazione estensiva dell’operatività del
metodo pro rata.
Neppure potrebbe rilevare il dato di fatto di eventuali svantaggi di calcolo, tra militari e civili, a seconda degli anni di servizio presi a
riferimento, dal momento che nessuna irragionevole disparità di trattamento appare configurabile tra soggetti che si trovino in situazioni diverse, ovvero che vantino diversi statuti previdenziali e anzianità di servizio, conseguendo un diverso trattamento di quiescenza per l’effetto di diversi requisiti di legge (cfr. sez. Puglia nn. 351/2019, 210/2020, 22/2021; sez. Emilia Romagna n. 6/2021; sez. Trentino Alto Adige-TN nn. 25/2019, 197/2021; sez. Toscana n. 11/2021).
Posto anche un link dello studio Chessa che si mostra oltremodo fiducioso del 2,44 anche per i -15:
https://www.studiolegalechessa.com/2021 ... ro-dictum/
In tale impianto, pertanto, il militare legittimamente cessato ante tempus dal servizio fruiva di una aliquota differenziata rispetto al civile (2,20% versus 35-1,8% per anno), accedeva al picco uniforme di rendimento tra i 15 ed i 20 anni (44% versus 35+1,8% per anno) e successivamente si
giovava di un coefficiente incrementale fino al 3,6% per anno.
Valorizzando quanto disposto dal citato co. 9 dell’art. 54, con norma che appare simmetrica a quella dell’art. 44 co. 2 (che individua la percentuale
di riduzione per i civili), è previsto che per il militare che raggiunga il diritto a pensione con meno di 15 anni (ex art. 52) questa sia pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile, non sembrando coerente per chi sia privo del requisito minimo d’anzianità alla riforma delle pensioni fruire di un beneficio cui non avrebbe avuto diritto anche nel precedente regime, attribuendo l’aliquota media più alta conseguibile, seppure frazionata annualmente.
Confermandosi non illogico che il favor legis riservato al personale militare si sviluppi solo a far tempo da una data anzianità (nella fattispecie
con un solo giorno in più dopo il 15esimo anno), maturata nell’ambito della finestra temporale introdotta dalla riforma Dini, l’aliquota da applicare non
può che essere individuata secondo i parametri offerti dai due sottosistemi paralleli. Avendo lo ius superveniens integrato il sistema previgente
agganciando la quota retributiva all’anzianità maturata al 31.12.1995, la cessazione dal servizio a quella data in base ai pregressi referenti normativi ai
fini che interessano non potrebbe che restare sostanzialmente priva di rilevanza, per effetto della interpretazione estensiva dell’operatività del
metodo pro rata.
Neppure potrebbe rilevare il dato di fatto di eventuali svantaggi di calcolo, tra militari e civili, a seconda degli anni di servizio presi a
riferimento, dal momento che nessuna irragionevole disparità di trattamento appare configurabile tra soggetti che si trovino in situazioni diverse, ovvero che vantino diversi statuti previdenziali e anzianità di servizio, conseguendo un diverso trattamento di quiescenza per l’effetto di diversi requisiti di legge (cfr. sez. Puglia nn. 351/2019, 210/2020, 22/2021; sez. Emilia Romagna n. 6/2021; sez. Trentino Alto Adige-TN nn. 25/2019, 197/2021; sez. Toscana n. 11/2021).
Posto anche un link dello studio Chessa che si mostra oltremodo fiducioso del 2,44 anche per i -15:
https://www.studiolegalechessa.com/2021 ... ro-dictum/
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Caro Naturopata, constatando purtroppo ancora le tue sconclusionate e singolari opinioni, certo di interpretare il pensiero di tanti, ABBITI DI CUORE TUTTI GLI SCONGIURI METALLICI ED ANATOMICI POSSIBILI ED IMMAGINABILI.......
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sempre più perplesso e confuso.......ma dico, il collegio SSRR estensore della fatidica sentenza 1/2021 non potrebbe, solo per i meno 15, chiarire una volta per sempre con una specifica nota quale coefficiente applicare ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 218 in rif. alla CdC Calabria n. 215/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 219 in rif. alla CdC Calabria n. 213/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 241 in rif. alla CdC Sardegna n. 141/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 242 in rif. alla CdC Sardegna n. 36/2020, Accoglie l’Appello dell’INPS, in quanto il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 219 in rif. alla CdC Calabria n. 213/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 241 in rif. alla CdC Sardegna n. 141/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 242 in rif. alla CdC Sardegna n. 36/2020, Accoglie l’Appello dell’INPS, in quanto il collega CC. aveva - 15 anni al 31/12/1995.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da jonnidread »
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Faccio presente che la CdC Valle d'Aosta, con le sentenze n. 13 e 14 depositate in data 05/05/2021 ha rigettato i ricorsi con - 15 anni.
Per quanto riguarda i + 15 li accoglie.
Per quanto riguarda i + 15 li accoglie.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 226 in rif. alla CdC Calabria n. 417/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo squadra esperto) in data 27.4.1987, aveva – 15 anni al 31/12/1995.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 227 in rif. alla CdC Calabria n. 267/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo reparto) in data 1.3.1983, aveva – 15 anni al 31/12/1995.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 233 in rif. alla CdC Sardegna n. 128/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 234 in rif. alla CdC Sardegna n. 25/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 235 in rif. alla CdC Sardegna n. 32/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando all’Ufficiale Superiore CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 244 in rif. alla CdC Sardegna n. 28/2020, in merito all’Appello del Ministero della Difesa e dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 227 in rif. alla CdC Calabria n. 267/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS, poiché il ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo reparto) in data 1.3.1983, aveva – 15 anni al 31/12/1995.
3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 233 in rif. alla CdC Sardegna n. 128/2019, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della GdF. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 234 in rif. alla CdC Sardegna n. 25/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
5) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 235 in rif. alla CdC Sardegna n. 32/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando all’Ufficiale Superiore CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
6) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 244 in rif. alla CdC Sardegna n. 28/2020, in merito all’Appello del Ministero della Difesa e dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega CC. con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buongiorno, ma a parte tutte le sentenze positive in tutta Italia , l’INPS ha rideterminato e pagato gli arretrati ai potenziali vincitori delle sentenze ? o ancora non caccia un euro a nessuno ?
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
L'Inps ha 120 gg. per fare i conteggi a seguito della sentenza di 1° grado ma cmq. prima deve elaborare il nuovo Mod. SM.5007 ed aspetta l'OK dalla sede centrale di Roma.
Trascorso tale periodo, conviene sollecitare l'elaborazione del mod. SM.5007 e relativo pagamento anche se devono applicare gli interessi maturati per quanti pochi ma spettano.
Non dimenticatevi di chiedere contestualmente anche il prospetto dei conteggi di liquidazione.
Trascorso tale periodo, conviene sollecitare l'elaborazione del mod. SM.5007 e relativo pagamento anche se devono applicare gli interessi maturati per quanti pochi ma spettano.
Non dimenticatevi di chiedere contestualmente anche il prospetto dei conteggi di liquidazione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 248 in rif. alla CdC Molise n. 26/2020, in merito all’Appello dell’INPS, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al Militare con + 15 anni, il coefficiente del 2,44%.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Perdonami Panorama. Solo una domanda. I 120 giorni che ha INPS per fare i conteggi a seguito della sentenza di primo grado decorrono dalla data della sentenza (pubblicazione) o dalla data di notifica (se notifica c'è stata)?panorama ha scritto: ↑mer mag 19, 2021 11:48 pm L'Inps ha 120 gg. per fare i conteggi a seguito della sentenza di 1° grado ma cmq. prima deve elaborare il nuovo Mod. SM.5007 ed aspetta l'OK dalla sede centrale di Roma.
Trascorso tale periodo, conviene sollecitare l'elaborazione del mod. SM.5007 e relativo pagamento anche se devono applicare gli interessi maturati per quanti pochi ma spettano.
Non dimenticatevi di chiedere contestualmente anche il prospetto dei conteggi di liquidazione.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Ciao mbetto, che io sappia i 120 gg. decorrono da quando il giudice deposita la sentenza e che poi viene inviata alle parte, poi, logicamente tocca all'avvocato inviare copia della sentenza all'INPS di ottemperare al pagamento, (cosa diversa l'invio come valore di notifica al fine di fare appello entro 60gg.o passare in giudicato).
Mi risulta anche un cambiamento di norma - per sentito dire - (ma non so quale art. di legge lo prevede), ossia che, qualora la sentenza non viene notificata, entrambi le parti hanno 6 MESI di tempo (non più 12 mesi) per proporre Appello, quindi, sembrerebbe che hanno ridotto i tempi per proporre gli Appelli. Sicuramente gli avvocati sapranno dire qualche cosa in più.
Mi risulta anche un cambiamento di norma - per sentito dire - (ma non so quale art. di legge lo prevede), ossia che, qualora la sentenza non viene notificata, entrambi le parti hanno 6 MESI di tempo (non più 12 mesi) per proporre Appello, quindi, sembrerebbe che hanno ridotto i tempi per proporre gli Appelli. Sicuramente gli avvocati sapranno dire qualche cosa in più.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
E' esattamente quello che sapevo io. Io mi fermo ad aspettare che passino i 6 mesi (dal deposito) per l'eventuale appello da parte dell'Inps. Poi ancora 60 giorni (qualora si siano decisi a proporre appello proprio al 60mo giorno). A quel punto non so se dovrò chiedere lo stesso la notifica per l'ottemperanza. Solo dopo inizierò a sollecitare. Te l'ho chiesto perché mi risulta che alcune sedi INPS hanno già riliquidato alcune PAL a vincitori (è un eufemismo) di ricorso 2.44% +15 apparentemente senza nessun criterio cronologico e senza nessuna notifica per l'ottemperanza. Anzi ne sono certo. Mi pare di capire che le varie sedi INPS fanno ognuna come vuole.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Mi domando se a tutt' oggi c è qualche collega delle forze armate o dell' ordine che in seguito alla sentenza di appello sia stato liquidato dall' Inps e che potesse illustrare in base agli anni di servizio e al proprio pal di quanto sia stato il beneficio della art 54.
Grazie anticipatamente per chi vorra' esporre il proprio caso.
Grazie anticipatamente per chi vorra' esporre il proprio caso.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Articolo de "IL CENTRO" del 23.05.2021 in merito alle sentenze CdC Abruzzo
Pensioni più sostanziose ........: "Avranno fino a 300 euro al mese in più" ........
Non ho parole
Pensioni più sostanziose ........: "Avranno fino a 300 euro al mese in più" ........
Non ho parole
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