ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

Mareemare
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 297
Iscritto il: mer gen 08, 2014 5:03 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ho trovato interessante questo articolo, laddove taluni risvolti giuridici in argomento, per come ci è capitato, sono ben delineati.

http://www.giuristidiamministrazione.co ... dizionale/

Buonasera a tutti.


Angelo98
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 212
Iscritto il: lun ago 03, 2020 6:14 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Commento del 3/10/2015, quindi anch’esso precedente alla riforma introdotta dall’art.117 cgc del 2016.
Credo che nessuno sia così ingenuo o esaltato da ritenere CHIARA ovvero ineccepibile la decisione SSRR 1/2021!
Al contrario, l’art.117 cgc citato prova senza possibilità di smentita che ESISTE (e non ...”ESISTEREBBE”....) un obbligo CONFORMATIVO (...e non “CONFERMATIVO”...). È appena sufficiente in tal senso scorrere, anche in modo sommario, il corrispondente orientamento delle sezioni di appello.
Quanto al 2,44 o al 2,445, lascio volentieri la “delicatissima” problematica ai contabili di successo.
Noto che la moderazione tracolla inesorabilmente .......
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1774
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Gianfranco64 ha scritto: ven feb 26, 2021 1:52 pm Visto che la sentenza delle SS.RR sarebbe chiara
Visto che esisterebbe l’obbligo/vincolo confermativo.
1) perché alcune sezioni applicano il 2,44 ed altre il 2,445

Perché 2,44*18 fa 43,98 (senza tener conto del – 1 giorno) e cioè una % diversa dal 44% di cui al comma 1 art.54. Più corretta 2,445 che *18 fa 44,01%, cui sottrarre 1 giorno per cui, ragionevolmente, si può dire che sia 44%.

2) perché alcune sezioni riconoscono il 2,44 ai meno 15 ed altre no

Perché si deve riandare alle SS.RR.. Basta leggere il quesito sui -15 proposto dalla 1^sez.centrale, ricavabile anche nella sentenza delle SS.RR. e rispondere NO al quesito.

3) perché alcune sezioni in automatico applicano la sentenza ed altre no.

Oramai anche il Lazio, tranne un giudice iniziale, accoglie direttamente il 2,44(5). Rimane e credo rimarrà solo il Veneto a dire no (nel merito), ma c’è una precisa ragione e vedremo se gli illustri avvocati la percepiranno.

Non siamo noi a fare commenti audaci, ma altri a fare confusione con giudizi opposti.
Mi piacerebbe leggere un commento giuridico sulla legittimità dell’operato delle SS.RR in relazione alla rideterminazione del coefficiente.

Purtroppo nel comma 1 dell’art.54 non c’è alcun coefficiente, né il 2,44(5), ma neppure il 2,93. L’unica parte variabile e quindi modificabile sono gli anni utili da 15 a 20 e quindi si poteva optare per i 15, ma anche per i 20, ma anche per qualsiasi altro range da 15 a 20 purché motivato dal punto di vista logico giuridico (i 18 anni -1 giorno limite massimo prima del retributivo lo è). Tuttavia, le SS.RR. si contraddicono perché pur dichiarando che il 44% dai 15 a 20 porterebbe a una duplicazione di anni contributivi con gli anni neutri, fermando il tutto a 18, la storia non cambia perché da 15 a 20 ne hai 5, da 16 a 20 ne hai 4, da 17 a 20 ne hai 3, da 18 a 20 ne hai due, da 19 a 20 ne hai 1, da 20 a 20 zero. Da qui il 2,2 dell’Appello Sicilia che però pare essersi “accontentata” del 2,44 per + 15, probabilmente il 2,44 non spetterà ai -15 e se così fosse, per i nuovi pensionati under 15 potrebbe affacciarsi ‘aliquota del 2,2% anno. Il Veneto tutto invece tenta ancora di far saltare il banco.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. d’Appello per la Sicilia con la n. 32/2021 Accoglie l’appello dell’INPS e dichiara che il trattamento pensionistico in contestazione va rideterminato sulla scorta dei principi fissati nella sentenza del Giudice della nomofilachia e tenuto conto delle aliquote percentuali ivi indicate. L’appello è stato proposto in Rif. alla CdC Sicilia n. 892/2020 relativo al Militare della M.M. con + 15 anni.

2) - La CdC sez. d’Appello per la Sicilia con la n. 33/2021 Accoglie l’appello dell’INPS e dichiara che il trattamento pensionistico in contestazione va rideterminato sulla scorta dei principi fissati nella sentenza del Giudice della nomofilachia e tenuto conto delle aliquote percentuali ivi indicate. L’appello è stato proposto in Rif. alla CdC Sicilia n. 268/2020 relativo al collega CC. con + 15 anni.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Gianfranco64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 919
Iscritto il: mer feb 21, 2018 8:36 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Grazie naturopata per il confronto.
Spiace che angelo98 si sia in qualche modo offeso, lo ritengo una persona molto preparata nelle materie giuridiche, non mi sembra che nei commenti si siano utilizzati termini offensivi. Spero che continui con i commenti in quanto molto preparato anche nelle procedure giuridiche.
Per naturopata, buona la spiegazione matematica, ma il mio appunto era riferito all’indicazione del coefficiente del 2,44 nella sentenza delle SS.RR., mentre nelle ordinarie sentenze in alcuni casi viene indicato il 2,44 ed in altri il 2,445. Capisco che si tratterebbe di centesimi o di pochissimi euro, ma l’INPS a seguito delle sentenze applicherà un ricalcolo uniforme o si adeguerà ad ogni singola sentenza?
Ogni giorno nuove sentenze e nuove applicazioni . Una delle ultime sentenze della Sicilia ha rigettato il ricorso in quanto era stato chiesto il 44%, lo stesso giudice riferisce che il ricorrente potrà richiedere altro provvedimento amministrativo con richiesta di applicazione di quanto indicato nella sentenza delle SS.RR , chiedo ai più esperti, cosa significa?
Il ricorrente potrà formulare tale richiesta in sede di appello, o dovrebbe instaurare un nuovo ricorso per diversa richiesta amministrativa.
Dalla medesima corte , ad un ricorrente arruolato nel 1979 gli vengono riconosciuti i 16 anni effettivi al 1995 , con applicazione del coefficiente del 2,44. Poiché con le sole maggiorazioni ad 1/5 gli risulterebbero più di 19 anni utili, come gli andrebbe applicato il 2,44.
Nelle sentenze del Piemonte comincia a delinearsi il rigetto dei ricorsi per i meno 15, anche in Basilicata risulta rigettato un ricorso per un meno 15.
Il Veneto sembra opporsi ai ricorsi ed a non conformarsi alla sentenza delle SS.RR.
Il mio senso di ingiustizia , non è sulla definizione del fatto o della norma, ma nella mancanza di uniformità delle sentenze.
domenico69
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 282
Iscritto il: mar mar 07, 2017 10:18 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

naturopata ha scritto: ven feb 26, 2021 2:10 pm Corte Piemonte sentenza n.55/2021 rigetta -15:

Da ciò consegue, poiché il ricorrente non aveva 15 anni di anzianità al 31.12.1995, l’inapplicabilità dell’invocato disposto normativo.
La conclusione risulta confermata dalla recente pronuncia delle SS.RR. n. 1/QM/21 secondo cui “L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.
Le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali, vanno ragionevolmente compensate
.
Grande rigetto!
Motivato semplicemente dicendo che non spetta l'art. 54, poiché, essendo il ricorrente inferiore ai 15 anni al 95, non aveva il requisito minimo dei 15 anni previsto da tale articolo. 🙄
Ha proprio ragione @istillnotaffound a dire che gli anni, anteriori al 95, dei -15 sono inesistenti.
Ma di che sostanza si stanno facendo!? 😡
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 68 Accoglie parzialmente l’appello del Ministero della Difesa e riconosce la riliquidazione all’appellato ricorrente CC. con + 15 anni, al 2,44%, in rif. alla CdC F.V.G. n. 38/2019.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC T.A.A. sede di Bolzano con la sentenza n. 7 pubblicata in data 02/03/2021 Accoglie parzialmente il ricorso dei ricorrenti della GdF al 2,44% con + 15 anni.

La sentenza n. 8 della stessa CdC e data qui sotto postata, merita attenzione, poiché l’Avvocato del ricorrente in qualche maniera depositando il 15/01/2021 “brevi note” al ricorso, ha impostato un argomento facendo capire al Giudice un particolare che potete leggere direttamente anche se alla fine il ricorso è stato ACCOLTO parzialmente con il 2,44%.


Sentenza n. 8/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE
SEDE DI BOLZANO
In composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 2223/M del registro di Segreteria, sul ricorso presentato da OMISSIS OMISSIS (c.f. OMISSIS), residente a OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro De Pascalis, (c.f. DPS MRA 67T21 I729K), presso il cui studio in Bolzano, Piazza Mazzini, n. 49 (tel.: 0471/976061; fax: 0471/324616; pec: mauro.depascalis@legalmail.it) è elettivamente domiciliato giusta procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio;

CONTRO
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici – Direzione Provinciale di Bolzano (c.f. 80078750587), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher (c.f. RSNLCU63L52F205H) e Raimund Bauer (c.f. BRARND68B29A952F), giusta procura generale alle liti, rog notaio Paolo Castellini in Roma, del 21 luglio 2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Libertà n. 1;

PER OTTENERE
In via principale, l’accertamento del diritto del ricorrente “alla rideterminazione della pensione liquidata con il sistema retributivo con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell'art.54 del D.P.R. n. 1092/1973 per il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico complessivamente erogato e conseguente condanna al pagamento/rimborso degli arretrati maturati dopo l’erogazione e quindi a far data dal OMISSIS ad oggi e, conseguentemente condannare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) al pagamento degli arretrati, con i relativi interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze dovute, nonché ordinare/condannare alla rideterminazione del computo pensionistico del ricorrente tenuto conto dell’art. 54 T.U. 1092/1973. Con vittoria di spese e onorari di causa.”

Visto il decreto del 16 settembre 2020 con il quale è stata fissata l’udienza di discussione della causa per il giorno 20 gennaio 2020;
Visto il decreto dell’11 gennaio 2021 con cui, in applicazione dell'art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, è stata disposta la trattazione del giudizio senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Ritenuto in
FATTO


1. Con atto depositato il OMISSIS OMISSIS OMISSIS il ricorrente, ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data OMISSIS per limiti di servizio con un’anzianità maturata al OMISSIS di anni OMISSIS, mesi OMISSIS e OMISSIS giorni, ha adito questo Giudice al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’ art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in ordine alla quota regolata con il sistema retributivo (sino al 31 dicembre 1995), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.

In particolare, il OMISSIS, titolare di pensione diretta di anzianità n. OMISSIS, liquidata con sistema misto a decorrere dal OMISSIS, si duole del fatto che “l'Inps calcola la quota relativa agli anni di anzianità maturati prima del 31/12/1995 applicando l’aliquota prevista e disciplinata dall’art. 44 del DPR nr. 1092/1973, quella valida per i dipendenti civili dello Stato, ammontante al 35,9% e non quella stabilita dall’art. 54 del citato decreto valida per il personale militare che è pari al 44%”.

Al riguardo, l’interessato ha altresì fatto presente di aver inviato in data OMISSIS formale atto di diffida all’INPS, seguito da rituale rigetto, con nota in data OMISSIS, da parte dell’Istituto.

Le argomentazioni svolte a sostegno della domanda dalla difesa del ricorrente sono fondate sostanzialmente sul richiamo alle norme dettate in materia di liquidazione della pensione secondo il sistema cd. “misto”, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo) e sui molteplici precedenti giurisprudenziali, soprattutto delle tre Sezioni centrali di appello, favorevoli alla posizione fatta valere nel presente giudizio.

2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 7 gennaio 2021 sottolineando innanzitutto, “al fine di definire l’oggetto del contendere, come le domande amministrative all’Inps e il ricorso giudiziale siano esclusivamente incentrate sull’applicazione del coefficiente del 44% alla quota di pensione in regime retributivo”.

Dopo aver quindi riassunto i termini della questione controversa - incentrata sostanzialmente sul problema legato alla lettura dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 alla luce delle profonde innovazioni introdotte nel sistema previdenziale dalla legge n. 335 del 1995 – il patrocinio dell’Istituto previdenziale ha svolto deduzioni in ordine alla infondatezza della domanda proposta col presente ricorso, che non può trovare accoglimento anche alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che hanno escluso che l’art. 54 del D.P.R. 1092/73 (e l’aliquota di rendimento ivi indicata) possa trovare applicazione generalizzata al di fuori dei casi nei quali ricorrano i presupposti nella medesima disposizione indicati (che all’evidenza non sussistono nel caso in esame).

Il patrocinio dell’istituto previdenziale ha, a sua volta, citato pronunce di Sezioni territoriali della Corte dei conti favorevoli alla tesi sostenuta.
Ha quindi concluso, in via principale, per il rigetto del gravame.

4. In data 15 gennaio 2021 l’avv. De Pascalis ha depositato note d’udienza ex art. 85 comma 5 d.l. n. 18/2020, in cui ha confutato quanto sostenuto dall’INPS nella memoria di costituzione ed ha insistito per l’accoglimento della domanda così come originariamente formulata.

L’avv. Orsingher dell’INPS ha, a sua volta, depositato, in data 18 gennaio 2021, “quale precedente, dispositivo della Corte dei Conti sez. giur. Veneto, del 18.1.2021”.

5. In data 20 gennaio 2021 la causa è stata trattata senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e decisa come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO


1. La questione in esame riguarda l’applicabilità - ai fini del calcolo del trattamento pensionistico liquidato in favore del ricorrente con il sistema misto - del disposto di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, ancorché l’interessato non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio complessiva compresa tra i 15 e i 20 anni, bensì con un’anzianità ben superiore (OMISSIS anni).

2.1. Premesso che i “fatti decisivi” concernenti la presente controversia sono incontestati, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c. sarà necessaria, e sufficiente, “una concisa esposizione dei principi di diritto su cui la decisione e fondata”; principi che, come è noto, sono di recente stati oggetto di rivisitazione da parte dell’organo di nomofilachia nella sentenza SS.RR. del 4 gennaio 2021, n. 1/2012/QM.

Le Sezioni Riunite – chiamate a pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la cui applicazione si invoca anche nel presente giudizio - sono state adite al fine di dirimere un conflitto giurisprudenziale “orizzontale tra giudici di seconde cure” con tre distinte ordinanze di rimessione, su questioni deferite dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 12 del 12 ottobre 2020 e dal Presidente della Sezione Ia Centrale con le ordinanze nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020.

Nel riassumere brevemente i termini della questione, si ricorderà che il conflitto interpretativo sul quale le SS.RR. sono state chiamate a pronunciarsi riguardava sostanzialmente la disposizione recata dai commi 1 e 2 dell’art. 54 in esame, - secondo cui: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” – che veniva interpretata, dai sostenitori dei due principali orientamenti, in maniera contrapposta.

a) Secondo una prima tesi, più restrittiva (sostenuta dall’INPS), l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento (44%) previsto dall’art. 54 per i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici, ma non più di venti anni di servizio, troverebbe la sua ragione legittimante in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore e non si giustificherebbe più in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio oltre il ventennio;

b) la seconda tesi, più estensiva (sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria), ritiene per contro che la suddetta regola di calcolo sia di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano il beneficio previsto dal primo comma dell’art. 54 (44%) con gli ulteriori aumenti annuali previsti dal 2°comma (1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

2.2. Ebbene, come è noto, nella pronuncia n. 1/2021/QM, le Sezioni Riunite, partendo dalla constatazione che la difficoltà maggiore “nel definire i quesiti proposti risiede nell’esaminare un sistema giuridico in sé compiuto – quello del d.P.R. n. 1092 del 1973 – alla luce di una normativa sopravvenuta – quella della legge n. 335 del 1995 - che risponde a principi ispirati da una politica previdenziale che poggia su presupposti assai diversi rispetto al precedente regime” (pag. 18), e sull’assunto che il problema legato alla lettura combinata dei due testi – entrambi in vigore - è rimasto irrisolto a livello legislativo, “nella impossibilità da una parte di poter scorgere una forma di abrogazione espressa di una norma sull’altra, non rinvenibile né espressamente né implicitamente nella legislazione de quibus”, hanno evidenziato specificatamente “la necessità di poter mantenere attraverso l’interpretazione, una forma di equilibrio costituzionalmente orientato” (pag. 20).

Sulla base di tali premesse, e dopo aver osservato, in modo chiaro e inequivocabile, “che l’art. 54, ai commi n. 1 e n. 2, stabilisce indubitabilmente per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello stabilito per il personale civile disciplinato all’art. 44 del medesimo testo unico”, le SS.RR., alle cui motivazioni qui si rinvia, hanno coordinato la disposizione dell’articolo 54 del d.P.R. n. 1092/73 con la disciplina previdenziale successiva ispirata al sistema contributivo e ritenuto che vada esclusa l’applicabilità di detta norma al personale con meno di quindici anni di anzianità al 31 dicembre 1995 (soluzione, questa, propugnata dai fautori di una terza tesi, minoritaria), mentre la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto - ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 - in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i quindici ed i diciotto anni, debba essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Posto che al suddetto principio, fissato dalla sentenza che risolve la questione di massima, gli organi giudicanti sono chiamati doverosamente a conformarsi (art. 117 c.g.c.), a meno che non abbiano argomenti nuovi, in diritto, rispetto a quelli già presi in esame dalle Sezioni Riunite, merita un’ultima osservazione il rilievo formulato dal difensore del OMISSIS nelle “brevi note” depositate il 15 gennaio 2021.

L’avvocato, ravvisandodelle importanti sollecitazioni che, de jure condendo, potrebbero portare ad influenzare il Legislatore a normare la fattispecie e porre fine alle varie interpretazioni legate al vuoto normativo che, di fatto, si è realizzato”, insiste affinché la domanda, “sia giudiziaria che amministrativasiaportata a compimento, per elementari garanzie di affidamento del sistema giuridico, con l’orientamento che si era consolidato anche a livello di Sezioni Centrali d’Appello…

L’assunto difensivo non può essere condiviso perché parte da un erroneo presupposto.

Innanzitutto, il “vuoto normativo di fatto” ravvisato dal difensore OMISSIS non è costituito da una carenza normativa, ma è rappresentato unicamente dalle difficolta ermeneutiche che la coesistenza di un “sistema giuridico in sé compiuto – quello del d.P.R. n. 1092 del 1973 –“ e una riforma “radicale” del sistema previdenziale ha, questo sì, innegabilmente prodotto.

Ed è proprio questo conflitto interpretativo che le Sezioni Riunite - chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale a garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto oggettivo – hanno risolto, dando una diversa lettura del medesimo quadro normativo e del medesimo quesito giuridico sollevato dall’attore in sede amministrativa e poi contenziosa.

In conclusione, alla luce di quanto sopra considerato, questo giudice non può non adeguarsi all’enunciato principio ed accogliere parzialmente la domanda, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile, determinato nel 2,44%, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 compreso fra i 15 e i 18 anni.

2.3. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c. (quest’ultimo richiamato dall’art. 21, co. 2, delle disposizioni d’attuazione del codice della giustizia contabile), da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi ormai consolidati indicati in SS.RR. nella sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (da intendersi qui richiamata).

3. Per quanto riguarda il regime delle spese, considerata la peculiarità della questione trattata, i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia e la novità dei principi di diritto affermati dalla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio ex art. 31, comma 3 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, in composizione monocratica, con funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE parzialmente il ricorso proposto da OMISSIS OMISSIS, per l’effetto, dichiara il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 2,44%, secondo quanto specificato in parte motiva, e condanna l’INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato, nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi - con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.
Così deciso in Bolzano, all'udienza del 20 gennaio 2021.
IL GIUDICE
(f.to Irene Thomaseth)


Depositata in Segreteria il

2/03/2021
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC sezione 1^ d’Appello con la n. 57 pubblicata oggi 05/03/2021 in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma quella della CdC Sardegna n. 344/2018 e riconosce al collega della GdF con + 15 anni la minor percentuale del 2,44 annuo da applicarsi alla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 73/2021 in rif. alla CdC F.V.G. n. 123/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al collega della GdF con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

2) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 74/2021 in rif. alla CdC Piemonte n. 242/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al collega della GdF la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

3) - La CdC sez. 2^ d’Appello n. 75/2021 in rif. alla CdC T.A.A. sede di Trento n. 3/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al Militare con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Paco1960

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paco1960 »

La CDC VENETO invece RIGETTA tutti i ricorsi nè il 44% ne' il 2,44%. Ormai sono una decina.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 58/2021 in rif. alla CdC Liguria n. 176/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma parzialmente la sentenza della Liguria e riconosce al collega CC. con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 59/2021 in rif. alla CdC Liguria n. 177/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma parzialmente la sentenza della Liguria e riconosce al collega CC. con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 60/2021 in rif. alla CdC Liguria n. 170/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma parzialmente la sentenza della Liguria e riconosce al militare della M.M. con + 15 anni ( N.B.: nella sentenza di 1° grado si legge anni 15, mesi 3 e giorni 27, comprese le maggiorazioni ed in servizio dal 28 aprile 1984) la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 61/2021 in rif. alla CdC Liguria n. 190/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma parzialmente la sentenza della Liguria e riconosce al collega CC. con + 15 anni NON COSTITUITO la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 51/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 259/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al collega CC. con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 52/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 125/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al collega CC. con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 54/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 343/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al Militare A. M. con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 55/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 278/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riforma parzialmente la sentenza della CdC Sardegna e riconosce al collega CC. con + 15 anni la minor percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

N.B.: Le 4 sentenze di cui sopra sono state trattate dal Presidente Massimo Lasalvia
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 56/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 418/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al ricorrente arruolato nel Corpo dei Vigili del Fuoco (capo squadra esperto) in data 11.2.1985 la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

Inoltre, nella sentenza si legge:

- ) - Preliminarmente il Collegio rileva il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha riconosciuto l’estensione al sig. OMISSIS, ex appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 concernente i militari, per mancata impugnazione da parte dell’appellante del relativo capo.

P.Q.M.

- ) - la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che la quota retributiva della pensione del sig. xxx, cessato con oltre venti anni di servizio al 31.12.1995 con anzianità di 15 anni e sei mesi, ai sensi dei principi espressi da SSRR n. 1/2021/QM, va calcolata con applicazione del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 %.

Per la sentenza suindicata il Presidente è Luciano Calamaro


2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 70/2021 in rif. alla CdC Calabria n. 205/2019, in merito all’Appello proposto dall’INPS, riconosce al collega CC. con + 15 anni la percentuale del 2,44 annuo sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo.

Per la sentenza suindicata il Presidente è Cristina Zuccheretti
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Scusate l ignoranza ma.....se è passata in giudicato con il 44% non andava neanche discussa. È inammissibile.
Rispondi