ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Tutti i nuovi mod SM5007 postati, con la riliquidazione del 44% statuito dalle sentenze sull'art.54, continuano a disporre il rendimento errato del 2,333% annuo sulla quota "A" fino al 1992, per poi concedere la differenza fino al 44% sulla quota "B".
Tutto ciò, nonostante le sentenze indichino i diversi coefficienti del 2,9333% oppure del 2,2%.
Trova allora evidente conferma una notizia che si sta diffondendo in tutta Italia: le sedi INPS NON POSSONO FISSARE UN RENDIMENTO DIVERSO DAL 2,333% ANNUO SULLA QUOTA "A", IN QUANTO IL SISTEMA OPERATIVO MECCANIZZATO IN LORO DOTAZIONE NON GLIELO CONSENTE, NON ACCETTANDO (...sic...!!!) ALCUN COEFFICIENTE , APPUNTO, CHE NON SIA DEL 2,333% ANNUO FINO AL 1992. Nè è immaginabile un calcolo "manuale" delle determine stesse (...arisic...!!!).
Poco male, per il momento, per chi vanta più di 15 anni utili al 1995, salvo vedere come si svilupperà in futuro il contenzioso che, come sappiamo, rischierà a breve di ritrovarsi del tutto fermo ed impantanato, in attesa di un sempre più probabile intervento delle Sezioni Riunite (ovviamente speriamo di no).
Poi vedremo...alle prossime puntate.....


mauri64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mauri64 »

Angelo98 ha scritto: gio ago 20, 2020 11:59 am Trova allora evidente conferma una notizia che si sta diffondendo in tutta Italia: le sedi INPS NON POSSONO FISSARE UN RENDIMENTO DIVERSO DAL 2,333% ANNUO SULLA QUOTA "A", IN QUANTO IL SISTEMA OPERATIVO MECCANIZZATO IN LORO DOTAZIONE NON GLIELO CONSENTE, NON ACCETTANDO (...sic...!!!) ALCUN COEFFICIENTE , APPUNTO, CHE NON SIA DEL 2,333% ANNUO FINO AL 1992. Nè è immaginabile un calcolo "manuale" delle determine stesse (...arisic...!!!).
Buongiorno, L'INPS invece di corrispondere denaro "versato da noi contribuenti" a fior di avvocati con l'intento, di promuovere appello nei confronti di coloro che in prima istanza hanno vinto, l'Istituto di previdenza farebbe meglio assumere fior di informatici che aggiornino il sistema operativo, affinchè elabori il coefficiente corretto.
Un caro saluto
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Grazie Panorama, ho visionato il tutto, ti sarebbe stato applicato lo standar dell'arrotondamento al 44%, lasciando invariata la quota A.
Mi chiedo se qualche collega con meno 15 anni al 1995 , vincitore di ricorso, possa pubblicare il nuovo Sm 5007 con l'aggiornamento dell' art 54, al fine di verificare se L'Inps facendo calcoli manuali applica il coefficiente del 2,93.
A livello giuridico la tua ultima determina nel modo in cui è stata formulata dall'Inps evidenzia una anomalia, tecnicamente ti ha certificato che al 31.12.1995 ti devono essere riconosciuti anni 20. Alla sola presentazione di quel documento un qualsiasi giudice dovrebbe riconoscerti il sistema previdenziale retributivo, ma forse è meglio accontentarsi di questa grande vittoria giudiziaria.
Buona pensione.
Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Come per il 2,333% annuo fino al 1992, anche l'aliquota dello 0,44 CON 20 ANNI AL 1995 risulta STANDARD (sempre più ....sic...sic!) per l'INPS, la inserisce anch'essa in tutti i nuovi Mod SM5007 aggiornati alle sentenze.
Per l'INPS purtroppo non è anomalia, ma normalità.......
Il retributivo però è chiaramente fuori discussione......
Certo, sarebbe interessante esaminare un nuovo mod SM5007 relativo ad un vincitore di ricorso con MENO DI 15 ANNI......: chissà, forse calcolo "manuale" allo stato?
I legali dell'INPS sono dipendenti dell'Ente, percepiscono un normale stipendio, comunque inferiore già a quello dei sottufficiali apicali.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC T.A.A. sede di Bolzano con la sentenza n. 37/2020 pubblicata il 27/07/2020 Accoglie il ricorso dei ricorrenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE
SEDE DI BOLZANO

In composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 2151/M del registro di Segreteria, sul ricorso presentato da:
1) OMISSIS;
2) OMISSIS;
entrambi rappresentati e difesi, come da procure allegate all’atto introduttivo del giudizio, dall' avv. Roberta Brigato del Foro di Padova, (c.f. BRG RRT 80T58 G693O) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Padova, Viale dell'Industria n. 23, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni della Segreteria al n. di fax. 0498076542 e/o al seguente indirizzo pec: studiolegalebrigato@servicepec.it

CONTRO
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Bolzano (c.f. 80078750587), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher (c.f. RSN LCU 63L52 F205H) e Raimund Bauer (c.f. BRA RND 68B29 A952F), giusta procura generale alle liti, rog notaio Paolo Castellini in Roma, del 21 luglio 2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Libertà n. 1;

PER OTTENERE
In via principale, l’accertamento del diritto al “ricalcolo della pensione, con applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art 54 del T.U. n. 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, e la relativa riliquidazione, nonché il versamento di tutte le somme non corrisposte, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi”, con vittoria di spese e compensi di causa.

Visto il decreto dell’11 novembre 2019 con il quale è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno11 marzo 2020;
Visto il decreto con cui, in applicazione dell'art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, è stata disposta la trattazione del giudizio senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Ritenuto in
FATTO


1. Con atto depositato il 5 novembre 2019 i ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e titolari di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema misto (a decorrere dal 09.08.2018 con un’anzianità di servizio di 41 anni il OMISSIS - iscrizione n. 50328412 - e, a partire dal 01.10.2017, con un’anzianità di servizio di 42 anni il OMISSIS - iscrizione n. 17119648 -, entrambi con 17 anni e 5 mesi al 31.12.1995) -, hanno adito questo Giudice al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44 % di cui all’ art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in ordine alla quota regolata con il sistema retributivo (sino al 31 dicembre 1995), oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.

Le argomentazioni svolte a sostegno della domanda dalla difesa dei ricorrenti sono fondate sostanzialmente sul richiamo alle norme dettate in materia di liquidazione della pensione secondo il sistema cd. “misto”, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 per la parte liquidata con il sistema retributivo, sulla Circolare INPDAP n. 22/2009 nonché sui molteplici precedenti giurisprudenziali, soprattutto delle Sezioni centrali d’Appello, favorevoli alla posizione fatta valere nel presente giudizio.

2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19 febbraio 2020 in cui contesta quanto ex adverso dedotto, asserendo l’inapplicabilità della disposizione citata ai ricorrenti per insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 54, comma 1° del d.P.R. n. 1092/73, avendo gli stessi maturato una anzianità complessiva superiore a 20 anni. Ciò in quanto, secondo quanto argomentato dall’Istituto previdenziale, la norma invocata – che si fonda sull’evidente ratio di “garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino con un’anzianità di servizio ridotta….” - troverebbe applicazione esclusivamente nei casi in cui il congedato - all’atto del congedo - abbia maturato almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile.

Il patrocinio dell’Istituto previdenziale ha, a sua volta, citato varie pronunce di Sezioni territoriali della Corte dei conti favorevoli alla tesi sostenuta e ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

3. In data 15 luglio 2020 la causa è stata trattata senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e decisa come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO


Va premesso, in rito, che la presente decisione viene assunta sulla base degli atti depositati e, in mancanza di conforme richiesta delle parti, senza discussione orale ai sensi dell’art. 85, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nonché dell’art. 36, commi 1 e 4, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

Nel merito, la questione riguarda l’applicabilità - ai fini del calcolo del trattamento pensionistico liquidato in favore dei ricorrenti con il sistema misto - del disposto di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, ancorché gli interessati non siano cessati dal servizio con un’anzianità di servizio complessiva compresa tra i 15 e i 20 anni.

Premesso che sulla questione di diritto vi è, come è noto, un contrasto di giurisprudenza tra due tesi - quella, più restrittiva, che ritiene applicabile l’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 solo a coloro che siano cessati dal servizio con un numero di anni compreso tra i 15 e i 20 (in tal senso, Sez. Veneto n. 46/2018; Sez. Piemonte n. 63/2018; Sez. Em.-Rom. n. 88/2018; Sez. Umbria n. 6/2018, riportate dall’avvocato dell’INPS, nonché Sez. Bolzano n. 63/2019 e n. 64/2019) e l’altra, conforme a quella perorata da parte attorea, che reputa corretta l’applicazione dell’aliquota di rendimento in oggetto sulla quota calcolata con il sistema retributivo anche a coloro che siano andati in pensione con un’anzianità superiore (cfr., ex plurimis, Sez. Trento n. 3/2019; Sez. Lombardia n. 25/2019; Sez. Liguria n. 238/2018; Sez. Toscana n.173/2019; Sez. Lazio n. 297/2019; Sez. Sicilia n. 730/2019 e, soprattutto, le Sezioni centrali d’Appello, quali Sez. Ia n. 422/2018, riportata anche dalla difesa dei ricorrenti, di riforma della Sez. Umbria n. 6/2018 sopra citata; Sez. IIa n. 208/2019; ibidem n. 57/2020 che riforma la pronuncia di primo grado della Sez. Veneto n. 46/2018 di cui sopra; Sez. IIIa n. 228/2019) - ritiene questo Giudice che il secondo orientamento richiamato, quello sostenuto da parte ricorrente, sia da condividere per le seguenti ragioni.

Partendo dal dato normativo, l’art. 54 del d.P.R. rubricato “Misura del trattamento normale”, al 1° comma testualmente recita: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Il 2° comma dello stesso articolo disciplina i restanti casi, disponendo espressamente che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Orbene, come è stato giustamente rilevato (cfr., da ultimo, Sez. giur. Sicilia 9 dicembre 2019, n. 892), “Ciò che appare dirimente per stabilire l’applicazione della norma è il secondo comma dell’art. 54. Infatti, stabilire che la percentuale del primo comma (ovvero testualmente “la percentuale di cui sopra”) viene aumentata ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, acquista significato soltanto ammettendo che la stessa si applichi anche a chi cessi dal servizio oltre il ventesimo anno”.

In altre parole “il comma 2, prevedendo per le cessazioni con anzianità superiore ai 20 anni la medesima aliquota del 44% ma maggiorata in ragione degli anni successivi al 20°, rende evidente che l’aliquota del 44% è quella di base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio (tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9). Tale interpretazione è suffragata, oltre che dalla semplice lettera della norma, anche dall’osservazione che sarebbe irrazionale interpretarla nel senso che a chi sia cessato con una anzianità inferiore ai 20 anni (tra i 15 e i 20 anni) sia riservata l’aliquota del 44%, mentre tale aliquota non spetterebbe come minima a chi vanti una maggiore anzianità” (cfr. Sez. IIIa centrale d’appello 22 novembre 2019, n. 228).

Si osserva, a tal proposito, che l’interpretazione particolarmente “restrittiva” data dell’art. 54, comma 1° in oggetto dall’INPS, si basa sostanzialmente sul ritenuto carattere di norma speciale della stessa che, come tale, non può, secondo i principi generali, essere applicata ai casi non espressamente contemplati.

Ebbene, quest’organo giudicante ritiene di non poter condividere tale assunto.

Invero, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, l’art. 54, comma 1° non costituisce una previsione di carattere eccezionale (che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, non applicabile come tale a coloro che cessino con una anzianità superiore) per diverse ragioni.

Innanzitutto, perché l’univoca, espressa previsione del 2° comma (secondo il noto brocardo “in claris non fit interpretatio”) non lascia spazio a diverse opzioni ermeneutiche; tale assunto trova ulteriore esplicita conferma nella rubrica dell’articolo 54 di cui si discute, in quanto, se le parole hanno un senso, la locuzione “Misura del trattamento normale” non dovrebbe ingenerare dubbio alcuno sul fatto che la norma fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare.

Se di un regime di favor - come tale speciale - si può parlare, questo riguarda semmai tutto il personale militare – considerato nel suo insieme - rispetto a quello civile (il cui trattamento pensionistico meno favorevole è disciplinato dall’art. 44), ma in nessun caso il personale militare con anzianità fino a 20 anni rispetto a quello con anzianità superiore, “che continua a godere della stessa aliquota del 44% anche per periodi di servizio superiori al ventesimo anno, anzi maggiorata in ragione di ogni anno successivo (comma 2)” (cfr. Sez. IIIa n. 228 del 2019 sopra già citata).
Ciò posto, ed essendo indubbio (e come tale incontestato) che l’art. 54 di cui sopra non è stato abrogato dalla legislazione successiva, occorre coordinare il già citato disposto con la normativa introdotta dalla riforma delle pensioni dettata dagli articoli 13 del d.lgs. n. 503/92 e 1, comma 12, della l. n. 335/95.

Come è noto, nel sistema di calcolo cd. misto, per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione, la pensione si compone di una quota retributiva per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in quota A e quota B, e una quota contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 01.01.1996.

Dispone infatti, l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nel caso di pensioni liquidate con il c.d. sistema misto per coloro che hanno maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è costituita “dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”

In definitiva, dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince il principio secondo cui, per i militari che alla data del 31.12.1995 vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (cfr. Sez. Ia 8 novembre 2018, n. 422).

In altre parole, l'art. 54 deve essere interpretato nel senso che l'aliquota del 44% va applicata a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; che, in applicazione del secondo comma - che disciplina l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni – detta percentuale è aumentata dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, in quanto la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.

Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che gli odierni ricorrenti - il cui trattamento di quiescenza, calcolato secondo il sistema misto avendo gli stessi maturato al 31.12.1995 un’anzianità di anni 17 e mesi 5 - abbiano diritto a vedersi computare l’aliquota più favorevole di cui all’art. 54 sulla parte di pensione soggetta al calcolo secondo il metodo retributivo; parte che deve essere, di conseguenza, ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dal citato art. 54, in quanto vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva, ai sensi della lettera a) della citata norma.

In relazione a tale decisione occorre, infine, prendere in esame la domanda formulata in via subordinata dall’INPS che, oltre a chiedere di ridursi l’eventuale condanna “per gli accessori ai soli interessi legali, salva la sola maggiore rivalutazione monetaria, ove in misura maggiore rispetto agli interessi legali”, fa istanza in ogni caso di “non superarsi il tetto di cui alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 commi 707 e 709 L. 190/2014 e non superarsi l’80% della base pensionabile ai sensi dell’art, 54 comma 7 D.P.R. 1092/1973”.

Orbene, sia il comma 707 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (il 709 è stato abrogato dall’art. 1, comma 608 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020), sia il comma 7 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 secondo cui “La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile” contengono disposizioni normative alle quali l’Amministrazione previdenziale non può che attenersi nella liquidazione del trattamento pensionistico spettante.

In altre parole, mentre con riguardo al riconoscimento del diritto all’applicabilità di una determinata disposizione alla fattispecie pensionistica oggetto di controversia è indispensabile una pronuncia giudiziale, questa non sarà più necessaria al fine di dettare i metodi di calcolo della pensione da seguire nel concreto in quanto, una volta affermata la spettanza di un determinato trattamento di quiescenza, l’Amministrazione dovrà osservare le regole stabilite dalla legge per la determinazione dell’esatto importo.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto degli ex militari OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sulle somme arretrate va, altresì, riconosciuto - ex art. 167, comma 3 del codice di giustizia contabile - il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT ai sensi dell’art. 150 c.p.c. (cfr. Sez. IIIa 7 gennaio 2019, n. 2).

La peculiarità della questione trattata e la sussistenza di una divergente giurisprudenza consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, in composizione monocratica, con funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE - nei termini di cui in motivazione - il ricorso proposto da OMISSIS e da OMISSIS e, per l’effetto, riconosce il diritto degli stessi alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ogni singolo rateo e sino alla data di pagamento degli arretrati.

Spese compensate.

Così deciso in Bolzano, il 15 luglio 2020.
IL GIUDICE
(f.to Irene Thomaseth)


Depositato in Segreteria il 27/07/2020


Il coordinatore della Segreteria
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GiuseppeK
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da GiuseppeK »

panorama ha scritto: gio ago 20, 2020 12:11 am Finalmente stasera ho visto sul sito dell’INPS il mio cedolino del mese di Settembre ed ho visto che mi hanno caricato l’art. 54.

Grado APS. Q.S., arruolato in data 27/03/1982 e in pensione con decorrenza dal 31/12/2017 (ultimo giorno di servizio 30/12/2017) sentenza della CdC emessa nel mese Dicembre 2019, questi i dati così come seguono:

- Rimborso arretrati lordo A.P. euro 8.345,82

- Rimborso arretrati lordo A.C. euro 1.257,60

Tot. lordo 9.603,42

- IRPEF sugli arretrati A.P. euro 2.127,35

- IRPEF sugli arretrati A.C. euro 477,89

Tot. IRPEF 2.605,24

Lordo 9.603,42 - Irpef 2.605,24 = restano puliti alla mano 6.998,18

Somma netta 6.998,18 : 32 mesi, viene la somma di 218,69 euro mensili.

P.S. i conteggi comprendono tutto il 2018 - 2019 - fino ad Agosto 2020 per poi pagare a Settembre 2020, in tutto 32 mesi. (i conteggi comprenderanno gli interessi, forse qualche dato sulla perequazione e, la differenza sulla 13 mensilità del 2018-2019)

Ora ho la PAL 32.847,96 con Ali. Max 38,00 e Ali. Med 25,49

N.B.: Come già preannunciato, l'INPS ci ha fatto Appello e fino ad oggi non abbiamo notizie sulla data di fissazione dell’udienza.
Se posso chiedere, quale era la tua PAL precedente?
Nel quadro II -Trattamento diretto del mod. Sm 5007 precedente, quale era il servizio al 31.12.1995 (anni e mesi) ed il coefficiente quota A (tab A L.16/1986)?

Grazie
Gianfranco64
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gianfranco64 »

Scusate, noi qui a discutere di coefficienti, calcoli vari, ed innumerevoli discussioni.
fatevi un giro sul forum della G.d.F , hanno pubblicato il ricalcolo per un collega con anni 13 e mesi 5 al 1995. Gli hanno arrotondato la parte retributiva ad anni 20, altro che coefficiente del 2,93, gli hanno applicato il 3,25.
Mi chiedo di cosa abbiamo discusso fino ad adesso,
Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Non capisco, gli hanno forse concesso anche nel suo caso per intero il 44% complessivo?!?!
Sarebbe interessante esaminare il nuovo mod SM5007, altrimenti non è agevole comprendere adeguatamente l’accaduto.
Se fosse così, è proprio il casi di esclamare che ....l’INPS sta dando i numeri........!
Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Svelato l’arcano.
Dopo aver commentato su Page GDF, onde evitare di essere ripetitivo, confermo che l’INPS ha inteso attribuire il 44% complessivo anche al collega con MENO DI 15 ANNI AL 1995, lasciando come al solito inalterata la quota “A” al 2,333% annuo e cumulando tutta la residua differenza sulla quota “B” fino appunto al 44%.
Per cui, non è stato concesso un 3,25% annuo (se non del tutto indirettamente), ma si tratta di un chiaro fraintendimento nell’interpretazione della sentenza, che richiama senza dubbio l’art.54 comma 1, senza peraltro poter riconoscere più del 2,9333% annuo.
Quindi, chi vanta MENO DI 15 ANNI AL 1995, NON POTRÀ MAI OTTENERE IL 44%!
Sarà interessante verificare la stessa fattispecie di applicazione (MENO DI 15) presso altre sedi INPS, così vedremo se opera ormai anche stavolta una prassi consolidata.
Si, in questo caso l’INPS ....ha dato i numeri........
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per notizia,

1) - ricorso per l'esecuzione della sentenza della CdC n. ..... depositata in segretaria il ......, munita di formula esecutiva apposta in data 16 giugno 2019, notificata all’INPS sede legale di Roma il 1° luglio 2019 e all’INPS sede di Bergamo il 27 giugno 2019, appellata ma non sospesa.

FATTO

2) - Lamentava il ricorrente che, nonostante la notifica della sentenza munita di formula esecutiva avvenuta in data 27 giugno 2019 all’INPS sede di Bergamo e in data 1° luglio 2019 all’INPS sede di Roma, e nonostante l’ulteriore diffida spedita in data 30 novembre 2019, l’ente previdenziale non aveva ottemperato alla sentenza e nulla aveva comunicato al difensore. Evidenziava, inoltre, che non si trattava di fare un conteggio particolarmente complesso, tenuto conto anche del fatto che l’INPS lo aveva già fatto in favore di altri soggetti vittoriosi in ricorsi analoghi. Chiedeva, pertanto, al Giudice di ordinare all’INPS di ottemperare alla sentenza n. 141/2019, con vittoria di spese e competenze professionali.

DIRITTO

- Dagli atti versati in giudizio - come evidenziato in maniera condivisa da entrambe le parti del giudizio, ricorrente e resistente - emerge che la sentenza n. 141/2019 è stata ottemperata.

- Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e conseguentemente estinto il giudizio.

- Il Giudice deve ora regolamentare le spese in base al principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 24234/2016).

- Ebbene, dalla documentazione versata in atti, puntualmente evidenziata da parte ricorrente, emerge che l’esecuzione della sentenza - da intendersi come tale l’effettiva soddisfazione del diritto del creditore, attraverso il pagamento delle somme come disposto in sentenza - è avvenuta con ingiustificato ritardo, ossia decorsi i 120 gg. previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dopo ulteriore diffida e infine proposizione del ricorso.

P.Q.M.

- la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, dichiara la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, estinto il giudizio. Spese a carico di parte convenuta, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00)”.

OMISSIS

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/08/2020
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

-15 respinto CdC Puglia. Interessante, perché afferma il 44% solo a chi ha almeno 15 anni al 1995 e per chi ne ha meno il 2,2%.


Ritornando al caso di specie e considerato che il ricorrente non può vantare alla data del 31.12.1995 un servizio utile di almeno 15 anni è evidente che nei suoi confronti non trovi applicazione quanto previsto dall’art. 54, co. 1, TU 1092/173 in ordine all’aliquota di rendimento del 44%, come invocato con il ricorso in esame.
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istillnotaffound
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

@naturopata
Si interessante e come sempre segnali le sentenze più giuste e oculate. In effetti i militari che al 31.12.1995 non hanno raggiunto i 15 anni di servizio utili non hanno diritto ad alcuna aliquota poiché il 44% spetta solo a chi ha raggiunto i 15 anni utili (minimo per aver diritto alla pensione). I militari che al 31.12.1995 non hanno questi 15 anni non hanno diritto ad alcuna aliquota perché è come se fossero cessati prima del raggiungimento del diritto alla pensione per cui quegli anni inferiori ai 15 non devono essere conteggiati ai fini pensionistici. Il 2,2% ricordiamocelo spetta ai militari che non hanno raggiunto i 15 anni utili ma hanno raggiunto comunque il limite di età pensionabile per cui, concordo con @naturopata a quelli che non hanno raggiunto i 15 anni al 31.12.1995 non spetta assolutamente nulla.
Grazie @naturopata come sempre
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

Certo....interessante: con 14 anni e 11 mesi spetterebbe così il 32,82% annuo, mentre con 15 anni spetterebbe per l’appunto il 44%.
Davvero interessante.
Ma quanto ci può godere.
Volgare ed insopportabile gufo!
Angelo98
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Angelo98 »

.......il 32,82% complessivo (non ANNUO)...
cicciotto
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da cicciotto »

in effetti ci sono anche i meno 15 che hanno già ottenuto sentenza di appello favorevole, con queste interpretazioni restrittive non avrebbero avuto speranza.... :shock:

speriamo che prevalga l'equità e la parità di trattamento per casi analoghi

mah, diciamo che sarebbe auspicabile un intervento definitivo chiarificatore delle Sezioni riunite (spetta o non spetta anche ai meno 15? che sia una decisione finalmente chiara, definitiva e per tutti)

per i meno 15, non ci resta che seguire l'evolversi della questione
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