ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per chi vuole saperne di più,

SEZIONE GIURISDIZIONALE PUGLIA Anno 2020 Numero 2

In questa sentenza si legge che il ricorrente , X, 1° Maresciallo SAL/Z della Marina Militare rappresentato e difeso dall’Avv. Milco Emanuele PANAREO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Otranto alla Via San Giovanni, n. 67, aveva chiesto contestualmente quanto segue:

1) - che gli venga riconosciuto il diritto a percepire un trattamento pensionistico quantificato secondo il “…sistema retributivo…” ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 relativo all’arrotondamento all’anno intero della frazione superiore a sei mesi in quanto aveva 17 anni e 7 mesi e 9 giorni, ed in subordine la riliquidazione della pensione in applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/1973.

Il giudice relativamente all’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 scrive che, la domanda va rigettata in quanto destituita di giuridico fondamento.

2) - Diversamente risulta, invece, fondata la seconda domanda formulata in via subordinata, concernente l’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 e, quindi, dell’aliquota di rendimento del 44 per cento con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (A e B).

Il giudice in relazione all’art. 54 precisa quanto segue:

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più cfr. art. 13 L. 503/1992) in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Unico ricorso con l’alternativa, o l’uno o l’altro ma in particolare unica spesa e senza dover perdere altro tempo.


panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per chi vuole leggere,

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 167/2020 rigetta l’appello dell’INPS in merito all’art. 54 e gli da ragione per l’arrotondamento che non va applicato (anni 17, mesi 11 e giorni 23), in rif. alla CdC Sardegna n. 353/2018 con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 168/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 60/2019 con più di 15 anni.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 169/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 68/2018 con più di 15 anni.
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harrisharris66
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da harrisharris66 »

BUONASERA, SECONDO VOI, HO POSSIBILITA' DI FARE RICORSO??????

Buonasera, sono nuovo del Forum e - gentilmente - volevo chiedere lumi sulla mia posizione pensionistica. Ho provato a leggere i numerosi post per farmi un'idea, ma la materia non è proprio facilissima.
La mia situazione attuale:
al 31.12.1992 mi ritrovo con 10 anni e 6 mesi e coefficiente 0,24500 (di questi ho ricongiunto ex ART. 2, L. 29/79 .............anni 4 mesi 4 e 18 giorni)

al 31.12.1995 mi ritrovo con 14 anni e 2 mesi e coefficiente 0,33056

La mia domanda è: i due coefficienti calcolati nel mod.5007 non sono quelli dell'art.54 per intenderci??

Poi, gli anni ricongiunti L.29/79 valgono lo stesso per il calcolo ex art.54???

Ringrazio per l'attenzione
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao. Sì, puoi fare ricorso per ottenere l'articolo 54 in questione.
Ovviamente, dal post che hai scritto non si evince, devi essere in pensione.
Affidati ad un Avvocato dato che sei a digiuno delle norme e nel frattempo leggi i post presenti nel sito e vedrai che ti sarà tutto molto più chiaro.
Oppure indica di dove sei per avere il nominativo di un avvocato e ti risponderanno in privato.
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Devi solo sapere che per coloro che hanno meno di 15 anni al 1995 (il tuo caso?) sia la I Sezione Centrale, sia la II Sezione Centrale di Roma si sono espresse favorevolmente.
Ancora non si è espressa la Terza Sezione.
Ho messo il punto interrogativo poiché inoltre tu non indichi le maggiorazioni o se hai servizi speciali (Confine al '95 etc); quindi potresti anche avere superato i 15 anni al '95. Questo lo puoi vedere dalla tua Determina di pensione. Ovviamente tutto questo per prendere le più dovute decisioni in merito.
Ultima modifica di Mareemare il lun lug 13, 2020 9:26 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da harrisharris66 »

Mareemare, grazie. Si sono in pensione da Aprile e non ho servizi speciali.....solo fatto Stazioni Distaccate / Territoriale.
Grazie ancora e buona serata.
harrisharris66
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da harrisharris66 »

Mareemare ha scritto: lun lug 13, 2020 9:14 pm Ciao. Sì, puoi fare ricorso per ottenere l'articolo 54 in questione.
Ovviamente, dal post che hai scritto non si evince, devi essere in pensione.
Affidati ad un Avvocato dato che sei a digiuno delle norme e nel frattempo leggi i post presenti nel sito e vedrai che ti sarà tutto molto più chiaro.
Oppure indica di dove sei per avere il nominativo di un avvocato e ti risponderanno in privato.
GRAZIE MILLE.....ho trovato il tasto per rispondere direttamente :lol: :lol: :lol:
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

:D
Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

https://www.forzearmate.eu/2020/07/13/a ... -dallinps/

Solo per informavi che sul sito di cui sopra mi hanno pubblicato un articolo sull'articolo 54, che qui avevo in parte anticipato.

Buonasera a tutti.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per chi vuole leggere,

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 173/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 142/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.

2) – La CdC sez. 1^ d’Appello n. 174/2020 rigetta l’appello del Ministero della Difesa e dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 139/2019 per art. 54.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 175/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 303/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54.

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 176/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 155/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54.

5) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 177/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 159/2018, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 3 c.d. “Moltiplicatore” e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.

6) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 178/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 145/2018 con più di 15 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

segue elenco odierno,

7) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 180/2020 in rif. alla CdC Sardegna n. 270/2018, così decide, respinge l’appello dell’INPS in riferimento all’art. 54 e da ragione per art. 3 c.d. “Moltiplicatore”, con più di 15 anni.

8) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 184/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 152/2019, con più di 15 anni.

9) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 185/2020 rigetta l’appello dell’INPS in rif. alla CdC Sardegna n. 186/2019 con più di 15 anni.
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elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

Buongiorno.
Più volte ho avuto modo di leggere in questa sezione del forum colleghi che chiedevano di conoscere il nominativo di un valido legale per la trattazione della rideterminazione della pensione con i benefici dell'articolo 44 famoso.
Io sinceramente mi sono rivolto a Napoli all'avvocato Claudio Parisi, con studio in via Foria 130, insieme ad altri 8 colleghi dell'arma.
Sono giunto alla sua scelta in seguito "all'analisi di mercato" (scusate il termine) laddove ho riscontrato una grande professionalità in materia (fatta di successi in materia di sentenze è lui che ha vinto la prima causa in Terza Sezione, facendo cambiare orientamento a quei giudici che nell'unica precedente davano ragione all'INPS) e un costo molto contenuto. In effetti per ogni ricorrente ha chiesto mille € più cassa professionale ed IVA per tutta la procedura, appello compreso, oltre alle pure spese di viaggio/vitto/alloggio in caso di trasferta. in tutto ciò è compresa anche l'esecuzione della prima sentenza in caso di vittoria.
Tutto ciò l'ha formalizzato in una scrittura privata e ogni ricorrente avrà il suo ricorso personale.
di seguito la relativa scrittura privata a conferma delle mie parole.
Mi risulta che abbia seguito tantissimi colleghi in quasi tutta Italia..
....senza togliere meriti agli altri professionisti che ci hanno permesso di ottenere gli odierni risultati.

SCRITTURA PRIVATA

Tra ___________________________________________, res.te in ______________________________________________, codice fiscale____________________________________________, Corpo di appartanenza___________________________, grado______________________________, in congedo, e
l’Avv. Claudio Parisi, del foro di Napoli, CF PRSCLD75L03G793J
in relazione al mandato con procura alle liti, conferito dal primo verso il secondo, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell’importo della pensione (Iscrizione: _______________________________, determinazione INPS _________________________________, decorrenza _______________________________), con ricalcolo sulla base dell’aliquota del 44% prevista dall’art 54 DPR 1092/1973, da presentarsi avanti alla Corte dei Conti, previo se del caso ricorso amministrativo a presentarsi alla competente sede INPS,
SI STABILISCE
Che il compenso del patrocinatore sarà, indipendentemente dall’esito del giudizio, di € 1.000,00, oltre 4% per Cassa Avvocati ed Iva come per legge.
Detto compenso comprenderà tutte le fasi della vertenza, stragiudiziali e giudiziali, sino a che non diventi definitiva.
Vista la natura della causa, che verte in materia pensionistica, l’Avv. Parisi rinuncia all’applicazione delle tariffe previste dal vigente D.M. e, pertanto, il suo compenso non potrà in nessun caso essere superiore a quello sopra stabilito.
Oltre a quanto sopra, il Sig. _____________________________ si impegna a rimborsare, a semplice e documentata richiesta, le spese vive che l’Avv. Parisi avrà a sostenere ed anticipare (a titolo esemplificativo: spese di viaggio, pernottamenti, vitto) in relazione al ricorso.
Entro 30 giorni decorrenti dalla firma, il Sig.___________________________ verserà all’Avv. Parisi, a titolo di acconto, la somma di € 500,00 oltre cassa 4% ed iva 22% per totali € 634,40 mediante bonifico verso conto corrente intestato all’Avv. Parisi su banca Intesa, avente IBAN IT12 L030 6903 4911 0000 0004 027.
Il saldo sarà corrisposto a conclusione del giudizio.
Napoli_____________________

X______________________________



Avv. C. Parisi

_______________________________
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Veneto con sentenza n. 92/2020 pubblicata il 14/07/2020, dichiara il ricorso manifestamente inammissibile, innanzitutto per difetto di previa istanza amministrativa.

Il fatto:

1) - il ricorrente è stato in servizio nell'Arma dell'Aeronautica Militare, dal 04/03/1982 al 16/07/2003, data in cui è cessato dal servizio, ed è stato posto in quiescenza a far data dal 17/07/2003

2) - Alla data del 31/12/1995, aveva maturato un'anzianità di servizio utile ai fini del trattamento di pensione, pari ad anni 16, mesi 2, giorni 23, comprese le maggiorazioni ex lege spettanti.

3) - L'INPDAP (poi confluita in INPS) attribuiva al ricorrente il trattamento pensionistico, a decorrere dal 17/07/2003, identificato in seguito dall'INPS sotto la categoria IOCTPS, n.ro omissis, n.ro iscrizione omissis, “senza che, peraltro, siano mai stati indicati in maniera puntuale, i coefficienti di calcolo utilizzati”.

4) - Il ricorrente inviava all'INPS (subentrato all'INPDAP) apposita istanza — ricorso, con la quale richiedeva il ricalcolo della pensione nei termini di cui all'art. 54, del D.P.R. n. 1092/1973, con l'applicazione del coefficiente del 44% in luogo di quello ex art. 44 dello stesso decreto, ordinariamente applicato dall'INPDAP, che il ricorrente aveva motivo di ritenere che fosse stato applicato anche per il calcolo della sua pensione.

5) - Con lettera datata 05/03/2018, l'INPS riscontrava l'istanza del ricorrente comunicandogli che la sua richiesta di ricalcolo non poteva essere accolta, poiché il coefficiente ex art. 54 del d.p.r. n. 1092/1973, del quale egli invocava l'applicazione, troverebbe applicazione solo ……..

Nel costituirsi l’INPS precisa:

6) - L’amministrazione resistente ha premesso in fatto che il ricorrente, in forza al Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, è cessato dal servizio il 16/07/2003 con un'anzianità complessiva di 26 anni e 1 mese; l’anzianità contributiva maturata alla data del 31/12/1995, di cui all’art.1 co.12 e 13 L.335/1995, era di anni 16, mesi 2, giorni 23.

7) - Con decreto del Ministero della Difesa omissis , gli è stata conferita la pensione ordinaria calcolata con il sistema misto a decorrere dal 17/07/2003.

IN DIRITTO si legge:

ecco alcuni brani
:

8) - L’Inps, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via principale e preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo Ordinatore secondario di spesa.

9) - Ciò premesso, questo Giudice ritiene che il ricorso sia manifestamente inammissibile, innanzitutto per difetto di previa istanza amministrativa.

10) - Agli atti, infatti, è stata allegata esclusivamente una istanza rivolta all’INPS che, in quanto Ordinatore secondario di spesa, non è il soggetto competente a provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

11) - Come emerge dagli atti e come prospettato dallo stesso Istituto previdenziale, sia in sede di risposta all’istanza amministrativa sia in sede di costituzione, la “erronea” liquidazione sarebbe in ogni caso imputabile al Ministero della Difesa, che ha adottato il decreto n. omissis (in data omissis ) con cui è stata è stata concessa e liquidata la pensione privilegiata, e in cui sono contenuti i prospetti con indicazione dei periodi di servizio maturati e del calcolo delle quoteA, B, C del trattamento in contestazione.

12) - In proposito, l’art. 153, c.g.c. prevede che “i ricorsi sono inammissibili (…) quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere” (art. 153, comma 1, lett. b).

13) - Ciò posto, agli atti di causa non è stato prodotto alcun provvedimento di diniego né alcuna diffida legale ad adempiere nei confronti del Ministero della Difesa, non avendo parte ricorrente allegato alcuna prova di avere proposto il ricorso all’odierno esame, in seguito a una previa istanza sulla quale l’amministrazione competente non abbia provveduto in via amministrativa, ovvero per la quale sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere, secondo quanto previsto dalla norma di cui all’art. 153, co. 1 lett. b), c.g.c.

14) - Peraltro, in assenza di una previa istanza rivolta all’amministrazione competente (nella specie, il Ministero della Difesa), la “erronea” liquidazione lamentata dal patrocinio del ricorrente è solo ipotizzata e non allegata né comprovata, visto che lo stesso patrocinio del ricorrente evidenzia che….L'INPDAP (poi confluita in INPS) attribuiva al ricorrente il trattamento pensionistico, a decorrere dal 17/07/2003, identificata in seguito dall'INPS sotto la categoria IOCTPS, n.ro omissis , n.ro iscrizione omissis (vedi A11.6), senza che, peraltro, siano mai stati indicati in maniera puntuale, i coefficienti di calcolo utilizzati….”, trascurando il fatto che la liquidazione puntuale del trattamento pensionistico era rinvenibile esclusivamente nel provvedimento adottato dal Ministero della Difesa e non già nei conseguenti provvedimenti adottati dall’INPS, in qualità di ordinatore secondario di spesa.

15) - Nel caso di specie, viceversa, non ricorrono i suindicati presupposti: manca, infatti la compiuta rappresentazione degli elementi atti a definire gli esatti termini della controversia, mancando le necessarie indicazioni in ordine alla posizione pensionistica asseritamente lesa, non potendo ritenersi sufficienti il deposito dei provvedimenti emessi dal Ministero della Difesa, né la mera allegazione dell’inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali.

--------------------------

N.B.: praticamente essendo andato in pensione con il Decreto pensionistico emesso dal Ministero della Difesa, la diffida al ricalcolo andava fatta anche al Ministero della Difesa, poichè, è stato posto in quiescenza a far data dal 17/07/2003.

P.S. per il futuro state attenti.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

giusto per confrontarci in merito alle sentenze relative all'art. 54, allego 2 diversi Mod. S.M. 5007, del collega CC. Brig. Capo in pensione dal 12/01/2018 e di cui:

- Uno emesso in data 07/06/2019 a seguito degli aggiornamenti contrattuali 2016-2018 in relazione al DPR 39/2018;

- Uno emesso in data 06/07/2020 a seguito della sentenza positiva della CdC di dicembre 2019.

Il mod. del 2019 portava un importo di € 29.128,77 ed oggi 2020 porta €. 30.879,65 con un incremento di €. 1.750,88.

Confrontandoli si nota che, la voce A) fino al 1992 è rimasta la stessa, ossia 0,32861, mentre la B) fino al 1995 è passata da 0,39800 a 0,44000.

Per quanto riguarda gli arretrati del ricalcolo non ha avuto nessuna notizia fino ad oggi. Appena si saprà qualcosa vi aggiornerò.

Anche se l'INPS ha fatto Appello ma che ancora l'udienza non è stata fissata.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Ciao Panorama, hai riportato: "Confrontandoli si nota che, la voce A) fino al 1992 è rimasta la stessa, ossia 0,32861, mentre la B) fino al 1995 è passata da 0,39800 a 0,44000."
Mi chiedo: com'è possibile che l'INPS ha calcolato solo la seconda parte del retributivo relativa alla Quota di Retribuzione Media (Quota B) "dimenticandosi" della Quota A fino al 1992?
Non credi che ci sarebbe da ridire, considerato che così facendo gli hanno calcolato un importo seppur di poco inferiore al dovuto?
Se mi sbaglio, correggimi.
Ciao a tutti.
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