ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da daniele1961 »
Ciao Klaine1964,
dal cedolino ho visto che si tratta dell'INPS di Udine....
mi potresti dire quale avvocato ha seguito il tuo ricorso?
Grazie
dal cedolino ho visto che si tratta dell'INPS di Udine....
mi potresti dire quale avvocato ha seguito il tuo ricorso?
Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
Grazie Kkaine per aver postato il cedolino. Hai suscitato l'interesse di molti di noi.Klaine1964 ha scritto: ↑lun gen 27, 2020 1:20 pm Buongiorno posto il mio cedolino pensione CON GRADITA SORPRESA.
Voglio ringraziare tutti i partecipanti a questo stupendo forum senza dimenticare i detrattori.
Ti chiedo, giusto per avere un'idea dei tempi dell'INPS per ricalcolare la PAL:
La data dell'udienza presso la corte dei conti regionale.
La data della notifica della sentenza all'INPS, anche se credo di aver capito che c'è stata la notifica "lunga".
Il tuo ricorso ha subito anche l'appello? In tal caso potresti dirci la data della sentenza?
Grazie di nuovo ... buona giornata a tutti!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Il Giudice Walter BERRUTI della CdC Piemonte, è stato chiaro e breve nel considerare l'argomento.
1) - Non essendovi controversia in fatto, per la decisione del ricorso può farsi riferimento, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., al precedente in materia costituito da Corte dei conti, sez. I app. n. 422/2018 (seguito, tra le altre, da sez. II app. nn. 308, 310, 370/2019 e da sez. III app. n. 228/2019), nonché diverse pronunce di questa Sezione (tra tutte, n. 27/2019) che vanno di diverso avviso rispetto a parte (minoritaria) della giurisprudenza di primo grado, tra cui quella più risalente di questa Sezione, sulla questione di diritto della interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.
2) - Tale orientamento interpretativo, che supera quello sinora seguito da parte della giurisprudenza e cui, provenendo dal giudice di secondo grado, questo Giudice intende prestare adesione, ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo della sua applicazione.
--------------------------
Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 2 Pubblicazione 09/01/2020
SENT. N. 2/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21216 del registro di Segreteria, proposto da B. M., nato a omissis il omissis, residente in omissis, c.f. omissis; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, presso cui è elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Michelangelo 26, come da procura speciale in calce al ricorso;
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal proprio Ufficio legale;
per l’accertamento
del diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per i periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della base pensionabile e alle differenze economiche arretrate oltre interessi legali e rivalutazione.
Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.
Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019, l’Avv. Michela Russo in sostituzione dell’Avv. Chiara Chessa per il ricorrente e l’Avv. Giorgio Ruta per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Primo Maresciallo della Marina Militare, è titolare, a decorrere dal 10 luglio 2018 (iscrizione n. 17632672), di trattamento pensionistico liquidato con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.
Con il ricorso in esame egli lamenta la mancata applicazione dell’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione relativa al periodo di servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 prevista, nella misura del 44%, dall’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973 per chi, come il ricorrente, è cessato con più di quindici anni di servizio.
L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di discussione le parti hanno richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Non essendovi controversia in fatto, per la decisione del ricorso può farsi riferimento, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., al precedente in materia costituito da Corte dei conti, sez. I app. n. 422/2018 (seguito, tra le altre, da sez. II app. nn. 308, 310, 370/2019 e da sez. III app. n. 228/2019), nonché diverse pronunce di questa Sezione (tra tutte, n. 27/2019) che vanno di diverso avviso rispetto a parte (minoritaria) della giurisprudenza di primo grado, tra cui quella più risalente di questa Sezione, sulla questione di diritto della interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.
2. Tale orientamento interpretativo, che supera quello sinora seguito da parte della giurisprudenza e cui, provenendo dal giudice di secondo grado, questo Giudice intende prestare adesione, ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo della sua applicazione.
3. La domanda di cui al ricorso può pertanto essere accolta con la dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la parte relativa ai periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995, computati secondo il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 12 della L. n. 335/1995, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.
4. Dalla riliquidazione consegue il diritto agli arretrati.
5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi nella misura legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.
6. Compete poi la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
7. Le spese possono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la parte relativa ai periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995, dell’aliquota di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati maggiorati di accessori come per legge.
Compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 17 dicembre 2019
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)
Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2020
Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)
1) - Non essendovi controversia in fatto, per la decisione del ricorso può farsi riferimento, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., al precedente in materia costituito da Corte dei conti, sez. I app. n. 422/2018 (seguito, tra le altre, da sez. II app. nn. 308, 310, 370/2019 e da sez. III app. n. 228/2019), nonché diverse pronunce di questa Sezione (tra tutte, n. 27/2019) che vanno di diverso avviso rispetto a parte (minoritaria) della giurisprudenza di primo grado, tra cui quella più risalente di questa Sezione, sulla questione di diritto della interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.
2) - Tale orientamento interpretativo, che supera quello sinora seguito da parte della giurisprudenza e cui, provenendo dal giudice di secondo grado, questo Giudice intende prestare adesione, ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo della sua applicazione.
--------------------------
Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 2 Pubblicazione 09/01/2020
SENT. N. 2/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21216 del registro di Segreteria, proposto da B. M., nato a omissis il omissis, residente in omissis, c.f. omissis; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, presso cui è elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Michelangelo 26, come da procura speciale in calce al ricorso;
contro
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal proprio Ufficio legale;
per l’accertamento
del diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per i periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995 ai fini del calcolo della base pensionabile e alle differenze economiche arretrate oltre interessi legali e rivalutazione.
Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.
Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019, l’Avv. Michela Russo in sostituzione dell’Avv. Chiara Chessa per il ricorrente e l’Avv. Giorgio Ruta per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, Primo Maresciallo della Marina Militare, è titolare, a decorrere dal 10 luglio 2018 (iscrizione n. 17632672), di trattamento pensionistico liquidato con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.
Con il ricorso in esame egli lamenta la mancata applicazione dell’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione relativa al periodo di servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 prevista, nella misura del 44%, dall’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973 per chi, come il ricorrente, è cessato con più di quindici anni di servizio.
L’INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di discussione le parti hanno richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Non essendovi controversia in fatto, per la decisione del ricorso può farsi riferimento, ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., al precedente in materia costituito da Corte dei conti, sez. I app. n. 422/2018 (seguito, tra le altre, da sez. II app. nn. 308, 310, 370/2019 e da sez. III app. n. 228/2019), nonché diverse pronunce di questa Sezione (tra tutte, n. 27/2019) che vanno di diverso avviso rispetto a parte (minoritaria) della giurisprudenza di primo grado, tra cui quella più risalente di questa Sezione, sulla questione di diritto della interpretazione dell’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.
2. Tale orientamento interpretativo, che supera quello sinora seguito da parte della giurisprudenza e cui, provenendo dal giudice di secondo grado, questo Giudice intende prestare adesione, ha ritenuto che la norma in questione vada applicata, ricorrendone le condizioni previste, anche ai militari che siano cessati dal servizio con una anzianità superiore a venti anni, non essendo tale limite preclusivo della sua applicazione.
3. La domanda di cui al ricorso può pertanto essere accolta con la dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la parte relativa ai periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995, computati secondo il sistema retributivo ai sensi dell’art. 1, comma 12 della L. n. 335/1995, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma primo del D.P.R. n. 1092/1973.
4. Dalla riliquidazione consegue il diritto agli arretrati.
5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi nella misura legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.
6. Compete poi la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
7. Le spese possono essere compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la parte relativa ai periodi di servizio sino al 31 dicembre 1995, dell’aliquota di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati maggiorati di accessori come per legge.
Compensa le spese.
Così deciso in Torino, il 17 dicembre 2019
IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)
Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2020
Il Direttore della Segreteria
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buonasera a tutti.
Mi domando come mai le varie sezioni regionali della corte dei conti emettono sentenze nel giro di poco meno di un anno mentre in Sicilia a quanto si sa i tempi di attesa vanno da 18 mesi a 2 anni e deve andare bene perche conosco personalmente colleghi che hanno oltrepassato i 2 anni.
E i ricorrenti in merito all art 54 sono veramente tanti.
Davvero incredibile. Sembra un altra italia.
Senza parole.
Mi domando come mai le varie sezioni regionali della corte dei conti emettono sentenze nel giro di poco meno di un anno mentre in Sicilia a quanto si sa i tempi di attesa vanno da 18 mesi a 2 anni e deve andare bene perche conosco personalmente colleghi che hanno oltrepassato i 2 anni.
E i ricorrenti in merito all art 54 sono veramente tanti.
Davvero incredibile. Sembra un altra italia.
Senza parole.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Klaine1964 »
Udienza 18 settembre 2019, non c'è stata notifica all'INPS, sto aspettando che l'INPS faccia ricorso, spero che abbiano capito che per loro è una partita persa.Gabriele63 ha scritto: ↑mar gen 28, 2020 3:21 pmGrazie Kkaine per aver postato il cedolino. Hai suscitato l'interesse di molti di noi.Klaine1964 ha scritto: ↑lun gen 27, 2020 1:20 pm Buongiorno posto il mio cedolino pensione CON GRADITA SORPRESA.
Voglio ringraziare tutti i partecipanti a questo stupendo forum senza dimenticare i detrattori.
Ti chiedo, giusto per avere un'idea dei tempi dell'INPS per ricalcolare la PAL:
La data dell'udienza presso la corte dei conti regionale.
La data della notifica della sentenza all'INPS, anche se credo di aver capito che c'è stata la notifica "lunga".
Il tuo ricorso ha subito anche l'appello? In tal caso potresti dirci la data della sentenza?
Grazie di nuovo ... buona giornata a tutti!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Klaine1964,
- L'udienza del 18 settembre 2019 corrisponde anche alla data di pubblicazione della sentenza?
- La sentenza se non viene notificata, l'INPS ha 12 mesi + 1 estivo per fare Appello.
- Se la sentenza non viene notificata, così come nella maggior parte dei ricorsi vinti (-in questa maniera sono in 2 ad incassare: il ricorrente e il legale-), l'INPS provvede al pagamento di ciò che spetta al ricorrente entro 120 giorni ma che variano da INPS a INPS.
- L'udienza del 18 settembre 2019 corrisponde anche alla data di pubblicazione della sentenza?
- La sentenza se non viene notificata, l'INPS ha 12 mesi + 1 estivo per fare Appello.
- Se la sentenza non viene notificata, così come nella maggior parte dei ricorsi vinti (-in questa maniera sono in 2 ad incassare: il ricorrente e il legale-), l'INPS provvede al pagamento di ciò che spetta al ricorrente entro 120 giorni ma che variano da INPS a INPS.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da istillnotaffound »
@panorama
Scusa, gentilmente puoi spiegarmi perchè "se la sentenza non viene notificata, così come nella maggior parte dei ricorsi vinti (-in questa maniera" sarebbero in 2 ad incassare "il ricorrente e il legale-)"?
Cioè, se la sentenza viene notificata incasserebbe solo il ricorrente?
Grazie
Scusa, gentilmente puoi spiegarmi perchè "se la sentenza non viene notificata, così come nella maggior parte dei ricorsi vinti (-in questa maniera" sarebbero in 2 ad incassare "il ricorrente e il legale-)"?
Cioè, se la sentenza viene notificata incasserebbe solo il ricorrente?
Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
vero che incassa il ricorrente tutta la somma dovuta ma, poi, deve dare la quota concordata con il proprio legale il quale essendo fatturata bisogna aggiungere l'IVA, la cassa avvocati e quant'altro.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Klaine1964 »
Si la data del deposito.panorama ha scritto: ↑mer gen 29, 2020 9:42 am Klaine1964,
- L'udienza del 18 settembre 2019 corrisponde anche alla data di pubblicazione della sentenza?
- La sentenza se non viene notificata, l'INPS ha 12 mesi + 1 estivo per fare Appello.
- Se la sentenza non viene notificata, così come nella maggior parte dei ricorsi vinti (-in questa maniera sono in 2 ad incassare: il ricorrente e il legale-), l'INPS provvede al pagamento di ciò che spetta al ricorrente entro 120 giorni ma che variano da INPS a INPS.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Klaine1964 »
Comunque la quota concordata, prima o poi la devi corrispondere al legale con l'IVA e quant'altro.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Stap »
Questa è la risposta da parte dell’INPS alla mia richiesta di adeguamento della pensione a seguito di sentenza art. 54.
Gentile utente, per quanto concerne l'applicazione della sentenza stiamo attendendo disposizioni dalla Direzione entrale.
Distinti saluti.
Assicurato pensionato gestione pubblica
Il Responsabile
Gabriella Vitelli
Saluti a tutti
Gentile utente, per quanto concerne l'applicazione della sentenza stiamo attendendo disposizioni dalla Direzione entrale.
Distinti saluti.
Assicurato pensionato gestione pubblica
Il Responsabile
Gabriella Vitelli
Saluti a tutti
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Viste le continue e costanti risposte interlocutorie dell'INPZZZZ riguardo all'erogazione di somme spettanti, a seguito di sentenze favorevoli che ricordo - se ce ne fosse bisogno - sono immediatamente esecutive, consiglio a chi può di promuovere il ricorso per il giudizio di ottemperanza senza dover aspettare i loro comodi di questo Ente. Appena gli arriva la notifica vedi come corrono a pagare.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Di che provincia stiamo parlando?Stap ha scritto: ↑mer gen 29, 2020 2:08 pm Questa è la risposta da parte dell’INPS alla mia richiesta di adeguamento della pensione a seguito di sentenza art. 54.
Gentile utente, per quanto concerne l'applicazione della sentenza stiamo attendendo disposizioni dalla Direzione entrale.
Distinti saluti.
Assicurato pensionato gestione pubblica
Il Responsabile
Gabriella Vitelli
Saluti a tutti
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da il gladiatore »
Buonasera a tutti,
Per notizia, oggi il mio avvocato mi ha comunicato, che anche il mio ricorso sull'art 54 è stato "accolto" dalla Corte dei Conti Puglia. Appena sarò in possesso del dispositivo lo pubblicherò.
Per notizia, oggi il mio avvocato mi ha comunicato, che anche il mio ricorso sull'art 54 è stato "accolto" dalla Corte dei Conti Puglia. Appena sarò in possesso del dispositivo lo pubblicherò.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
lellobit ha scritto: ↑mer gen 29, 2020 6:24 pmDi che provincia stiamo parlando?Stap ha scritto: ↑mer gen 29, 2020 2:08 pm Questa è la risposta da parte dell’INPS alla mia richiesta di adeguamento della pensione a seguito di sentenza art. 54.
Gentile utente, per quanto concerne l'applicazione della sentenza stiamo attendendo disposizioni dalla Direzione entrale.
Distinti saluti.
Assicurato pensionato gestione pubblica
Il Responsabile
Gabriella Vitelli
Saluti a tutti
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