ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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59Andrea
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da 59Andrea »

libero861 ha scritto: ven gen 10, 2020 9:31 am grazie panorama, anche io pensavo, con i conteggi, di rientrare, come si fossi arruolato 1° febbraio 1983.
L'anno di militare non l'ho riscattato ma comunque mi è stato inserito nel foglio matricolare tantè che nello statino paga, la data di arruolamento era inserita come 30 ottobre 1984 (cioè comprensiva degli 11 mesi e 15 gg del servizio militare di leva).
Non posso più riscattare il militare poichè dal 02 gennaio 2020 sono in pensione.
Scusatemi per l'intromissione, ma, l'esperto, Panorama ha confermato che puoi presentare il ricorso per art.54, ma non puoi presentare la domanda di riscatto del militare ai fini del tfs.


panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Una volta andati in pensione, non è più ammesso fare domande di riscatto e né domanda di "eventuale" ricongiunzione di periodi contributivi.
jonnidread

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da jonnidread »

Buon giorno a tutti dopo anni e di pagine scritte lette e rilette ma sbaglio oppure vedo che nessuno ad oggi ha preso una lira per il ricorso in questione ? Il bello che tutti gli ex colleghi che incontro sono convinti che domani anzi oggi arrivano i soldini 😁.
Qualcuno così fortunato esiste ?
Grazie in anticipo a tutti.
jonnidread

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da jonnidread »

Buon giorno a tutti dopo anni e di pagine scritte lette e rilette ma sbaglio oppure vedo che nessuno ad oggi ha preso una lira per il ricorso in questione ? Il bello che tutti gli ex colleghi che incontro sono convinti che domani anzi oggi arrivano i soldini 😁.
Qualcuno così fortunato esiste ?
Grazie in anticipo a tutti.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Caro collega, se ti iscrivi a qualche pagina di un qualsiasi gruppo FB, troverai anche le nuove delibere INPS pensionistiche di coloro che le hanno resi pubbliche, alcuni cancellando i dati propri e altri no.
E' una mia impressione ma, Evidentemente, tu per scrivere ciò, ancora non hai fatto alcun ricorso è vuoi vederci chiaro prima di andare da qualche avvocato.
Ricerca su FB è vedrai che troverai alcuni gruppi di militari in genere. Basta iscriverti.
Devi pensare che alcune sedi INPS non inviano volontariamente i nuovi prospetti SM 5007 o comunicazione ma t'inviano soltanto i soldi sul c/c senza alcuna lettera che poi, per averla, devi sbatterci la testa, scrivendo o andando di persona.
A molti interessa ricevere i soldi e non s'interessano di chiedere la relativa documentazione al fine di confrontare l'aumento ottenuto. L'impegno è individuale.
Cmq. ancora oggi si sta verificando in diverse zone d'Italia che l'INPS esegue la sentenza a livello Regionale ma che poi t'impugna la stessa in Appello, quasi allo scadere dell'ultimo giorno utile per non farla passare in giudicato.
L'INPS per le sentenze positive a nostro favore ci porta sino all'Appello e non si arresta.
lino
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

jonnidread ha scritto: lun gen 13, 2020 1:00 pm Buon giorno a tutti dopo anni e di pagine scritte lette e rilette ma sbaglio oppure vedo che nessuno ad oggi ha preso una lira per il ricorso in questione ? Il bello che tutti gli ex colleghi che incontro sono convinti che domani anzi oggi arrivano i soldini 😁.
Qualcuno così fortunato esiste ?
Grazie in anticipo a tutti.
Un gruppo di colleghi della finanza sono sicuro percepiscono la nuova pal ....e presumo gli arretrati!!
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Oggi la CdC Basilicata, ha discusso e pubblicato 2 nuove sentenze favorevoli a noi, inaugurando l'anno 2020 e sono la n. 2 e la 3.
elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

e non dimentichiamo IL BALLETTO DEI VARI VICECOMANDANTE DELL'ARMA CHE PER BENEFICIARE DELLA STESSA PENSIONE DEL CTE GENERALE RESTANO IN CARICA, A ROTAZIONE, 2/3 MESI A TESTA.
hari104
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da hari104 »

Il 16 dicembre è stato discusso il ricorso presso CdC di VENEZIA. La sentenza è stata pubblicata il 27 dicembre. Il Veneto conferma l'orientamento negativo nei nostri confronti. Non mollo e li aspetto in appello.
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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Lombardia con sentenza n. 168/2019 pubblicata il 02/07/2019 ha accolto il ricorso di un collega della GdF e per come si legge: aveva alla data del 31 dicembre 1995 – un'anzianità di servizio di 4 anni, 11 mesi.
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lellobit
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lellobit »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 4/2020
nel giudizio di pensioni, iscritto al n. 22255 del registro di segreteria proposto da L.G. P. nato a omissis il omissis, C.F. omissis, rappresentato e difeso nel presente giudizio dell'avv. Anna Francesca Pace, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori, n. 164/C, è elettivamente domiciliato.
Contro
- INPS (ex Gestione INPDAP) - sede periferica di Vibo Valentia - rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, dagli avv.ti Angela Maria Laganà, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale ad lites rilasciata con atto in Notaio Castellini, in Roma del 21 luglio 2015, rep. 80974, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell’Avvocatura INPS.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2020, l’avv. Anna Francesca Pace, per il ricorrente, e l’avv. Giacinto Greco, per l’INPS.
Ritenuto in
F A T T O
Con ricorso depositato in segreteria, regolarmente notificato alla controparte, il Sig. L. G. P., già Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri titolare del trattamento pensionistico iscrizione n. omissis, impugna la nota prot.omissis del 2019 con la quale l’INPS ha negato il ricalcolo della pensione secondo il criterio di cui all’art 54, comma 1, del DPR 1092/1973, compresa la riliquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.
L’odierno ricorrente si era arruolato nell’Arma dei carabinieri in data omissis e, dopo circa 42 anni di servizio, in data 30 maggio 2019 è stato posto in quiescenza.
Ad avviso del difensore, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 335/1995, la componente retributiva della pensione del sig. L. G., maturata al 31 dicembre 1995, andrebbe calcolata ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973, che prevede l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il militare ha maturato un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile.
Sostiene che per coloro, come l’odierno ricorrente, che alla predetta data avevano un’anzianità inferiore ai diciotto anni e che rientrano nel sistema c.d. misto di cui all’art. 1, comma 12, la pensione è determinata dalla somma di due quote: la A corrispondente all’anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata secondo il sistema retributivo; la B relativa all’anzianità calcolata secondo il metodo contributivo.
A suo avviso il conteggio operato dall’INPS è errato in quanto ha preso come riferimento l’aliquota del 35 per cento di cui all’art. 44 del TU 1092/1973, invece che quella del 44 per cento di cui all’art. 54 applicabile al personale militare.
Conclusivamente chiede, in accoglimento del ricorso, che venga dichiarato il diritto del ricorrente alla corretta applicazione dell'aliquota del 44 per cento, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
In data 11 novembre 2019, l’INPS si costituiva in giudizio, depositando un’articolata memoria.
Dopo un excursus della normativa vigente in materia pensionistica, l’Istituto, nelle proprie controdeduzioni, nel merito, eccepisce la totale infondatezza della pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell'aliquota di rendimento pari al 44 per cento di cui all’art. 54 citato, atteso che il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio (12 anni e 4 mesi), e le aliquote di rendimento vanno a definire la percentuale della base pensionabile riconosciuta al soggetto.
Sostiene l’INPS che ai sensi dell’art. 54 che per le anzianità inferiori ai 20 anni alla data del 31 dicembre 1992 l'aliquota del 44 per cento debba essere frazionata in ventesimi con un’aliquota pertanto del 2,20 per cento annuo. E la correttezza di tale criterio troverebbe conferma nel comma 9 dell'articolo 54 del citato DPR il quale dispone "per il militare che cessa dal servizio permanentemente o continuativo per raggiungimento del limite di età senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'articolo 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Chiede, pertanto, il rigetto della domanda.
All’odierna pubblica udienza entrambe le parti riportandosi agli atti scritti depositati, hanno confermato le rispettive domande, come da verbale.
La causa è stata quindi posta in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
L’oggetto della domanda avanzata dal ricorrente riguarda l’applicabilità dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota A del trattamento pensionistico.
A tal fine è necessario individuare il momento determinante ai fini del calcolo di quota A di pensione secondo il sistema congegnato dal T.U. 1092/1973, in base al quale il trattamento pensionistico normale diretto viene determinato applicando una aliquota di rendimento alla base pensionabile, diversificata a seconda della categoria di appartenenza del dipendente.
Orbene, prima della riforma recata dalla legge n. 335/95, con il D. Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992, era stato introdotto nel sistema pensionistico il concetto di retribuzione media pensionabile, secondo cui il concetto di “ultimo stipendio”, sul quale si basava il sistema di calcolo retributivo di cui al DPR n. 1092/73, rimaneva ancora valido per stabilire la parte di pensione relativa alla quota A (anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1992), mentre la quota B era rapportata alla media annuale delle retribuzioni per i periodi di servizio intercorsi tra il 31 dicembre 1992 e la data del pensionamento, in modo che la retribuzione rimaneva comunque elemento fondamentale ai fini del relativo calcolo.
In particolare, l’art. 13 del D. Lgs n. 503/92 “ha conservato le vecchie regole per le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992, che vanno a formare la cosiddetta quota A (lettera a), calcolata dunque sull'ultimo stipendio e voci pensionabili goduti l'ultimo giorno di servizio. La quota B (lettera b) è espressione dei nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 1^ gennaio 1993. La disposizione ha inoltre previsto che siano tenute ferme, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le norme preesistenti” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 574 del 11 dicembre 2012).
Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 335/95, che, nel disporre che la pensione è determinata con formula contributiva nei confronti dei soggetti in servizio dal 31 gennaio 1996, ha fatto salve le vecchie regole per chi avesse già maturato 18 anni di anzianità contributiva (art. 1, comma 13), ed ha disposto che nei casi riguardanti i lavoratori in possesso di una anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai diciotto anni, come nel caso in esame, venisse applicata la soluzione mista (art. 1, comma 12), secondo la quale viene inglobato nel calcolo del trattamento di quiescenza il meccanismo delle quote di pensione A e B come previsto dal D. Lgs. n. 503/1992. Conseguentemente, in siffatta ipotesi la base pensionabile viene individuata attraverso tre quote, ovvero la A (calcolata secondo l’anzianità maturata al 31 dicembre 1992, in relazione all’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza), la B (calcolata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite dal lavoratore con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1995) e la quota C (calcolata con il sistema contributivo).
Orbene, la disciplina applicabile al fine di determinare la quota A della pensione del sig. L. G. va individuata negli articoli 52 e seguenti del TU delle norme sul trattamento di quiescenza citato, trattandosi di dipendente militare.
L’articolo 54 stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.
Il comma 2 afferma che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Pertanto, appare di tutta evidenza come il militare maturi il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio e conseguentemente l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile va parimenti applicata già al quindicesimo anno di servizio, aliquota che non muta fino al ventesimo anno. Dal ventunesimo anno in poi detta aliquota aumenta del 1,80 per cento per ogni anno di servizio.
Rapportando quanto sopra in termini matematici l’aliquota da corrispondere, su base annua, per il personale militare è del 2,93 per cento (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie (dipendenti civili e dipendenti militari) con il riconoscimento del vantaggio del 44 per cento anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1, con riferimento al personale civile.
Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari al 1,80 per cento per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma 1 del medesimo art. 54, che ne risulta come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80 per cento della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari al 80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale civile.
Né può farsi applicazione del nono comma dell’art. 54, attesa la sua applicabilità solo ai militari che cessano dal servizio senza aver raggiunto l’anzianità di cui al primo comma dell’art. 52.
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 (15 anni e 11 mesi), il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti avvenuto, in base al sistema “misto” previsto dal nuovo ordinamento, con la conseguenza che quanto affermato in ordine all’art. 54 non può che valere per la parte della pensione spettante al sig. L. G. in quota A, ovverosia per la parte della pensione calcolata sulla scorta del sistema retributivo, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla norma in rassegna.
In merito questo giudicante condivide la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Sez. I d’Appello, sent. n. 422/2018; Sez. Calabria, sent. nn. 138/2018, 46/2018, 39/2018 e 12/2018).
Da quanto sopra, discende l’accoglimento del presente ricorso, con il riconoscimento del diritto del sig. L. G. P. alla riliquidazione della propria pensione con l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento, di cui all’art. 54 del DPR n. 1092/1973, sulla parte calcolata con il sistema retributivo.
Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell’assorbimento).
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, come in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate a favore della parte nella misura di € 1,000,00 (mille/00) oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.
Il Giudice
f.to Sergio Vaccarino

Depositata in segreteria nei modi di legge
Catanzaro,16/01/2020
Il Funzionario
f.to Dott.ssa Francesca Deni


CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA SEZIONE GIURISIDIZIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.3 Fogli.
Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall’originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed è conforme all’originale in tutte le sue componenti.
Catanzaro,17/01/2020
La Responsabile della segreteria giudizi pensionistici
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

giusto per cultura personale anche se non è attinente al titolo del post.

Sospeso l'avvocato che non fa gli interessi del cliente

La Cassazione conferma la sospensione per l'avvocata che percepisce il compenso dalla cliente senza rilasciare fattura e senza curarne gli interessi in una controversia di lavoro

Confermata la pena della sospensione dalla professione irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina e ribadita dal CNF nei confronti di un'avvocata, responsabile di aver percepito compensi da una propria assistita, senza fattura e senza curarne gli interessi. La professionista non ha infatti intrapreso, in favore della cliente, alcuna azione di natura giudiziale o stragiudiziale in una controversia di lavoro.
Queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite che con la sentenza n. 34476/2019 ha rigettato il ricorso della professionista, ritenendo corretto l'esito del giudizio del collegio territoriale sul disvalore della condotta dell'avvocata.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Novità per cambio rotta,

- Il Giudice Irene Thomaseth della CdC T.A.A. Sez. Bolzano con sentenza n. 109/2019 pubblicata il 20/12/2019, ha accolto il ricorso del collega CC. che al 31.12.1995 aveva un’anzianità di 15 anni e 7 mesi.

Si legge che:

1) - Il patrocinio dell’istituto previdenziale ha, a sua volta, citato pronunce di Sezioni territoriali della Corte dei conti favorevoli alla tesi sostenuta, evidenziando che, tra esse rientrano anche due sentenze di questa stessa Sezione, la n. 63 e la n. 64, entrambe del 2019, e ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

2) - Innanzitutto, perché l’univoca, espressa previsione del 2° comma (secondo il noto brocardo “in claris non fit interpretatio”) non lascia spazio a diverse opzioni ermeneutiche; tale assunto trova ulteriore esplicita conferma nella rubrica dell’articolo 54 di cui si discute, in quanto, se le parole hanno un senso, la locuzione “Misura del trattamento normale” non dovrebbe ingenerare dubbio alcuno sul fatto che la norma fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – BZ Esito SENTENZA
Materia PENSIONISTICA Anno 2019 Numero 109 Pubblicazione 20/12/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE
SEDE DI BOLZANO
In composizione monocratica e in funzione di Giudice Unico delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 2149/M del registro di Segreteria, sul ricorso presentato dal sig. OMISSIS (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in via OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto introduttivo, dagli avvocati Andrea Bava del foro di Genova (c.f. BVA NDR 64L24 D969O) e Thomas Wörndle (c.f. WRN TMS 63B27 M067F), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via Cappuccini n. 8;

CONTRO
- I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici – Direzione Provinciale di Bolzano (c.f. 80078750587), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucia Orsingher (c.f. RSNLCU63L52F205H) e Raimund Bauer (c.f. BRARND68B29A952F), giusta procura generale alle liti, rog notaio Paolo Castellini in Roma, del 21 luglio 2015, rep. n. 80974, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Libertà n. 1;

PER OTTENERE
“il riconoscimento del diritto del ricorrente alla applicazione del beneficio di cui all’art. 54 comma 1 dpr 1092/73 con conseguente applicazione della aliquota del 44% sulla quota A di pensione, e dunque la conseguente condanna dell’Inps alla riliquidazione della pensione iscr. 17119429 in tali termini, con pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c ”;

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2019, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Ombretta Ricoldo, l’Avv. Francesca Martini su delega dell’Avv. Wörndle in rappresentanza del ricorrente e l’Avv. Lucia Orsingher dell’I.N.P.S. per l’Amministrazione resistente;

Visti gli atti e documenti di causa;

FATTO

1. Con atto depositato il 27 settembre 2019 il ricorrente, Vice Brigadiere dei Carabinieri cessato dal servizio l’11.09.2015 per inabilità al servizio militare incondizionato e titolare di pensione privilegiata diretta iscr. 17119429, liquidata con il sistema misto a decorre dal 12.09.2015, ha adito questo Giudice al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione della percentuale del 44 % sulla quota A di pensione di cui all’ art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.

Le argomentazioni svolte a sostegno della domanda dalla difesa del ricorrente - ulteriormente sviluppate nella memoria depositata il 23 ottobre 2019 - sono fondate sostanzialmente sul richiamo alle norme dettate in materia di liquidazione della pensione secondo il sistema cd. “misto”, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo) e sui molteplici precedenti giurisprudenziali, soprattutto di secondo grado, favorevoli alla posizione fatta valere nel presente giudizio.

2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 13 novembre 2019 in cui contesta quanto ex adverso dedotto, deducendo l’inapplicabilità della normativa al ricorrente per insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 54, comma 1° del d.P.R. n. 1092/73, avendo lo stesso maturato una anzianità complessiva di anni 37 di servizio effettivo all’atto del pensionamento.

Il patrocinio dell’istituto previdenziale ha, a sua volta, citato pronunce di Sezioni territoriali della Corte dei conti favorevoli alla tesi sostenuta, evidenziando che, tra esse rientrano anche due sentenze di questa stessa Sezione, la n. 63 e la n. 64, entrambe del 2019, e ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

3. Alla udienza del 18 dicembre 2019 le parti, richiamando quanto già dedotto in atti, confermavano le conclusioni ivi contenute.

Al termine della discussione veniva data lettura del dispositivo di cui si illustrano in seguito i motivi.

Considerato in
DIRITTO

La questione in esame riguarda l’applicabilità - ai fini del calcolo del trattamento pensionistico liquidato in favore del ricorrente con il sistema misto - del disposto di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, ancorché l’interessato non sia cessato dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni.

Premesso che sulla questione di diritto vi è, come è noto, un contrasto di giurisprudenza tra due tesi - quella, più restrittiva, che ritiene applicabile l’art. 54 del d.P.R solo a coloro che siano cessati dal servizio con un numero di anni compreso tra i 15 e i 20 (in tal senso, fra le altre, Sez. Veneto n. 46/2018; Sez. Piemonte n. 63/2018; Sez. Em.-Rom. n. 88/2018; Sez. Umbria n. 6/2018; Sez. Bolzano n. 63/2019 e n. 64/2019, citate dall’avvocato dell’INPS) e l’altra, conforme a quella perorata dall’odierno ricorrente, che reputa corretta l’applicazione dell’aliquota di rendimento in oggetto sulla quota calcolata con il sistema retributivo anche a coloro che siano andati in pensione con un’anzianità superiore (cfr., ex plurimis, Sez. Trento n. 3/2019; Sez. Lombardia n. 25/2019; Sez. Liguria n. 238/2018; Sez. Toscana n.173/2019; Sez. Lazio n. 297/2019; Sez. Sicilia n, 730/2019 e, soprattutto, le Sezioni centrali d’Appello, citate anche dal patrocinio del ricorrente, quali Sez. Ia n. 422/2018; Sez. IIa n. 208/2019; Sez. IIIa n. 228/2019) - ritiene questo Giudice che il secondo orientamento richiamato, quello sostenuto da parte ricorrente, sia da condividere per le seguenti ragioni.

Partendo dal dato normativo, l’art. 54 del d.P.R. rubricato, si badi bene, “Misura del trattamento normale”, al 1° comma testualmente recita: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Il 2° comma dello stesso articolo disciplina i restanti casi, disponendo espressamente che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Orbene, come è stato giustamente rilevato (cfr., da ultimo, Sez. giur. Sicilia 9 dicembre 2019, n. 892), “Ciò che appare dirimente per stabilire l’applicazione la norma è il secondo comma dell’art. 54. Infatti stabilire che la percentuale del primo comma (ovvero testualmente “la percentuale di cui sopra”) viene aumentata ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, acquista significato soltanto ammettendo che la stessa si applichi anche a chi cessi dal servizio oltre il ventesimo anno”.

In altre parole “il comma 2, prevedendo per le cessazioni con anzianità superiore ai 20 anni la medesima aliquota del 44% ma maggiorata in ragione degli anni successivi al 20°, rende evidente che l’aliquota del 44% è quella di base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio (tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9). Tale interpretazione è suffragata, oltre che dalla semplice lettera della norma, anche dall’osservazione che sarebbe irrazionale interpretarla nel senso che a chi sia cessato con una anzianità inferiore ai 20 anni (tra i 15 e i 20 anni) sia riservata l’aliquota del 44%, mentre tale aliquota non spetterebbe come minima a chi vanti una maggiore anzianità” (cfr. Sez. IIIa centrale d’appello 22 novembre 2019, n. 228).

Si osserva, a tal proposito, che l’interpretazione particolarmente “restrittiva” data dell’art. 54, comma 1° in oggetto dall’INPS (e sostenuta da parte della giurisprudenza territoriale di questa stessa Corte), si basa sostanzialmente sul ritenuto carattere di norma speciale della stessa (“in quanto attributiva di un trattamento di favore”) che, come tale, non può, secondo i principi generali, essere applicata ai casi non espressamente contemplati.

Ebbene, quest’organo giudicante ritiene di non poter condividere tale assunto.

Invero, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS, l’art. 54, comma 1°, non costituisce una previsione di carattere eccezionale (che determinerebbe un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni, non applicabile come tale a coloro che cessino con una anzianità superiore) per diverse ragioni.

Innanzitutto, perché l’univoca, espressa previsione del 2° comma (secondo il noto brocardo “in claris non fit interpretatio”) non lascia spazio a diverse opzioni ermeneutiche; tale assunto trova ulteriore esplicita conferma nella rubrica dell’articolo 54 di cui si discute, in quanto, se le parole hanno un senso, la locuzione “Misura del trattamento normale” non dovrebbe ingenerare dubbio alcuno sul fatto che la norma fa parte della ordinaria disciplina per il computo delle pensioni del personale militare.

Se di un regime di favor, come tale speciale, si può parlare, questo riguarda semmai solo il personale militare - nella sua generalità - rispetto a quello civile, ma in nessun caso il personale militare con anzianità fino a 20 anni rispetto a quello con anzianità superiore, “che continua a godere della stessa aliquota del 44% anche per periodi di servizio superiori al ventesimo anno, anzi maggiorata in ragione di ogni anno successivo (comma 2)” (cfr. Sez. IIIa n. 228 del 2019 sopra già citata).

Ciò posto, ed essendo indubbio (e, come tale incontestato) che l’art. 54 di cui sopra non è stato abrogato dalla normativa successiva, occorre coordinare il predetto disposto con la normativa introdotta dalla riforma delle pensioni dettata dagli articoli 13 del d.lgs. n. 503/92 e 1, comma 12, della l. 335/95.

Come è noto, nel sistema di calcolo cd. misto, per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione, la pensione si compone di una quota retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in quota A e quota B, e una quota contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 1.1.1996.

Dispone infatti, l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nel caso di pensioni liquidate con il c.d. sistema misto per coloro che hanno maturato al 31/12/1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è costituita “dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”

In definitiva, dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince il principio secondo cui, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (cfr. Sez. Ia 8 novembre 2018, n. 422).

In altre parole, l'art. 54 va interpretato nel senso che l'aliquota del 44% va applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; che, in applicazione del secondo comma - che disciplina l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni – detta percentuale è aumentata dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, in quanto la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.

Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che l’odierno ricorrente, il cui trattamento di quiescenza - calcolato secondo il sistema misto avendo egli maturato al 31.12.1995 un’anzianità di 15 anni e 7 mesi - abbia diritto a vedersi computare l’aliquota più favorevole di cui all’art. 54 sulla parte di pensione soggetta al calcolo secondo il metodo retributivo; parte che deve essere, di conseguenza, ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dal citato art. 54, in quanto vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva, ai sensi della lettera a) della citata norma.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

Sulle somme arretrate va, altresì, riconosciuto - ex art. 167, comma 3 del codice di giustizia contabile - il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT ai sensi dell’art. 150 c.p.c. (cfr. Sez. IIIa 7 gennaio 2019, n. 2).

Considerata la peculiarità della questione trattata e la sussistenza di una giurisprudenza non univoca, si reputa di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, in composizione monocratica, con funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso proposto da OMISSIS e, per l’effetto, riconosce il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ogni singolo rateo e sino alla data di pagamento degli arretrati.

Spese compensate.

Così deciso in Bolzano, all'udienza del 18 dicembre 2019.

IL GIUDICE
(f.to Irene Thomaseth)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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viceversa,

presso la stessa CdC Sez. Bolzano, il giudice Enrico Marinaro continua ancora a rigettare, vds ultima n. 97 a nome suo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Il Giudice Monocratico Dott.ssa Daniela Alberghini della CdC Veneto, inaugura l'anno 2020 con altra sentenza NEGATIVA, la n. 23 pubblicata oggi 21/01/2020.

Il ricorso è stato discusso ieri 20 gennaio.
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