Pagina 177 di 365

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mar dic 24, 2019 4:37 pm
da elciad1963
scusate non 0,11% per ogni anno ma lo 0,133 per ogni anno il che è un danno maggiore.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: mar dic 24, 2019 5:53 pm
da frank1962
panorama ha scritto: mar dic 24, 2019 12:10 pm Ragazzi, nella sentenza n. 267/2019 della 3^ Sez. d'Appello, l'INPS piange pregando il Giudice, infatti si legge:

"Con successiva memoria ritualmente depositata, l’Istituto previdenziale ha sottolineato che la questione per cui è causa riveste particolare importanza per l’Istituto in considerazione del rilevante impatto economico ad essa sotteso."

Evidentemente i nostri soldi li vogliono dare ai loro Dirigenti.
può piangere quanto vuole, ma non gli daremo tregua finchè giudice a Berlino ci sarà!

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: gio dic 26, 2019 11:11 am
da hirundo
Buongiorno e prima di tutto auguri bi buone feste a tutti. Volevo choedere se qualcuno e'a conoscenza di eventuali sentenze d appello della corte dei conti della sicilia.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: gio dic 26, 2019 12:04 pm
da panorama
info sulla prescrizione al diritto a pensione:

- il diritto a pensione, a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 1092/1973, è imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione i singoli ratei allorchè maturati prima del quinquennio antecedente l’atto interruttivo della stessa: nella fattispecie in esame non si è quindi maturata alcuna prescrizione del diritto del sig. OMISSIS alla percezione dei singoli ratei del trattamento di quiescenza, poiché essi sono maturati durante un arco di tempo ben inferiore ai cinque anni.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: gio dic 26, 2019 12:55 pm
da panorama
In questa sentenza emessa dalla CdC Sez. di Trento n. 67/2019 si legge:

1) - Le argomentazioni difensive dell’INPS sulla pretesa in esame sono state affrontate dalla giurisprudenza delle Sezioni d’Appello - per tutte, Sezione Seconda Appello, n. 208/2019, citata, e soprattutto, n. 370/2019, con la quale sono state superate le argomentazioni espresse dalla Sezione Terza Appello con la sentenza n. 175/2019, tra l’altro non ravvisando le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti; si rinvia, dunque, alle argomentazioni espresse dalle Sezioni I e II Centrali d’Appello ………. ; ha negato l’adesione all’interpretazione sostanzialmente abrogativa dell’art. 54, c. 1 D.P.R. n. 1093/1972 richiamando, tra l’altro, le argomentazioni della più volte citata sentenza della Sezione Prima appello n. 422/2018, ed evidenziando che escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni, ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce un’ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Infine, con la recentissima sentenza n. 370/2019 la Sezione Seconda Appello ha ancora una volta evidenziato l’applicabilità del disposto normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 ai militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni.

2) - ma sul punto, e sulle eventuali difficoltà applicative della normativa pensionistica in ragione dei differenti regimi, non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi ante e post 1992, si sono espresse alcune Sezioni territoriali, tra cui la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna con la recente ed ampiamente condivisibile sentenza n. 40 del 29 gennaio 2019, con la quale, richiamando la propria precedente sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 (in tale senso, v. anche n. 222/2018), ha indicato come dette difficoltà non sembrino insormontabili, “ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale”.

3) - Tutto ciò precisato con riferimento alle difficoltà applicative del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 in relazione alla “disciplina previgente” menzionata dall’art. 1, comma 12 della legge n. 335/95, e conformandosi all’orientamento ormai confermato dalla giurisprudenza d’Appello, questo Giudice Unico accoglie il ricorso in esame nei termini indicati dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna con le sentenze sopra citate, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo come individuato dalla citata giurisprudenza, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

N.B.: potete leggere il tutto qui sotto.
----------------------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – TN Esito SENTENZA

Materia PENSIONISTICA Anno 2019 Numero 67 Pubblicazione 28/11/2019

N. 67 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Nella persona del Consigliere dott.ssa Grazia Bacchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174.

Esaminati gli atti e documenti di causa.
All’udienza 20 novembre 2019, con l’assistenza del Segretario dott. Davide Orlandi, uditi l’avv. Zeno Perinelli per il ricorrente e l’avv. Giulia Galvan, delegata dall’avv. Carlo Costantino De Pompeis, per l’INPS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 4371 del Registro di Segreteria, proposto dal signor A. G. F. (C.F. OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Zeno Perinelli del Foro di Trento (C.F. PRNZNE73B28B296E) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Grazioli n. 11, avverso l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi .

RITENUTO IN FATTO

Con il presente gravame il sig. A. G. F., già Primo Maresciallo dipendente del Ministero della Difesa in quiescenza a decorrere dal 1° marzo 2018, data alla quale aveva maturato una anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10, ha rivendicato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, anziché quella del 35% di cui al precedente art. 44 dello stesso T.U. n. 1092/73 attualmente applicata e riguardante i dipendenti civili dello Stato; evidenziando che il calcolo effettuato dall’INPS costituisce un palese errore di diritto in sede di liquidazione della pensione in quanto egli appartiene al personale militare, e rappresentando di avere inutilmente presentato domanda in via amministrativa al fine di ottenere il richiesto beneficio, il ricorrente ha richiamato giurisprudenza di questa Corte dei conti favorevole alla sua tesi ed ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54 comma 1 del D.P.R. 1092/1973, e di condannare l’INPS al pagamento delle somme dovute, a far data dal suo pensionamento, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate, e con rifusione di spese e diritti di causa.

L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi, precisando che le recenti decisioni in grado d'appello favorevoli alla tesi del ricorrente, alle quali questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale si è conformata, non possono far configurare un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto né tanto meno sono condivisibili, basandosi esse su motivazioni applicative dell'art 54 del D.P.R. 1092/73 che appaiono contrastanti con l'evoluzione normativa, sia generale che speciale, successiva a tale datata disposizione, tanto che alcune Sezioni regionali di questa stessa Corte, le cui argomentazioni ha ripreso, se ne sono discostate, ed anche la Sezione III Centrale d’Appello si sarebbe discostata da detto orientamento con sentenza n. 175 depositata il 23 settembre 2019; ha affermato l’inapplicabilità del disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73 alla posizione pensionistica del ricorrente, per via del requisito contributivo maturato all'atto del pensionamento, atteso che detta norma, della quale si chiede l’applicazione con riferimento alla data del 31 dicembre 1995, disciplinava il fenomeno dei baby pensionati e la sua interpretazione, come richiesta dal ricorrente, costituirebbe una forzatura, poiché essa, non contenendo alcuna previsione per il futuro, non potrebbe essere interpretata come se non fossero intervenute le riforme successive e deve quindi essere contestualizzata. Al proposito, i difensori dell’INPS hanno evidenziato che l’anzianità di servizio prevista per la relativa applicabilità non sarebbe stata maturata dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1992, epoca alla quale l'art 13 del d.lgs 30/12/1992 n. 503 avrebbe fatto riferimento per stabilire il mantenimento della normativa previgente ai fini del calcolo dell'intera quota A di pensione "retributiva", e l'applicazione della nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto per le anzianità contributive successive, ovvero maturate dal 1° gennaio 1993. Ad avviso dei difensori dell’INPS, la norma oggi potrebbe riguardare solo i militari che abbiano maturato almeno 15 anni e non più di venti di contribuzione utile; detta norma riguarderebbe quindi i soli pensionamenti anticipati per inabilità (unica ipotesi possibile dopo il 1992) verificatisi fino al 2014 poiché, calcolando a ritroso i venti anni di contribuzione, da tale anno in poi sarebbero tutti in regime contributivo. Pertanto, la disposizione letterale della norma ne comporterebbe, ad oggi, l'inapplicabilità assoluta; accedendo alla tesi del ricorrente, si amplierebbe il peso della quota retributiva di pensione a scapito di quella contributiva, facendo incrementare il coefficiente complessivo della pensione, che si tradurrebbe in un incremento fittizio della anzianità contributiva, e si creerebbe una situazione di disparità di trattamento nei confronti dei pensionati militari che, al 31 dicembre 1995, avessero un’anzianità di servizio leggermente inferiore ai 15 anni, e nei confronti dei dipendenti civili. La difesa dell’INPS ha poi osservato che la riforma del 1995, nel disciplinare il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, è destinata a prevalere anche su eventuali norme apparentemente derogatorie, ed ha sostenuto che l'art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/73, non è stato confermato dalla riforma di cui al d.lgs. 165/1997, che applica al personale militare il principio di cui alla L. 335/95, né richiamato al fine di disciplinare la successione nel tempo dei diversi regimi pensionistici; detta norma sarebbe volta a garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino con un'anzianità di servizio ridotta, e non avrebbe rilievo l'anzianità di servizio al 31.12.1995, se non quale momento di cesura tra diversi sistemi di computo degli elementi utili ai fini del calcolo della pensione, e non momento a cui far riferimento per il calcolo di quote retributive artificiosamente aumentate in deroga alla L. 335/95. Evidenziando l’illogicità dell’interpretazione normativa voluta dal ricorrente, sostenendo che per applicare la norma del 1973 essa si debba necessariamente legare alla quota retributiva di pensione, ovvero quella maturata al 31 dicembre 1992, affermando che se l’entità della contribuzione fosse da rapportarsi alla fine del 1995 rientrerebbero nell’ambito applicativo della disposizione anche pensioni totalmente retributive, a conferma che la norma non può che riferirsi al previgenti pensioni retributive, e richiamando recente giurisprudenza delle Sezioni territoriali di questa Corte dei conti, nonchè la precedente sentenza n. 52 del 2017 di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, la difesa dell’INPS ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in via subordinata, in caso di suo accoglimento, la prescrizione quinquennale vigente per il pagamento di emolumenti arretrati, senza cumulare interessi e rivalutazione.

Alla odierna udienza le parti hanno confermato i contenuti degli atti scritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, si precisa che il ricorrente è cessato dal servizio il 28 febbraio 2018, iniziando quindi a percepire il trattamento di quiescenza dal successivo 1° marzo, e che il diritto a pensione, a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 1092/1973, è imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione i singoli ratei allorchè maturati prima del quinquennio antecedente l’atto interruttivo della stessa: nella fattispecie in esame non si è quindi maturata alcuna prescrizione del diritto del sig. OMISSIS alla percezione dei singoli ratei del trattamento di quiescenza, poiché essi sono maturati durante un arco di tempo ben inferiore ai cinque anni.

Nel merito, si osserva che l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, e che non è posta in dubbio la sopravvivenza di detta disposizione alla normativa successivamente intervenuta; essa è infatti confermata dall’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995, che dispone che nel caso di pensioni liquidate, come nella fattispecie in esame, con il cd. sistema misto, la pensione sia costituita dalla somma “a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Questo giudice, ovviamente, non ignora l’orientamento precedentemente espresso con sentenza n. 52/2017, con cui si era ritenuto che la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 non fosse applicabile al militare che non avesse ancora maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile al 31 dicembre 1992, limite temporale introdotto dal D. Lgs n. 503/1992, ravvisando nell’ulteriore limite del 31 dicembre 1995 il passaggio dal calcolo con il metodo retributivo congegnato dallo stesso dal D. Lgs n. 503/1992 (quote A e B) a quello interamente contributivo (quota C), e così accedendo alla tesi oggi sostenuta dall’Istituto previdenziale.

Tuttavia, con successiva sentenza n. 3 del 20 febbraio 2019, questo giudice ha mutato orientamento, in considerazione del fatto che nel frattempo, ai fini interpretativi del complesso normativo in questione, stratificatosi nel tempo, era intervenuta la Sezione Prima Centrale d’Appello, con la sentenza n. 422 dell’8 novembre 2018, che aveva confermato l’indirizzo ormai maggioritario delle Sezioni territoriali di questa Corte dei conti. Detto orientamento, favorevole alle tesi dei ricorrenti circa l’applicabilità del disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73 al personale militare cessato dal servizio avendo maturato una anzianità compresa tra i 15 ed i 20 anni alla data del 31 dicembre 1995, si è ulteriormente consolidato per effetto delle successive pronunce della Sezione Seconda d’Appello (nn. 197/2019; 205/2019; 208/2019, n. 370/2019). In particolare, con la sentenza n. 422/208 la Sezione Prima d’Appello ha dato atto che il sistema retributivo previgente, al quale fa riferimento l’art. 1, comma 12 della legge n. 335/95, “prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più, cfr. art. 7 L. 503/1992) in relazione all’anzianità maturata sino al 31. 12. 1995”, indicando che “è da ritenersi maggiormente aderente ad un criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54 nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni”, e concludendo che “per i militari che alla data del 31/12/1995 vantavano una anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per la prima parte continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973”.

E questo si verifica nel caso in esame, nel quale il ricorrente, vantando una anzianità di servizio di 17 anni e 6 mesi alla data del 31 dicembre 1995, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Le argomentazioni difensive dell’INPS sulla pretesa in esame sono state affrontate dalla giurisprudenza delle Sezioni d’Appello - per tutte, Sezione Seconda Appello, n. 208/2019, citata, e soprattutto, n. 370/2019, con la quale sono state superate le argomentazioni espresse dalla Sezione Terza Appello con la sentenza n. 175/2019, tra l’altro non ravvisando le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti; si rinvia, dunque, alle argomentazioni espresse dalle Sezioni I e II Centrali d’Appello con le menzionate decisioni a norma dell’art. 39, 2° comma, lett. d) del codice di giustizia contabile, comunque sintetizzandone i contenuti: con la citata decisione n. 208/2019, infatti, il giudice dell’Appello ha escluso che la disciplina di cui all’art. 54 sia qualificabile come speciale, in quanto la disposizione contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari; ha giudicato infondata la tesi secondo la quale l’art. 54, c. 1 D.P.R. n. 1093/1972 troverebbe applicazione solo per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo; ha affermato che l’applicabilità dell’art. 54, c. 1 del D.P.R. n. 1092/1973 deve ritenersi estesa anche alla liquidazione della quota retributiva delle pensioni computate nel regime misto, in forza dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 e dell’art. 1 del D.lgs. n. 165/1997 che prevede che “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, senza introdurre alcuna esclusione o limitazione all’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nella liquidazione della quota da computarsi con il metodo retributivo nei trattamenti di quiescenza del personale militare, liquidati con il sistema misto ex art. 1, comma 12 L. n. 335/1995; ha negato l’adesione all’interpretazione sostanzialmente abrogativa dell’art. 54, c. 1 D.P.R. n. 1093/1972 richiamando, tra l’altro, le argomentazioni della più volte citata sentenza della Sezione Prima appello n. 422/2018, ed evidenziando che escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni, ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce un’ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Infine, con la recentissima sentenza n. 370/2019 la Sezione Seconda Appello ha ancora una volta evidenziato l’applicabilità del disposto normativo di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 ai militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni.

Quanto alla disparità di trattamento, ipotizzata dall’INPS, nei confronti dei pensionati che, al 31 dicembre 1995, avessero un’anzianità di servizio leggermente inferiore ai 15 anni e quelli che invece versassero nelle condizioni previste dal 1° comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, si può solo obiettare che detta disparità è configurabile solo allorchè due soggetti si trovino nella stessa situazione, ovvero vantino, oltre agli altri requisiti di legge, la medesima anzianità di servizio, conseguendo un diverso trattamento di quiescenza.

L’Istituto previdenziale ha anche paventato che, accedendo alla tesi del ricorrente, si amplierebbe il peso della quota A di pensione a scapito della quota B, facendo incrementare il coefficiente complessivo della pensione, che si tradurrebbe in un incremento fittizio della anzianità contributiva, mentre secondo il disposto dell’art. 1, co. 12 e 13, della legge n. 335/1995 il rapporto tra la quota retributiva e quella contributiva è fissato al 31.12.1995 in base all'anzianità di servizio.

Al proposito, si precisa che con la più volte citata sentenza n. 422/2018, la Sezione Prima di Appello ha anche precisato come non possa escludersi l’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31 dicembre 1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31 dicembre 1995.

Come già evidenziato da questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale con sentenza n. 3/2019, esiste, effettivamente, una problematica derivante dalla successione delle regole di calcolo della pensione in relazione al tutt’ora vigente disposto dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73: ma sul punto, e sulle eventuali difficoltà applicative della normativa pensionistica in ragione dei differenti regimi, non essendo disciplinato il modo in cui l’aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi ante e post 1992, si sono espresse alcune Sezioni territoriali, tra cui la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna con la recente ed ampiamente condivisibile sentenza n. 40 del 29 gennaio 2019, con la quale, richiamando la propria precedente sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 (in tale senso, v. anche n. 222/2018), ha indicato come dette difficoltà non sembrino insormontabili, “ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale”.

Tutto ciò precisato con riferimento alle difficoltà applicative del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 in relazione alla “disciplina previgente” menzionata dall’art. 1, comma 12 della legge n. 335/95, e conformandosi all’orientamento ormai confermato dalla giurisprudenza d’Appello, questo Giudice Unico accoglie il ricorso in esame nei termini indicati dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna con le sentenze sopra citate, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo come individuato dalla citata giurisprudenza, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso, in conformità alla sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ragione della novità della questione e della persistenza di precedenti giurisprudenziali, sia tra le Sezioni territoriali di questa Corte dei conti che tra quelle Centrali d’Appello, di segno contrastante, si ritiene che sussistano i motivi per disporre la compensazione delle spese, ex art. 31 comma 3 del D.lgs. n. 174/2016.

A norma dell’art. 167, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 174/2016, si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal sig. A. G. F., e, per l’effetto, dichiara il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Dispone il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Trento, il giorno 20 novembre 2019.
IL GIUDICE UNICO
F.TO (Grazia BACCHI)


Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28 novembre 2019


Il Direttore della Segreteria
F.TO dott. Bruno Mazzon
DECRETO
Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
IL GIUDICE UNICO
F.TO (Grazia BACCHI)
Depositato in Segreteria il 28 novembre 2019.
Il Direttore della Segreteria
F.TO (Bruno Mazzon)
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Trento, 28 novembre 2019.
il Direttore della Segreteria
F.TO dott. Bruno Mazzon

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 9:17 am
da hirundo
Buongiorno a tutti. Qualcuno sa in ordine di tempo quando e'stata emessa l ultima sentenza riferita all art 54 dalla corte dei conti regione sicilia.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 10:26 am
da mbetto
Buongiorno Hirundo, la cosa interessa anche me.
Ti ricopio integralmente l'ultimo post che ha pubblicato panorama (che è una fonte autorevole del forum) dal quale si rileva che le ultime (e uniche) sentenze della specie, per la CdC Sicilia, risalgono al mese di novembre 2018.


"""""""""""""""""""""""""""""""
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da panorama » sab nov 30, 2019 12:04 am

Per opportuna notizia,

Riepilogo delle sentenze Positive presso la CdC Sicilia: La n. 385, 730, 731, 732, 831, 833 e 834. Totali 7.


1) - ricorso allegato per art. 54 + art. 3, depositato il 20 settembre 2018 e discusso il 14 novembre 2019 avente sentenza n. 831/2019.

La CdC scrive:

2) - accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 ………

3) - rigetta la richiesta di riconoscimento dell’aliquota del 3,60% per ogni anno successivo al ventesimo di servizio;
Solo i moderatori e gli Utenti del gruppo Sostenitori possono visualizzare i file allegati.

"""""""""""""""""""""""""""""""""

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 10:34 am
da hirundo
Grazie mbetto.
So per sentito dire da colleghi che i ricorrenti in Siciia sono davvero tanti. Nonostante cio' le sentenze emesse sembrano davvero poche se paragonate al resto d Italia quantunque positive.
Non riesco a capire da cosa dipenda Questa lentezza.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 10:40 am
da mbetto
Errore di sbaglio ci fu; rettifico: novembre 2019.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 11:01 am
da hirundo
Giusto per portare un esempio, ho un collega dello stesso mio corso con residenza anagrafica in Calabria che nel giro di poco meno di due anni dalla presentazione del ricorso gli e'stata emessa addirittura la sentenza d appello (positiva) presso la 2^sezione. Due anni!!!!
Di contro mi giungono notizie che in sicilia ci sono dei ricorsi che aspettano udienza da piu di un anno.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 11:06 am
da Mareemare
Buongiorno, io aspetto l'udienza in Sicilia dai primi mesi dell'anno del 2017. Se Voi non avete parole è meglio che non esprimo appieno il mio pensiero.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 12:29 pm
da panorama
Mareemare sicuro che hai presentato ricorso nei primi giorni dell'anno 2017? Il fatto è strano. Ti consiglio per essere sicuro della presentazione del ricorso di chiedere copia al tuo avvocato e poi il numero del registro dei ricorsi e solo così sarai MOLTO sicuro che è stato depositato.

Giusto per notizia ti partecipo che un mio collega/amico, ha depositato a Settembre 2019 ricorso tramite il suo avvocato e la CdC Sicilia ha già fissato l'udienza a Maggio 2020.

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 12:38 pm
da Mareemare
Ciao Panorama, sì purtroppo. La mia assegnazione del deposito del ricorso, sia per l'articolo 54, sia per l'articolo 3, è "avvenuto con successo". L'unica cosa è che il mio ricorso non è stato assegnato alla Giudice Corrado la quale ha già sentenziato in modo positivo, come ben sai, (ne ho contato otto). Già a gennaio del 2019 scrivevo per avere notizie e il cancelliere mi rispondeva che 4 mesi prima dell'assegnazione della data di udienza avrebbero avvisato l'avvocato; un modo gentile per dire: "non rompere". Mah, adesso non dico altro per non rovinarmi la giornata

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 12:52 pm
da villanric
Anch'io udienza a Palermo nei primi giorni di dicembre rinviata a Marzo 2020 (Art. 54) ho assistito di persona durante il brevissimo dibattito, non ho capito tanto, so solo che inps ha chiesto altro tempo al giudice (no donna, uno giovane so tutto io) e il signor giudice ha accolto la richiesta dell'avvocato dell'INPS (un vecchio lupo)

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Inviato: ven gen 03, 2020 12:52 pm
da villanric
Anch'io udienza a Palermo nei primi giorni di dicembre rinviata a Marzo 2020 (Art. 54) ho assistito di persona durante il brevissimo dibattito, non ho capito tanto, so solo che inps ha chiesto altro tempo al giudice (no donna, uno giovane so tutto io) e il signor giudice ha accolto la richiesta dell'avvocato dell'INPS (un vecchio lupo)