ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Nella sottostante sentenza,

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE BASILICATA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 59 Pubblicazione 10/12/2019

Che ha accolto il ricorso dei ricorrenti, si legge:

1) - Ciò premesso nel merito parte attrice evidenzia che nel caso di pensione liquidata - come nella fattispecie in esame - con il cd. sistema misto, la medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995, è composta "a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo". Detta norma, quindi, prevede in via transitoria, con riferimento alla quota di cui alla lettera a), la sopravvivenza della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico del 1995. Nel caso del personale militare tale normativa va individuata nell'art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, il quale prevede l'applicazione sulla base pensionabile, nell'ambito del sistema di calcolo cd. retributivo, di un'aliquota più favorevole rispetto a quella del personale civile dello Stato; in particolare, il comma 1 della disposizione de qua stabilisce che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo". Detta norma, pertanto, deve ritenersi tutt'oggi vigente con riferimento alla quota di cui alla lettera a), non essendo stata modificata né dalla L. 335/95, né dai successivi interventi legislativi sul sistema pensionistico.

2) - Innanzitutto si richiama la circolare INPDAP n. 22/2009 che con riferimento al personale appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha chiarito che : "il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art. 54 del Testo Unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo..." e non dall'art. 6 della I. n. 1543/1963.

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LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543
Norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.


Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.

La pensione é liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute.

Essa é ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento.

Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificati dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734.


Mareemare
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

Panorama, più chiaro di così non si può. Inoltre se qualcuno in questo forum è avvezzo a incerti voli pindarici, volto anche a negare che le ali degli uccelli servono per volare, sappia che non sono le ali che si sciolgono, ma le nebbie del proprio cervello come certi pseudo giuduci che hanno le idee ancor più addensate e annebbiate. Buongiorno a tutti.
bidos

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bidos »

Riporto in seguito quanto avevo già postato in precedenza riguardante lo stesso argomento, precisando inoltre che:

 ad ogni modifica delle normative esistenti vi sono sempre stati, e vi saranno anche in futuro, soggetti che ne hanno beneficiato ed altri che ne sono stati danneggiati (nel caso specifico i misti sono stati danneggiati rispetto ai retributivi puri -1992- e i contributivi rispetto ai misti -1995- ecc.);

 tra i misti rientranti nel ricalcolo dell’art .54, quelli con meno anni percepiranno un importo di pensione maggiore rispetto a quelli più vicini ai 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, quindi è vero che rispetto ai più giovani, sempre dei misti, saranno svantaggiati, ma non per importi rilevanti come qualcuno ritiene, anzi molto modesti come poi mostrerò secondo i miei calcoli;

 il criterio del 2,9333% annuo fino a tutto il 1995, come qualcuno ha ipotizzato, NON SUSSISTE. Infatti l’art.54 sancisce l’attribuzione del 44%, non di più, per chi possiede tra i 15 e 20 anni di servizio utile al 31.12.1995;

 con la Legge DINI– entrata in vigore del sistema contributivo puro dall’1.1.1996 -, veniva stabilito che il personale che aveva maturato i 18 anni di contributi al 31.12.1995 continuava a beneficiare del sistema retributivo – poi ulteriormente modificata dalla FORNERO nel 2011-, mentre ai restanti già in servizio sarebbe stato applicato il sistema misto, tenendo conto delle norme in vigore fino al 31.12.1995, quindi retributivo puro fino al 31.12.1992 per cui si teneva conto dell’ultima retribuzione (quota A), retributivo fino al 1995 tenendo però conto della media degli ultimi 10 anni di servizio come da modifica prevista dalla Legge AMATO del 1992 (quota B), e contributivo per gli anni seguenti, quindi dal 1.1.1996 in poi (quota C);

 Con l’entrata in vigore della Legge DINI, quindi del sistema contributivo, per i misti spariscono ovviamente anche le percentuali indicate dalle vecchie norme (aumenti dell’1,80, 3,60 ecc.), ma di cui si doveva e si deve tener conto per chi era in servizio fino al 31.12.1995;

 L’art.54 in vigore fin dal 1973 non ha mai subito modifiche, quindi certamente applicabile e di cui si deve tener conto, stabilisce che l’attribuzione della percentuale pari al 44% per chi aveva almeno 15 anni di servizio utile alla data del 31/12/1995;

 Come già detto, la Legge AMATO del 1992 aveva modificato le norme pensionistiche inserendovi il sistema misto, quindi stabilendo che non doveva più tenersi conto dell’ultima retribuzione, ma della media degli ultimi 10 anni. Per tale ragione la percentuale del 44% dovrà tener conto delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore della Legge DINI, distinguendo tra quota A (fino al 31.12.1992) e quota B (fino al 31.12.1995);

 E’ del tutto evidente che al 31.12.1995, la stragrande maggioranza che segue questo argomento, non aveva i 18 anni di servizio utile per rientrare nel retributivo puro, ma ne aveva almeno 15 come indicato dall’art.54. Appare evidente che i 20 anni indicati dal medesimo articolo hanno perso di rilevanza una volta entrata in vigore la legge DINI al pari degli aumenti percentuali;

 Di rilievo che con la Legge DINI, oltre all’introduzione del sistema contributivo, stabiliva che gli assunti dall’1.1.1996, oltre agli anni di contributi, potevano accedere alla pensione soltanto una volta raggiunta una determinata età anagrafica (57 anni le donne e 60 gli uomini) , facendo così sparire le cosiddette baby pensioni.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'importo pensionistico calcolato in base a quanto previsto dall'art.54, tenendo conto che:
- fino al dicembre 1992 si teneva conto soltanto dell'importo dell'ultima retribuzione (quota A);
- dal 1992 al 1995, della media degli importi degli ultimi 10 anni di lavoro (quota B)
- dal 1.1.1996 tutto contributivo, quindi nulla cambia con l'applicazione o meno dell'art.54 (quota C),
andando a vedere una vecchia determina di un militare già in pensione che era stata calcolata in base alle % di cui all'art. 44, non ho fatto altro che sostituirle con le % previste dall'art.54, quindi:
- 0,44% anziché 0.395% per la quota A
- 0,407% anziché 0,32472% per la quota B
- 0,033% anziché 0,07028% corrispondente alla differenza tra A e B
Nel caso specifico l'aumento della P.A.L. sarebbe di circa 1.839 euro, poco più di 100 euro netti al mese.
(L'allegato in questione lo potete trovare in un mio precedente post).

In relazione agli aumenti dell’importo pensionistico, premesso che ci andrebbero a guadagnare tutti gli attuali misti con maggiori vantaggi per i più giovani, cioè quelli più vicini ai 15 anni rispetto a quelli vicini ai 18 al 31.12.1995, ho creato un semplice foglio di calcolo con Excel che allego (non ne capisco molto quindi mi scuso in anticipo) nel quale modificando solo alcuni dati (i riquadri dove sono indicati i mesi di servizio e scritti in ROSSO) ci fa subito comprendere le differenze tra i più vecchi e i più giovani.
Per i calcoli ho tenuto conto della percentuale del 44% dividendola per 15 che equivale al 2,933 annuo, quindi pari al 0.244 mensile, ho poi moltiplicato lo 0,244 per i mesi di servizio utile al 31.12.1995 per la quota A. Analogamente ho poi proceduto per la quota B. Infine la quota C corrispondente alla differenza tra la percentuale indicata in quota A con quella indicata in quota B.
(mesi di servizio utile al 1992 per la quota A e per la quota B).
Sono graditi vostri commenti, critiche, analisi e sarei grato a chi fosse in grado di dirmi come è stata calcolata la pensione del militare riformato, ad esempio, l’1.1.1997 che si era arruolato l’1.1.1983, quindi con un servizio effettivo di 14 anni e utile di circa 17, quindi rientrante nella previsione indicata dall’art.54 (dai 15 ai 20 anni). Io penso che anche in questo caso l’INPS ha calcolato la pensione nel medesimo modo in cui lo sta facendo attualmente, errando. Se così fosse sarebbe evidente la contraddizione dell’INPS e potrebbe essere un ulteriore elemento rafforzativo delle nostre ragioni nei successivi ricorsi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Scusa perché hai messo prima il coefficiente A fino al 1995 e quello B al 1992 ? Dovrebbe essere al contrario.
Ti pare?
bidos

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bidos »

Mi sono basato sui PA04 già forniti ai colleghi già in pensione: la quota A tiene conto del servizio utile fino al 31.12.1995, così viene indicato.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Non c'è bisogno di fare alcun prospetto, se non ai fini di vedere quanto, approssimativamente si percepirà in più. Il fatto è che è evidente che non c'è alcuna neutralità degli anni dal 15 al 20, principio su cui si baserebbe la corrente positiva. Inoltre all'interno della stessa categoria (i misti), non è possibile che chi abbia più anni in totale o nel retributivo prenda meno di chi ha meno anni in assoluto e meno anni retributivi.

Proprio dal tuo esempio, se uno si è arruolato all'inizio del 1980 e non rientrasse per 1 giorno nei 18 utili, avrebbe la quota A sull'ultima retribuzione al 1992 e la media della retribuzione dal 1985 al 1995 per la quota B. Se lo stesso soggetto si fosse arruolato nel 1983 inoltrato, avrebbe le medesime basi pensionabili (al 1992 e al 1995), con percentuali differenti, ovvero quella sulla quota B più alta, venendo a percepire di più, pur essendosi arruolato 3 anni circa dopo. Non solo se volesse raggiungere la medesime anzianità effettiva (i 3 anni appunto), prenderebbe ancor di più, aumentando la quota C. Insomma, se lo stesso soggetto si fosse arruolato 3 anni dopo, avrebbe lavorato 3 anni meni e preso di più, se poi avesse voluto lavorare per gli stessi anni effettivi, avrebbe preso molto di più. In un sistema pensionistico, per cui, ad oggi, le pensioni in divenire sono più basse, a parità di requisiti, di quelle antecedenti, mi pare che ci sia qualcosa che non funziona per niente.

Poi e concludo, come si fa a non riconoscere i 18 utili a chi ha 17, anni, 11 mesi e 29 giorni e poi applicare l'art.54 che con la neutralità dai 15 ai 20, riconosce un'anzianità retributiva di 20 al 1995 a chi abbia appena 12 anni effettivi? Con tutto il rispetto, si sarebbe tutti nel retributivo, le argomentazioni fanno acqua da tutte le parti. Poi certo, uno si chiede, tutte le 3 sezioni centrali hanno riconosciuto questo art.54, possibile che abbiano preso una cantonata così clamorosa? Vedendo quello che succede con la giustizia (anche quella penale che incide sulla libertà personale), io non mi sorprendo più di nulla.
inno
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da inno »

naturopata non hai ancora capito che devi fare più di qualche passo indietro. bisogna insistere è vero….quando però si ha ragione.ancora continui mah. sembri vivere in un mondo tutto tuo. goditi il Natale…questa volta ti è andata male
bidos

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bidos »

Neuropata, come ho scritto al primo punto, ogni modifica di normativa comporta dei vantaggi ad alcuni e svantaggi ad altri. E' inevitabile.
Poi aggiungo che gli arruolati nel 1980 rientrano nel retributivo.
Infine, dimmi se sbaglio, prima dell'entrata in vigore della parametrazione, esistevano gli scatti di stipendio che aumentavano ogni due anni. Per tale motivo gli arruolati nel 1981, quindi i misti più anziani, dovrebbero avere una retribuzione pensionabile più alta per il calcolo della quota A, con naturale aumento anche della PAL, rispetto a quelli arruolati nel 1983. In ogni caso, ripeto, si tratta veramente di cifre di poco conto e la sostanza non cambia.
Se viviamo in uno Stato di Diritto non credo vi siano dubbi su come debba applicarsi l'art.54, anche se in I° grado vi sono sentenze discordanti. A mio modesto parere si stanno arrampicando sugli specchi e non é detto che non ci riescono vista la crisi economica che sta attraversando questo paese ormai da parecchi anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Neuropata è solo mosso da uno dei peccati capitali, per l'esattezza quello che è definito come "tristezza per il bene altrui percepito come male proprio".
Non gli va proprio giù che qualcuno di noi ottenga dei benefici legittimi in quanto previsti dalla Legge e cerca in tutti i modi di negare anche l'evidenza più evidente.
”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

buonasera NATUROPATA e non NEUROPATA (spero che gli errori siano solo di digitazione) non ha completamente torto. sarebbe illogico, ingiusto e formalmente scorretto aumentare la PAL di chi magari si è arruolato nel 1983 con parametri maggiori a chi si è arruolato o è stato assunto agli inizi del 1981, se non altro per una maggiore contribuzione versata. se il coefficiente del 44% e valido per tutti i beneficiari arruolati nel triennio e ovviamente la quota B è maggiore per gli anni di contribuzione al 31.12.1992 per quelli arruolati prima, di contro per quest'ultimi la quota C è sicuramente minore; quindi chi beneficerà di minore anzianità avrà una quota C maggiore e, come nel caso di chi avrà una media di retribuzione maggiore grazie ad elevate accessorie, otterrebbe una pensione maggiore con minore contribuzione, il che è illogico e contro ogni concetto di legalità e razionalità.
costauno
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da costauno »

Gentili colleghi
in tema di storture legislative potremmo discuterne a lungo. Come noto ci sono sempre state in maniera ineluttabile e a tratti fuorvianti, specie per una categoria come la nostra. Nel 1983 venne approvata la legge di riforma delle carriere e del sistema di avanzamento per gli ex Sottufficiali dell'Arma: in sostanza venne introdotto il metodo di avanzamento ad aliquote (un terzo alla volta!!). Ne beneficiarono in primis coloro che erano impiegati negli uffici delle medie ed alte gerarchie. Molti malcapitati sebbene idonei e meritevoli, come si usa dire, "batterono il passo" a lungo prima di rivestire il grado superiore, un anno due anni. Non è stato anche quello un danno morale ed economico notevole per chi aveva sottoscritto altre regole d'ingaggio?
Ogni tempo ha i sui martiri purtroppo.
saluti
Stap

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Stap »

Buonasera,
Ormai è da mesi che leggo commenti più o meno interessanti. Gente che scrive manco fossero membri della corte costituzionale. Io invece desidero fare una semplicissima domanda:ma esiste qualcuno a cui a seguito di sentenza favorevole gli sia stata ricalcolata la pensione? Non dovrei essere difficile rispondere.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

costauno ha scritto: mar dic 17, 2019 7:21 pm Gentili colleghi
in tema di storture legislative potremmo discuterne a lungo. Come noto ci sono sempre state in maniera ineluttabile e a tratti fuorvianti, specie per una categoria come la nostra. Nel 1983 venne approvata la legge di riforma delle carriere e del sistema di avanzamento per gli ex Sottufficiali dell'Arma: in sostanza venne introdotto il metodo di avanzamento ad aliquote (un terzo alla volta!!). Ne beneficiarono in primis coloro che erano impiegati negli uffici delle medie ed alte gerarchie. Molti malcapitati sebbene idonei e meritevoli, come si usa dire, "batterono il passo" a lungo prima di rivestire il grado superiore, un anno due anni. Non è stato anche quello un danno morale ed economico notevole per chi aveva sottoscritto altre regole d'ingaggio?
Ogni tempo ha i sui martiri purtroppo.
saluti
...certo, ma anche adesso è successa la stessa cosa con procedura inversa, ovvero si consideri 2 carriere finite a 40 anni di contributi. L'attuale riforma delle carriere ha eliminato le valutazioni di avanzamento per terzi e accorciato notevolmente le carriere per ottenere i gradi apicali. Ora consideriamo che prima per ottenere il grado da Brig. Ca. Q.S. si doveva attendere anche 21 anni, mentre ora, con la riforma, con soli 15 anni si ottiene lo stesso parametro stipendiale. Si potrebbe dire quindi che, a parità di anni contributivi totali (40) , chi si è arruolato prima, in ragione di un montante contributivo minore, sarà penalizzato rispetto a chi si è arruolato 10 anni dopo proprio perché quest'ultimo potrà beneficiare di 6 anni di maggiore contribuzione ai fini pensionistici avendo ottenuto lo stesso parametro 6 anni prima.
Questa pure è una mancata neutralità degli anni rispetto alle due posizioni contributive , che facciamo la invalidiamo ?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da costauno »

Concordo con le tue considerazioni. Però vorrei far notare che la PAL di alcuni colleghi luogotenenti dell'ultima generazione, per lo meno da quello che hanno riportato su questo blog, è notevolmente ridotta rispetto ai parigrado della "1^ repubblica". Sarà una questione di meccanismi perversi e forse mal posti da parte del legislatore. Certo uno spartiacque tra le varie generazioni deve esistere. 40 anni fa le regole d'ingaggio erano notoriamente stringenti e vincolanti e si subivano molto di più. All'inizio degli anni '80, ad esempio, prima di sposarti dovevi chiedere non solo l'autorizzazione all'amministrazione ma dovei anche reperire l'alloggio privato nella giurisdizione del comando Arma in cui si prestava servizio. Nel mio caso ero a 1045 km dalla mia terra d'origine. Ho ritrovato in questi giorni quella comunicazione:mi ha molto colpito il tono perentorio dell'ordine da parte del comandante della Legione che pretendeva la risposta a stretto giro di posta...
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

In diverse pronunce si riportano le argomentazioni del giudice De Marco dell'Abruzzo. Riporto una sentenza tra le tante:

SENT. 77/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale
giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile, di
cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
in esito all’udienza pubblica del 2 luglio 2019
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 27.02.2019 al n. 19994 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
proposto dal signor OMISSIS difeso dall’Avv. Paolo Celli (CLLPLA64A25H501Q) del
Foro di Roma
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587) quale successore ex lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decretolegge
6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Emanuela Capannolo (CPNMNL67E42A345R) della propria Avvocatura.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa, il
ricorrente riferisce di essere Luogotenente dei Carabinieri cessato dal servizio il 3 febbraio
2016 ed intestatario di pensione erogata dall’INPS, liquidata col sistema misto, in quanto
titolare di una anzianità inferiore a 18 anni al 31.12.1995. Alla stessa data, peraltro, egli aveva maturato un'anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 8 mesi), per cui ritiene di essere destinatario del trattamento previsto dall'art. 54 del testo unico 1092 del 1973, secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. Cita, a proprio favore, alcuni precedenti giurisprudenziali.
Egli chiede quindi a questa Corte di “accertare e dichiarare l’applicazione, in favore del ricorrente, dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 e, per l’effetto, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (…) a corrispondere in favore del ricorrente le somme dovute e non percepite, maggiorati di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
2. Si è costituito l’INPS con memoria del 21 giugno 2019, eccependo in estrema sintesi che:
- la norma invocata dal ricorrente, al fine di ottenere un’aliquota di rendimento del 44% per la quota di pensione maturata fino al 31.12.1995, costituiva una norma di salvaguardia per quei soggetti dispensati dal servizio con un'anzianità inferiore ai 20 anni di servizio utile, emanata al fine di garantire una pensione commisurata almeno al 44,00 per cento della base pensionabile;
- il ricorrente è cessato dal servizio con un'anzianità di servizio pari ad anni 39 e mesi 11; alla data del 31/12/1995, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio pari a 17 anni e 8 mesi, cui corrisponde un'aliquota percentuale dello 0,39800;
- nel caso del ricorrente, egli non è cessato con un’anzianità compresa tra 15 e 20 anni, sicché non può beneficiare (ai soli fini del computo delle prime due quote di pensione, cioè
- pag. 3 di 9 -
della sola parte retributiva) dell’aliquota agevolata del 44%.
L’INPS ha quindi rassegnato le consequenziali conclusioni, anche ai fini delle statuizioni sulle spese.
3. All’udienza pubblica del 2 luglio 2019 sono intervenuti, come da verbale, l’Avv. Paolo Iannini su delega dell’Avv. Paolo Celli per il ricorrente e l’Avv. Emanuela Capannolo per l’Inps. In esito all’udienza, la causa è stata decisa dando lettura del solo dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni nei successivi sessanta giorni ex art. 167 del codice della giustizia contabile.
DIRITTO
Il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato.
Al riguardo, è necessario anzi tutto chiarire che il citato art. 54 del testo unico n. 1092 del 1973 ricalca, grosso modo, lo stesso meccanismo di calcolo delle aliquote proprio del personale civile (di cui al precedente art. 44), prevedendo tuttavia un beneficio in favore dei militari che, per avventura, fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, ma superiore a 15, abbuonando loro in sostanza l’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni.
Più in dettaglio: i civili, da un lato, matura(va)no il 35% di aliquota con 15 anni di anzianità, per poi sommare l’1,80% all’anno per i successivi 5 anni (1,80%x5=9%), raggiungendo così il 44% di aliquota (35%+9%) alla soglia dei 20 anni; di seguito, continua(va)no a maturare l’ulteriore aumento dell’1,80% all’anno fino a raggiungere l’80%. I militari, da parte loro, beneficia(va)no del 44% di aliquota con una qualsiasi anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni di anzianità, lucrando così, rispetto ai civili, l’abbuono del 9% relativo al quinquennio in discorso, per poi aggiungere l’1,80% all’anno, a partire dal ventesimo, fino a raggiungere l’80%, secondo il consueto meccanismo.
- pag. 4 di 9 -
Il comma 1 dell'art. 54, quindi, non crea(va) speciali aliquote annuali di calcolo per i militari, bensì attribuiva ad essi, a differenza di quanto previsto per i civili, un bonus pari agli anni mancanti dal quindicesimo anno fino al raggiungimento del ventesimo, fino ad un massimo di 5 anni (cioè al 9%).
Si noti che il trattamento di favore era testualmente riservato soltanto a coloro che avessero “non più di venti anni” di servizio.
Ciò posto, non può ignorarsi che il ricorrente non è affatto cessato con una anzianità compresa tra i quindici e i venti anni, essendo egli, invece, cessato con una anzianità complessivamente superiore a 39 anni e non avendo, perciò, diritto al bonus in parola. Egli, a ben vedere, non ha maturato “solo” un’anzianità di 17 anni e 8 mesi, agli effetti dell’art. 54, tale da fargli meritare l’agevolazione in parola (cioè l’arrotondamento a venti, a fini dell’aliquota pensionistica), ma ha maturato un’anzianità di 39 anni e 11 mesi.
In altri termini, il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).
Non può ignorarsi, invero, che la disposizione invocata dal ricorrente non si limita ad attribuire l’aliquota del 44% “al militare che abbia maturato almeno quindici anni di servizio utile” ma, testualmente, aggiunge l’inequivoca precisazione: “e non più di venti anni”. Quest’ultima locuzione, che non avrebbe alcun significato ove fosse accolta la tesi propugnata dal ricorrente, è chiara nel limitare l’applicazione dell’aliquota in parola ai soli militari che non superino i venti anni di servizio utile, cioè che cessino dal servizio con una anzianità inferiore alla predetta soglia.

Diversamente ragionando, il militare assoggettato al sistema “misto” dal 1995 verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa stessa parte di anzianità gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini della quota retributiva, quanto ai fini della quota contributiva di pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione perfino superiore rispetto a quello che ne avesse maturati 17 alla stessa data: infatti solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe dell’intero bonus di 5 anni sull’aliquota di rendimento, di cui invece il secondo godrebbe solo in parte; al contempo, però, il primo si gioverebbe di una quota contributiva di 25 anni, contro i 23 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con “non più di venti anni” anche a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo, avendo maturato complessivamente ben più di 20 anni di servizio.
Non è ammissibile, in definitiva, che lo stesso periodo di servizio (nello specifico, il periodo compreso tra quindici e venti anni) sia valutato due volte a fini pensionistici: una prima volta ai fini della quota retributiva, una seconda volta ai fini della quota contributiva.


Alla disposizione occorre, quindi, dare un senso ragionevole, non potendosi applicare al mero passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo una regola prefigurata, invece, per i casi di liquidazione della pensione in presenza di cessazione definitiva dal servizio con anzianità non superiore ai venti anni.
Ne discende che, ai fini del riparto in quote del trattamento pensionistico da liquidarsi con il sistema “misto”, è necessario trovare (anche avvalendosi dell’analogia) un criterio ragionevole di “spalmatura” dell’aliquota del 44% relativamente agli anni tra il quindicesimo e il ventesimo, e tale sembra essere quello utilizzato dall’INPS, a meno che non si voglia ritenere che i versamenti contributivi effettuati dal 1996 e fino al compimento del ventesimo anno di anzianità restino comunque privi d’effetto ai fini pensionistici, essendo già utili con l’aliquota del 44%.
In aggiunta a ciò, non può ignorarsi un ulteriore argomento normativo.
Segnatamente, deve ricordarsi che l'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso ai dipendenti pubblici (con effetto dal 1 gennaio 1995) l'aliquota di rendimento del 2% annuo già vigente ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Quest’ultima aliquota di rendimento armonizzata, pari per l’appunto al 2% per ogni anno di contribuzione, prescinde dall'anzianità contributiva o di servizio e dalla categoria di pubblico impiego cui appartiene il lavoratore. Essa, peraltro, è applicabile solo in peius, a mente della clausola di salvaguardia recata dall’art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui “l'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”.
Il regime di cui al predetto art. 17 è stato confermato dall’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (prevedendosi che l’art. 17 continuasse ad applicarsi, agli specifici fini dell’accesso alle - sole - pensioni di anzianità, di cui all’art. 6, comma 2, dello stesso decreto, se più favorevole, indipendentemente dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, fissata al 1° gennaio 1998).
Neppure l’applicazione della nuova aliquota armonizzata è stata scalfita dalle disposizioni di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che hanno esteso definitivamente le decurtazioni previste dalla tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dalla stessa data del 1 gennaio 1998, a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto.
Ciò è stato confermato dall’art. 1867 del codice dell’ordinamento militare, in materia di “aliquote di rendimento”, essendo stato chiarito che l’applicazione delle riduzioni di cui al citato art. 59, con decorrenza 1 gennaio 1998, coesiste con la nuova aliquota annua di rendimento determinata ai sensi dell’articolo 17 in parola, senza che ciò possa comunque comportare un trattamento più favorevole (art. 2, comma 19, della legge n. 335 del 1995, cit.).
Ora, poiché il ricorrente vantava al 31.12.1995 un’anzianità di 17 anni e 8 mesi, egli è comunque parzialmente inciso dalla disciplina in parola, applicabile dall’inizio del 1995 (allorché possedeva una anzianità di 16 anni e 8 mesi), tenuto a mente che la disciplina previgente può continuare ad applicarsi solo nella misura in cui essa sia deteriore (o sia comunque interpretata come tale) rispetto a quella di nuova introduzione (cioè all’aliquota armonizzata del 2% annuo, indistintamente).

Non convincono, in senso contrario, le prime pronunce delle Sezioni centrali d’appello (Sez. Prima, sent. 422/2018; Sez. Seconda, sent. 208/2019) le quali non hanno ancora avuto modo di esaminare approfonditamente gli argomenti dinanzi esposti.
In particolare, si è affermato che non “coglie nel segno la censura che paventa una pretesa doppia valutazione dello stesso periodo di servizio, in violazione del dettato normativo di cui agli artt. 6 e 39 del d.p.r. n. 1092/9173” (Seconda Appello, sent. 208/2019, cit.); tuttavia, non sono espressamente esplicitate le ragioni per cui la duplicazione non sussisterebbe (né la lettura della sentenza di primo grado è d’aiuto in tal senso). Vero è il contrario, perché se le anzianità superiori ai 15 anni – contenute entro il ventesimo anno di servizio – “devono ritenersi sostanzialmente neutre a fini pensionistici” (ibidem), non si vede come le stesse possano contemporaneamente rilevare (dal 1.1.1996) ai fini del calcolo della quota contributiva di pensione: tutt’altro che neutre, esse sarebbero di fatto utili due volte a pensione
.
Inoltre, si afferma che “per il piano tenore letterale della richiamata disposizione, il 44% della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni”; ma è evidente che, in fattispecie, non si tratta per l’appunto di “cessazione”, bensì del passaggio da un regime (retributivo) ad un altro (contributivo), senza soluzione di continuità nel servizio.
La novità della questione, tuttora risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza, induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva
RESPINGE
il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in L'Aquila, il 2 luglio 2019.
***
Il Giudice
(F.to Gerardo de Marco)
Depositata in Segreteria il 02/08/2019
Il Direttore della Segreteria

(F.to Dott.ssa Antonella Lanzi)
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