ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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hirundo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da hirundo »

Si hanno notizie di una sentenza d appello discussa presso la terza sezione il 4 dicembre scorso cosi come asserito da un sostenitore del forum?


naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Si stanno incominciando a delineare i primi appunti sulle percentuali. Sta per esplodere la "bolla speculativa" sull'art.54. Non voglio ripetermi, ma alcuni giudici piano piano stanno arrivando alle mie conclusioni. Attendiamo gli appelli quando discuteranno una sentenza come questa o quella ultima del GUP chirieleison a MIlano, dei GUP Abruzzo.

REPUBBLICA ITALIANA N. 186/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO
In composizione monocratica in funzione di Giudice delle Pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30961 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da
L. A., nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS in OMISSIS c.f. OMISSIS rappresentato e difeso dall’ avv. Diego Casonato del Foro di Treviso ed elettiva,mete domiciliato presso lo studio del difensore in Treviso, Via XV luglio n. 83;
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S. rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Aprile e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3500/d;
Per la rideterminazione della quota di pensione liquidata con il sistema retributivo con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73, per il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico complessivamente erogato e il rimborso degli arretrati maturati;
ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’I.N.P.S.;
Sentito all’odierna udienza il difensore della parte ricorrente come da
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verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2019, iscritto al n. 30961 del registro di segreteria, ritualmente notificato, il ricorrente, ex militare dell’Esercito italiano, cessato dal servizio per inabilità il 13.06.2018, ha impugnato, in parte de qua, il decreto di attribuzione del trattamento di pensione, lamentando l’erroneità del relativo calcolo, non avendo trovato applicazione l’art. 54 del DPR 1092/73, che prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% per la parte di pensione da liquidarsi con il sistema retributivo, essendo stata invece applicata l’aliquota prevista dall’art. 44 del citato DPR per i dipendenti civili.
Dalla narrativa del ricorso risulta che il ricorrente, seppur solo in via amministrativa (con istanza 10/12/2018), ha chiesto anche il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/97, ottenendo tuttavia diniego da parte dell’INPS in data 18.12.2018. Tale istanza non è oggetto di domanda giudiziale, limitata, invece, alla sopraenunciata riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR 1092/73.
Richiamata la giurisprudenza di talune Sezioni regionali e di Appello di questa Corte che si è pronunciata in modo conforme, il ricorrente ha, infatti, formulato domanda giudiziale, previa diffida in data 10.12.2018, negativamente riscontrata dall’INPS, la rideterminazione della quota di pensione retributiva con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73 con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e rimborso degli arretrati maturati.
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Sostiene infatti il ricorrente che l’art.54 citato deve essere interpretato nel senso di imporre all’amministrazione di applicare, a partire dal 15^ anno di servizio, l’aliquota del 44% e non quella del 35% -prevista dall’art. 44 del medesimo DPR per il personale civile- al personale militare.
A tale conclusione il ricorrente perviene facendo proprio l’orientamento di talune Sezioni regionali e di Appello (in particolare, Sez. I, n. 422/2018 e Sez. II n. 197/2019), secondo cui l’art. 54 citato trova applicazione nel caso di attribuzione della pensione con sistema misto in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 31.12.1995: l’art. 54, primo comma, deve quindi essere interpretato come misura attuale dell’aliquota da applicarsi nel calcolo della pensione (con sistema misto) per coloro che, anche se cessati dal servizio in data successiva, al 31.12.1995 avevano maturato più di 15 anni e non più di 20 di servizio utile; a tale interpretazione non può ostare l’inesistenza di un criterio legislativo di riparto di detta aliquota ai fini del calcolo della quota di pensione retributiva con riferimento ai servizi maturati al 31.12.1992 (e, quindi, utilizzando come base pensionabile l’ultima retribuzione) e al 31.12.1995 (e, quindi, utilizzando come base pensionabile la media delle ultime retribuzioni) ed è comunque avvalorata dalla circostanza che il secondo comma del medesimo art. 54 prevede che al militare spetti la maggiorazione del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo fino ad un massimo dell’80%, disposizione che non avrebbe senso se la disciplina dell’articolo si riferisse solo a coloro che sono cessati dal servizio con un’anzianità massima di 20 anni.
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Si è costituito in giudizio l’INPS, contestando la fondatezza delle ragioni del ricorrente sulla scorta della considerazione che la necessaria, rigorosa, interpretazione della norma invocata (art. 54 del DPR 1092/73), anche alla luce della ratio legis a cui è ispirata (quella, cioè, di parificare la situazione di chi cessava dal servizio tra i 15 e 20 anni), non possa che condurre a ritenere applicabile la disposizione ai soli militari che, all’atto del congedo, avessero maturato una anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni.
L’applicazione della norma voluta dal ricorrente altro non farebbe che alterare, del tutto irragionevolmente -creando peraltro situazioni non giustificabili di disparità di trattamento tra gli stessi militari-, il rapporto tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto.
La norma, infatti, è volta a garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino dal servizio con una anzianità ridotta, ma non vi è ragione alcuna per applicarla a chi, come il ricorrente, sia cessato dal servizio con una anzianità ben superiore.
Non può, secondo l’Istituto, avere rilievo l’anzianità di servizio al 31.12.1995, avendo rilievo detta data unicamente ai fini dell’applicazione dei diversi regimi pensionistici, ma non potendo artificiosamente essere utilizzata per alterare, in deroga quanto voluto dalla legge 335/95, il rapporto tra le quote di calcolo del sistema retributivo e contributivo.
All’odierna udienza, presenti i difensori delle parti come da verbale, l’Avv. Casonato ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha prodotto la conforme recente giurisprudenza delle Sezioni di Appello.
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All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la questione sottoposta all’esame di questo Giudice è strettamente di diritto e verte sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73.
Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) una anzianità di servizio utile superiore a 15 anni ed inferiore a 20 anni come apparentemente richiesto dalla norma per l’applicazione dell’aliquota del 44%, ma che nel calcolo della propria pensione relativamente alla quota da liquidarsi con sistema retributivo sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore calcolato in base all’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 per gli impiegati civili dello Stato che avessero maturato un pari servizio.
A tale ricostruzione ermeneutica l’INPS ha contrapposto una diversa e più restrittiva interpretazione dell’art. 54 citato, la cui applicabilità troverebbe luogo esclusivamente nei casi in cui all’atto della cessazione dal servizio il personale militare destinatario della norma si trovasse nella situazione di fatto da quest’ultima descritta, e, cioè, aver maturato un’anzianità superiore a 15 anni e non superiore a 20 anni di servizio utile.
Entrambe le prospettazioni espresse dalle parti in giudizio trovano riscontro nelle pronunce, di diverso segno, delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti nonché delle Sezioni di Appello, e si riportano a due distinte interpretazioni della disposizione.
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La prima, di carattere estensivo e sostenuta con il ricorso, trae dalla disposizione una norma di carattere generale, applicabile ai casi di pensione soggetta sistema misto retributivo/contributivo, per i militari che al 31.12.1995 abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, come ricordato anche dai ricorrenti negli atti di causa).
La seconda, aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato all’atto del congedo, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità di servizio superiore.
Questo Giudice ritiene di prestare adesione al secondo orientamento interpretativo per le seguenti ragioni di natura ermeneutica e sistematica.
In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie difese), tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi (recentemente, Sez. III App. n. 175/2019), risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la norma è attributiva di un trattamento di favore (nei
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termini di cui di seguito) e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo.
A tal riguardo sovviene la ratio della disposizione, introdotta, va ricordato, allorchè vigeva il sistema retributivo puro, con funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio.
In secondo luogo, se si aderisse alla prima interpretazione, si porrebbe il problema del riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all’ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente a tale data e fino al 31.12.1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi anni): alcuna disposizione positiva indica l’eventuale (quanto insussistente) criterio di riparto, risultando qualsivoglia indicazione del tutto arbitraria e priva di riferimento normativo (nello stesso senso, oltre al precedente di questa Sezione n. 46/2018, Sez. Piemonte 3, 18 e 63 del 2018, Sez. Umbria 6/2018, Sez. Emilia Romagna n. 197/2018), non colmabile certo con una pronuncia giurisdizionale che finirebbe, inammissibilmente, a compiere una scelta che può essere solo del legislatore, non essendo evincibile, in via interpretativa alcun criterio univoco di riparto (ed, in verità, alcun criterio in assoluto).
Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dal ricorrente, “la previsione del secondo comma dell’art.54, riferita ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai venti anni, in verità non presuppone il trattamento più favorevole dettato dal primo comma dell’art.54, ma l’applicazione del
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trattamento ordinario previsto dall’art.44 e applicato dall’Inps all’odierno ricorrente. Secondo tale disposizione, infatti, al dipendente che venga posto in quiescenza con quindici anni di servizio, spetta una pensione calcolata nella misura del 35% della base pensionabile e per gli anni successivi si applica l’aliquota annua dell’1,80% sino al raggiungimento del massimo dell’80%. A ben vedere, dunque, al dipendente, civile o militare che sia, che ha raggiunto un’anzianità di servizio utile di venti anni, spetta una pensione calcolata nella misura del 44% della base pensionabile (35% + 1,80% x5= 44); per gli anni successivi l’aliquota è in ogni caso pari all’1,80% con il tetto massimo dell’80%.
Ciò conferma che il primo comma dell’art.54 costituisce disposizione di favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e il 20 anni, mentre il secondo comma si limita a ribadire che per coloro che maturano un’anzianità di servizio maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall’art.44.
Deve, infine, considerarsi che è principio generale che il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio (Sezione Terza Centrale, n.273/2018) ed è incontestato che il ricorrente è stato posto in quiescenza con oltre 40 anni di servizio utile, nella vigenza della legge n.335/1995” (sez. Emilia Romagna, 197/2018; Sez. Abruzzo, 10/2019; Sez. Veneto 40/2019, 47/2019, 51/2019; 55/2019; Sez. Emilia Romagna 30/2019).
Dunque, l’art. 54, primo comma, del D.P.R. 1092/1973 trova applicazione esclusivamente allorchè il congedato avesse maturato,
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all’atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent’anni di servizio utile, caso che non si attaglia alla situazione del ricorrente, collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni.
Alcuna delle argomentazioni di segno contrario portate dal ricorrente all’esame di questo Giudice con il richiamo alla contraria giurisprudenza appare utile a superare le considerazioni sopra esposte.
In primo luogo, il meccanismo di cui all’art. 54 più volte citato deve (e non può essere diversamente) essere letto in uno con la sua genesi storica, essendo stato pensato all’interno di un sistema pensionistico retributivo puro, in forza del quale la base pensionabile era costituita unicamente dall’ultima retribuzione percepita (art. 53 DPR 1092/73): in questo quadro, la disposizione del primo comma dell’art. 54 trovava la propria ratio in un’ottica perequativa, consentendo il riconoscimento di un trattamento pensionistico più favorevole a quei militari (e tutti quei militari: in questo senso la norma è norma di carattere generale) che, pur avendo maturato il diritto a pensione (primo comma dell’art. 52: quindici anni di servizio utile, di cui almeno 12 di servizio effettivo), si trovassero nella condizione di cessare dal servizio (per cause dipendenti dalla loro volontà: raggiunti limiti di età, invalidità, ecc.) senza averne raggiunti 20 (anni di servizio utile: ovviamente, la disposizione non riguardava quei militari che cessassero anticipatamente dal servizio a domanda, ovvero per decadenza ovvero per perdita del grado, per i quali il diritto a pensione si conseguiva con la soglia dei vent’anni di servizio effettivo: art. 52, comma 3, con finalità rispettivamente deflattiva ovvero
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latu sensu sanzionatoria), consentendo loro di vedersi attribuire un trattamento economico maggiore.
Ma già con l’elevazione dell’anzianità contributiva minima per il conseguimento del diritto a pensione a 20 anni ad opera del D.Lgs. 503 del 1992 (art. 6, primo comma e art. 2, primo comma), la disposizione ha perso utilità, essendone venuta meno la ratio: è infatti evidente che l’aliquota di rendimento da applicarsi al conseguimento della soglia minima (20 anni) era comunque del 44% (corrispondente, appunto, a 20 anni di servizio, a questo punto in perfetto parallelismo tra impiegati civili e militari) non potendo venire in rilievo, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, anzianità contributive inferiori.
Nel caso, poi, in cui il militare avesse raggiunto il limite massimo di età senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima trovava applicazione il penultimo comma dell’art. 54, che impone una valorizzazione dell’anzianità contributiva raggiunta attraverso l‘applicazione di una aliquota del 2,2 per cento per ogni anno di servizio utile (tale aliquota rappresenta il coefficiente annuo in rapporto all’aliquota del 44% su 20 anni di servizio utile).
In considerazione di ciò il mutamento della base pensionabile, dal criterio dell’ultima retribuzione (di cui all’art. 53 del DPR 1092 del 1973) a quella della retribuzione media pensionabile (di cui al D.Lgs.503/92) non poneva, rebus sic stantibus, particolari problemi interpretativi.
Le novelle al sistema pensionistico intervenute successivamente, dal 1992 in poi, se -è vero- non hanno espressamente abrogato la disposizione del primo comma dell’art. 54 (che, in via transitoria, poteva
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all’epoca dell’introduzione delle riforme trovare ancora applicazione, ma sicuramente non poteva più trovarne allorchè la riforma fosse andata a regime, a partire dal 2001: tab.b allegata al d.lgs 503/92), tuttavia ne hanno circoscritto nel tempo, in ragione del graduale passaggio tra i diversi regimi pensionistici, l’ambito di applicazione.
Appare di tutta evidenza, infatti, che la disposizione del primo comma dell’art. 54 -che non può non essere letta in combinato disposto con il precedente art. 52, primo comma- e, quindi, non ritenersi espressamente riferita all’ipotesi di cessazione dal servizio con anzianità utile tra i 15 e i 20 anni-, quando cioè era possibile conseguire il diritto a pensione con il raggiungimento di un’anzianità contributiva di 15 anni di servizio utile, oggi costituisce ipotesi di residuale, se non addirittura di nessuna concreta applicazione, poiché stante il decorso del tempo, è matematicamente impossibile che possa trovare applicazione in sé e per sé (i militari che cessassero oggi dal servizio con anzianità tra i 15 e i 20 anni di servizio utile dovrebbero essersi arruolati alla fine degli anni ‘90 e, quindi, essere sottoposti al diverso regime contributivo puro).
Resta, quindi, da vedere se la disposizione può avere altra applicazione.
L’ art. 1, comma 12, della legge 335/95 nel disciplinare il c.d. sistema misto, alla lettera a) fa riferimento alla quota di pensione “corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995, calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data”.
Dunque, essendo la data di decorrenza della pensione del ricorrente il
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13.06.2018 (quella, cioè, a cui bisogna far riferimento secondo la succitata disposizione), il sistema retributivo vigente alla data del 31.12.1995 al medesimo ricorrente applicabile al fine di determinare la relativa quota parte della pensione era quello retributivo “a pieno regime” più sopra descritto, così come risultante dalla riforma c.d. Amato del 1992, in cui il diritto alla pensione si conseguiva, per tutti, civili e militari, al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni (secondo la tab. b allegata al D.Lgs 503/92 la soglia minima di 20 anni trova applicazione dal 2001 in poi) e con l’applicazione della aliquota a tale anzianità corrispondente, pari al 44% tanto per i civili che per i militari, ad una base pensionabile che, fino al 31.12.92 era costituita dall’ultima retribuzione e, dal 1.1.93, dalla media delle ultime retribuzioni, ed in cui anzianità inferiori dovevano essere valorizzate con l’applicazione dell’aliquota del 2,2% annuo (pari ad 1/20 di 44%) per ogni anno di servizio utile.
Il sistema retributivo vigente non era, quindi, quello di cui all’art. 52 e ss. del D.P.R.1092/73 (in coerenza al quale era nato l’art. 54), in quanto sostituito e/o modificato ed integrato da norme successive nel tempo (e, quindi, in virtù del criterio cronologico di composizione delle antinomie normative, prevalenti, non potendosi riconoscere carattere di specialità alla previgente disciplina in rapporto a quella successiva, essendo entrambe specificamente dirette ai medesimi destinatari).
Né, in ragione di rigorosa interpretazione, può inferirsi una ultraattività dell’art. 54, comma 1, dal disposto dell’art. 1867 del C.O.M., che testualmente recita: “1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota
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annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”
E’, infatti, evidente che il richiamo alle aliquote di rendimento di cui all’art. 54 è unicamente rivolto ad individuare il limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione (dal 1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, della legge 724/94 (non a caso, la norma parla di trattamento “che sarebbe spettato” –al passato, quindi- in base alle aliquote dell’art. 54, come limite massimo non oltrepassabile dalle nuove modalità di calcolo) e non certo come ipotesi di reviviscenza di una normativa che ha esaurito i propri effetti a seguito di un processo continuo (e, per la verità, ancora in parte incompiuto) di riforme che hanno progressivamente teso ad armonizzare i regimi pensionistici, tant’è che lo stesso art. 1839 del C.O.M., rubricato “Trattamento pensionistico normale”, dispone: “Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilita', e' corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme
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del presente codice”, alcuna delle quali autorizza, neppure in via di interpretazione estensiva e/o analogica, a ritenere (ancora) applicabile il primo comma dell’art. 54 ripetutamente citato.
Infatti, il secondo comma dell’art. 1840 conferma la soglia minima per il diritto a pensione introdotta dalla riforma Amato pari a 20 anni di anzianità contributiva (“Il personale di cui al comma 1 e' collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.”) con la sola eccezione dell’ipotesi di cessazione per infermità non dipendente da causa di servizio (per la quale, sola, il successivo art. 1841 richiama la minore anzianità contributiva di 15 anni di cui all’art. 52, comma 1 del D.P.R. 1092/73: anche in questo caso il richiamo è alla sola misura della soglia minima, non alla intera precedente disciplina) e la misura delle aliquote, al 1.1.1998, è quella del già riportato articolo 1867 (evidentemente, per le anzianità anteriormente maturate, vigono le aliquote così come determinate dai precedenti interventi normativi, succedutisi nel tempo, di cui si è già detto).
Valga, infine, un’ulteriore considerazione: “(…) il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).
Diversamente ragionando, il militare verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa parte di anzianità stessa gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini della quota retributiva quanto anche ai fini della quota contributiva di pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus di 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con poca anzianità a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo
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In aggiunta a ciò, non può ignorarsi un ulteriore argomento normativo.
Segnatamente, deve ricordarsi che l'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso ai dipendenti pubblici (con effetto dal 1 gennaio 1995) l'aliquota di rendimento del 2% annuo già vigente ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Quest’ultima aliquota di rendimento armonizzata, pari per l’appunto al 2% per ogni anno di contribuzione, prescinde dall'anzianità di servizio e dalla categoria di pubblico impiego cui appartiene il lavoratore. Essa, peraltro, è applicabile solo in peius, a mente della clausola di salvaguardia recata dall’art. 2,
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comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui “l'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”. (Sez. Abruzzo, 10/2019; id. n. 76/2019; Sez. Veneto 55/2019).
Questo Giudicante è a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale, pur richiamato dal ricorrente, che, partendo dalla considerazione che l’art. 54 citato non è norma speciale ma norma generale applicabile alla generalità dei militari, la percentuale del 44% ivi prevista sarebbe quella riconosciuta, a prescindere dal momento della cessazione dal servizio, al compimento del 15^ anno di servizio e, quindi, la successiva anzianità maturata fino al 20^ anno sarebbe neutra a fini pensionistici, ragion per cui tale aliquota andrebbe indifferentemente applicata a prescindere dal presupposto di fatto che ne giustifica(va) la previsione.
Tuttavia, tale orientamento non sembra poter essere condiviso proprio in ragione dell’affermata conseguente neutralità delle anzianità maturate successivamente al 15^ anno e fino al 20^.
E ciò per due ordini fondamentali di argomentazioni.
Il primo. La premessa da cui prende l’abbrivio tale orientamento non sembra, innanzitutto, coerente con le conseguenze che ne vengono tratte. Non vi è dubbio che la disposizione sia una disposizione di carattere generale in quanto applicabile a tutti militari che si trovino nella condizione di fatto posta a presupposto per la sua applicazione.
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Ciò tuttavia non implica necessariamente, che la disposizione debba avere una applicazione generalizzata e cioè al di fuori dei presupposti che essa stessa contiene, presupposti che -è necessario sottolineare- debbono essere interpretati rigorosamente, trattandosi di norma di favore (come, peraltro, lo stesso orientamento giurisprudenziale citato afferma).
Chiarito, quindi, che dal carattere generale della norma non può essere biunivocamente inferita una applicazione estensiva e generalizzata, come è stato efficacemente affermato, “Al riguardo, è necessario anzi tutto chiarire che il citato art. 54 del testo unico n. 1092 del 1973 ricalca, grosso modo, lo stesso meccanismo di calcolo delle aliquote proprio del personale civile (di cui al precedente art. 44), prevedendo tuttavia un beneficio in favore dei militari che, per avventura, fossero cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, ma superiore a 15, abbuonando loro in sostanza l’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni.
Più in dettaglio: i civili, da un lato, matura(va)no il 35% di aliquota con 15 anni di anzianità, per poi sommare l’1,80% all’anno per i successivi 5 anni (1,80%x5=9%), raggiungendo così il 44% di aliquota (35%+9%) alla soglia dei 20 anni; di seguito, continua(va)no a maturare l’ulteriore aumento dell’1,80% all’anno fino a raggiungere l’80%. I militari, da parte loro, beneficia(va)no del 44% di aliquota con una qualsiasi anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni di anzianità, lucrando così, rispetto ai civili, l’abbuono del 9% relativo al quinquennio in discorso, per poi aggiungere l’1,80% all’anno, a partire dal ventesimo, fino a raggiungere l’80%, secondo il consueto meccanismo.
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Il comma 1 dell'art. 54, quindi, non crea(va) speciali aliquote annuali di calcolo per i militari, bensì attribuiva ad essi, a differenza di quanto previsto per i civili, un bonus pari agli anni mancanti dal quindicesimo anno fino al raggiungimento del ventesimo, fino ad un massimo di 5 anni (cioè al 9%).” (Sez. Abruzzo, n. 76/2019).
Da ciò deriva, in secondo luogo, in maniera diretta ed immediata che la disposizione ha necessariamente una applicazione circoscritta ai soli presupposti di fatto in essa enunciati e non può trovare applicazione –come già evidenziato- ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo della pensione per la quota c.d. retributiva.
Come è noto, infatti, tale quota di pensione viene calcolata per le anzianità maturate al 31.12.1992 sulla base dell’ultima retribuzione percepita, mente per quelle maturate successivamente a tale data e fino al 31.12.1995 sulla base delle retribuzioni medie dell’ultimo periodo.
Considerando neutre le anzianità maturate successivamente al 15^ anno (e fino al 20^) si pone innanzitutto il problema del riparto di tale aliquota in ragione delle diverse basi di calcolo, non potendosi, evidentemente, applicare l’aliquota intera ad entrambi i periodi (e alle relative basi di calcolo).
Considerando, invece, “neutre” le anzianità maturate successivamente al 15^ anno (e fino al 20^) si porrebbe innanzitutto il problema –non preso in considerazione dalla citata giurisprudenza- dell’individuazione dell’aliquota applicabile in ragione delle diverse basi di calcolo, non potendosi, evidentemente, applicare l’aliquota intera ad entrambi i periodi (e alle relative basi di calcolo) e difettando un qualsivoglia criterio
19
di eventuale riparto della predetta aliquota.
In secondo luogo, un’eventuale operazione di riparto dell’aliquota del 44% su base annua potrebbe configurarsi del tutto arbitraria (e, in ogni caso, contraddittoria con la premessa di neutralità delle anzianità maturate successivamente al 15^ anno): se l’aliquota di rendimento annua dovesse, infatti, essere riferita, in ipotesi, ai 15 anni (44/15) si otterrebbe una aliquota di rendimento annuo del 2,93%, che per una anzianità di 15 anni e 6 mesi al 31.12.95 come quella del ricorrente porterebbe al paradossale risultato di 45,41%, superiore al 44%, che deve essere applicato a partire dal 20^ anno di anzianità in poi e, nell’ipotesi qui non condivisa, anche al precedente periodo compreso tra i 15 e i 20 anni di anzianità. La correttezza del sistema di calcolo dell’aliquota annua, quindi, sarebbe smentita dalla sua stessa genesi: il 44% sarebbe, nel contempo, fonte ma anche tetto di applicazione della aliquota stessa (non potrebbe trovare applicazione oltre il 15^ anno).
Se, invece, l’aliquota di rendimento annua dovesse essere calcolata sulla base dei 20 anni di anzianità (44/20), l’aliquota ottenuta sarebbe del 2,2% annuo (la medesima che si applicava ai militari cessati che non avessero raggiunto la soglia dell’anzianità minima, come si è visto), che, almeno per i primi 15 anni di servizio, sarebbe addirittura -e ancora una volta, paradossalmente- inferiore a quella (questa sì, normativamente) prevista per i dipendenti civili, per i quali è pari al 2,33% (35% al 15^ anno: 35/15=2,33 e 1,80% per gli anni successivi). Certo, potrebbero essere ipotizzati altri sistemi di calcolo della aliquota annua (necessaria per il calcolo della pensione con sistema retributivo, come si è visto),ma, appunto, si tratterebbe di mere ipotesi prive di base normativa certa
.
L’interpretazione dell’art. 54 citato non condivisa, in verità, si pone in contrasto con la dichiarata ratio ispiratrice delle riforme in materia pensionistica degli ultimi decenni, tutte tese all’armonizzazione dei diversi sistemi pensionistici e, oltre al già ricordato effetto distorsivo e potenzialmente discriminante (Cfr. Sez. Abruzzo n. 76/2019), darebbe origine anche ad un ulteriore effetto, anch’esso non ammissibile.
Non va, infatti, dimenticato, che il ricorrente è cessato ben oltre i vent’anni di servizio e il trattamento pensionistico gli è stato liquidato –circostanza non certo oggetto di contestazione- con il sistema c.d. “misto”. Parte del trattamento, cioè, è stato liquidato con il sistema c.d. contributivo, e precisamente quello spettante in ragione delle anzianità maturate successivamente al 31.12.1995.
Tale circostanza in sé impedisce, innanzitutto, di ritenere neutra l’anzianità maturata tra i 15 e i 20 anni di servizio, poiché nel computo della quota c.d. contributiva della pensione, invece, l’anzianità maturata dopo il 31.12.1995 (data alla quale il ricorrente, per definizione, non ha maturato i venti di servizio) e fino al compimento del 20^ anno di servizio è calcolata ai fini non solo della determinazione del montante contributivo, ma anche ai fini dell’aliquota di rendimento.
Con la conseguenza che lo stesso periodo di servizio (quello, cioè, successivo al 31.12.1995 e fino al raggiungimento del 20^ anno) verrebbe valorizzato per ben due volte al fine del calcolo del trattamento pensionistico: sia in riferimento alla c.d. quota A, quella cioè alla quale
applicare il sistema retributivo (a sua volta suddivisa in quota A –fino al 31.12.1992- e quota B –dal 1.1.1993 al 31.12.1995-) che in riferimento alla c.d. quota B, quella cioè alla quale applicare il sistema contributivo, come peraltro già messo più sopra in rilievo (“Diversamente ragionando, il militare assoggettato al sistema “misto” dal 1995 verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa stessa parte di anzianità gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini della quota retributiva, quanto ai fini della quota contributiva di pensione”: Sez. Abruzzo, n. 76/19).
Conseguenza di per sé non ammissibile stante il divieto normativo –che assurge a carattere di principio generale nel sistema pensionistico- della valorizzazione del medesimo periodo per più volte sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione che, a maggior ragione, del calcolo della medesima.

La domanda pertanto non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese, la sussistenza dei menzionati contrasti giurisprudenziali giustifica l’integrale compensazione ex art. 31 D.Lgs 174/2016.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 30961 del registro di Segreteria proposto da L. A. nei confronti di I.N.P.S., ogni diversa domanda od eccezione respinta,
-respinge il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese;
22
Così deciso in Venezia, all’esito della pubblica udienza del 9 dicembre 2019.
Il Giudice Monocratico
F.to Dott.ssa Daniela Alberghini
Depositata in Segreteria il 10/12/2019
Il Funzionario Preposto
F.to Stefano Mizgur
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Sei grande Watson!
Spero che presto il mondo ti omaggi per il tuo operato disinteressato per il bene di noi tutti!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

sentenza N. 186/2019 CDC Veneto
il giudice afferma tra le altre cose
Valga, infine, un’ulteriore considerazione: “(…) il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).
Diversamente ragionando, il militare verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa parte di anzianità stessa gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini della quota retributiva quanto anche ai fini della quota contributiva di pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus di 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con poca anzianità a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo.

ma è vero quello che afferma questo giudice ? secondo me non è affatto vero secondo lui chi al 31/12/95 aveva quindici anni e si è poi congedato al nel 2015 con 40 anni(5 anni di reparti operativi) prenderebbe piu del collega più anziano che aveva avendo 20 anni di servizio utile nel 1995 e se poi congedato nel 2010(40 anni utili)mantenendo sempre il sistema contributivo, ma quando mai ...demolita questa affermazione decade tutta la capziosa l'argomentazione di questi pochi giudici contrari all'art 54 che meritano una sonora bocciatura in appello e poi che dire dell'altra argomentazione senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo??
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Vaneggiano. Semplicemente vaneggiano.
Gli anni oltre i 15 raggiunti al 31.12.1995 sono chiaramente neutri ai fini dell’aliquota previstvdall’arr.54. Quindi solo vaneggiando si può immaginare un “lucreare” due volte.
Lasciamo stare poi l’esempio (mutuato dal Giudice De Marco, Abruzzo) che se si è lucidi credo sia impossibile da formulare.
Vaneggiano.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

lucky341 ha scritto: mer dic 11, 2019 9:20 am sentenza N. 186/2019 CDC Veneto
il giudice afferma tra le altre cose
Valga, infine, un’ulteriore considerazione: “(…) il beneficio di cui all’art. 54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e 20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).
Diversamente ragionando, il militare verrebbe a lucrare due volte di una parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra venti anni e l’anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa parte di anzianità stessa gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini della quota retributiva quanto anche ai fini della quota contributiva di pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus di 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con poca anzianità a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo.

ma è vero quello che afferma questo giudice ? secondo me non è affatto vero secondo lui chi al 31/12/95 aveva quindici anni e si è poi congedato al nel 2015 con 40 anni(5 anni di reparti operativi) prenderebbe piu del collega più anziano che aveva avendo 20 anni di servizio utile nel 1995 e se poi congedato nel 2010(40 anni utili)mantenendo sempre il sistema contributivo, ma quando mai ...demolita questa affermazione decade tutta la capziosa l'argomentazione di questi pochi giudici contrari all'art 54 che meritano una sonora bocciatura in appello e poi che dire dell'altra argomentazione senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo??
... quindi noi "misti", stando a quanto formulato da questa versione , oltre ad essere "cornuti" per essere stati deprezzati di circa 400 euro dalla riforma, non possiamo neanche beneficiare per la quota retributiva spettante solo perché per una ipotetica formulazione di quote percentuali da attribuire a chi al 31.12.1995 abbia più o meno anni di servizio ed i rispettivi vantaggi si trovano in paradosso dal momento che chi a meno anni prende di più?
A parte la confusione sul fatto che che chi ha 20 anni al 31.12.1995 si trova nel sistema retributivo puro e prende un sacco di soldi in più per conto suo, ma ne basterebbero anche solo 18 anni , ma poi dico bisognerebbe solo rendere le quote percentuali spettanti in modo neutro per tutti ma non eliminare la legge ! mi sembra come quel vecchio detto "che siccome la volpe non arriva all'uva..." allora non è buona ??? contro ogni logica, ma tanto pur di arrampicarsi sugli specchi per non pagare dazio non possono fare, è una vergogna
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Quanto qui sotto viene tratto dalla sentenza n. 59/2019 della CdC Basilicata ( Giudice Massimo Gagliardi ) discussa e pubblicata ieri 10/12/2019:

DIRITTO

La pretesa attrice può essere accolta in quanto giuridicamente fondata.

Preliminarmente questo G.U. nel respingere l’eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 secondo cui: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”, osserva quanto segue.

Secondo la Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un. 29 maggio 2009 n. 12720): “La decadenza di cui all'art. 47 d.P.R 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, nella l. 1° giugno 1991 n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Il predetto orientamento non risulta allo stato contraddetto da una diversa interpretazione dell’organo di nomofilachia e appare altresì avvalorato dai prevalenti orientamenti dottrinari relativi alla materia pensionistica, nonché dalla stessa giurisprudenza contabile atteso che il giudizio pensionistico è giudizio sul rapporto e non sull’atto (cfr. Corte conti sez. Toscana sent. 612/97).

Ciò premesso, nel merito, questo G.U. non può non rilevare l’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali delle sezioni di merito della Corte dei conti in primo grado sul punto controverso in ordine al richiesto ricalcolo del trattamento di pensione, in virtù del quale le quote di pensione acquisite ed attribuite al 31/12/1995 dovrebbero prevedere, come asserito da parte attrice, l‘applicazione di una percentuale di rendimento pari al 44%, così come previsto dall’articolo 54 del D.R.P. n. 1092/73.

Questo G.U., tenuto conto degli orientamenti favorevoli alla dedotta pretesa richiamati in narrativa, (Corte dei Conti della Sardegna, con la sentenza n. 2/2018 e la Corte dei Conti della Puglia, con la recentissima sentenza n. 468/2018) nonché dell’orientamento recentemente assunto da questa Sezione chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, ritiene convintamente di statuire in senso favorevole all’accoglimento della tesi del ricorrente.

Alla luce degli elementi versati in giudizio, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il “cd. sistema misto “ (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che: “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverossia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 % ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente in quanto, si sostiene che l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

Tuttavia, tale affermazione non trova riscontro nella normativa.

Infatti, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Considerata l’esistenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

domanda in via amministrativa
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Ecco come si perdono i ricorsi e non solo, il ricorrente deve pure pagare le spese e non finisce mica qui?

Perché ormai "sembra" che non potrà fare neanche più l'appello. Chi risarcirà il danno???

Si è costituito in giudizio l’INPS, preliminarmente eccependo l’inammissibilità ex art. 153 c.g.c. in difetto di previa istanza amministrativa ….

La CdC precisa:

L’eccezione di inammissibilità in via preliminare sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. è fondata.

L’odierno ricorso non risulta essere stato preceduto da alcuna istanza in via amministrativa.

L’inesistenza agli atti della domanda in via amministrativa integra la causa di inammissibilità di cui all’art. 153, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 174/2016 secondo cui “I ricorsi sono inammissibili (…) quando: (….) b) si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atti di diffida a provvedere; ”.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
------------------------------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 188 Pubblicazione 10/12/2019

SENT. 188/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO
In composizione monocratica in funzione di Giudice delle Pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30966 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da
S. C. nato il OMISSIS a OMISSIS e residente OMISSIS c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Celli del Foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via L. Rizzo n. 72;

CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S. rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Doni e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3500/d;

Per la rideterminazione della quota di pensione liquidata con il sistema retributivo con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73, per il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico complessivamente erogato e il rimborso degli arretrati maturati;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’I.N.P.S;
Sentito all’odierna udienza il difensore della parte ricorrente come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29 luglio 2019, iscritto al n. 30966 del registro di segreteria, ritualmente notificato, il ricorrente, ex militare dell’Esercito italiano, cessato dal servizio per anzianità il 31.12.2018, ha impugnato, in parte de qua, il decreto di attribuzione del trattamento di pensione, lamentando l’erroneità del relativo calcolo, non avendo trovato applicazione l’art. 54 del DPR 1092/73, che prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% per la parte di pensione da liquidarsi con il sistema retributivo, essendo stata invece applicata l’aliquota prevista dall’art. 44 del citato DPR per i dipendenti civili.

Richiamata la giurisprudenza di talune Sezioni regionali di questa Corte che si è pronunciata in modo conforme, il ricorrente ha chiesto in sede giudiziale la rideterminazione della quota di pensione retributiva con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73 con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e rimborso degli arretrati maturati.

Sostiene infatti il ricorrente che l’art.54 citato deve essere interpretato nel senso di imporre all’amministrazione di applicare, a partire dal 15^ anno di servizio, l’aliquota del 44% e non quella del 35% -prevista dall’art. 44 del medesimo DPR per il personale civile- al personale militare.

A tale conclusione il ricorrente perviene facendo proprio l’orientamento di talune Sezioni regionali che hanno accolto analoghi ricorsi, secondo cui l’art. 54 citato trova applicazione nel caso di attribuzione della pensione con sistema misto in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 31.12.1995: l’art. 54, primo comma, deve quindi essere interpretato come misura attuale dell’aliquota da applicarsi nel calcolo della pensione (con sistema misto) per coloro che, anche se cessati dal servizio in data successiva, al 31.12.1995 avevano maturato più di 15 anni e non più di 20 di servizio utile; a tale interpretazione non può ostare l’inesistenza di un criterio legislativo di riparto di detta aliquota ai fini del calcolo della quota di pensione retributiva con riferimento ai servizi maturati al 31.12.1992 (e, quindi, utilizzando come base pensionabile l’ultima retribuzione) e al 31.12.1995 (e, quindi, utilizzando come base pensionabile la media delle ultime retribuzioni) ed è comunque avvalorata dalla circostanza che il secondo comma del medesimo art. 54 prevede che al militare spetti la maggiorazione del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo fino ad un massimo dell’80%, disposizione che non avrebbe senso se la disciplina dell’articolo si riferisse solo a coloro che sono cessati dal servizio con un’anzianità massima di 20 anni.

Si è costituito in giudizio l’INPS, preliminarmente eccependo l’inammissibilità ex art. 153 c.g.c. in difetto di previa istanza amministrativa e, nel merito, contestando la fondatezza delle ragioni del ricorrente sulla scorta della considerazione che la necessaria, rigorosa, interpretazione della norma invocata (art. 54 del DPR 1092/73), anche alla luce della ratio legis a cui è ispirata (quella, cioè, di parificare la situazione di chi cessava dal servizio tra i 15 e 20 anni), non possa che condurre a ritenere applicabile la disposizione ai soli militari che, all’atto del congedo, avessero maturato una anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni.

L’applicazione della norma voluta dal ricorrente altro non farebbe che alterare, del tutto irragionevolmente -creando peraltro situazioni non giustificabili di disparità di trattamento tra gli stessi militari-, il rapporto tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto.

La norma, infatti, è volta a garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino dal servizio con una anzianità ridotta, ma non vi è ragione alcuna per applicarla a chi, come il ricorrente, sia cessato dal servizio con una anzianità ben superiore.

Non può, secondo l’Istituto, avere rilievo l’anzianità di servizio al 31.12.1995, avendo rilievo detta data unicamente ai fini dell’applicazione dei diversi regimi pensionistici, ma non potendo artificiosamente essere utilizzata per alterare, in deroga quanto voluto dalla legge 335/95, il rapporto tra le quote di calcolo del sistema retributivo e contributivo.

All’odierna udienza, l’Avv Dei Rossi in sostituzione dell’avv. Celli, ha prodotto recente giurisprudenza conforme e ha chiesto l’accoglimento del ricorso riportandosi alle deduzioni ivi svolte.

All’esito della discussione la causa trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità in via preliminare sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. è fondata.

L’odierno ricorso non risulta essere stato preceduto da alcuna istanza in via amministrativa.

Né, invero, tale circostanza -peraltro espressamente contestata dalla parte resistente- risulta anche solo meramente menzionata nelle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, né parte ricorrente si è premurata, pur a fronte dell’eccezione di inammissibilità sollevata da controparte nella memoria di costituzione, tempestivamente depositata e che parte ricorrente aveva, quindi, l’onere di conoscere, di offrire all’odierna udienza la relativa produzione.

L’inesistenza agli atti della domanda in via amministrativa integra la causa di inammissibilità di cui all’art. 153, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 174/2016 secondo cui “I ricorsi sono inammissibili (…) quando: (….) b) si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atti di diffida a provvedere; ”.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Deve, quindi, provvedersi in ordine alle spese processuali.

Anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall' art. 31, comma 1, c.g.c., che prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi: “Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l' art. 91 c.p.c. (con formulazione analoga a quella dell’art. 31 c.g.c.: ndr), per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito” (Cassazione civile , sez. III , 13/09/2018 , n. 22257), quale è appunto la pronuncia di inammissibilità per difetto di un presupposto processuale.

La regolamentazione delle spese legali deve, quindi, essere fatta ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs 174/2016, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali nei confronti dell’I.N.P.S., come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 30966 del registro di Segreteria proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S., ogni diversa domanda od eccezione respinta,

- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di previa istanza amministrativa;

- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’I.N.P.S., che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivi;

Così deciso in Venezia, all’esito della pubblica udienza del 9 dicembre 2019.

Il Giudice Monocratico delle Pensioni
F. to Dott.ssa Daniela Alberghini


Depositata in Segreteria il 10/12/2019


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da hirundo »

Domani 12 dicembre si discute un altra sentenza d appello presso la terza sezione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Veneto con la sentenza n. 190 pubblicata l'11/12/2019 di cui al ricorso discusso il 9 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso di 5 colleghi CC., tutti rappresentati e difesi in via tra loro congiunta e disgiunta dagli avv. Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Arezzo, Viale Michelangelo n. 26.

Il giudice era Daniela Alberghini che ri-cita:

1) - In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie difese), tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi (recentemente, Sez. III App. n. 175/2019), risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la norma è attributiva di un trattamento di favore (nei termini di cui di seguito) e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo.

2) - Questo Giudicante è a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d’Appello, pur richiamato da parte ricorrente, che, partendo dalla considerazione che l’art. 54 citato non è norma speciale ma norma generale applicabile alla generalità dei militari, afferma che la percentuale del 44% ivi prevista sarebbe quella riconosciuta, a prescindere dal momento della cessazione dal servizio, al compimento del 15^ anno di servizio e, quindi, la successiva anzianità maturata fino al 20^ anno sarebbe neutra a fini del calcolo della pensione, ragion per cui tale aliquota andrebbe indifferentemente applicata a prescindere dal presupposto di fatto che ne giustifica(va) la previsione.

3) - Tuttavia, tale orientamento non sembra poter essere condiviso –non ricorrendo l’ipotesi di obbligo conformativo- proprio in ragione dell’affermata neutralità delle anzianità maturate successivamente al 15^ anno e fino al 20^.
Mamete
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

1) - In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie difese), tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi
Treccani, ermeneutica : "Arte, tecnica e attività di interpretare il senso di testi antichi, leggi, documenti storici e simili..." ma non stiamo mica parlando della bibbia, noi ancora oggi siamo oggetti a questa legge perchè i conteggi per il calcolo della pensione con il sistema misto viene diviso in 3 quote altrimenti saremo "contributivi" ma guarda caso nelle quote a e b si erano dimenticati di questo particolare.
(recentemente, Sez. III App. n. 175/2019), risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la norma è attributiva di un trattamento di favore (nei termini di cui di seguito) e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo.

...be certo restrittivo per le tasche dell'Inps
2) - Questo Giudicante è a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni d’Appello, pur richiamato da parte ricorrente, che, partendo dalla considerazione che l’art. 54 citato non è norma speciale ma norma generale applicabile alla generalità dei militari, afferma che la percentuale del 44% ivi prevista sarebbe quella riconosciuta, a prescindere dal momento della cessazione dal servizio, al compimento del 15^ anno di servizio e, quindi, la successiva anzianità maturata fino al 20^ anno sarebbe neutra a fini del calcolo della pensione, ragion per cui tale aliquota andrebbe indifferentemente applicata a prescindere dal presupposto di fatto che ne giustifica(va) la previsione.
...forse ha capito
3) - Tuttavia, tale orientamento non sembra poter essere condiviso –non ricorrendo l’ipotesi di obbligo conformativo- proprio in ragione dell’affermata neutralità delle anzianità maturate successivamente al 15^ anno e fino al 20^.
:shock:
no, non ha capito, perché pur se a conoscenza che le Sez. di Appello dicono che devono pagare :), il Giudice Veneto dice che "tale orientamento non sembra poter essere condiviso non ricorrendo l'ipotesi di obbligo conformativo- proprio in ragione dell'affermata neutralità maturate successivamente al 15^ anno e fino al 20^ ... :shock: non ho capito neanche io cosa ha detto, sugli specchi si scivola :D
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

panorama ha scritto: mer dic 11, 2019 2:04 pm domanda in via amministrativa
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Ecco come si perdono i ricorsi e non solo, il ricorrente deve pure pagare le spese e non finisce mica qui?

Perché ormai "sembra" che non potrà fare neanche più l'appello. Chi risarcirà il danno???

Si è costituito in giudizio l’INPS, preliminarmente eccependo l’inammissibilità ex art. 153 c.g.c. in difetto di previa istanza amministrativa ….

La CdC precisa:

L’eccezione di inammissibilità in via preliminare sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. è fondata.

L’odierno ricorso non risulta essere stato preceduto da alcuna istanza in via amministrativa.

L’inesistenza agli atti della domanda in via amministrativa integra la causa di inammissibilità di cui all’art. 153, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 174/2016 secondo cui “I ricorsi sono inammissibili (…) quando: (….) b) si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atti di diffida a provvedere; ”.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
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questa fa paura però, si deve fare ricorso con le dovute maniere
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Prima di fare ricorso alla CdC, bisogna chiedere all'INPS l'applicazione dell'art. 54 e solo dopo, ci si può rivolgere alla CdC documentando il ricorso con l'istanza propria del ricorrente.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

3) - Tuttavia, tale orientamento non sembra poter essere condiviso –non ricorrendo l’ipotesi di obbligo conformativo- proprio in ragione dell’affermata neutralità delle anzianità maturate successivamente al 15^ anno e fino al 20^.[/quote] :shock:
no, non ha capito, perché pur se a conoscenza che le Sez. di Appello dicono che devono pagare :), il Giudice Veneto dice che "tale orientamento non sembra poter essere condiviso non ricorrendo l'ipotesi di obbligo conformativo- proprio in ragione dell'affermata neutralità maturate successivamente al 15^ anno e fino al 20^ ... :shock: non ho capito neanche io cosa ha detto, sugli specchi si scivola :D
[/quote]

Invece è molto chiaro, afferma che le statuizioni dei giudici d'appello non vincolano alcun giudice (neanche gli stessi di appello che possono cambiare orientamento) e quindi non c'è obbligo di conformarsi, tra l'altro proprio in ragione della neutralità degli anni da 15 a 20 statuita dalle sezioni centrali. Difatti, visto che le sezioni d'appello motivano il tutto sulla supposta neutralità degli anni da 15 a 20, il GUP Veneto dimostra chiaramente che non solo non sono neutrali, ma mai possono esserlo e quindi non si conforma. In realtà qualcuno è certamente scivolato sugli specchi, sarà dura da ammettere da parte dei Giudici d'appello, una bella figuraccia.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

Certo, nessun Giudice deve conformarsi favorevolmente solo perché le 3 sez. delle Corti d'Appello 1^, 2^ e 3^, e circa il 90 per cento delle sentenze di 1^ grado siano favorevoli ci mancherebbe altro, soprattutto se poi queste vengano emesse senza senza aver dato valore alla "supposta neutralità degli anni da 15 a 20".
l GUP Veneto dimostra chiaramente che non solo non sono neutrali, ma mai possono esserlo e quindi non si conforma
forse mi sono perso qualcosa, dove dimostrerebbe questa mancata neutralità e quale verità si cela dietro questa divinatoria e arcaica rivelazione ? ... forse questa supposta neutralità smonta tutto l'alibi su cui si era costruito il nostro castello ? la mancata neutralità degli anni dai 15 ai 20 porta a distruggere l'articolo 54 e tutti i sui commi perché si è scoperto che non esiste ? un illuminato ?
Speriamo finisca presto questo teatro perché altrimenti si comincerà a chiamare gli scribi per tradurre questo articolo per punteggiatura e contesto storico …..
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