ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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villanric
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da villanric »

Chiedere informazioni allo sportello INPS e' come parlare con nessuno. Bisogna prendere appuntamento con il funzionario responsabile, cioè nei piani alti


naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: lun nov 18, 2019 3:12 pm Anche a me sembrano pochi ma è un dato di fatto che l'INPS ha calcolato a questo collega e amico mio.
Allo stato attuale non ha avuto nessuna comunicazione circa il conteggio applicato da parte dell'INPS ma, ha saputo questo, in quanto personalmente si è presentato allo sportello dell'INPS provinciale per chiedere info.
Altro non sappiamo.
Arruolato 1981 ha 14 anni e rotti netti al 1995, diciamo 17 utili e spiccioli, quindi con l'art.44 a 15 anni aveva il 35% cui hanno aggiunto l'1,8 per ogni ulteriore anno, quindi almeno un 4,5% ed arriva a circa il 40% che comporta un +4% rispetto al 44% da calcolare sulla sola quota A (o a+b) e non sul totale della pensione, ovvero la quota c è esclusa. Direi che ci potremmo essere.
fausto61man
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da fausto61man »

Solo per aggiornarvi. Vi avevo detto che il 16/10/2019 avevo udienza presso la Corte dei Conti di Milano - giudice dott. Chirieleison -. L'udienza si è tenuta. Però ad oggi nessun provvedimento è stato notificato allo studio legale che mi assiste. Vi terrò aggiornati. Non chiedetemi altro perché è tutto un rebus. Non ci sto capendo niente. Ciao.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per notizia,

Gira voce da ieri che, la CdC Toscana con la sentenza n. 447/2019 del 12/11/2019, ha accolto il ricorso di un militare, collocato in Ausiliaria, riconoscendogli il ricalcolo della pensione con l'applicazione dell'Art. 54.
Detta sentenza, allo ad oggi, non è presente in BB.DD..
villanric
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da villanric »

Lui avrà un coefficiente all'incirca di 37,5 e con nuovo ricalcolo circa 46,5 ..... Be tanta differenza
elciad1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

buonasera parliamo di me.
arruolato ottobre 1981 l'INPS mi ha calcolato il coefficiente del 38,600 al 31.12.1995, calcolando il 2,22 circa per i 17 anni spettanti. ora se i 17 anni li calcoliamo per il coefficiente 2.93 che si sta affermando arriveremo al 49,81 mentre per il periodo fino al 31.12.1995 mi calcolano il 31,111 sempre con il coefficiente per i dipendenti civili contro i 39,262 con il coefficiente 2,93. la differenza in quota B passerà da 0,749 ad oltre 10,50. tutto ciò detto credo che sia ben oltre le 35€ nette mensili la differenza che dovrei vantare e per questa ragione che ne resto fortemente meravigliato.
da profano posso pensare che la differenza dei "soli" 35 € in più possa essere il compendio del calcolo delle indennità maturate, o quanto più il ricalcolo del nuovo contratto essendo andato in pensione prima della firma e attuazione del contratto 2016 /2018.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per elciad1963,
se ti riferisce all'importo dei 35 €. netti da me scritto sopra, posso dirti che non si tratta affatto del contratto 2016/2018, in quanto il collega è stato riformato nel 2012 durante il blocco.
Come già detto sopra, l'adeguamento pensionistico gli è stato dato in forza alla sentenza della CdC con relativi arretrati di 5 anni.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Modena60 »

A mio modesto parere, il Giudice in questione, unico a Milano che nega il diritto, si è preso del tempo a norma dell'art. 167 del decreto legislativo 174/2016.
Magari è un buon segno.
Anch'io ho intrapreso un ricorso presso la Corte dei Conti di Milano.
Staremo a vedere.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d'Appello con la sentenza n. 394/2019 del 15/11/2019 (ma è uscita stamattina) rigetta l'appello proposto dall'INPS in riferimento alla sentenza della CdC Calabria n. 127/2018 che riguardava in collega Brig. CC. avente un'anzianità superiore ai 15 anni.

La CdC d'appello precisa:

1) - In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

2) - Alla luce di quanto fin qui esposto, il gravame deve essere respinto e confermata la statuizione di cui in sentenza, peraltro in linea con l’orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019).

3) - Nel delineato contesto, pertanto, non si ravvisano le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, così ulteriormente modificato dall'articolo 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

4) - Le spese di giudizio, tenuto conto della novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 394 Pubblicazione 15/11/2019

SENT. 394/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Domenico GUZZI Consigliere
Roberto RIZZI Consigliere
Maria Cristina RAZZANO Primo Referendario
Ilaria Annamaria CHESTA Primo Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

- sull’appello iscritto al n. 54081 del registro generale, proposto dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29

contro
il signor S.. G.., rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Perrotta e Mauro Fortunato Magnelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, alla Via di Santa Costanza n. 39

e, nei confronti
del Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore

avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria n. 127/2018 depositata in data 14 giugno 2018.

Visti gli atti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 12 novembre 2019 il relatore, Presidente Luciano Calamaro, l’avvocato Carcavallo per l’INPS e l’avvocato Bruno Taverniti, per delega, per l’appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor S.. G.., ex brigadiere dei Carabinieri e titolare di trattamento di inabilità, ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche spettanti con gli accessori di legge.

Ha fatto presente di aver maturato alla data del pensionamento un'anzianità superiore ai quindici anni.

L'INPS si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito del dibattimento il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l’Istituto previdenziale per “violazione e falsa applicazione dell’articolo 54 del DPR n.1092/1973” non ritenendo sussistere i presupposti per il riconoscimento del beneficio pensionistico.

Con memoria depositata in data 30 ottobre 2019, si è costituito il pensionato chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza.

All’odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’appello è infondato.

Il trattamento di quiescenza dell’appellato è stato calcolato con il “sistema misto”, non possedendo l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Per la componente della pensione calcolata con il sistema retributivo, è stata applicata dall’ente previdenziale l’aliquota del 35% di cui all’articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota del 44% prevista dall’articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ritiene il Collegio che tale modalità di computo non sia corretta, come già motivatamente affermato dal giudice di primo grado.

Va innanzitutto evidenziato che l’articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare (cui appartiene l’odierno appellato), trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”), Capo I (“Personale civile”), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile sicché non si comprende su quali basi l’ente previdenziale ritenga di estenderne l’ambito applicativo al personale militare cui, invece, fa espresso riferimento il successivo Capo II (“Personale militare”) all’interno del quale è contenuto, per l’appunto, l’articolo 54.

Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l’incongruenza del modus operandi dell’INPS; solo per ragioni di completezza, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni.

Il citato articolo 54 dispone, ai primi due commi, che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo».

Secondo l’appellante INPS, l’aliquota del 44%, prevista da tale norma, si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni e, quindi, con non più di venti anni.

Questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale della disposizione e coerente con la natura speciale della disposizione stessa, che, attribuendo un beneficio ad una limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un’anzianità compresa nell’intervallo tra 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a coloro collocati in pensione con anzianità superiori ai 20 anni.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell’Istituto previdenziale, la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, siano stati costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio.

Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.

In primo luogo, deve escludersi che la disciplina di cui all’articolo 54 sia qualificabile come speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari.

A ciò consegue che è improprio far riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali.

In secondo luogo, non è corretto l’impianto argomentativo dell’appellante secondo cui l’aliquota del 44% sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2,33% fino a 15 anni (prevista dall’articolo 44, comma 1) ed il 9%, derivante dall’applicazione dell’aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell'80%, massimo conseguibile.

In realtà, per l’inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto “almeno 15 anni”.

Le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Del resto, volendo seguire il calcolo esemplificativo elaborato dall’INPS, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’articolo 44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’articolo 44, comma 1.

Pertanto, superata tale soglia, è indubbio che la percentuale spettante sia pari all’1,80% per ogni anno di servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dalla piana lettura della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente; tant’è che, nel comma 2, è espressamente previsto che «la percentuale di cui sopra è aumentata», in tal modo instaurando una relazione indissolubile tra le due previsioni della medesima disposizione.

Pertanto, con un’anzianità di servizio di 21 anni, il militare consegue una pensione pari al 45,80% della base pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per il 21° anno) incrementandosi di 1,8% per ogni anno aggiuntivo, fermo restando, ovviamente, il limite massimo finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal comma 7 dell’articolo 54 citato, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il gravame deve essere respinto e confermata la statuizione di cui in sentenza, peraltro in linea con l’orientamento già affermato in sede di appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019).

1.1. Nel corso del dibattimento l’appellante ha rappresentato che la tesi sostenuta nello strumento di impugnazione, è stata accolta dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello con sentenza n. 175 depositata in data 23 settembre 2019.

Su tali basi ha insistito per l’accoglimento dell’appello e, in via subordinata, per la rimessione alle Sezioni Riunite di questa Corte della questione concernente l’ambito applicativo dell’articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per dirimere l’insorto contrasto.

Osserva il Collegio che la richiamata sentenza della Sezione Terza centrale di appello non ha posto in risalto argomenti univocamente rivolti ad un superamento dell'indirizzo ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda centrale d’appello innanzi citata.

In estrema sintesi si tratta di una pronuncia - che al momento non appare confermata da altre statuizioni di appello - emessa senza tener conto dei precedenti arresti delle altre due Sezioni centrali di appello.

Nel delineato contesto, pertanto, non si ravvisano le condizioni per rimettere la questione controversa al sindacato delle Sezioni Riunite ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, così ulteriormente modificato dall'articolo 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Né, del resto, la motivazione della citata sentenza, richiamata dall’appellante a sostegno della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, consente di superare l’articolata interpretazione del contesto normativo di riferimento offerta dalle richiamate sentenze delle Sezioni Prima e Seconda centrale di appello.

2. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto e l’impugnata sentenza confermata.

Le spese di giudizio, tenuto conto della novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l'impugnata sentenza;

- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019.
IL PRESIDENTE
(Luciano Calamaro)
F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 15.NOV.2019


IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
(Luciano Calamaro)
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 15.NOV.2019
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 15.NOV.2019
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
F.to Sabina Rago
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Un collega arruolamento 1981 è appena andato in pensione (2 ottobre) e mi ha fatto vedere il suo Mod. SM 5007 sul quale infatti è riportato nelle note: "La pensione viene liquidata in via provvisoria". Ovviamente l'INPS ha applicato alla sua quota retributiva l'art. 44. La domanda che mi pone è: può già procedere con la raccomandata di diffida per art. 54 o deve aspettare che la pensione gli sia liquidata non più "in via provvisioria"?
Ringrazio i colleghi che possono togliergli questo dubbio.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La diffida all'INPS per la rideterminazione può già farla chiedendo l'applicazione dell'art. 54 in sostituzione del 44 ma deve aspettarsi che cmq. l'INPS risponde che è giusto il conteggio da loro applicato, dopodiché può rivolgersi ad un legale.
L'INPS può anche non rispondere, così come stanno facendo con altri per non perdere tempo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

@panorama
si chiaro, il dubbio era solo se nonostante la pensione sia liquidata in via provvisioria si potesse comunque già procedere con la diffida (ho pensato che potrebbero rispondere che, appunto, è una pensione non definitiva e spostare in avanti la questione).
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Scusa ma sul mod. SM 5007 sta scritto pensione col sistema MISTO o col vecchio sistema??
Il fatto che la pensione sia provvisoria non vuol dire niente e ciò che conta è il sistema di pensione calcolato da INPS.





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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Si certo il sistema è misto. Grazie!
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Mi è giunta notizia che presso la CdC Sez. 2^ d’Appello in data 12 .11.2019 è stato accolto un ricorso collettivo di 14 persone, proveniente dalla sentenza della CdC Puglia di Bari n. 574/2018 pubblicata il 17/07/2018, sono tutti militari della Marina Militare arruolati negli anni 1981-1982-1983

In FATTO si legge:

Illustrando nel dettaglio le posizioni dei singoli ricorrenti, i difensori hanno dedotto che ai sensi del 1° comma dell’art. 54 ...... al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 anni entro il 31.12.1995 deve essere attribuita la percentuale fissa del 44% della base pensionabile, al fine di garantire un trattamento previdenziale minimo ed hanno richiamato in tal senso la circolare n. 22 del 18.09.2009 dell'INPDAP, alcune pronunce della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna e la circolare del Ministero del Tesoro n. 57 del 24.6.1998 da cui si ricaverebbe il criterio d calcolo anche per la determinazione della quota A di pensione (anzianità fino al 31.12.1992 moltiplicando il coefficiente annuale del 2,2) e della quota B di pensione (anzianità fino al 31.12.1995: differenza tra la percentuale del 44% e quella ricavata per la quota A). In definitiva hanno sostenuto che ai ricorrenti deve essere attribuita l’aliquota del 44% per l’intero servizio utile svolto fino al 31.12.1995 e nell’indicare dettagliatamente per ognuno l’ammontare corretto del trattamento spettante, omissis

In DIRITTO si legge:

In definitiva reputa questo giudice che per i militari che alla data del 31.12.1995 vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973 la cui corretta applicazione comporta che:

- per l’anzianità di servizio utile fino al 31.12.1992, necessariamente inferiore a 15 anni (altrimenti al 31.1.1995 l’anzianità sarebbe maggiore di anni 18 e non si porrebbe alcun problema applicativo trattandosi di pensione da liquidare interamente con il sistema retributivo), la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento annua del 2,2% (ricavata dalla divisione dell’aliquota del 44% per venti anni),

- per l’ulteriore anzianità di servizio utile fino al 31.12.1995 la quota di pensione va calcolata sulla base dell’aliquota di rendimento ottenuta per differenza tra quella del 44% spettante ai sensi dell’art. 54, co. 1, per l’anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 e quella calcolata come sopra per l’anzianità al 31.12.1992.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, ….., accoglie il ricorso n…… e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54
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