ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ragionando sotto un altro aspetto in merito alla sentenza NEGATIVA della CdC Sez. 3^ d’Appello n. 175/2019, si potrebbe pensare anche che, la causa che ha portato il Giudice al giudizio negativo del collega, potrebbe derivare dal fatto che lui ha chiesto ed ottenuto il transito nei ruoli civili.

Quindi, avendo aderito al transito nei ruoli civili, sono decaduti i benefici dell'art. 54 non potendoli attribuire, poiché se uno va nei ruoli civili il diritto alla pensione si ottiene con l'età anagrafica e con i contributi da impiegato civile.


villanric
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da villanric »

Panorama concordo anchio
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: mer ott 16, 2019 7:34 pm Ragionando sotto un altro aspetto in merito alla sentenza NEGATIVA della CdC Sez. 3^ d’Appello n. 175/2019, si potrebbe pensare anche che, la causa che ha portato il Giudice al giudizio negativo del collega, potrebbe derivare dal fatto che lui ha chiesto ed ottenuto il transito nei ruoli civili.

Quindi, avendo aderito al transito nei ruoli civili, sono decaduti i benefici dell'art. 54 non potendoli attribuire, poiché se uno va nei ruoli civili il diritto alla pensione si ottiene con l'età anagrafica e con i contributi da impiegato civile.
Non credo proprio, sia perché in quel caso non c'è bisogno di fare alcuna differenza fra 1 anno 15, 20 o 25 sei civile e quindi a priori non si applica l'art.54 e poi la pensione di privilegio spetta solo ai militari e non ai civili e poi è stata estesa anche alle forze di polizia a ordinamento civile (cui alcuni estendono l'art.54), ma certamente spetta ai soli militari.
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Sarebbe interessante mettere le mani e leggere questa famosa sentenza n.76/2019 della Corte abruzzese che, stranamente, non è in banca dati e non mi sembra giri sul forum che si richiama integralmente e così facendo non si sa che cosa ci sia di integrale e innovativo, rispetto alle precedenti negative.
frank1962
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da frank1962 »

panorama ha scritto: mar ott 15, 2019 10:51 am Ieri mi è stato detto che la CdC Lombardia ha accolto 30 ricorsi ma non so quale giudice.
Oramai sono invasi da ricorsi.
Panorama, sono prossimo alla scadenza del ricorso amministrativo per art. 54, hai nominativi degli avvocati che trattano questi giudizi sulla città di Milano o provincia.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Non ci resta che attendere la discussione presso la CdC 3^ Sez. d'Appello, il giorno 6 Novembre 2019 sull'art. 54 puro, almeno possiamo sapere come la pensa questa Sezione.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per frank1962,

Non so chi consigliarti ma basta leggere qualche sentenza sull'art. 54 qui pubblicate e leggere il nominativo dell'avvocato con il relativo studio. Chiedi prima anche il costo totale di 1° grado e quello in caso di Appello, per non avere brutte sorprese dopo. Chiedi anche la somma % in caso di vincita.

ciao
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Fate attenzione alle inammissibilità, questo collega del Veneto (ma ce ne sono altri) è andato a cercare qualcuno altrove e si è beccato pure 500 euro di spese:

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 160/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO
In composizione monocratica in funzione di Giudice Unico delle Pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30924 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da
M. M., nato il OMISSIS, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Celli del Foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via L. Rizzo n. 72;
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S. rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Tagliente e domicilio eletto in Venezia, Dorsoduro 3500/d;
Per la rideterminazione della quota di pensione liquidata con il sistema retributivo con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73, per il conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico complessivamente erogato e il rimborso degli arretrati maturati;
ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli atti e i documenti di costituzione dell’I.N.P.S;
Sentiti all’odierna udienza i difensori delle parti come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso depositato in data 7 giugno 2019, iscritto al n. 30924 del registro di segreteria, ritualmente notificato, il ricorrente, ex militare dell’Esercito italiano, cessato dal servizio per anzianità il 31.08.2018, ha impugnato, in parte de qua, il decreto di attribuzione del trattamento di pensione, lamentando l’erroneità del relativo calcolo, non avendo trovato applicazione l’art. 54 del DPR 1092/73, che prevede l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% per la parte di pensione da liquidarsi con il sistema retributivo, essendo stata invece applicata l’aliquota prevista dall’art. 44 del citato DPR per i dipendenti civili.
Richiamata la giurisprudenza di talune Sezioni regionali di questa Corte che si è pronunciata in modo conforme, il ricorrente ha chiesto in sede giudiziale la rideterminazione della quota di pensione retributiva con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73 con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e rimborso degli arretrati maturati.
Sostiene infatti il ricorrente che l’art.54 citato deve essere interpretato nel senso di imporre all’amministrazione di applicare, a partire dal 15^ anno di servizio, l’aliquota del 44% e non quella del 35% -prevista dall’art. 44 del medesimo DPR per il personale civile- al personale militare.
A tale conclusione il ricorrente perviene facendo proprio l’orientamento di talune Sezioni regionali che hanno accolto analoghi ricorsi, secondo cui l’art. 54 citato trova applicazione nel caso di attribuzione della pensione con sistema misto in virtù del rinvio di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 31.12.1995: l’art. 54, primo comma, deve quindi essere interpretato come misura attuale dell’aliquota da applicarsi nel calcolo
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della pensione (con sistema misto) per coloro che, anche se cessati dal servizio in data successiva, al 31.12.1995 avevano maturato più di 15 anni e non più di 20 di servizio utile; a tale interpretazione non può ostare l’inesistenza di un criterio legislativo di riparto di detta aliquota ai fini del calcolo della quota di pensione retributiva con riferimento ai servizi maturati al 31.12.1992 (e, quindi, utilizzando come base pensionabile l’ultima retribuzione) e al 31.12.1995 (e, quindi, utilizzando come base pensionabile la media delle ultime retribuzioni) ed è comunque avvalorata dalla circostanza che il secondo comma del medesimo art. 54 prevede che al militare spetti la maggiorazione del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo fino ad un massimo dell’80%, disposizione che non avrebbe senso se la disciplina dell’articolo si riferisse solo a coloro che sono cessati dal servizio con un’anzianità massima di 20 anni.
Si è costituito in giudizio l’INPS, preliminarmente eccependo l’inammissibilità ex art. 153 c.g.c. in difetto di previa istanza amministrativa e, nel merito, contestando la fondatezza delle ragioni del ricorrente sulla scorta della considerazione che la necessaria, rigorosa, interpretazione della norma invocata (art. 54 del DPR 1092/73), anche alla luce della ratio legis a cui è ispirata (quella, cioè, di parificare la situazione di chi cessava dal servizio tra i 15 e 20 anni), non possa che condurre a ritenere applicabile la disposizione ai soli militari che, all’atto del congedo, avessero maturato una anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni.
L’applicazione della norma voluta dal ricorrente altro non farebbe che alterare, del tutto irragionevolmente -creando peraltro situazioni non
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giustificabili di disparità di trattamento tra gli stessi militari-, il rapporto tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto.
La norma, infatti, è volta a garantire un trattamento pensionistico minimo ai militari che cessino dal servizio con una anzianità ridotta, ma non vi è ragione alcuna per applicarla a chi, come il ricorrente, sia cessato dal servizio con una anzianità ben superiore.
Non può, secondo l’Istituto, avere rilievo l’anzianità di servizio al 31.12.1995, avendo rilievo detta data unicamente ai fini dell’applicazione dei diversi regimi pensionistici, ma non potendo artificiosamente essere utilizzata per alterare, in deroga quanto voluto dalla legge 335/95, il rapporto tra le quote di calcolo del sistema retributivo e contributivo.
All’odierna udienza, presenti i difensori delle parti come da verbale, l’Avv, Dei Rossi in sostituzione dell’avv. Celli, ha chiesto la concessione di termine per la produzione di documentazione afferente l’istanza amministrativa e in subordine ha chiesto l’accoglimento del ricorso riportandosi alle deduzioni ivi svolte, mentre l’Avv. Doni per INPS si è opposto alla concessione del rinvio, essendo l’istanza amministrativa una condizione per l’azione, che deve essere tempestivamente dedotta e documentalmente allegata al ricorso, ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine per il rigetto del ricorso.
Ritenute condivisibili le ragioni dell’opposizione alla concessione di rinvio, il termine richiesto non è stato concesso e la causa trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità in via preliminare sollevata dalla
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difesa dell’I.N.P.S. è fondata.
Non risulta agli atti, infatti, l’avvenuta proposizione da parte dell’odierno ricorrente di una previa istanza o diffida rivolta all’amministrazione evocata in giudizio e finalizzata all’ adozione di provvedimento di revisione della liquidazione del trattamento pensionistico in sede non giudiziale.
Né, invero, tale circostanza -peraltro espressamente contestata dalla parte resistente- risulta anche solo meramente menzionata nelle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, né parte ricorrente si è premurata, pur a fronte dell’eccezione di inammissibilità sollevata da controparte nella memoria di costituzione, tempestivamente depositata e che parte ricorrente aveva, quindi, l’onere di conoscere, di offrire all’odierna udienza la relativa produzione.
Alla luce di tali considerazioni questo Giudicante ha ritenuto, a fronte dell’opposizione formulata dall’INPS, di non poter concedere il rinvio richiesto per produrre documentazione che non solo avrebbe dovuto essere depositata in uno con la domanda introduttiva, ma che, se esistente, ben avrebbe potuto essere oggetto di produzione all’odierna udienza.
Si sarebbe trattato di un mero rinvio ricadente nello specifico divieto di cui al comma 12 dell’art. 64 del c.g.c.
L’inesistenza agli atti della domanda in via amministrativa integra la causa di inammissibilità di cui all’art. 153, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 174/2016 secondo cui “I ricorsi sono inammissibili (…) quando: (….) b)si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge
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dalla notificazione all’amministrazione di un formale atti di diffida a provvedere; ”.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve, quindi, provvedersi in ordine alle spese processuali.
Anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall' art. 31, comma 1, c.g.c., che prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi: “Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l' art. 91 c.p.c. (con formulazione analoga a quella dell’art. 31 c.g.c.: ndr), per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito” (Cassazione civile , sez. III , 13/09/2018 , n. 22257), quale è appunto la pronuncia di inammissibilità per difetto di un presupposto processuale.
La regolamentazione delle spese legali deve, quindi, essere fatta ai sensi dell’art. 31, comma 1, D.Lgs 174/2016, con conseguente condanna del
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ricorrente alla rifusione delle spese legali nei confronti del’I.N.P.S., come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 30920 del registro di Segreteria proposto da M. M. nei confronti di I.N.P.S., ogni diversa domanda od eccezione respinta,
-dichiara inammissibile il ricorso per difetto di previa istanza amministrativa;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore dell’I.N.P.S., che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivi
;
Così deciso in Venezia, all’esito della pubblica udienza del 14 ottobre 2019.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to Dott.ssa Daniela Alberghini
Depositata in Segreteria il 17/10/2019
Il Funzionario Preposto
F.to Stefano Mizgur
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da frank1962 »

gokumark ha scritto: mar ott 15, 2019 10:10 am sentenza 264/2019 del 11.10.2019 corte dei conti regione Lombardia
Vinto ricorso
L'avvocato che ti ha seguito la causa è di Milano o comune limitrofo? Ho interesse a breve, poiché dovrò iniziare il giudizio alla CdC Lombardia e abito vicino Milano.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gokumark »

Non era la mia causa.....ho solo postato la notizia....
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Qualche tempo fa, non ricordo dove l'ho letto, se in questo forum o in qualche gruppo FB, che un Avvocato aveva detto ai ricorrenti che non ce bisogno di fare istanza di diffida all’INPS circa l’applicazione dell’art. 54, quindi non c’era bisogno di presentare alcuna istanza Amministrativa e che si poteva procedere direttamente al deposito del ricorso.

Non la sola CdC Veneto che con la sentenza n. 160/2019 dichiara il ricorso: "inammissibile per difetto di previa istanza amministrativa;" ma anche altre CdC di altre Regioni si sono espresse con questi stessi termini.

Nella suddetta sentenza, si legge: Si è costituito in giudizio l’INPS, preliminarmente eccependo l’inammissibilità ex art. 153 c.g.c. in difetto di previa istanza amministrativa …..

e che il Giudice scrive:

L’inesistenza agli atti della domanda in via amministrativa integra la causa di inammissibilità di cui all’art. 153, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 174/2016 secondo cui “I ricorsi sono inammissibili (…) quando: (….) b)si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atti di diffida a provvedere;

ecco perché il Giudice alla fine dichiara:

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da frank1962 »

dalla sent. n. 264/2019 CdC Lombardia favorevole art. 54 si evince il nominativo dell'avv. su Milano. Non posso allegare tale sentenza in pdf nemmeno zippata perché file di 4MB non supportato dal sistema.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Mi e giunta notizia che la CdC d'Appello ha respinto l'appello dell'INPS per un collega E.I. ma, allo stato attuale, si sconosce la Sezione, quando è stata discussa ed il numero di sentenza.

I colleghi dell'E.I. di questo forum, sono pregati di attivarsi per verificare la notizia ed in caso positivo, chiedere al collega copia della sentenza, logicamente, ringraziandolo per la collaborazione.
GRlosa

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da GRlosa »

Sentenza n.263 Corte dei Conti LOMBARDIA (Prof. Tenore), pubblicata lo scorso 11 ottobre: accolto per un mio ricorrente sia l'ART.54 che il c.d. MOLTIPLICATORE (art.3 comma 7), con tanto di condanna dell'INPS alle spese legali.
Massimo Vitelli

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Massimo Vitelli »

Le solite anime pie dovrebbero inserire la sentenza n.370/2019 della sez. SECONDA CENTRALE APPELLO, molto interessante, in quanto sostanzialmente critica la precedente decisione negativa n.175/2019 della sez. TERZA CENTRALE APPELLO
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