ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Sempreme064
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

panorama ha scritto: mar ott 01, 2019 8:08 pm Per Sempreme064

Ti preciso che, personalmente non ho mai fatto parte del CODACONS
Ho ricordato male. Era Angry

Comunque troppi soldi spesi per questi ricorsi... Se si investivano, avevamo già l'aumento Per tutti... Adesso le borse vanno bene.. :?


Sempreme064
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

:gli uffici delle entrate per fare statistics chi controlla con 120 miliardi di evasione?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

Sempreme064 ha scritto: mer ott 02, 2019 8:28 pm :gli uffici delle entrate per fare statistics chi controlla con 120 miliardi di evasione?
Mi sono sbagliato di post,Volevo inserirlo su pensioni estero. Comunque è valida anche di qua la domanda...Chi controllano? Altro che art 44/54
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per quanto riguarda i diversi Giudici della CdC Calabria
-----------------

- CdC Calabria sentenza n. 361/2019 del 23/09/2019 POSTIVA il ricorrente CC. aveva un'anzianità contributiva
inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 (17 anni). N.B.: non viene indicata né la data di arruolamento e né la data di congedo
Questa sentenza è stata fatta dal Giudice Sergio Vaccarino

- CdC Calabria sentenza n. 376/2019 del 26/09/2019 POSTIVA il ricorrente CC. arruolato nel marzo 1981 e in quiescenza in data 7.4.2018.
Questa sentenza è stata fatta dal Giudice Ida Contino

- CdC Calabria sentenza n. 384/2019 del 02/10/2019 NEGATIVA ricorrente CC. a far data dal 6 gennaio 1983 e in quiescenza dal 30 gennaio 2014. Sentenza postata dal collega naturopata in data 02/10/2019.
La CdC precisa: In concreto, alla data del 31 dicembre 1995, avendo iniziato il proprio rapporto con l’Arma dei Carabinieri in data omissis, l’attore poteva vantare un’anzianità pari a un quindicennio grazie alle maggiorazioni figurative.
Questa è stata trattata dal Giudice Andrea Luberti
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per notizia,

Un collega ha scritto alla CdC 3^ Sez. d'Appello chiedendo notizie circa la sentenza 175/2019 ed ha avuto la seguente risposta: Egr. sig. ……. "La sentenza n. 175/2019 non è consultabile in banda dati per disguidi tecnici; risolti i quali sarà nuovamente consultabile" cordialmente …………
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

in "banca dati"
louiss
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da louiss »

e quali sarebbero questi disguidi tecnici?
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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e chi lo sa, quali sarebbero.
Non ci resta che attendere e capire …….. e rileggere.
Non penso che sia nuovamente un problema di P.C. o di Server o di qualche Virus affamato.
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

incompetenza territoriale - Residenza al momento della presentazione del ricorso.


- Risulta in atti che l’interessato, al momento della presentazione del ricorso, era residente in Toscana, a Massa, in ……….

- Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. c), e 151, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, che approva il nuovo “Codice della giustizia contabile”, tale eccezione risulta essere fondata e tempestivamente proposta dall'INPS


DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Omissis

Competenza

Art. 18

(Competenza territoriale)


1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
a) omissis;
b) omissis;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;


Art. 151

(Giudice competente)

1 omissis;
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

incompetenza territoriale – Residenza all’estero.

Ricorrente per art. 54.

il ricorrente è residente all’estero come risulta dal certificato di residenza allegato.


DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174
Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Omissis

Art. 19
(Competenza funzionale)

1. omissis

2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.


Nella sentenza della CdC Veneto n. 64/2019, si legge:

1) - La difesa dell’INPS ha eccepito l’incompetenza territoriale della sezione territoriale adita, perché il ricorrente è residente all’estero come risulta dal certificato di residenza allegato alla memoria.

2) - L'articolo 19, comma 2, del nuovo codice di giustizia contabile, approvato con d. lgs. n. 174/2016, ha statuito che:
"tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio".

3) - Trattasi di competenza territoriale funzionale e inderogabile e rilevabile d'ufficio, che attribuisce alla sezione giurisdizionale Lazio tutti i giudizi in cui sono interessati soggetti non residenti nel territorio nazionale.

4) - Risulta agli atti la prova documentale che il ricorrente è residente all’estero, per cui la competenza territoriale in ordine al presente giudizio appartiene alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, presso la quale la presente controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge.

5) - Il ricorso è pertanto inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Per opportuna notizia,
vi informo che la sentenza n. 175/2019 della CdC Sez. 3^ d'Appello, è nuovamente presente in banca dati.
villanric
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da villanric »

Quindi se l'appello è infondato la CdC Sez. 3^ d'Appello fino a ora non si è mai espresso. Giusto? Vorrei capire
panorama
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

per chi vuole fare ricorso senza assistenza dell'Avvocato, deve prestare "molta" Attenzione a disbrigarsi il da farsi.

ricorso dichiarato improcedibile
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Il ricorrente ha pensato di costituitasi personalmente

IL MOTIVO è questo:

1) - Non avendo parte ricorrente provveduto alla notifica a parte resistente del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la mancata notificazione dell’atto introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza ha impedito, in modo radicale, l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Occasione persa, forse perché pensava di perdere?

Cmq. leggete qui sotto.
------------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 397 Pubblicazione 30/09/2019

SENTENZA N. 397/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 71453 del registro di Segreteria, proposto da D. R. C., nato ad Omissis il omissis;

contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

VISTI gli altri atti e documenti della causa;

FATTO

Parte ricorrente in epigrafe, costituitasi personalmente, già arruolata nell'ex Corpo di Agenti di Custodia il 12/01/1983 e posto in pensione con sistema misto, retributivo-contributivo, per invalidità in data 22/03/2013, ha chiesto la riliquidazione della pensione sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

All’odierna pubblica udienza nessuno è comparso.

DIRITTO

Non avendo parte ricorrente provveduto alla notifica a parte resistente del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la mancata notificazione dell’atto introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza ha impedito, in modo radicale, l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Di conseguenza questo giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso stesso. (cfr., ex multis, Sezione giurisdizionale Puglia, sent. n. 276 del 2018; Sezione giurisdizionale Liguria, sent. n. 104 del 2018; Sezione giurisdizionale Marche, sent. n. 34 del 2018).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019.
IL GIUDICE
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth)


Depositata in Segreteria il 30/09/2019


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Ricorso Accolto,

1) - In questa sentenza, a prescindere dall'accoglimento o meno, visto che un giudice la pensa diversamente dall'altro, il ricorrente arruolatasi nella Marina militare il 24.03.1983, ha PENSATO BENE a scanso di equivoco, di invocare pure il riscatto effettuato degli anni di servizio fino al 31/12/1995.

In sentenza si legge:

2) - come dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, considerando i periodi di riscatto, alla data del 31.12.1995 vantava un servizio utile superiore ai 15 anni
--------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 393 Pubblicazione 30/09/2019

SENTENZA N. 393/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 71062 del registro di segreteria e proposto da V. F., nato il omissis a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Antonietta Calligaro, che ai sensi dell’art. 28 c.g.c. ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: calligaroma@legpec.it;

contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliata presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina n.61;

VISTI gli altri atti e documenti della causa;

UDITI alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 l’avv. Maria Antonietta Calligaro per il ricorrente e l’avv. Gianluca Tellone per l’Amministrazione resistente.

FATTO E DIRITTO

(A) Parte ricorrente in epigrafe, già arruolatasi nella Marina militare il 24.03.1983 e cessata dal servizio l’8.06.2016, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

In particolare, parte ricorrente, dopo aver rappresentato di essere destinataria, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico c.d. misto in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva fare valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, ha rivendicato – in riferimento alla quota di pensione destinata ad essere liquidata secondo il sistema retributivo limitatamente agli anni di servizio maturati sino al 31.12.1995 – il proprio diritto al trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 d.P.R n. 1092/73, per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile".

Invece, nonostante quanto espressamente stabilito dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, l'istituto previdenziale le avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo, per il quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile ...aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%".

Con memoria depositata il 5 luglio 2019 l’INPS si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.

In particolare, dopo avere rappresentato, in punto di fatto, che il ricorrente non avrebbe in ogni caso titolo al beneficio previdenziale richiesto, avendo maturato poco meno di 12 anni di servizio alla data del 31.12.1995 (invece dei 15 richiesti dall’evocato art. 54), l’Amministrazione resistente ha eccepito la giuridica infondatezza del ricorso.

Invero, ad avviso della resistente, dalla lettura combinata degli artt. 44 e 54 del d.P.R. n. 1092/73 si evincerebbe chiaramente che il beneficio previdenziale riservato dall’art. 54 ai militari cessati dal servizio con almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile (beneficio consistente nel vedersi riconoscere già al 15° anno di servizio un’aliquota del 44%, pari al 2,33% per anno di servizio prestato, laddove il personale civile potrebbe raggiungere l’aliquota del 44% solo con 20 anni di servizio utile), sarebbe circoscritto ai militari effettivamente cessati dal servizio con non meno di 15 e non più di 20 anni di anzianità di servizio.

Viceversa, nel caso di specie, sarebbe circostanza del tutto pacifica il fatto che parte ricorrente sia cessata dal servizio con un’anzianità di servizio ampiamente superiore alla soglia massima dei 20 anni di servizio, ragione per cui l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 non potrebbe trovare applicazione, trattandosi di una norma speciale insuscettibile di interpretazioni estensive che vadano a coprire casi in essa non considerati.

All’odierna pubblica udienza entrambe le parti sono comparse concludendo come in atti.

(B) Il ricorso è fondato.

Preliminarmente occorre sottolineare come dagli atti allegati al ricorso si evince che il ricorrente, considerando i periodi di riscatto, alla data del 31.12.1995 vantava un servizio utile superiore ai 15 anni; circostanza avvalorata dalla tesi, sostenuta in giudizio dall’Amministrazione resistente, dell’applicabilità nel caso di specie dell’art. 44 d.P.R. n. 1092/73.

Ciò premesso, in ordine all’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 all’odierno ricorrente, va in primo luogo considerato come la liquidazione del trattamento pensionistico, relativamente a chi (come il ricorrente) alla data del 31 dicembre 1995 non aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva, vada effettuata con il c.d. sistema misto, introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, secondo il quale (art. 1, comma 12) la pensione è determinata dalla somma:
“a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Per quanto riguarda l’aliquota di rendimento applicabile alla quota calcolata con il sistema retributivo, deve dunque trovare applicazione, ai sensi della legge sopra citata, la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995; orbene, per il personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, disponeva, al primo e secondo comma, che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

In tal senso, infatti, si è espressa la più recente e prevalente giurisprudenza contabile, cui si intende dare continuità, laddove è stato osservato come sia “da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art. 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, senza che, d’altra parte, possa “escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995” (Prima Sezione giur. centrale d’appello, sent. n. 422 del 2018 v. altresì Seconda Sezione giur. centrale d’appello, sentt. n. 197 e n. 208 del 2019; Sezione giur. Liguria, sent. n. 43 del 2019), ben potendosi, del resto, superare tali apparenti difficoltà ”mediante una distribuzione proporzionale dell’aliquota tra i due periodi in relazione all’anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall’Istituto previdenziale (cfr. sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 di questa Sezione)” (Sezione giur. Sardegna, sent. n. 124 del 2019).

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, la domanda attorea deve trovare accoglimento, e va riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

(C) Sulle somme spettanti in esecuzione della presente decisione andranno corrisposti interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti e alle condizioni di cui alla sentenza della Corte dei Conti SS.RR. n.10/QM/02, con conseguente riconoscimento della maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

(D) Alla luce dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia e della complessità della questione si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
1. ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2. DISPONE la compensazione delle spese.
Così deciso, in Napoli, il 17 luglio 2019.
Il Giudice
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.
IL GIUDICE
Robert Schülmers von Pernwerth

Depositata in Segreteria il 30/09/2019

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

buongiorno ulteriore sentenza della Sezione Campania.
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