ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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Gabry08
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Gabry08 »

Siamo ridicoli come Paese, ma ci rendiamo conto... ho letto post dove si ipotizzava anche il cambio di residenza affinché si possa fare ricorso ed ottenere esito favorevole. Io non ci credo! Io non ho più fiducia in niente. Paradossalmente, per il lavoro che facciano, spesso ci troviamo in condizioni anche di dover dare consigli alla gente quando si è convinti di una cosa che poi, grazie alle decisioni degli "autorevoli", veniamo sistematicamente smentiti, ovviamente mettendoci la faccia! Questi giudici amministrativi li toglierei tutti, si, vorrebbero essere proprio tolti. Non hanno un minimo di orientamento come dovrebbe essere. In linea di massima le amministrazioni da cui di pensiamo sono, a vario comparto, sempre le stesse. L INPS è sempre la medesima, l Italia, che io sappia è una ed è unita, sono loro viaggiano sulla personale interpretazione e discrezionalità, i giudici. Ora voglio vedere se un collega del Veneto con gli stessi presupposto pensionistici, prende la pensione ridotta rispetto ad un collega della Puglia, ma come ti pare sta cosa? Tutto perché? Perché i colleghi sono uguali ed i giudici no! Basta va, altrimenti mi sento male dal nervoso. Se posso e Dio vuole un domani me ne vado volentieri da questo Paese che, pur amandolo all inverosimile, è diventato invivibile! Un paese fondato sui soldi da dare e non mai da avere, ovviamente per giusta causa. Ciao a tutti.


naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Ricordo che oltre al Veneto, c'è anche l'Abruzzo che respinge, un Giudice in Lombardia e anche mi sembra Bolzano


REPUBBLICA ITALIANA Sent. 140/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30925 del registro di segreteria promosso dal sig. M. M. Omissis rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall’Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q), pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72
CONTRO
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede territoriale in Padova (PD) alla via Dario Delù n.3;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede nazionale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21;
VISTO il ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il 7 giugno 2019;
ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;
CHIAMATO il giudizio alla pubblica udienza del giorno 20 settembre 2019 con
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l’assistenza della segretaria sig.ra Doriana Tornielli, sono presenti l’avv. Karandei Rossi, su delega dell’avv. Paolo Celli, per il ricorrente e l’avv. Aldo Tagliente per l’INPS;
FATTO
1.Con il gravame in epigrafe, il ricorrente – Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano fino alla data del 31.7.2018 - intende far valere il proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione, alla parte retributiva della pensione, dell’aliquota di rendimento del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, del TU n. 1092 del 1973.
In particolare, fa presente che il proprio trattamento di quiescenza è stato liquidato con il cd. sistema misto in applicazione dell’art. 1 della L. 335/1995 e che la quota della sua pensione da calcolarsi con il sistema retributivo è stata determinata applicando l’aliquota del 35% di cui all’art. 44 del D.P.R. 1092/1973 (“Personale civile”), anziché l’aliquota maggiorata del 44% di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 (“personale militare”). Al riguardo, rileva che dal tenore letterale della norma si evince chiaramente come “ il 44 per cento della base pensionabile spetti al militare che ha compiuto almeno 15 anni di servizio, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così fino al 20° anno di servizio utile (cfr. Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Calabria, sentenza n. 12/2017 e sentenza n. 157/2018, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 2/2018, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Liguria, sentenza n, 224/2018, Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Puglia, sentenza n. 446/2018 e sentenza n. 468/2018)”.
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Fa presente che la giurisprudenza è favorevole nell’applicare il coefficiente di rendimento del 44 per cento ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione in parola, la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017 e Sez. Piemonte n. 3/2018).
Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati su cui vanno altresì applicati gli interessi anatocistici, ai sensi dell’art. 1283 cod. civ. (cfr. Sez. II Appello, n. 888/2017) oltre alla rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi;
2. Con memoria datata 3 settembre 2019, si è costituito in giudizio l’INPS il quale rileva, innanzitutto, come parte ricorrente chieda di estendere una disposizione, testualmente destinata a chi va in pensione con un’anzianità complessivamente pari a quella indicata dall’art. 54 d.p.r. 1092/73 (tra i 15 e i 20 anni), a coloro che vi accedono con un’anzianità complessivamente maggiore, frammentando l’anzianità contributiva complessiva, aumentando artificiosamente il peso della quota retributiva (anteriore al 31.12.1995) ed utilizzando in tal modo l’art. 54 cit. come parametro per la determinazione della successione dei regimi previdenziali nel tempo.
L’Istituto contesta, quindi, la fondatezza delle argomentazioni attoree rilevando come la norma in esame riguardi i soli militari che, all’atto del congedo, abbiano
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maturato un’anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni. La disposizione, a parere dell’Istituto previdenziale, troverebbe la propria ratio nella volontà del legislatore di assicurare un trattamento pensionistico minimo ai militari cessati dal servizio con un’anzianità limitata e non potrebbe, quindi, trovare applicazione nei confronti del militare posto in quiescenza con un’anzianità ben superiore in quanto ciò altererebbe il rapporto tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto creando, altresì, situazioni di ingiustificabile disparità di trattamento tra gli stessi militari.
Osserva, inoltre, che la norma in questione non è stata confermata dalla riforma di cui al d.lgs. 165/1997 che applica al personale militare il principio di cui alla legge n. 335/1995, né è stata richiamata al fine di disciplinare la successione nel tempo dei diversi regimi pensionistici.
Conclude per il rigetto del ricorso richiamandosi alle argomentazioni di cui alle sentenze di questa Sezione giurisdizionale nn. 47/2019 e 71/2019.
3. All'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha argomentato come da atti scritti e ha depositato la sentenza n. 422 del 2018 della Prima Sezione Centrale d’Appello nonché la decisione della Sez. Giurisdizionale Lazio n. 201/2019. L’avvocato dell’Istituto previdenziale ha insistito per la reiezione del gravame.
Il Giudice Unico, previa camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso dev’ essere respinto.
2. In via preliminare, questo Giudice prende atto del contrasto giurisprudenziale che si è formato sulla questione sottoposta al proprio esame - concernente
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l’applicazione dell’art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973 - nonché delle argomentazioni esposte, anche dal Giudice d’appello di questa Corte, con le sentenze (Sez. I Centr. Appello sentenza n. 422/2018, Sez. Giurisd. Calabria n. 39/2019, Sez. II Giurisd. App. n. 61/2019) richiamate dalla difesa del ricorrente.
Tuttavia, non reputa di aderire all’impianto motivazionale che ha indotto le diverse Sezioni di questa Corte ad accogliere i ricorsi dei militari afferenti la medesima questione di cui è causa, ritenendo, viceversa, di condividere la lineare ricostruzione normativa e le argomentazioni delineate con le sentenze di questa Sezione giurisdizionale nn. 42, 43, 54, 55 del 2019 nonché con la recentissima decisione della Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo n. 76 del 2019 alla quale si riporta integralmente.

Le richiamate pronunce affrontano, infatti, tutte le tesi poste a sostegno dell’accoglimento dei gravami proposti, innanzi al Giudice contabile, dai militari tratteggiando, preliminarmente e compiutamente, l’evolversi della normativa pensionistica di cui va tenuto conto nella risoluzione delle sollevate questioni interpretative.
E’ stato evidenziato, innanzitutto, come il contesto normativo [D.P.R. n. 1092/1973 - Capo II: Personale militare. Art. 52 (diritto al trattamento normale), Art. 53 (Base pensionabile); Art. 54 (misura del trattamento nomale)] e il tenore letterale della norma di cui si chiede l’applicazione (“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di vent’anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”) consentano di affermare che, con l’art. 54 del D.P.R. cit., il legislatore abbia inteso attribuire – nella vigenza di un sistema pensionistico “retributivo puro” (art. 53 - ultima retribuzione percepita) - un trattamento di
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favore nei confronti di una limitata categoria di militari (ove certamente non rientra l’odierno ricorrente) e cioè a favore di coloro che cessavano dal servizio avendo maturato il minimo pensionabile (15 anni) senza poter contare su vent’anni di servizio utile, salvo prevedere un aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile in più oltre al ventesimo.
In tal senso, è stato, già, correttamente rilevato che “la previsione del secondo comma dell’art. 54, riferita ai militari con un’anzianità di servizio superiore ai vent’anni, in verità non presuppone il trattamento più favorevole dettato dal primo comma dell’art. 54, ma l’applicazione del trattamento ordinario previsto all’art. 44 e applicato dall’Inps all’odierno ricorrente. Secondo tale disposizione, infatti al dipendente che venga posto in quiescenza con 15 anni di servizio, spetta una pensione calcolata nella misura del 35% della base pensionabile e per gli anni successivi si applica l’aliquota annua dell’1,80% sino al raggiungimento del massimo dell’80%. A ben vedere, dunque al dipendente, civile o militare che sia, che ha raggiunto l’anzianità di servizio utile di vent’anni, spetta una pensione calcolata nella misura del 44% della base pensionabile (35%+ 1,80%x 5= 44); per gli anni successivi l’aliquota è in ogni caso pari all’1,80% con il tetto massimo dell’80%. Ciò conferma che il primo comma dell’art. 54 costituisce disposizione di favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i vent’anni mentre il secondo comma si limita a ribadire che, per coloro che maturano un’anzianità di servizio maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall’art. 44. Deve, infine, considerarsi che è principio generale che il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alla situazione e alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio (Sezione Terza Centrale, sent. n. 273/2018) ed è incontestato che ricorrente è stato posto in quiescenza,
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nella vigenza della legge n. 335/1995” (Sez. Giurisd. Emilia-Romagna sent. n. 197/2018).
Di conseguenza, “con l’elevazione dell’anzianità contributiva minima per il conseguimento del diritto a pensione a vent’anni ad opera del decreto legislativo n. 503 del 1992 (art. 6, primo comma e art. 2, primo comma), la disposizione ha perso utilità essendone venuta meno la ratio” (Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 43/2019 cit.).
Il richiamato decreto legislativo n. 503, infatti, nel prevedere all’art. 2, I comma, che: “ Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”, ha posto nel nulla la previsione dell’art. 54 cit. innalzando il diritto a pensione a vent’anni ed estendendo, di fatto, l’aliquota del 44% a tutti i dipendenti, civili e militari.
Quanto alle modalità di computo della pensione di cui è causa (cessazione al 2018), dunque, trova applicazione, per il periodo precedente al 31.12.1995, il sistema retributivo risultante dalla riforma del 1992 secondo cui “il diritto alla pensione si conseguiva, per tutti, civili e militari, al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni (secondo la tab. b allegata al D.Lgs n. 503/92 la soglia minima di 20 anni trova applicazione dal 2001 in poi) e con l’applicazione della aliquota a tale anzianità corrispondente, pari al 44% tanto per i civili che per i militari, ad una base pensionabile che, fino al 31.12.92 era costituita dall’ultima retribuzione e, dal 1.1.93, dalla media delle ultime retribuzioni, ed in cui anzianità
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inferiori dovevano essere valorizzate con l’applicazione dell’aliquota del 2,2% annuo (pari ad 1/20 di 44%) per ogni anno di servizio utile. Il sistema retributivo vigente non era, quindi, quello di cui all’art. 52 e ss. del D.P.R.1092/73 (in coerenza al quale era nato l’art. 54), in quanto sostituito e/o modificato ed integrato da norme successive nel tempo (e, quindi, in virtù del criterio cronologico di composizione delle antinomie normative, prevalenti, non potendosi riconoscere carattere di specialità alla previgente disciplina in rapporto a quella successiva, essendo entrambe specificamente dirette ai medesimi destinatari)” (Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 43/2019).
Meritano, inoltre, piena condivisione, le osservazioni svolte, nelle richiamate pronunce di questa Sezione, circa l’interpretazione dell’art. 1867 C.O.M. (“1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”) il quale fa riferimento alla disposizione di cui all’art. 54, comma 1, cit. soltanto per fissare un limite massimo di trattamento derivante dall’applicazione (a decorrere dall’1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all’art. 17, comma 1, della legge 724/94.
In un contesto normativo teso ad armonizzare i regimi pensionistici come
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espressamente previsto dall’art. 1839 del C.O.M., ( “Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, é corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice”) non è dato ritenere ancora applicabile una normativa che aveva una sua precisa ratio nella vigenza di un diverso sistema pensionistico e che a tutt’oggi non risulta applicabile essendo stata confermata la soglia minima per il diritto a pensione in 20 anni di anzianità contributiva (“Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell'anzianità contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.” - art. 1840, II comma, C.O.M.).
Conclusivamente, per le motivazioni esposte, questo Giudice ritiene che la domanda attorea non meriti accoglimento.
3. Le spese processuali, visti i contrasti giurisprudenziali in materia, possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs n. 174/2016.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Così deciso, in Venezia, alla pubblica udienza del giorno 20 settembre 2019.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Marta TONOLO
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Depositata in Segreteria il 23/09/2019
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
F.to Stefano Mizgur
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Ai giudici del Veneto che continuano a dire che dai 20 anni in poi sia i civili che i militari vengono parificati e per tale motivo non accolgono i ricorsi, poiché considerano il comma che prevede il 44% dai 15 ai 20 anni come norma speciale, vogliano dirgli di leggersi anche il seguente comma dell'art. 54?!?

"Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60".

Quindi anche questo comma è speciale rispetto ai civili eppure l'art. 54, come detto è titolato "trattamento normale".

Sarà mica perché il legislatore ha voluto riconoscere, "normalmente" in ogni caso un beneficio ai militari e più nello specifico ai CC, GdF e prima anche Corpo PS e Agenti di custodia?!?
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Accolto ed arruolato il 18/10/1983.

Interessante Sentenza CdC Basilicata n. 41/2019 del 17/09/2019

L. R., già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato arruolato il 18 ottobre 1983 e posto in congedo alla data del 30 dicembre 2017

SI LEGGE:

1) - In particolare, dai tabulati in atti risulta che la pensione liquidata al sig. L. R. con il sistema misto è stata così determinata:

1) Servizio utile conteggiato (b) al 31.12.1992, pari ad 13 anni e 7 mesi;
Coefficiente rendimento D.P.R. 1092\73: 0,3169;
2) Servizio utile conteggiato (a) al 31.12.1995, pari ad 17 anni e mesi 2;
3) Quota A) Totale Coefficienti di rendimento Servizio utile a) + b) = 0,389;
Tali dati, in estrema sintesi, evidenziano che la percentuale di rendimento applicata dall’INPS è stata pari al 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni e, dunque, in definitiva secondo l’aliquota prevista per il personale civile ex art. 44 del DPR1092\73.

La CdC scrive:

2) - Più segnatamente, avendo quest’ultimo maturato al 31.12.1995 un servizio utile pari a 17 anni e mesi 2, e, al 31.12.1992, un servizio utile pari a 13 anni e 7 mesi, il coefficiente di rendimento da applicare al servizio ante 31.12.1992 è pari a 39,77 (trentanove/77) circa (formula: 44%: 15 X anni di servizio) e non, viceversa, come erroneamente indicato dall’INPS coefficiente rendimento D.P.R. 1092\73: 0,3169.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: lun set 23, 2019 10:15 pm Accolto ed arruolato il 18/10/1983.

Interessante Sentenza CdC Basilicata n. 41/2019 del 17/09/2019

L. R., già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato arruolato il 18 ottobre 1983 e posto in congedo alla data del 30 dicembre 2017

SI LEGGE:

1) - In particolare, dai tabulati in atti risulta che la pensione liquidata al sig. L. R. con il sistema misto è stata così determinata:

1) Servizio utile conteggiato (b) al 31.12.1992, pari ad 13 anni e 7 mesi;
Coefficiente rendimento D.P.R. 1092\73: 0,3169;
2) Servizio utile conteggiato (a) al 31.12.1995, pari ad 17 anni e mesi 2;
3) Quota A) Totale Coefficienti di rendimento Servizio utile a) + b) = 0,389;
Tali dati, in estrema sintesi, evidenziano che la percentuale di rendimento applicata dall’INPS è stata pari al 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni e, dunque, in definitiva secondo l’aliquota prevista per il personale civile ex art. 44 del DPR1092\73.

La CdC scrive:

2) - Più segnatamente, avendo quest’ultimo maturato al 31.12.1995 un servizio utile pari a 17 anni e mesi 2, e, al 31.12.1992, un servizio utile pari a 13 anni e 7 mesi, il coefficiente di rendimento da applicare al servizio ante 31.12.1992 è pari a 39,77 (trentanove/77) circa (formula: 44%: 15 X anni di servizio) e non, viceversa, come erroneamente indicato dall’INPS coefficiente rendimento D.P.R. 1092\73: 0,3169.
Qualche post fa avevo detto che se si segue un percorso logico giuridico degno di questo nome bisognava fare un calcolo fino al 1992 come determinato da questo Giudice, però, poi non mi sembra che dica come valorizzare quelli dal 1992 al 1995. Detto ciò, questa sentenza certamente positiva, potrebbe avere risvolti negativi, in seno a quando i 15 anni debbano essere maturati, ovvero al 1992 e non 1995.

Un bel minestrone, di Giudici, che non hanno l'"accortezza" di valutare la questione a 360°.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

Naturopata riporto di seguito il tuo messaggio di mar set 24, 2019 11:39 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

"Qualche post fa avevo detto che se si segue un percorso logico giuridico degno di questo nome bisognava fare un calcolo fino al 1992 come determinato da questo Giudice, però, poi non mi sembra che dica come valorizzare quelli dal 1992 al 1995. Detto ciò, questa sentenza certamente positiva, potrebbe avere risvolti negativi, in seno a quando i 15 anni debbano essere maturati, ovvero al 1992 e non 1995.
Un bel minestrone, di Giudici, che non hanno l'"accortezza" di valutare la questione a 360°".


Ti è mica sfuggita la (formula: 44%: 15 X anni di servizio) che è stata indicata con la quale calcolare il coefficiente?!?
Immagino sia valida anche per l'anzianità al 95!
Coefficiente di rendimento 2,93% annuo, come da me sempre sostenuto. 😉
Da qui dove sono i risvolti negativi? 🤔
E il minestrone? 😒
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Domenico69 , perdonami ma tu hai avuto i dovuti aumenti dall"inps??
Te lo chiedo poiché mi hanno aumentato importo pensionistico senza conoscerne i motivi, senza arretrati o mod.lettere,mail,ecc..
Non che mi dispiaccia ...anzi succedesse più spesso..
Però sono passati mesi e tutto tace...
Al momento non oso andare all'Inps :shock: :shock:.
Non so che pensare sinceramente .....farò passare ancora qualche mese (conoscendo i tempi biblici)e riandro' x l'ennesima volta dal funzionario..
Per Aspera ad Astra!!!!
firefox
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da firefox »

domenico69 ha scritto: mar set 24, 2019 8:55 pm
Ti è mica sfuggita la (formula: 44%: 15 X anni di servizio) che è stata indicata con la quale calcolare il coefficiente?!?
Immagino sia valida anche per l'anzianità al 95!
Coefficiente di rendimento 2,93% annuo, come da me sempre sostenuto. 😉
Da qui dove sono i risvolti negativi? 🤔
E il minestrone? 😒
:wink:
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

La formula del 44/15, se è al 1995 è un conto, se è al 1992 è un altro conto. Sempre in ritardo, dopo di me, riporto un ulteriore passo avanti dei Giudici in questa sentenza pubblicata oggi.


REPUBBLICA ITALIANA N. 145/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,
nella pubblica udienza del giorno 17-09-2019, ha pronunziato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 30862, del registro di segreteria, proposto con ricorso da OMISSIS , C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Garbin del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci n. 4,
RICORRENTE
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Tagliente, con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d,
RESISTENTE
per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 54 del D.P.R. 1092 del 1973, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205;

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 14/05/2019 e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.
Con memoria difensiva del 29 agosto 2019 si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questa Sezione concerne il criterio di calcolo dell’anzianità di servizio del ricorrente ai sensi del art. 44 ovvero 54 del D.P.R. n. 1092/73.
Questo Giudice ritiene che la domanda del ricorrente deve essere respinta per le ragioni su cui si fonda la sentenza della Sezione Veneto n. 47 del 2019 e n. 55 del 2019, a cui si fa espresso rinvio ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174).
Secondo le decisioni citate, l'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, concede un trattamento di favore nei confronti di una limitata categoria di militari, che cessavano dal servizio avendo maturato il minimo pensionabile (15 anni) senza poter contare su vent'anni di servizio utile, salvo prevedere un aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile in più oltre al ventesimo.

Il secondo comma dell'art. 54, riguarda i militari con un'anzianità di servizio superiore ai vent'anni, per cui al militare in quiescenza con 15 anni di servizio, spetta una pensione calcolata nella misura del 35% della base pensionabile e per gli anni successivi si applica l'aliquota annua dell'1,80% sino al raggiungimento del massimo dell'80%, invece se ha raggiunto l'anzianità di servizio utile di vent'anni, spetta una pensione calcolata nella misura del 44% della base pensionabile (35%+ 1,80%x 5= 44); per gli anni successivi l'aliquota è in ogni caso pari all'1,80% con il tetto massimo dell'80%.
Quindi il primo comma dell'art. 54 costituisce disposizione di favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con un'anzianità compresa tra i 15 e i vent'anni mentre il secondo comma garantisce a chi ha maturato un'anzianità di servizio maggiore, l’applicazione delle aliquote previste dall'art. 44.
Il trattamento di quiescenza si determina con riferimento alle norme vigenti al momento della cessazione dal servizio, e quindi nella vigenza della legge n. 335/1995.
Ai sensi all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992: "Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti", ha superato la previsione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 innalzando il diritto a pensione a vent'anni ed estendendo l'aliquota del 44% a tutti i dipendenti, civili e militari.
Pertanto il computo della pensione di cui è causa per il periodo precedente al 31.12.1995, deve essere effettuato col sistema retributivo risultante dalla riforma del 1992.
Questo orientamento è sistematicamente coerente con l'art. 1839 del C.O.M.: "Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice", nonché con la soglia minima per il diritto a pensione in 20 anni di anzianità contributiva ex art. 1840, II comma, C.O.M.: "Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell'anzianità contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".
Ne consegue il rigetto della domanda del ricorso introduttivo di questo giudizio.
I contrasti giurisprudenziali sulla questione giuridica oggetto di questo giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.
Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 20 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica,
RIGETTA
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 20 giorni dalla data dell’udienza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Venezia, il 17-09-2019.
IL GIUDICE
F.to (Cons. Maurizio Massa)
Depositata in Segreteria 24/09/2019
Il Funzionario preposto
F.to Stefano Mizgur
In esecuzione del provvedimento del G.U.P. a sensi dell’art. 52
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se
esistenti del dante causa e degli eventi causa.
Venezia, 24/09/2019
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
F.to Stefano Mizgur
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da istillnotaffound »

Basta. Ha raggione @naturopata pertanto gli amministratori potrebbero anche procedere alla chiusura del topic.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

La CdC Basilicata nella sentenza n. 41/2019 circa le quote di calcolo, scrive:

1) - Viceversa, in applicazione della norma di cui all’art. 1 comma 12, L. n. 335 del 1995, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in base al quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995, vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente,
- mentre, la quota di pensione riferita alle anzianità maturate successivamente sono computate secondo il sistema contributivo.

2) - Pertanto, l’Inps avrebbe dovuto calcolare il trattamento previdenziale del ricorrente, applicando l’aliquota del 44% sulle quote A e B, calcolate secondo il sistema retributivo.

N.B.: fino al 31 dicembre 1995 "A e B", tutto retributivo, stando alla sentenza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: mer set 25, 2019 3:50 pm La CdC Basilicata nella sentenza n. 41/2019 circa le quote di calcolo, scrive:

1) - Viceversa, in applicazione della norma di cui all’art. 1 comma 12, L. n. 335 del 1995, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in base al quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995, vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente,
- mentre, la quota di pensione riferita alle anzianità maturate successivamente sono computate secondo il sistema contributivo.

2) - Pertanto, l’Inps avrebbe dovuto calcolare il trattamento previdenziale del ricorrente, applicando l’aliquota del 44% sulle quote A e B, calcolate secondo il sistema retributivo.

N.B.: fino al 31 dicembre 1995 "A e B", tutto retributivo, stando alla sentenza.
Ha ragione questo Giudice, chiudiamo le corti e riconosciamo l'art 54 a tutto il mondo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mareemare »

È pure vero che molti orientamenti negativi di molti Giudici che hanno negato ai colleghi, con la loro protervia e saccenza, i loro diritti sono poi stati stritolati dalle Sentenze delle Corti Centrali. Speriamo nella Terza.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

scusate ma la Terza Sezione quando,dovrebbe pronunciarsi?
domenico69
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da domenico69 »

lino ha scritto: mer set 25, 2019 12:11 am Domenico69 , perdonami ma tu hai avuto i dovuti aumenti dall"inps??
Te lo chiedo poiché mi hanno aumentato importo pensionistico senza conoscerne i motivi, senza arretrati o mod.lettere,mail,ecc..
Non che mi dispiaccia ...anzi succedesse più spesso..
Però sono passati mesi e tutto tace...
Al momento non oso andare all'Inps :shock: :shock:.
Non so che pensare sinceramente .....farò passare ancora qualche mese (conoscendo i tempi biblici)e riandro' x l'ennesima volta dal funzionario..
No, sono ancora in attesa.
Se ti hanno aumentato la pensione qualche motivo ci sarà.
Mi sembra di capire che hai fatto ricorso.
E' già stato giudicato?
Se si quando?
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