ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Sul sito dell'avvocato Vitelli c'è il seguente post che per notizia e diffusione qui si trascrive:
"""" Si consolida l'orientamento favorevole della Sez. PUGLIA, tramite sentenza n.367/2019 del GUP dr. LAINO, che peraltro indica l'aliquota del 2,2% (e non del 2,9333%) per ogni anno di servizio utile fino al 1992.""""".
È interessante notare che viene espressa, per l'eminente giudice, la riportata aliquota del 2,2 percento.
In pratica, ognuno dice la sua.
"""" Si consolida l'orientamento favorevole della Sez. PUGLIA, tramite sentenza n.367/2019 del GUP dr. LAINO, che peraltro indica l'aliquota del 2,2% (e non del 2,9333%) per ogni anno di servizio utile fino al 1992.""""".
È interessante notare che viene espressa, per l'eminente giudice, la riportata aliquota del 2,2 percento.
In pratica, ognuno dice la sua.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Vi è da considerare che l'aliquota del 2,2 al 1992 porterebbe, per gli anni di servizio espletati a quella data una piccola diminuzione della P.A.L. in quota "A" rispetto al calcolo odierno effettuato dall'INPS.
Se il militare al 1995 avesse avuto, poniamo, 16 anni e 1 mese, l'attuale percentuale a questi spettante, in totale, sarebbe stata 36,950.
Invece con il calcolo del 2,2 la quota "b" ne trarrebbe un beneficio superiore, infatti:
esempio:
12 anni e 6 mesi al 1992 - 2,2*12,6 = 27,72% (quota "A"), mentre ad oggi il calcolo attuale è pari a 0,2967;
44 - 27,72 = 16,26% (quota "B")
Così facendo, come ben si nota la quota "B" aumenterebbe rispetto al calcolo attuale.
Ove passasse tale tesi di calcolo questo sarebbe quindi più favorevole per i militari.
Vedremo.
Buonasera.
Se il militare al 1995 avesse avuto, poniamo, 16 anni e 1 mese, l'attuale percentuale a questi spettante, in totale, sarebbe stata 36,950.
Invece con il calcolo del 2,2 la quota "b" ne trarrebbe un beneficio superiore, infatti:
esempio:
12 anni e 6 mesi al 1992 - 2,2*12,6 = 27,72% (quota "A"), mentre ad oggi il calcolo attuale è pari a 0,2967;
44 - 27,72 = 16,26% (quota "B")
Così facendo, come ben si nota la quota "B" aumenterebbe rispetto al calcolo attuale.
Ove passasse tale tesi di calcolo questo sarebbe quindi più favorevole per i militari.
Vedremo.
Buonasera.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
questa, perché le persone si stancano ha ricercarla in questo forum/post
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
La CdC Marche nel 2019 e fino ad oggi, ha pubblicato solamente 2 sentenze riguardanti l’art. 54 e sono, la n. 53 del 15/02/2019 e la n. 55 del 27/02/2019, entrambe le sentenze a favore di 2 CC.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Salve, sai se per la Sicilia ce n'è solo una o ne hanno emesse altre?
In ogni caso la posto caso mai possa interessare.
Io è dal 2017 (data presentazione Aprile 2017) che aspetto che la discutono.
Sia art 3 (ormai nella spazzatura?), sia per l'articolo 54.
In ogni caso la posto caso mai possa interessare.
Io è dal 2017 (data presentazione Aprile 2017) che aspetto che la discutono.
Sia art 3 (ormai nella spazzatura?), sia per l'articolo 54.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Buonasera a tutti volevo ringraziare tutti per i consigli e suggerimenti, ieri il mio ricorso è stato accettato per quanto riguarda l'art 54 e respinto per l'articolo 3 a Cagliari appena mi mandano la sentenza sarà mia cura postarla
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Piemonte n. 235/2019 Accolto, breve e veloce.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
CdC Calabria n. 202/2019 datata 11/06/2019
Accolto
Il ricorrente ha chiesto:
1) - ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze provveda alla riliquidazione della pensione avversata,
- tenendo conto della corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento,
- la liquidazione e pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall'Ente Previdenziale,
- degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c.
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
La CdC conclude:
1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
3) Liquida le spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 850,00, oltre spese generali, IVA e Cap di legge, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Accolto
Il ricorrente ha chiesto:
1) - ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze provveda alla riliquidazione della pensione avversata,
- tenendo conto della corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento,
- la liquidazione e pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall'Ente Previdenziale,
- degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c.
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari per il presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
La CdC conclude:
1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
3) Liquida le spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 850,00, oltre spese generali, IVA e Cap di legge, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Anche questa sentenza, la n.37/2019 Corte dei Conti Sardegna accoglie l'art.54 su pensione di reversibilità del coniuge e figlio, unici eredi legittimi.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
Sbaglio o la CdC calabra ha riconosciuto l'applicazione dell'art.54 al militare che aveva meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995 (12 anni e 5 mesi), valorizzando per ogni anno in quota retributiva la percentuale del 2,93% (44:15) anziché 2,33 (35:15)....
che, tra l'altro, sono dettami giá consolidati dai giudici di appello!
Se cosí fosse si apre la strada anche a tutti gli altri militari in regime misto!!
Buona notte a tutti!!!!
che, tra l'altro, sono dettami giá consolidati dai giudici di appello!
Se cosí fosse si apre la strada anche a tutti gli altri militari in regime misto!!
Buona notte a tutti!!!!
panorama ha scritto: ↑gio giu 27, 2019 7:36 pm CdC Calabria n. 202/2019 datata 11/06/2019
Accolto
Il ricorrente ha chiesto:
1) - ordinare che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o i resistenti secondo chi di ragione e le proprie competenze provveda alla riliquidazione della pensione avversata,
- tenendo conto della corretta applicazione dell'aliquota del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973, con ogni ulteriore diritto a favore del ricorrente compreso il riconoscimento,
- la liquidazione e pagamento degli arretrati indebitamente trattenuti e non corrisposti dall'Ente Previdenziale,
- degli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c.
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La CdC conclude:
1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione dei benefici calcolati per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
2) Condanna altresì l’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;
3) Liquida le spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 850,00, oltre spese generali, IVA e Cap di legge, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Se ti riferisci alla sentenza appena postata da panorama, l'aliquota di riferimenro era quella del 35 %, quindi 15 anni esatti al 95.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Gabriele63 »
Grazie Para!!! Mi ero concentrato sulle congetture dell'INPS e non mi ero accorto che la risposta era in bella vista.
Buona giornata!!!!
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