ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Pare che la sentenza è dell'8 NOV. 2018


juriromeo
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 386
Iscritto il: ven nov 11, 2011 9:00 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da juriromeo »

Io ho detto che il giudice che prima aveva bocciato un ricorso di un collega per l'art. 54 oggi per un altro ricorso sempre per l'art.54 l'ha accettato, probabilmente perchè il primo ricorso da lui bocciato è stato appellato a Roma e vinto dal collega appellante quindi udendo ciò il giudice si è uniformato alla sentenza di appello di Roma ed ha accolto quest'altro ricorso di oggi, non so se mi sono spiegato bene, ciao.
pier.angel
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 127
Iscritto il: gio giu 11, 2015 6:19 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da pier.angel »

In linea di massima quanto tempo passa tra una sentenza favorevole della CdC a quella di appello a camere riunite ?
Vi ringrazio un saluto al forum
dib0231

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da dib0231 »

Ciao Jiriromeo , sono d'accordo con te . Ma quanto successo mi fa ben sperare per ottenere ragione anche con un appello incidentale.
elciad1963
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 487
Iscritto il: lun apr 25, 2016 10:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

buongiorno ma la sentenza di appello a Sezioni Riunite non è una sentenza definitiva?
Può essere appellata?
l'INPS non è obbligata ad attenersi?
scusate la mia ignoranza in materia.
Forse può appellare al Consiglio di Stato?
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

scusate ma è sicuro che sia una sentenza della CdC a sezioni Riunite e da chi viene la Fonte?
Dico questo perchè forse la gente non conosce i vari livelli della CdC, infatti, ci sono prima le CdC regionali, poi ci sono anche:
- Prima sezione centrale di Appello;
- Seconda sezione centrale di Appello;
- Terza sezione centrale di Appello;
- Sezioni Riunite.
In virtù di quanto sopra chiedo a chi è al corrente veramente dello studio legale intervenuto in difesa del ricorrente, di accertarsi con chi di dovere e, poi, magari dare una conferma circa quale Sezione d'Appello si è pronunciata in tal senso, perchè i miracoli Vittoriosi compaiono e scompaiono a secondo della Sezione investita del grado d'Appello.
juriromeo
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 386
Iscritto il: ven nov 11, 2011 9:00 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da juriromeo »

Esattamente, come dice il buon Panorama, questa sentenza è di una Corte dei Conti d'appello sto cercando di trovare il numero ma la persona che potrebbe avere il numero, adesso è impegnata proverò più tardi.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

serve la copia per il momento, il numero si ricaverà una volta che la sentenza viene pubblicata e che cmq. dipende da quando la espongono nel sito, a volte passano anche decine e decine di giorni per non dire mesi.
juriromeo
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 386
Iscritto il: ven nov 11, 2011 9:00 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da juriromeo »

Me la stanno mandando per mail, abbiate fede :D
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

panorama ha scritto: mar nov 13, 2018 9:47 pm Pare che la sentenza è dell'8 NOV. 2018
E' del 30 ottobre 2018 la nr.422/18 non ancora depositata ergo non visibile, fonte certa. La linea cmq di questi ultimi rimane la stessa .....per ora.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

30 ottobre discussa e data pubblicazione 08 NOV. 2018 ma non ancora visibile sul sito.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

dimenticavo: Fonte cristallina.
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Vediamo ora in particolare quali sono le decisioni dell’alta Corte di Roma che, molto probabilmente, costituisce un precedente di valutazione giuridica difficilmente controvertibile. Ecco i punti salienti della recente sentenza 422/2018

“La legge numero 335/1995, art. 1 comma 13, ha fatto salva, regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, la data del 31 dicembre 1995, un anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo.

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata fino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto-calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensioni, A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, l’articolo 54 del d.p.r. n 1092/1973 dispone, ai primi due commi che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Inps che vorrebbe applicabile agli appartenenti al’Arma dei Carabinieri l’art.6 della legge nr. 1543/1963, invece dell’articolo 54, proprio l’INPDAP, nella circolare nr. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale al personale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiarito che “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare disciplinato dall’art 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile aumentata di 1,80 % per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”

La disciplina di cui l’articolo 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. nr. 1092/1973. Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, un’interpretazione dell’articolo 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni. Il successivo comma che prevede che spetti al militare l’aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio. Viene anche da considerare che il decreto legislativo nr. 165/1997 concernente le applicazioni al personale militare dell’armonizzazione prevista dalla legge nr. 335/1995, non ha escluso il richiamo dell’arti. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema, sistema che appunto prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare. D’altra parte, non può escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto della assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente fino al 31.12.1995.

Orbene, conclude la Corte, escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che è ricorrente non sia cessato dal servizio con un anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un’anzianità ben Maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo.

In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n 1092/1973. Pertanto l’appello deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo l’articolo 54 del DPR 1092/1973.
Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5211
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Perfetto adesso entra in gioco chi deve fare i conteggi e qui casca l'asino
si stabilisce sto benedetto 44% al 95
Chi è addetto ai lavori sa perfettamente come funziona l'articolazione dei coefficienti per il calcolo della quota retributiva di un trattamento misto
Fino ad ora come funziona?
ULTIMA RETRIBUZIONE PENS. ALLA CESSAZIONE x Aliquota al 31/12/1992 = Quota A
RETRIBUZIONE MEDIA PENS.(dal 1993 a fine servizio)X (Aliq al 95-Aliq al 92)
Supponiamo un pensionante abbia al 31/12/1992 un anzianità utile compresa di maggiorazione di 13 anni esatti
quindi al 31/12/1992 raggiunge l'aliquota del 30,3333%
dal 01/01/1993 al 31/12/1995 ci sono AA 3+magg.1/5= AA 03 MM 07 GG 06 e quindi arriviamo al 31/12/1995 con un totale di AA16 MM07 GG 06 e con un'aliquota del 37,8800%
Quota A = Retrib.Pens. alla cessazione x 0,303333
Quota B = Retrib. Media Pens.X(0,3788-0,3033)
Tutto questo fino ad ora

Ora qualcuno mi spieghi se si dovesse stabilire una volta per tutte il 44% 0,44000
come si calcolerà la quota A e la quota B
Sapete come andrà a finire?
altri quintali di ricorsi per una giusta interpretazione
tranne chè scompare la Quota B e si fa tutto in Quota A
Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5211
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Da come titolo L?INPS DEVE RIFARE I CALCOLI
qualsiasi soluzione trova al mio quesito non sarà mai supportata da una norma
qualcuno potrebbe dire bhe! 44% in 20 significa 2,20% ad anno quindi sull'aliquota del 31/12/1992 (Quota A) si scomputa dal 44% 2,20% ad anno qualcun'altro ne potrebbe dare un'altra soluzione, ma qualsiasi soluzione decida l'INPS di attuare non sarà mai supportata da una norma e questo secondo me l'hanno messo in conto
Rispondi