ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

jonnidread ha scritto:Salve a tutti chiedo un consiglio in gennaio 2017 ho presentato ricorso online all'Inps per quanto riguarda il ricalcolo della pensione art 54 nel sito risulta che hanno ricevuto infatti ho anche la ricevuta e quindi ad oggi è rimasto tutto come era adesso chiedo cosa devo fare ? Faccio ricorso alla corte dei conti ?.
Vi ringrazio anticipatamente
===================================
Dato che hai, sei in possesso della ricevuta,puoi andare alle POSTE ITALIANE, la quale ti verrà liquidata.-
ahaaaaeheeeehihihiiiiii.....scherzooooo...non te la prendere, non mi mandare a quel paese...eheee


N.B. Segui l'evoluzione e marca stretto a quello che postano, sia panorama e compagnia bella.-Ciao


jonnidread

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da jonnidread »

Grande Gino non potrei mai arrabbiarmi con te sei sempre gentile a rispondere e poi che cavolo un Po di umorismo non guasta mai.ok
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

jonnidread ha scritto:Grande Gino non potrei mai arrabbiarmi con te sei sempre gentile a rispondere e poi che cavolo un Po di umorismo non guasta mai.ok
======Hai fatto bene a inoltrare richiesta/istanza all'Inps.- In bocca a lupo==============
bizio1965
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 38
Iscritto il: gio feb 02, 2017 5:33 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da bizio1965 »

Si trovati un avvocato,che conosca il problema
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

qui manca questa. Ricorso Accolto

1) - il sig. C. – Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano, in congedo a decorrere dall’1/02/2017 – contesta la determina di conferimento e computo del trattamento pensionistico, nella parte in cui la quota di pensione soggetta a calcolo mediante il previgente sistema retributivo non è stata determinata con applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

----------------------------------------------------------

Sezione FRIULI VENEZIA GIULIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018

Numero 67 Pubblicazione 20/07/2018
---------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giulia De Franciscis

ha emesso la seguente
SENTENZA

sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 13984 del registro di segreteria e depositato in data 11/05/2018, promosso da
C. F., nato omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora Barbini e Chiara Chessa, con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Davor Blaskovic, in Trieste, Via Cesare Battisti, 12;

contro

- INPS gestione ex INPDAP sede di Pordenone, in persona del direttore pro-tempore.

- INPS gestione ex INPDAP sede di Roma, in persona del Presidente pro-tempore.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 luglio 2018, l’avv. Davor Balskovic, su delega dell’avv. Chessa, per il ricorrente e l’avv. Luca Iero in rappresentanza dell’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Con il presente ricorso il sig. C. – Primo Maresciallo dell’Esercito Italiano, in congedo a decorrere dall’1/02/2017 – contesta la determina di conferimento e computo del trattamento pensionistico, nella parte in cui la quota di pensione soggetta a calcolo mediante il previgente sistema retributivo non è stata determinata con applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Si ricorda all’uopo che la norma prevede che: “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Lamenta, in particolare, che l’INPS nello sviluppo delle aliquote afferenti a tale parte del trattamento non ha applicato tout court la percentuale del 44% indicata nella norma citata, bensì ha utilizzato quale coefficiente di calcolo di base l’aliquota del 35% prevista per i dipendenti civili, incrementandola di 1,80% per ciascun anno superiore al quindicesimo, fino a raggiungere la più favorevole aliquota in corrispondenza del ventesimo anno.

Nel caso del ricorrente – essendo soggetto al sistema c.d. misto di calcolo della pensione, per non aver maturato 18 anni di servizio al 31/12/1995 – detto meccanismo di computo ha prodotto effetti sostanzialmente sfavorevoli, precludendo la possibilità di beneficiare dell’aliquota del 44%. Questi infatti si è visto riconoscere soltanto il 39,35%.

Nel gravame si sostiene l’erroneità e lesività del criterio di quantificazione seguito dall’Istituto previdenziale, dovendo viceversa trovare – per tutto il personale militare – l’applicazione integrale dell’aliquota specificamente prevista nell’art. 54 del citato D.P.R., in quanto regolatrice in via generale il calcolo delle pensioni, secondo un regime parzialmente difforme dal personale civile. Si ritiene, sul punto, che il complesso delle norme sulle pensioni pubbliche – a partire dalla legge n. 335/1995 – non abbia scalfito detto sistema differenziato e che, quindi, in ogni caso l’anzianità compresa tra 15 e 20 anni è soggetta all’applicazione dell’aliquota del 44%, mentre per anzianità superiori si applica su tale medesima aliquota l’incremento dell’1,80%, previsto nel secondo comma del menzionato art. 54.

Il ricorrente chiede, quindi, il riconoscimento del suo diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione corretta della norma de qua.

Con memoria depositata il 22/06/2018, si è costituito in giudizio l’INPS contestando sotto ogni profilo la domanda attorea. In particolare, ha osservato che la disposizione in discussione è funzionale alla regolazione della posizione del personale militare che, all’atto della cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo: con ciò confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento. Al riguardo l’Istituto richiama le affermazioni rese in detti termini in alcune pronunce di questa Corte (e.g. Corte dei conti, Sez. Veneto n. 46/2018), osservando come ivi si rilevi che la tesi sostenuta dal ricorrente comporterebbe l’utilizzo di non determinate aliquote di computo in relazione alle differenze di base pensionabile operanti per il periodo fino al 31/12/1992 e poi fino al 31/12/1995.

In data 29/06/2018, la difesa del C. ha prodotto una memoria integrativa, nella quale – dopo aver segnalato l’intervenuta pubblicazione di numerose sentenze di Sezioni territoriali di questa Corte favorevoli alla pretesa attorea – ha confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso, integrandole con la richiesta di rideterminazione dell’importo dovuto per i sei scatti di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, secondo un prospetto di calcolo allegato allo scritto.

Nella pubblica udienza odierna, parte attrice ha confermato il contenuto del gravame, chiedendone l’accoglimento. La difesa dell’INPS – nel confermare la domanda di rigetto dello stesso - ha eccepito l’inammissibilità della memoria integrativa depositata dal ricorrente, perché recante in parte domande nuove.

Considerato in
DIRITTO

Preliminarmente va accolta l’eccezione di inammissibilità della memoria integrativa prodotta da parte attrice: ivi – infatti – è introdotta la nuova richiesta di rideterminazione dei sei scatti di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, per la quale è allegato anche un prospetto di calcolo, egualmente inammissibile.

Ancorché rispettosa dei termini di deposito di scritti prima della pubblica udienza, rispetto a tali contenuti essa introduce, infatti, una domanda nuova e distinta da quella proposta con il ricorso.

Nel merito il ricorso si palesa fondato, in ragione delle argomentazioni che seguono.

Il tema controverso è stato fatto oggetto di plurime decisioni da parte di questa Corte in sede regionale, dalle quali emerge come prevalente un indirizzo ermeneutico-applicativo che riconosce il carattere di generalità della previsione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nel disciplinare il calcolo della pensione del personale militare, come tale suscettibile di trovare applicazione, in parte qua, anche in favore di quei militari che siano collocati in pensione, con calcolo del pertinente trattamento secondo il c.d. sistema misto, ovverosia in parte secondo il metodo retributivo ed in parte secondo quello contributivo (art. 1, comma 12, L. n. 335/1995 – cfr. ex pluribus Sez. giur. Calabria n. 12/2018; Sez. giur. Sardegna n. 2/2018).

Questo Giudice condivide tale orientamento.

La ricostruzione della ratio e delle modalità applicative della norma in questione prospettata dall’INPS conduce ad affermare che – in sostanza - questa possa trovare applicazione esclusivamente in favore del personale militare che all’atto della cessazione del servizio non abbia ancora superato il ventesimo anno di servizio utile, laddove chi ne abbia maturato uno superiore si troverebbe sottoposto al regime di computo previsto per il personale civile dello Stato, nel senso che l’aliquota del 44% è “distribuita” tra il quindicesimo e il ventesimo anno di anzianità (si consegue l’applicazione integrale solo a tale scadenza), assumendo come base di partenza l’aliquota per esso prevista del 35%.

Detta lettura – tuttavia – non appare accoglibile, nella misura in cui disattende il carattere differenziato che il legislatore ha inteso riconoscere nella determinazione della pensione del personale militare.

Tale disciplina di favore, infatti, da un lato in forza del comma 1 della disposizione citata dispone, espressamente, il riconoscimento del diritto ad una pensione calcolata con aliquota unica pari al 44% della base pensionabile per coloro che siano cessati tra il 15° e il 20° anno di servizio; e dall’altro estende – altrettanto espressamente – l’applicazione della predetta aliquota anche a quanti vadano in quiescenza con un’anzianità maggiore, laddove nel comma 2 si indica che “tale percentuale è aumentata” dell’1,80% per ogni anno di servizio ulteriore. Il dato testuale della norma si presenta, dunque, inequivoco nel riferire l’incremento per gli anni successivi al ventesimo a quella più favorevole percentuale, individuata nel comma precedente.

Non vi è dunque alcun supporto normativo al sistema di calcolo, viceversa seguito dall’Istituto previdenziale, secondo cui chi abbia un’anzianità maggiore vede computate aliquote frazionate dal quindicesimo al ventesimo anno in modo tale che solo in corrispondenza di quest’ultimo si raggiunge il valore del 44%.

Egualmente non persuasivo – ed invero non suffragato dal vigente quadro normativo - è l’assunto di parte resistente in ordine all’esclusiva applicabilità del regime di favore per il personale militare ai trattamenti pensionistici liquidati interamente con il sistema retributivo.

Giova rammentare al riguardo come il nuovo ordinamento pensionistico, introdotto dal D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la legge n. 335/1995, abbia previsto che – per coloro i quali abbiano maturato al 31/12/1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni - la pensione debba essere determinata secondo il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e, poi, con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. (cfr. Art. 1, comma 12: “…la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”).

Da ciò consegue che l’odierno ricorrente – rientrando appunto nell’ambito di applicazione del suddetto sistema misto – ha diritto all’applicazione dell’aliquota più favorevole di cui all’art. 54 sulla parte della sua pensione soggetta a computo secondo il metodo retributivo: parte, che deve dunque essere ricalcolata tenendo conto della aliquota di rendimento prevista dalla citata norma, in quanto vigente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva [cfr. norma citata, lett. a)].
In tali termini l’impugnativa va accolta.

Sulle somme dovute a titolo di arretrati il ricorrente ha altresì diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetari con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM.

Stante la novità della questione affrontata e la sussistenza di una giurisprudenza non univoca, si reputa di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione,

- dichiara inammissibile la memoria prodotta in data 29/06/2018 dalla difesa del ricorrente, con riferimento alla domanda di rideterminazione della pensione per i sei scatti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 ed al prospetto di calcolo ad essa allegato;

- accoglie il ricorso nei limiti del riconoscimento al ricorrente del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo;

- sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati, spettano altresì gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, da liquidarsi secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM.

- compensa le spese del giudizio.

Il Giudice
Cons. Giulia De Franciscis
f.to

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.


Trieste, 20 luglio 2018


Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Anna De Angelis)
f.to
Paolino58
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 22
Iscritto il: ven gen 06, 2017 4:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paolino58 »

Aggiungo la sentenza del 25/09/2018 della CDC Toscana, in allegato, nel caso possa servire a far conoscere le sentenze favorevoli sull'argomento in essere.
Cordiali saluti a tutti voi
lucky341
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 70
Iscritto il: sab giu 16, 2012 1:54 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Aggiungo la sentenza del 25/09/2018 della CDC Toscana, in allegato, nel caso possa servire a far conoscere le sentenze favorevoli sull'argomento in essere.
Cordiali saluti a tutti voi
è la sentenza di Berti , il personaggio che ha innescato tutta la problematica e VAI!
ricapitolando ormai Sardegna e Calabria hanno una giurisprudenza consolidata a favore dei ricorrenti, anche la Puglia, l'Umbria , la liguria e la Lombardia cominciano a cambiare indirizzo .... adesso si sono aggiunte Friuli e Toscana...INPS è ALLE CORDE
ClaudioT62
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 30
Iscritto il: lun giu 03, 2013 10:48 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da ClaudioT62 »

Scusate, se ho letto bene la sentenza sopra riportata , mi sembra di capire che per i militari in pensione per riforma rientranti nel sistema misto per non avere superato i 18 anni al 31/12/95, spetterebbe l'applicazione dell'art. 54 per il periodo di sevizio antecedente a predetta data a prescindere che siano 15,14,13,12 anni e così via !!! Ditemi se sbaglio, grazie mille a tutti
Paolino58
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 22
Iscritto il: ven gen 06, 2017 4:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Paolino58 »

ClaudioT62 ha scritto:Scusate, se ho letto bene la sentenza sopra riportata , mi sembra di capire che per i militari in pensione per riforma rientranti nel sistema misto per non avere superato i 18 anni al 31/12/95, spetterebbe l'applicazione dell'art. 54 per il periodo di sevizio antecedente a predetta data a prescindere che siano 15,14,13,12 anni e così via !!! Ditemi se sbaglio, grazie mille a tutti

Beh, non proprio. Superiore ai 15 anni ed inferiore ai 18 anni. Non occorre essere riformati. Ne stiamo parlando da tempo. Questa è la 112esima pagina. Se leggi le pagine precedenti trovi tutte le spiegazioni sul tema.
Buona lettura
Un salutone
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Accolto

1) - Maresciallo dell’Aereonautica cessato dal servizio in data 7.9.2016 per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato;

2) - Ha fatto presente, di aver maturato alla data del 31.12.1995, 17 anni, 6 mesi e 22 giorni di anzianità

3) - Il trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

4) - Assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973

La CdC precisa:

ecco alcun brani:

5) - E’ fin troppo evidente, infatti, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo,
- ) - le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l’aliquota del 35% che aumenta ogni anno del 1,8% e
- ) - le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l’aliquota del 44% e la mantiene invariata sino al ventesimo anno, oltre il quale l’aliquota aumenterà dell’1,80.

6) - Al ricorrente, pertanto, l’Ente previdenziale avrebbe dovuto applicare, per la quota A di pensione, l’aliquota prevista per i militari, e quindi quella del 44%.

7) - Ma una tale interpretazione contrasta con il secondo comma dell’art. 54 laddove il legislatore stabilisce che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

8) - Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto nel senso che deve dichiararsi il diritto del ricorrente di vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico, nella quota retributiva, avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/73 e non quella del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile.
---------------------------------------------------------------------

Sezione CALABRIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 236 Pubblicazione 27/09/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente
SENTENZA N. 236/2018

Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21704 del registro di segreteria , proposto da G. B. ( Omissis) , nato a Omissis il Omissis , rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Veltri congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luigi Veltri , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Omissis alla Omissis Omissis, avverso Inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. B. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del proprio trattamento pensionistico , con l’applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. 1092/1973, con decorrenza dalla data del suo collocamento in quiescenza.

2) Il ricorrente premette di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa AER con la qualifica di Maresciallo dell’Aereonautica; di essere cessato dal servizio in data 7.9.2016 per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato; di aver maturato alla data del 31.12.1995, 17 anni, 6 mesi e 22 giorni di anzianità; di essere titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto.

Tanto premesso, assume di rientrare nella previsione di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

3) Con memoria del 31.8.2018 si è costituito l’Inps opponendo l’infondatezza dell’istanza.

In proposito rileva che al momento del collocamento in quiescenza il ricorrente aveva maturato un’anzianità superiore ai vent’anni, sicché l’art. 54 invocato non poteva trovare applicazione.

3) All’odierna udienza, udite le parti, la causa è posta in decisione.

4) Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5) La disamina deve essere preceduta da alcune considerazioni.

Come è noto negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la l. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1996.

Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici già maturati secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art .1 comma 12 il seguente meccanismo:

“Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Ebbene, il ricorrente, come detto, rientra in quest’ultima categoria in quanto al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai 18 anni.

6) Tuttavia, l’Ente previdenziale, nel calcolare la quota retributiva della pensione del ricorrente, ha applicato l’aliquota di rendimento prevista dall’ 44 del d.p.r., e cioè del 35% sino al quindicesimo anno aumentata dell’1,80 per ogni anno successivo.

7) Detta modalità di calcolo, invero, è quella che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili.

E’ fin troppo evidente, infatti, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo, le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l’aliquota del 35% che aumenta ogni anno del 1,8% e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno di servizio utile con l’aliquota del 44% e la mantiene invariata sino al ventesimo anno, oltre il quale l’aliquota aumenterà dell’1,80.

Al ricorrente, pertanto, l’Ente previdenziale avrebbe dovuto applicare, per la quota A di pensione, l’aliquota prevista per i militari, e quindi quella del 44%.

Secondo la tesi dell’INPS, tuttavia, la disposizione, interpretata in senso strettamente letterale, si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che, pacificamente, possedeva, al momento del collocamento a riposo, un’anzianità superiore.

Ma una tale interpretazione contrasta con il secondo comma dell’art. 54 laddove il legislatore stabilisce che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Tale ultimo disposto, infatti, a parere del giudicante impedisce l’opzione ermeneutica fatta propria dall’Ente previdenziale.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto nel senso che deve dichiararsi il diritto del ricorrente di vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico, nella quota retributiva, avendo a riferimento l’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/73 e non quella del 35% prevista dall’art. 44 per il personale civile.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che caratterizza la materia, si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota calcolato mediante il sistema retributivo, l’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973. Condanna l’Amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli emolumenti accessori per come indicato in parte motiva. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.9.2018.

Il Giudice
f.to Ida Contino


Depositato in Segreteria il 26/09/2018


Il Responsabile delle Segreterie Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
Giovale
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 14
Iscritto il: mar gen 13, 2015 4:01 pm
Località: Genova

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Giovale »

Allego per opportuna notizia la mia sentenza favorevole della Corte dei Conti di Genova inerente l'Art.54.

Da notare che il giudice ha condannato l'INPS alle spese legali, speriamo che continuino così, cioè a far pagare l'INPS, può darsi che visto i costi l'INPS si decida a porre fine a questa vergogna.

Un saluto a tutti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5204
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

Giovale ha scritto:Allego per opportuna notizia la mia sentenza favorevole della Corte dei Conti di Genova inerente l'Art.54.

Da notare che il giudice ha condannato l'INPS alle spese legali, speriamo che continuino così, cioè a far pagare l'INPS, può darsi che visto i costi l'INPS si decida a porre fine a questa vergogna.

Un saluto a tutti.
auguri e complimenti
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Giovale ha scritto:Allego per opportuna notizia la mia sentenza favorevole della Corte dei Conti di Genova inerente l'Art.54.

Da notare che il giudice ha condannato l'INPS alle spese legali, speriamo che continuino così, cioè a far pagare l'INPS, può darsi che visto i costi l'INPS si decida a porre fine a questa vergogna.

Un saluto a tutti.
CONGRATULAZIONI ! fra un po tocca a me ed altri 5 a Genova.
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5457
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

Complimenti Giovale, se vuoi facci sapere i benefici ottenuti sull'importo pensionistico o pal..
Lino.

Monki65, se vuoi fammi sapere anche te ...come va a finire!!
Speriamo che cambi qualcosa anche x l'art.3..
Ciao e auguri.
Per Aspera ad Astra!!!!
avt8
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 2927
Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

lino ha scritto:Complimenti Giovale, se vuoi facci sapere i benefici ottenuti sull'importo pensionistico o pal..
Lino.

Monki65, se vuoi fammi sapere anche te ...come va a finire!!
Speriamo che cambi qualcosa anche x l'art.3..
Ciao e auguri.
Se le sentenze faorevoli non saranna consolidate con i giudizi di appello, magari con una sentenza delle sezione unite, per dipanare la matassa, e ancora presto per cantare vittoria-
Molte sentenze di primo grado sono state appellate per cui aspettare.....................
Rispondi