ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Feed - CARABINIERI

Sempreme064
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3841
Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

Sarò in lista d'attesa.. aspettiamo..buona serata


Sempreme064
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3841
Iscritto il: mar ago 26, 2014 3:01 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Sempreme064 »

Mi sorge un dubbio..sarà stata una truffa on-line?
antoniope
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1266
Iscritto il: lun ott 29, 2012 12:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antoniope »

LA CORTE DEI CONTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n.224
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 20423 del registro di Segreteria, proposto da *********************, elettivamente domiciliato in Genova, Via Ippolito D'Aste n. 7/5, presso lo studio dell'Avv. Daniele
Lascari, che lo rappresenta e difende, contro l'I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici.
Uditi, nella pubblica udienza del 13 luglio 2018, per la parte ricorrente l'Avv. Daniele Lascari; il difensore dell'I.N.P.S. Avv. Alberto Fuochi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Massaro Luigi ha prestato servizio nella Guardia di Finanza dal 9/1I/I981 al 6/10/2016, ed è stato collocato in quiescenza per inabilità In gravame l'interessato ha esposto:
- che l'I.N.P.S. con alto del 13/2/2017, gli ha liquidato la pensione ordinaria diretta di inabilità con il sistema misto;
- che la pensione si compone di due parti: la prima, per il servizio maturato alla data del 3I/12/1995 da calcolarsi con il sistema retributivo e la seconda per il periodo dall' 1/1/1996 fino alla data di cessazione dal servizio da calcolarsi con il sistema retributivo.
• che l'I.N.P.S. anziché fare applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 e considerare il coefficiente del 44% ai fini del calcolo della parte retributiva della pensione, ha applicato i coefficienti di cui all'art. 44 dello stesso D.P.R. n. 1092/1973, previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Jl ricorrente prima di proporre ricorso ha presentato domanda all'I.N.P.S. in data 3/2/2017 per chiedere la rideterminazione della pensione, secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
A fronte del silenzio dell'Istituto Previdenziale, ha proposto gravame davanti a questa Corte. Jl difensore, prendendo atto che l'interessato alla data del 31/12/1995 aveva un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18 e che il relativo trattamento pensionistico è stato correttamente liquidato con il C.d. sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31/12/1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dall' 01/01/1996, ha addotto che per la pensione spettante in quota A si debba
tener conto dell'aliquota di rendimento derivante dall'art. 54 del D.P.R .n.1092/1973, anziché dell'aliquota di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973.
La difesa, dopo aver rappresentato che l'I.N.P.S. ha divulgato le ragioni del proprio operato attraverso la pagina del portale xxxxxxxxxxx e attraverso comunicati ufficiali quale quello della Direzione Generale, ha addotto l'illegittimità della posizione dell'Istituto Previdenziale c che si è espresso per l'applicazione dell'art. 54 solo se il soggetto appartenente al personale militare cessi dal servizio nell'arco temporale tra i 15 e i 20 anni di servizio utile, mentre la norma non troverebbe applicazione nei confronti di coloro che proseguono il servizio dopo i venti anni, mancando la condizione.
La difesa ha contestato l'interpretazione dell'I.N.P.S., assumendo il contrasto della stessa con la volontà espressa dal legislatore nell' art.54 e nell'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, e, richiamando giurisprudenza favorevole di questa Corte (Sez. Giurisdiz. Sardegna, sent. n. 2/2018), ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la pensione calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con memoria pervenuta il 21/7/2018, si è costituito m giudizio l'I.N.P.S. che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'Istituto, dopo aver esposto che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, per coloro che alla data del 31/12/1995 erano in possesso di un'anzianità inferiore a 18 anni opera il sistema misto (retributivo per le anzianità maturate alla data del 31/12/1995 e quello contributivo per le anzianità contributivo a far data dall'1I111996), sullo specifico punto dell'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione in relazione alle anzianità maturate al 31/12/1995, ha addotto che la norma di cui all'art. 54 comma 1D.P.R. 1092/1973, "è stata introdotta a tutela di tutti quei dipendenti che, o per raggiunti limiti di età ..ovvero per fisica inabilità, erano costretti a lasciare il corpo senza aver maturato una pensione dignitosa minima...
In questi casi la norma garantiva una pensione In udienza le parti hanno ribadito le argomentazioni di cui agli atti scritti. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento. Il difensore dell'I.N.P.S. per il rigetto.
Dopo la trattazione il giudizio è stato definito con sentenza, dando lettura del dispositivo in aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legge 8 agosto 1995 n. 335, all'art. 1, comma 1, per il calcolo dei trattamenti pensionistici, ha introdotto il principio della "commisura zione dei trattamenti alla contribuzione". Per gli iscritti che alla data del 31/12/1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il comma 13 ha stabilito che la pensione venisse liquidata interamente con il sistema retributivo.
Per i soggetti che, come il ricorrente, al 31/12/1995 non avevano i 18 anni di anzianità contributiva, la legge ha previsto l'adozione del C.d. sistema misto, disponendo al comma 12 dello stesso articolo che la pensione è determinata dalla somma:
"a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre
1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo."
Ciò premesso nel caso in esame il ricorrente non si duole dell'avvenuta applicazione nei suoi confronti del D. Lgs. n. 503/1992 e della legge n. 335/1995, ossia dell'avvenuta determinazione della pensione secondo il C.d. sistema misto, retributivo per le anzianità maturate al 31/12/1995 e contributivo per quelle maturate dopo la suddetta data, ma contesta il fatto che per la determinazione di quella parte della pensione calcolata con il sistema retributivo l'aliquota di rendimento sia stata individuata con riferimento all'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché all'art. 54 dello stesso D.P.R., riguardante il personale militare.
La materia del contendere verte, quindi, sui "coefficienti di rendimento" applicati dall'I.N.P.S. alla data del 31/1211992 (a fronte di anni 13 e mesi 3 di servizio utile) e alla data del 31/12/1995 (a fronte di anni 16 e mesi 10). I1 ricorrente rivendica l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R.29 dicembre 1973 n. 1092, mentre l'I.N.P.S. ha provveduto secondo quanto disposto dall'art. 44 dello stesso D.P.R.
Il ricorso è fondato.
Al ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, si applica l'art.54, che, per il personale militare, stabilisce:
"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e
non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, 'salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.", aggiungendo che la pensione determinata con l'applicazione delle suddette percentuali non può superare comunque 1'80 per cento della base pensionabile.
L'art. 44 del D.P.R. n. 109211973 In base al quale "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di l,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.", è collocato al Titolo lll, Capo I Personale civile e, pertanto, non si applica al personale militare.
Le argomentazioni addotte dall'I.N.P.S. a sostegno della domanda di rigetto sono prive di supporto giuridico e non trovano riscontro nei suddetti riferimenti nominativi: l'Istituto sostiene, fondamentalmente, che l'art. 54 sia stato dettato a salvaguardia di coloro che "non avrebbero potuto continuare il servizio", e, quindi, riguarderebbe coloro che sarebbero cessati con la maturazione di una pensione minima. Trattasi di considerazione che viene smentita dalla stessa formulazione della norma, che dopo i 20 anni di servizio, ferma restando l'aliquota del 44%, prevede un'aliquota aggiuntiva per ogni anno dell' 1,80%.
In sostanza l'art. 54 detta i criteri di determinazione della pensione per il personale militare, mentre l'art. 44 riguarda la determinazione della pensione del personale civile.
Né d'altra parte la legge 335/1995 nel prevedere la liquidazione della pensione con il sistema misto per coloro che non avessero raggiunto i 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, ha interferito con le regole previste per la determinazione della pensione col criterio retributivo e, segnatamente con la determinazione delle aliquote di rendimento. L'art. l, comma 12, di detta legge, nel disporre l'applicazione del sistema retributivo, ha, infatti, rinviato al sistema "previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data".
Ritiene questo giudice che nella determinazione di quella parte della pensione cui si applica il sistema retributivo, l'I.N.P.S. debba attenersi alle norme applicabili alla categoria di appartenenza del ricorrente.
Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto con riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
Sulle somme spettanti per effetto della presente sentenza è dovuto il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali Stante la complessità della questione, le spese si compensano.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
Il ricorso n. 20423, proposto da ***** e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
Sulle somme spettanti per effetto della presente sentenza si applica il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo.
Le spese si compensano
Così provveduto in Genova in data 13 luglio 2018.
IL GIUDICE (MARIA Riolo)
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5204
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Louis65 »

A sto punto già troppo sentenze a favore quindi chi è militare CC G.d.F. e viene riformato ed ha al 95 tra i 15 e 20 anni fate ricorso a go go
solo così l'Inps aggiusterà il suo applicativo, per ora ci prova fin quanto sono pochi i ricorsi il più per l'Inps è in tasca ma quanto i ricorsi saranno molti ci penserà due volte a fare determine
Mamete
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 130
Iscritto il: dom gen 19, 2014 11:31 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

Il ricorso va presentato da tutti coloro che, trovandosi in quiescenza con il sistema misto , non gli venga riconosciuto l’applicazione dell’art. 54 previsto per la quota A retributiva al personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità pensionistica
compresa tra i 15 e i 20 anni utili !
Forse è uno dei pochi ricorsi che possiede un fondamento di giustizia e assoluta inequivocabile ragione per poterlo presentare e vincere ... ma intanto nel paese cadono i ponti ! Speriamo che a pagare non siano sempre gli ultimi !
elciad1963
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 487
Iscritto il: lun apr 25, 2016 10:34 am

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da elciad1963 »

grazie panorama sei una persona eccezionale.
perché le due sentenze non le pubblichi nella sezione ANNUNCI così saranno facilmente reperibili.
grazie per tutto ciò che fai
mbetto
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 450
Iscritto il: mer apr 20, 2016 7:58 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mbetto »

Buongiorno e buona domenica a tutti.
Premetto che rientro anche io nel gruppo degli interessati alla problematica e che ho già conferito incarico ad un legale per la presentazione del ricorso; al momento non è stata ancora fissata la data di prima udienza.
Riscontro, con piacere, la pubblicazione dell'ennesima sentenza favorevole per la vicenza art. 54.
Tuttavia, non vorrei fare il guastafeste ma solo ricordare (a me per primo) che non è da escludere che INPS possa appellare le sentenze a lei sfavorevoli. Anzi, mi pare di aver capito che le stiano appellando sistematicamente.
Proporrei all'amministratore la creazione di un apposita sezione tra gli annunci contrapposta a quella delle sentenze favorevoli.
Di contro, sarei curioso di sapere se c'è qualcuno dei ricorrenti che, a seguito di sentenza favorevole, ha già avuto la rideterminazione della PAL da parte dell'INPS. E in caso affermativo, in che termini (sia temporali che economici).
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2362
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Zenmonk »

Avv.Parisisi ha scritto:
yerri63 ha scritto:Caro manete,se questo legale ti ha autorizzato a pubblicare questo appunto,si può dubitare della sua professionalità in materia,affidati a uno che a già affrontato ricorso in vari corti dei conti e ne è uscito vincitore,fatti spiegare il suo compenso per affrontare il ricorso. Il mio consiglio e quello di affidarsi a gente preparata in materia previdenziale e amministrativa, di burloni in giro se ne trovano tanti.comunque lo scrivente e vincitore di ricorso ,appena pubblicata la sentenza la posto per il bene di tutti quelli che vorranno intraprendere la mia strada.
Buongiorno, gentile sig. Yerri63;
sono l'Avv. Claudio Parisi, quello di cui (cito sue testuali parole) "si può dubitare della sua professionalità".
Intanto, ritengo che fin quando non conosce personalmente qualcuno, non mi pare corretto avanzare dubbi sull'altrui professionalità.
Di poi mi piace portarla a conoscenza di essere, io, Avvocato di fiducia di centinaia di suoi Colleghi e non solo in materia pensionistica (le dirò che su circa 500 Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, in tutta Italia, attualmente ancora in servizio, ne sto difendendo 122 davanti al Tar Lazio);
le dirò ancora che, sempre in merito all'art 54, ho tra i miei difesi anche un Tenente Colonnello dei Carabinieri ed un Colonnello della Guardia di Finanza.
Tutto questo, casomai volesse, per il futuro, evitare di sparare giudizi su interlocutori che non conosce.
Quanto, infine, alla causa vinta in Lombardia (che le preciso essere la prima in quella Regione) non ho alcun problema a favorirle la sentenza nr 130/2018, estensore Gup Madeo.
Cordialità.
Avv. C. Parisi
gentile Avvocato,
Le sarei grato se potesse dire chhiaramente se le pare corretto quanti sostiene l'Avv. Vitelli nel senso che il ricorso in questione non conviene a chi è nel retributivo.
grazie
renato4166
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 13
Iscritto il: sab mag 26, 2018 7:07 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da renato4166 »

gentile Avvocato,
Le sarei grato se potesse dire chhiaramente se le pare corretto quanti sostiene l'Avv. Vitelli nel senso che il ricorso in questione non conviene a chi è nel retributivo.
grazie[/quote]

Chi è nel retributivo non può fare ricorso.
Solo misto
Saluti
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1767
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

renato4166 ha scritto:gentile Avvocato,
Le sarei grato se potesse dire chhiaramente se le pare corretto quanti sostiene l'Avv. Vitelli nel senso che il ricorso in questione non conviene a chi è nel retributivo.
grazie
Chi è nel retributivo non può fare ricorso.
Solo misto
Saluti[/quote]

Premesso che il Ricorso si può fare eccome, al limite sarà il Giudice a rilevarne l'inammissibilità o improcedibilità. Qui si tratta di determinarne la convenienza economica, difatti la norma (tra l'altro del 73) non prevedeva in alcun modo il sistema misto e l'aver maturato da 15 a 20 anni al 1995, mentre il retributivo post 1995 18 anni al 1995. Come è ben evidente ci si trova in entrambe le norme, quindi magari può convenire applicare l'art. 54 per chi si trova fra 15 e 20 al 1995 e dopo il retributivo ex legge 335/95.
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5457
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lino »

renato4166 ha scritto:gentile Avvocato,
Le sarei grato se potesse dire chhiaramente se le pare corretto quanti sostiene l'Avv. Vitelli nel senso che il ricorso in questione non conviene a chi è nel retributivo.
grazie
Chi è nel retributivo non può fare ricorso.
Solo misto
Saluti[/quote]

Diciamo che non conviene economicamente farlo , almeno per i retributivi.
Poi se qualche retributivi lo vuol fare lo faccia.
Per Aspera ad Astra!!!!
mimì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 106
Iscritto il: sab gen 14, 2017 10:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mimì »

panorama ha scritto:Appello ai lettori del forum
----------------------------------
Gent.mo Panorama,
ti segnalo che il sito della Corte dei Conti è tornato consultabile da oggi 10.09.2018.
Un caro saluto.


Chiedo ai colleghi/lettori tutti che in questo ultimo periodo - 1 mese e mezzo - hanno vinto i ricorsi, di chiedere copia direttamente ai propri Avvocati o di recarsi direttamente se non lontani di sede dalla Corte dei Conti e farsela dare.

Tale richiesta di collaborazione, nasce perché come già sapete, ancora oggi dal sito non è possibile vedere nulla e non sappiamo gli eventi di questi ultimi periodi.

Inoltre è utile spargere la notizia e se sapete di colleghi che hanno vinto/perso chiedete se è possibile avere una copia per poterla qui pubblicare.

Logicamente potete postarla anche in PDF allegandola.

Vi ringrazio sin d'ora anticipatamente per la eventuale collaborazione.
vito1966
Altruista
Altruista
Messaggi: 192
Iscritto il: dom gen 12, 2014 9:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da vito1966 »

Volevo chiedere un quesito ai colleghi esperti di questo sito ! Mi sono arruolano nell'Arma CC il 25/01/1984..sono prossimo alla riforma per inabilità al lavoro legge 335/1995...se non mi viene applicato l'art. 54...dall'INPS .essendo arruolato a gennaio/1984.... posso fare ricorso tramite l'avvocato per ottenere tale beneficio...resto in attesa di qualche collega mi dia un consiglio prima di spendere soldi inutili e non ottenere nulla...Grazie Buona serata
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

vito1966 ha scritto:Volevo chiedere un quesito ai colleghi esperti di questo sito ! Mi sono arruolano nell'Arma CC il 25/01/1984..sono prossimo alla riforma per inabilità al lavoro legge 335/1995...se non mi viene applicato l'art. 54...dall'INPS .essendo arruolato a gennaio/1984.... posso fare ricorso tramite l'avvocato per ottenere tale beneficio...resto in attesa di qualche collega mi dia un consiglio prima di spendere soldi inutili e non ottenere nulla...Grazie Buona serata
Vito, per l'art.54 sei fuori per l'art.3 c.7 rivolgiti ad un legale esperto in materie pensionistiche militari saprà spiegarti bene l'iter da seguire, in primis la diffida e messa in mora da inviare all'INPS ecc....ecc...per quanto riguarda lo spendere soldi inutili vale il detto "chi non risica non rosica" . Certo è che se ci sono altri colleghi interessati le spese del legale calano di parecchio anche in vista di un eventuale appello senza compensazione delle spese.
vito1966
Altruista
Altruista
Messaggi: 192
Iscritto il: dom gen 12, 2014 9:13 pm

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da vito1966 »

Monki65...ho letto nel sito che un collega della GDF..arruolato nell'anno 1986....? ha vinto il ricorso dell'art.54 cmq ...aspetto vedo come si mettono le cose..! io penso anche in forma parziale avrei diritto...non penso che i 25 giorni di gennaio dell'84...mi faranno perdere tanti soldini...ok grazie della risposta buona serata
Rispondi