ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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luigi.1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da luigi.1963 »

Salve a tutti, se cortesemente qualcuno mi da delle delucidazioni, arruolato 02.02.82 riformato 04.2016 piu 9 mesi di ricongiuzione di "Civile".

dalla PAL C.N.A io leggo che il mio coeficiente di rendimento e:
Periodo di servizio fino al 31.12.1992 e 0,35300;
Periodo di servizio dal 01.01.1993 al 31.12.1994 e 0,40100;
Periodo di servizio dal 01.01.1995 al 31.12.1997 e 0,50900;
Periodo di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011 e .........

Periodo di servizio dal 01.01.2012 in poi cosi suddiviso:
totale servizio dal 01.01.1998 coef. 0,28000
totale servizio alla cessazione coef. 0,78900

DATI RIEPILOGATIVI
Servizio alla cessazione anni 35 mesi 11 D.P.R. 1092/73 e Art. 17 L. 724/1994 = 0,78900
Servizio al 31.12.1992 anni 15 mesi 2 D.P.R. 1092/73 = 0,35300
Differenza anni 25 mesi 1 Differnza 0,43600

Dal mod. S.M. 5007 INPS risulto con il sistema Retribuito con i coefficiente di valutazione = 0,44000

Domanda sulla base delle voci desritte la mia pensione e stata sviluppata correttamente dall'INPS?

Anticipatamente vi ringrazio
Luigi


luigi.1963
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da luigi.1963 »

Salve a tutti, se cortesemente qualcuno può darmi delle delucidazioni, arruolato 02.02.82 riformato 04.2016 più 9 mesi di ricongiunzione di "Civile".
Dalla PA04 leggo che il mio coefficiente di rendimento sono:
Periodo di servizio fino al 31.12.1992 e 0,35300;
Periodo di servizio dal 01.01.1993 al 31.12.1994 e 0,40100;
Periodo di servizio dal 01.01.1995 al 31.12.1997 e 0,50900;
Periodo di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011 e ........

Periodo di servizio dal 01.01.2012 in poi cosi suddiviso:
Totale servizio dal 01.01.1998 Coef. 0,28000
Totale servizio alla cessazione Coef. 0,78900

DATI RIEPILOGATIVI
Servizio alla cessazione anni 35 mesi 11 D.P.R. 1092/73 e Art. 17 L. 724/1994 = 0,78900
Servizio al 31.12.1992 anni 15 mesi 2 D.P.R. 1092/73 = 0,35300
Differenza anni 25 mesi 1 Differenza = 0,43600

Dal mod. S.M. 5007 INPS sono con il sistema Retribuito con i coefficiente di valutazione = 0,44000
Domanda sulla base delle voci descritte dalla PA04 la mia pensione e stata sviluppata correttamente?
Anticipatamente vi ringrazio
Luigi
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

SENT. N. 3/18

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale

per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Cons. Walter BERRUTI, quale Giudice unico ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20169 del registro di Segreteria, proposto da PAONE Pietro, nato a Scandale (CZ) il 4 ottobre 1964, residente in Leinì (TO), c.f. PNAPTR64R04I494E, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Vitelli del Foro di Teramo come da procura speciale in calce al ricorso;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio RUTA (RTU GRG 55C09 H501X) e Patrizia SANGUINETI (SNG PRZ 69A66 D969D) dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;

avverso

la determinazione INPS n. TO012015826268 di conferimento al ricorrente della pensione ordinaria di inabilità n. 17592700 nella parte in cui non attribuisce l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997 e non riconosce l’aliquota di rendimento del 44% in ordine alla quota fino alla data del 31 dicembre 1995, regolata dal sistema retributivo;

e per l’accertamento

del diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché all’attribuzione del coefficiente complessivo di rendimento del 44% ex art. 56 D.P.R. n. 1092/1973, con ripartizione nella misura del 34,75% per la quota A) e del 9,25 per la quota B);

e la conseguente condanna

dell’Amministrazione a rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere le somme spettanti e gli arretrati oltre rivalutazione, interessi legali e interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione.

Udito, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2017, l’avv. Giorgio Ruta per l’INPS, nessun difensore comparendo per parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già appuntato scelto della Guardia di finanza, espone di essere stato collocato in congedo assoluto dal 18 giugno 2015 per infermità e di godere da tale data di pensione ordinaria di inabilità calcolata con il c.d. sistema misto retributivo-contributivo.

Egli con almeno tre richieste-diffide inviate all’INPS tra il 2015 e il 2016 ha lamentato la mancata concessione dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, nonché il fatto che l’aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva della pensione (sino al 31 dicembre 1995) era stata applicata nella misura del 40,10 % e non del 44%, come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 per chi, come il ricorrente, possieda almeno 15 anni di servizio.

In mancanza di risposta da parte dell’INPS ha depositato il ricorso in esame in data 29 marzo 2017 con le conclusioni in epigrafe.

L’INPS si è costituito in data 9 giugno 2017 chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato fuori udienza, senza chiedere, né ottenere l’autorizzazione della Corte, né comunicare a controparte, alcune memorie con allegati (in data 12 giugno, 29 settembre, 11 dicembre 2017), al fine di illustrare ulteriormente le proprie tesi.

Con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 20 giugno 2017 questo Giudice ha chiesto chiarimenti alla Guardia di finanza, che venivano resi con nota depositata il 6 settembre 2017.

Con successiva ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 17 ottobre 2017 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti all’INPS, che quest’ultimo tuttavia non è stato in grado di fornire.

All’udienza del 19 dicembre 2017 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre un precedente giurisprudenziale che, in quanto tale, è stato acquisito. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente va precisato che nel presente giudizio non potranno essere prese in considerazione le produzioni di parte ricorrente effettuate irritualmente fuori udienza.

1. Il ricorso invoca innanzitutto l’applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165 (recante “Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego”), che dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Tale beneficio non risulta in effetti riconosciuto nel provvedimento di liquidazione, che infatti menziona a tal fine solo l’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997.

Nella specie l’interessato è cessato dal servizio senza poter transitare nella posizione di ausiliaria essendo stato posto in congedo assoluto per infermità e pertanto si trova nella condizione di usufruire del beneficio accordato dalla norma citata. Tale assunto, che trova supporto anche nei precedenti della Corte richiamati dal ricorrente (cfr. per tutti Sez. Sardegna n. 156/2017) non è contestato dall’INPS, il quale obietta invece che il ricorrente, in quanto appuntato scelto avrebbe qualifica di “graduato” cui sarebbe inibito dall’ordinamento l’accesso all’ausiliaria, riservato invece agli ufficiali e ai sottoufficiali.

Tali obiezioni sono prive di fondamento.

La L. 1 febbraio 1989 n. 53 (recante” Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”) all’art. 2 (abrogato dal D.lgs. n. 95/2017 solo a decorrere dal 1° gennaio 2017), comma 1 dispone che: “I graduati e i finanzieri si distinguono in: a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; b) appuntati e finanzieri in ferma volontaria; c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto”. E il successivo art. 10, comma 1: “I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica”.

Alla luce del sopra richiamato quadro normativo, vigente all’epoca dei fatti di causa, e dei puntuali chiarimenti forniti dalla Guardia di finanza con la nota versata in giudizio il 6 settembre 2017, non appare invero dubbio che il ricorrente, quale appuntato scelto della Guardia di finanza, avesse la giuridica possibilità, alla cessazione del servizio permanente e purché in possesso della relativa idoneità fisica, di essere collocato nella categoria dell’ausiliaria.

La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, concernente appunto il personale militare e delle ff.aa. che, pur avendone la giuridica possibilità, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, risulta dunque fondata e va accolta.

2. Il ricorso invoca poi l’applicazione, in ordine alla quota di pensione al 31 dicembre 1995 da determinarsi con il sistema retributivo, dell’art. 54, comma primo del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), rubricato “Misura del trattamento normale”, che dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo”. Il ricorrente ritiene di aver diritto all’applicazione di tale disposizione avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la liquidazione della pensione con il sistema retributivo) anni 17 e mesi 10 di servizio utile, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato un coefficiente inferiore, pari al 40,10 per cento. Egli sostiene che l’Ente di previdenza, invece di utilizzare il coefficiente previsto dall’art. 54 cit., avrebbe utilizzato quello previsto dall’art. 40 dello stesso D.P.R. n. 1092 per i dipendenti statali civili nella misura del 35 per cento della base pensionabile. A suo dire non rileverebbe in contrario il fatto che ai fini del calcolo della pensione il servizio svolto sino al 31 dicembre 1995 debba essere suddiviso, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n. 503/1992 (art. 13), in due periodi rispetto all’entrata in vigore di tale novella, fissata al 1° gennaio 1993. Tale suddivisione avrebbe effetto solo sulla determinazione delle basi pensionabili (cioè ultima retribuzione per il primo periodo e media retributiva per il secondo), ma non sul coefficiente di calcolo applicabile, che resterebbe quello previsto per i militari con anzianità di almeno quindici anni di servizio dal ridetto art. 54, la cui perdurante vigenza sarebbe dimostrata anche dall’espresso richiamo contenuto nel nuovo Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, art. 1867).

L’INPS respinge tali conclusioni, affermando che il ricorrente non possedeva l’anzianità prevista per l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento, ne ’possedeva, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di servizio utile e che ai graduati della Guardia di finanza non si applicherebbe integralmente il comma 1 dell’art. 54 D.P.R. n. 1092 cit. operando la deroga di cui al penultimo comma della stessa norma, che dispone che “Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell’annessa tabella n. 2”.

Va innanzitutto precisato che secondo le regole dell’onere probatorio del processo civile spetta a parte attrice dimostrare quale sia stato il procedimento di calcolo della pensione seguito dall’INPS e dove questo presenti l’errore denunciato deviando dal modello normativo di riferimento.

Questo Giudice, peraltro, considerate natura e finalità del processo pensionistico avanti la giurisdizione contabile, ha ritenuto di interpellare comunque l’Ente previdenziale, ad integrazione delle scarse e non sempre chiare indicazioni riportate nel provvedimento di liquidazione agli atti, sui coefficienti applicati per il calcolo della misura della pensione de qua e sui connessi riferimenti normativi.

L’INPS, tuttavia, ancorché rappresentato in giudizio da un avvocato proprio dipendente, non ha saputo fornire alcuna risposta nel merito, né il difensore del ricorrente ha chiesto di insistere nell’approfondimento o di disporne altri, nemmeno presenziando all’udienza successiva all’ordinanza.

Ciò posto, sull’ambito di applicazione dell’art. 54 primo comma del D.P.R. si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Nella specie il ricorrente, come si legge nel provvedimento di pensione, è stato collocato in congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a 20 anni.

Pertanto, la sua situazione non rientra nella fattispecie normativa contemplata dal ridetto primo comma dell’art. 54 cit., il cui ambito di applicazione riguarda i militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Le domande contenute sul punto nel ricorso, laddove basate su diversa interpretazione della norma sopra richiamata, non possono quindi essere accolte.

3. L’accoglimento della prima domanda comporta il diritto del ricorrente alla rideterminazione con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997.

4. Consegue il diritto ai conseguenti arretrati.

5. Su tali arretrati vanno applicati gli interessi corrispettivi al saggio legale, calcolati dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

6. Vanno altresì applicati, sempre al saggio legale, dalla domanda giudiziale, gli interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 cod. civ. (cfr. Sez. II Appello, n. 888/2017).

7. Compete infine la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3 c.g.c., da calcolarsi, secondo quanto specificato dalle SS.RR. (n. 10/2002/QM), quale parziale possibile integrazione degli interessi al saggio legale, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

8. Ogni altra domanda va respinta.

9. Le spese possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7 del D. lgs. n. 165/1997;

dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dei conseguenti arretrati oltre interessi e rivalutazione e, dalla domanda giudiziale, interessi anatocistici secondo quanto precisato in motivazione;

respinge ogni altra domanda;

compensa le spese.

Così deciso in Torino, il 19 dicembre 2017.

IL GIUDICE

(F.to Dott. Walter BERRUTI)



Depositata in Segreteria il 17 Gennaio 2018

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio CINQUE)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

...quindi anche Torino !! [emoji106][emoji106][emoji106]


Alessandro Curci
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

O meglio , Il Piemonte non ha accolto l’art. 54 del dpr 1092/1973 ed ha invece acconto l’art. 3 comma 7 del D.lgs 165/1997 ma solo perché il ricorrente è stato posto in congedo per infermità e quindi non ha potuto accedere alla Ausiliaria ... messi male praticamente :(


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da concetto61 »

Gino 59 il beneficio di cui all’articolo 54 compete anche a me che prima mi sono arruolato nell’Esercito nell’anno 82, dove ho prestato servizio fino all’anno 86 per entrare nella Polizia di Stato ?


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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Mamete ha scritto:O meglio , Il Piemonte non ha accolto l’art. 54 del dpr 1092/1973 ed ha invece acconto l’art. 3 comma 7 del D.lgs 165/1997 ma solo perché il ricorrente è stato posto in congedo per infermità e quindi non ha potuto accedere alla Ausiliaria ... messi male praticamente :(


Alessandro Curci
Per l'art. 54 è una brutta sentenza, non tanto per il merito ma per la procedura. Comunque oramai siamo prossimi a che le due questioni arrivino all'appello delle sezioni centrali, proposti da una parte o dall'altra, anche per il moltiplicatore che a breve riceverà le prime sentenze negative.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da lucky341 »

Per l'art. 54 è una brutta sentenza, non tanto per il merito ma per la procedura. Comunque oramai siamo prossimi a che le due questioni arrivino all'appello delle sezioni centrali, proposti da una parte o dall'altra, anche per il moltiplicatore che a breve riceverà le prime sentenze negative.
il giudice piemontese dice
Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.
senza tenere conto o forse non ne era ancora a conoscenza del nuovo orientamento della CdC sarda che melius re perpensa ha affermato
Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma.
Lo stesso INPDAP, nella circolare n. 22/2009 (allegato n. 7 al ricorso), aveva del resto chiarito che le norme citate andavano applicate nel senso ora detto.
io rimango fiucioso perchè i giudici che stanno dando ragione all'INPS NON SONO IN GRADO DI TROVARE UNO STRACCIO DI MOTIVAZIONE
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da gino59 »

concetto61 ha scritto:Gino 59 il beneficio di cui all’articolo 54 compete anche a me che prima mi sono arruolato nell’Esercito nell’anno 82, dove ho prestato servizio fino all’anno 86 per entrare nella Polizia di Stato ?


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===========Sarei contento per te, ma se le date dei periodi sono come sotto.....!!!!!!
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Re: applicazione del 44% sulla base pensionabile per 15 al 1
Messaggioda gino59 » mer gen 17, 2018 12:44 pm

concetto61 ha scritto:
Secondo voi, io che sono stato un militare in ferma volontaria dal 14.1.82 al 30.8.86, transitato nella Polizia di Stato l’8.9.86 (dopo una settimana dal congedo militare) posso essere considerato ai fini del calcolo pensionistico come ex militare e quindi meritevole dell’art. 54 del TU ?
Credo di aver intuito la risposta, ma vorrei un conforto da voi. Grazie


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======================N.B. Spero di aver calcolato giusto======================= Ammesso che sei stato promosso effettivo in data 08/03/1987 e cioè dopo MM6
di corso allievi P.D.S. e quindi, con il restante servizio (ivi 1/5), al 31.12.1995 hai maturato:
AA14 MM2 GG13.-
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da loris64 »

Avt8 cosa ne pensi di questa di tutto ciò? È gradito anche un Tuo intervento. Cordiali saluti per tutti.

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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

Quando dicevo che è una brutta sentenza non di merito ma di procedura, la sentenza va letta sempre per intero dall'inizio alla fine e ora chiarisco:

Il ricorrente ha depositato fuori udienza, senza chiedere, né ottenere l’autorizzazione della Corte, né comunicare a controparte, alcune memorie con allegati (in data 12 giugno, 29 settembre, 11 dicembre 2017), al fine di illustrare ulteriormente le proprie tesi.

Il Giudice non ha gradito questo iter, di solito usuale, ma questo lo si capisce con quanto dice dopo.

Con successiva ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 17 ottobre 2017 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti all’INPS, che quest’ultimo tuttavia non è stato in grado di fornire.

L’INPS, tuttavia, ancorché rappresentato in giudizio da un avvocato proprio dipendente, non ha saputo fornire alcuna risposta nel merito, né il difensore del ricorrente ha chiesto di insistere nell’approfondimento o di disporne altri, nemmeno presenziando all’udienza successiva all’ordinanza.



Il Giudice non ha gradito la mancanza in udienza del legale che non ha quindi potuto richiedere un approfondimento (ad esempio consulenza tecnico contabile che il Giudice ha ritenuto opportuno non disporre da solo).

All’udienza del 19 dicembre 2017 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre un precedente giurisprudenziale che, in quanto tale, è stato acquisito. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Il Giudice ribadisce la mancanza del legale senza alcun impedimento e si è presentato il ricorrente (era meglio che non si presentava), di solito si presenta il legale e non il ricorrente o, meglio ancora tutti e due. Il precedente cui fa riferimento è proprio la sentenza del 2018 della Sardegna che ha cambiato orientamento (direi di esserne quasi certo).

Preliminarmente va precisato che nel presente giudizio non potranno essere prese in considerazione le produzioni di parte ricorrente effettuate irritualmente fuori udienza.

Secondo me puntiglio sulla mancata presenza del legale.


Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Il giudice pur a conoscenza del cambio di orientamento del GUP sardegna ha aderito al primo orientamento del medesimo giudice, affermando che il cambio non è condivisibile.

Se ci fossero stata anche delle sentenza negative sul moltiplicatore (in arrivo), questo giudice avrebbe respinto anche quello, solo che c'erano tutti orientamenti positivi al momento.

Ovviamente io ho espresso il mio libero convincimento.
louiss
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da louiss »

naturopata ha scritto:Quando dicevo che è una brutta sentenza non di merito ma di procedura, la sentenza va letta sempre per intero dall'inizio alla fine e ora chiarisco:

Il ricorrente ha depositato fuori udienza, senza chiedere, né ottenere l’autorizzazione della Corte, né comunicare a controparte, alcune memorie con allegati (in data 12 giugno, 29 settembre, 11 dicembre 2017), al fine di illustrare ulteriormente le proprie tesi.

Il Giudice non ha gradito questo iter, di solito usuale, ma questo lo si capisce con quanto dice dopo.

Con successiva ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 17 ottobre 2017 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti all’INPS, che quest’ultimo tuttavia non è stato in grado di fornire.

L’INPS, tuttavia, ancorché rappresentato in giudizio da un avvocato proprio dipendente, non ha saputo fornire alcuna risposta nel merito, né il difensore del ricorrente ha chiesto di insistere nell’approfondimento o di disporne altri, nemmeno presenziando all’udienza successiva all’ordinanza.



Il Giudice non ha gradito la mancanza in udienza del legale che non ha quindi potuto richiedere un approfondimento (ad esempio consulenza tecnico contabile che il Giudice ha ritenuto opportuno non disporre da solo).

All’udienza del 19 dicembre 2017 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre un precedente giurisprudenziale che, in quanto tale, è stato acquisito. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Il Giudice ribadisce la mancanza del legale senza alcun impedimento e si è presentato il ricorrente (era meglio che non si presentava), di solito si presenta il legale e non il ricorrente o, meglio ancora tutti e due. Il precedente cui fa riferimento è proprio la sentenza del 2018 della Sardegna che ha cambiato orientamento (direi di esserne quasi certo).

Preliminarmente va precisato che nel presente giudizio non potranno essere prese in considerazione le produzioni di parte ricorrente effettuate irritualmente fuori udienza.

Secondo me puntiglio sulla mancata presenza del legale.


Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Il giudice pur a conoscenza del cambio di orientamento del GUP sardegna ha aderito al primo orientamento del medesimo giudice, affermando che il cambio non è condivisibile.

Se ci fossero stata anche delle sentenza negative sul moltiplicatore (in arrivo), questo giudice avrebbe respinto anche quello, solo che c'erano tutti orientamenti positivi al momento.

Ovviamente io ho espresso il mio libero convincimento.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da louiss »

louiss ha scritto:
naturopata ha scritto:Quando dicevo che è una brutta sentenza non di merito ma di procedura, la sentenza va letta sempre per intero dall'inizio alla fine e ora chiarisco:

Il ricorrente ha depositato fuori udienza, senza chiedere, né ottenere l’autorizzazione della Corte, né comunicare a controparte, alcune memorie con allegati (in data 12 giugno, 29 settembre, 11 dicembre 2017), al fine di illustrare ulteriormente le proprie tesi.

Il Giudice non ha gradito questo iter, di solito usuale, ma questo lo si capisce con quanto dice dopo.

Con successiva ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 17 ottobre 2017 sono stati chiesti ulteriori chiarimenti all’INPS, che quest’ultimo tuttavia non è stato in grado di fornire.

L’INPS, tuttavia, ancorché rappresentato in giudizio da un avvocato proprio dipendente, non ha saputo fornire alcuna risposta nel merito, né il difensore del ricorrente ha chiesto di insistere nell’approfondimento o di disporne altri, nemmeno presenziando all’udienza successiva all’ordinanza.



Il Giudice non ha gradito la mancanza in udienza del legale che non ha quindi potuto richiedere un approfondimento (ad esempio consulenza tecnico contabile che il Giudice ha ritenuto opportuno non disporre da solo).

All’udienza del 19 dicembre 2017 il difensore del ricorrente non è comparso senza addure alcun impedimento; è comparso invece il ricorrente personalmente e ha chiesto di poter produrre un precedente giurisprudenziale che, in quanto tale, è stato acquisito. Il legale dell’INPS ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata decisa come da dispositivo.

Il Giudice ribadisce la mancanza del legale senza alcun impedimento e si è presentato il ricorrente (era meglio che non si presentava), di solito si presenta il legale e non il ricorrente o, meglio ancora tutti e due. Il precedente cui fa riferimento è proprio la sentenza del 2018 della Sardegna che ha cambiato orientamento (direi di esserne quasi certo).

Preliminarmente va precisato che nel presente giudizio non potranno essere prese in considerazione le produzioni di parte ricorrente effettuate irritualmente fuori udienza.

Secondo me puntiglio sulla mancata presenza del legale.


Questo Giudice ritiene di prestare adesione al primo orientamento interpretativo (seguito da Sez. Sardegna n. 87/2017), maggiormente aderente al dato letterale e, in quanto più restrittivo, consono alla natura speciale della norma de qua.

Il giudice pur a conoscenza del cambio di orientamento del GUP sardegna ha aderito al primo orientamento del medesimo giudice, affermando che il cambio non è condivisibile.

Se ci fossero stata anche delle sentenza negative sul moltiplicatore (in arrivo), questo giudice avrebbe respinto anche quello, solo che c'erano tutti orientamenti positivi al momento.

Ovviamente io ho espresso il mio libero convincimento.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
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Ecco alcuni brani:

1) - alla data del 31 dicembre 1995 (ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi)

2) - Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio,
- ) - trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato,
- ) - ma non il primo bensì il suo nono comma,
- ) - che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”;
- ) - a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.

3) - Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio,
- ) - inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria,
- ) - in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 52 21/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 52 2017 PENSIONI 21/12/2017
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
nella persona del Consigliere dott.ssa Grazia Bacchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell’art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

ha pronunciato, nella udienza del giorno 13 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario, dott. Bruno Mazzon, udito l’avv. Giulio Margoni per il ricorrente, non rappresentato l’INPS, la seguente
SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 4183 del Registro di segreteria, instaurato dal sig. M. C., nato a Milano il Omissis (cf Omissis) e residente in OMISSIS (TN) via OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Margoni e Giulio Margoni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Galleria Tirrena 10, avverso l’INPS.

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso in esame il sig. M. C., brigadiere in congedo già dipendente della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Trento dal 28 luglio 1981, e cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio dal 18 settembre 2013, allegando al presente gravame copia del modulo di liquidazione del suo trattamento pensionistico e rappresentando di avere proposto ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato presso l’INPS con atto depositato in data 11 gennaio 2017, sul quale si sarebbe formato il silenzio rigetto, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del DPR 1092 /1973 e delle circolari rispettivamente n.7/53-35-1-1995 dell’11 maggio 1996 della Direzione Amm/ne CC ed INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009, sostenendo che il trattamento di quiescenza in godimento sarebbe stato liquidato in difformità da quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, alla stregua del quale il personale militare che cessa dal servizio con un’anzianità utile per la pensione, alla data del 31 dicembre 1995, compresa tra 15 e 20 anni, ha diritto ad una pensione su base retributiva del 44% della base pensionabile; ha rappresentato di avere già maturato a detta data una anzianità utile ai fini pensionistici di 16 anni e 6 mesi, così risultando dal sistema di computo che prevede l'attribuzione di un anno utile in più ogni 5 anni effettivi, e che l’Istituto previdenziale, con provvedimento di liquidazione n. 17607513 di data 4 giugno 2014, avrebbe calcolato le diverse aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del T.U. 1092/73 previste per il personale civile anziché quelle di cui all'art. 54 dello stesso TU per il personale militare .

Elencando quali, a suo avviso, avrebbero dovuto essere i corretti coefficienti di rendimento applicabili al trattamento pensionistico in godimento, il ricorrente ha sostenuto che l’errore di calcolo derivante dalla scorretta applicazione della normativa si ripercuoterebbe su quello della pensione finale, ed ha concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto alla percezione del trattamento pensionistico nella corretta misura prevista dalla legge con la conseguente giusta quantificazione, con rideterminazione dell'importo a decorrere dal 19 settembre 2013 e con condanna dell’INPS a corrispondere il conguaglio dovuto per il passato oltre a interessi legali e rivalutazione, ed a disporre la corretta misura per il futuro, con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto che venga ordinato all'INPS di effettuare il conteggio secondo i parametri corretti o, in subordine, che venga disposta CTU al fine di eseguire il calcolo di pensione secondo i parametri che verranno individuati.

Con comparsa depositata il 1° dicembre 2017 si è costituito in giudizio l’INPS con il patrocinio degli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi, negando l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 54, 1° comma del D.P.R. n. 1092/73 invocato dal ricorrente, in quanto l’anzianità di servizio prevista per la relativa applicabilità non sarebbe stata maturata alla data del 31 dicembre 1992, epoca alla quale l'art 13 del d.lgs 30/12/1992 n. 503 avrebbe fatto riferimento per stabilire il mantenimento della normativa previgente per calcolare l'intera quota A di pensione "retributiva", e l'applicazione della nuova disciplina introdotta dallo stesso decreto per le anzianità contributive successive, ovvero maturate dal 1° gennaio 1993. Poiché al 31 dicembre 1992 il ricorrente vantava una anzianità di servizio inferiore ai quindici anni stabiliti dal 1° comma dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 44% da lui reclamata, la fattispecie ricadrebbe sotto il disposto del successivo penultimo comma dello stesso art. 54, che dispone che “per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile". Pertanto la data del 31 dicembre 1995, alla quale si riferisce il ricorrente per rivendicare il diritto all’applicazione dell’art. 54, 1° comma del D.P.R. n. 1092/73, avendo a quell’epoca effettivamente maturato una anzianità di 16 anni e sei mesi, sarebbe irrilevante ai fini che qui occupano, poiché nel caso di specie troverebbe invece applicazione il sistema misto “con le aliquote di rendimento rapportate alle date di "cristallizzazione" delle rispettive quote e quindi alla data del 31/12/1992 per quella "A" retributiva”.

L’’INPS ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda in esame, perché infondata.

Con nota depositata l’11 dicembre 2017 l’avvocatura dell’INPS ha comunicato l’impossibilità a partecipare all’udienza di discussione, a causa di concomitanti impegni istituzionali di entrambi gli avvocati costituiti.

Alla odierna udienza l’avv. Giulio Margoni, per il ricorrente, ha depositato note di udienza, illustrandole oralmente; ha rappresentato come sia indubbia l’applicabilità dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73 ai dipendenti delle forze armate, mentre determinante è l’individuazione del termine a tali fini, che nel caso in esame andrebbe individuato nel 31 dicembre 1995, ovvero la data di scadenza del calcolo della quota retributiva della pensione. Infatti l’art. 54 del T. U. 1092/73 è stato emanato prima della “riforma Dini” (L. n. 335/95), che ha introdotto i sistemi di calcolo retributivo, contributivo e misto a seconda dell’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995; la novella normativa prevede per i dipendenti statali il sistema di calcolo in due quote (A e B); la quota contributiva, calcolata secondo il sistema contributivo, sarebbe quindi applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. Precisando che ne’ la riforma di cui alla L. n. 335/95, ne’ le norme sopravvenute, hanno modificato il disposto dell’art. 54 del T.U. n. 1092/73, e che il trattamento di quiescenza per i militari che hanno maturato 18 anni di servizio al 31/12/1995 viene calcolato con il metodo retributivo, mentre quello riguardante i militari che a detta data avevano maturato almeno 15 anni ma meno di 18 di servizio utile viene calcolato con il sistema “misto”, il difensore ha reclamato l’applicazione dell’art. 54 richiamato ai fini del calcolo della quota retributiva, e quindi il beneficio dell’applicazione dell’aliquota del 44% anziché del 35% come attualmente applicata; ha infine concluso confermando la richiesta di accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, ha domandato che venga disposta CTU per il corretto calcolo del trattamento pensionistico spettante al suo assistito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione in esame riguarda l’applicabilità, ai fini del calcolo della quota A del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, del disposto dell’art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/73, che stabilisce che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Premesso che la sopravvivenza di tale norma, applicabile al trattamento di quiescenza dei militari, non è stata posta in dubbio non solo dalle circolari depositate dalla difesa del ricorrente, ma neppure dall’avvocatura dell’INPS, occorre individuare il momento determinante ai fini del calcolo di quota A di pensione secondo il sistema congegnato dal T.U. n. 1092/73, in base al quale il trattamento pensionistico normale diretto viene determinato applicando una aliquota di rendimento alla base pensionabile, diversificata a seconda della categoria di appartenenza del dipendente.

Al proposito, si precisa che durante l’intervallo temporale tra le date di entrata in vigore rispettivamente del D.P.R. n. 1092/73 e della legge n. 335/95, il cui disposto combinato è stato invocato dal ricorrente, era stato introdotto nel sistema pensionistico il concetto di retribuzione media pensionabile per effetto del D. Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992, a norma del quale il concetto di “ultimo stipendio”, sul quale si basava il sistema di calcolo retributivo di cui al D.P.R. n. 1092/73, rimaneva ancora valido per stabilire la parte di pensione corrispondente all’anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1992 (quota A), mentre la quota B era rapportata alla media annuale delle retribuzioni per i periodi di servizio intercorsi tra il 31 dicembre 1992 e la data del pensionamento, in modo che la retribuzione rimaneva comunque elemento fondamentale ai fini del relativo calcolo.

In particolare, l’art. 13 del D. Lgs n. 503/92 “ha conservato le vecchie regole per le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992, che vanno a formare la cosiddetta quota A (lettera a), calcolata dunque sull'ultimo stipendio e voci pensionabili goduti l'ultimo giorno di servizio. La quota B (lettera b) è espressione dei nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 01.01.1993. La disposizione ha inoltre previsto che siano tenute ferme, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le norme preesistenti” (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 574 dell’11 dicembre 2012).

Successivamente, è entrata in vigore la legge n. 335/95, che, nel disporre che la pensione è determinata con formula contributiva nei confronti dei soggetti in servizio dal 31 gennaio 1996, ha fatto salve le vecchie regole per chi avesse, a tale data, maturato 18 anni di anzianità contributiva (art. 1, comma 13 della L. n. 335/95), ed ha disposto che nei casi riguardanti i lavoratori in possesso di una anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai diciotto anni, come nella fattispecie in esame, si applichi la soluzione mista (art. 1, comma 12 della L. n. 335/95), secondo la quale viene inglobato nel calcolo del trattamento di quiescenza il meccanismo delle quote di pensione A e B come congegnato dal D. Lgs n. 503/1992. Pertanto, per detti soggetti la pensione viene scomposta in tre parti, ovvero la quota A (calcolata considerando l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza), la quota B (calcolata tenendo conto della media delle retribuzioni percepite dal lavoratore con riferimento ai periodi contributivi maturati dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1995) e la quota C (calcolata con il sistema contributivo).

Infatti, il comma 12 del citato art. 1 ha disposto che: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Pertanto, la quota A di pensione va calcolata in base al criterio dell’ultima retribuzione percepita al momento del collocamento in quiescenza con riferimento all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, limite temporale introdotto dal D. Lgs n. 503/1992; l’ulteriore limite del 31 dicembre 1995 segna unicamente il passaggio dal calcolo con il metodo retributivo congegnato dallo stesso dal D. Lgs n. 503/1992 (quote A e B) a quello interamente contributivo (quota C).

Nel caso in esame, nel quale il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1992 una anzianità inferiore ai 15 anni di servizio, trova quindi effettivamente applicazione ai fini del calcolo della quota A di pensione l’art. 54 del T.U. n. 1092/73 da questi invocato, ma non il primo bensì il suo nono comma, che dispone che “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”; a sua volta, l’art. 52 richiamato dal precedente art. 54, nono comma, dispone che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”.

Come evidenziato dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana con sentenza n. 390 del 1° agosto 2012 “La percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al ventesimo anno di servizio maturate entro il 31/12/1992, rimane disciplinata, in via residuale e per il solo personale militare , dall' art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/73. La disposizione prevede che per una anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni di servizio spetti il 44% della base pensionabile, come definita dal precedente art. 53 (ultimo stipendio e assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti). In sintesi, per l'intero periodo dei venti anni, (sempre fino al 31/12/1992) si applica l'aliquota del 44%, mentre per un periodo inferiore l'aliquota del 44% viene frazionata di 1/20° ovvero al 2,20 annuo (non come preteso, al 3,60%). La correttezza di tale criterio trova conferma nel successivo comma 9 dell'art. 54 citato, il quale dispone che qualora il militare raggiunga il diritto a pensione (per raggiungimento del limite di età) con meno di 15 anni (art. 52) la pensione è pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile”.

Pertanto, poiché il ricorrente, alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio, inferiore a quella almeno di quindici anni necessaria, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, per accedere al trattamento pensionistico richiesto in questa sede, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.

In considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, sussistono i motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e per disporre il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Trentino – Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal sig. M. C. ed iscritto al n. 4183 del Registro di Segreteria.

Spese compensate.

Dispone il deposito della sentenza nel termine di 60 giorni.

Così deciso in Trento, il giorno 13 dicembre 2017.


Il Giudice Unico
dott.ssa Grazia BACCHI

Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21/12/2017
Per il Direttore della Segreteria
Il Funzionario f.f.
Dott. Adriano Rosa
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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La Corte dei Conti scrive: "già dipendente della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige - Compagnia di Trento dal 28 luglio 1981, e cessato dal servizio per invalidità per causa di servizio dal 18 settembre 2013".

Quindi dice che: "alla data del 28 luglio 1981 era già in servizio, ma, non specifica la data di arruolamento".

Cmq. se come scrive la Corte: "alla data del 31 dicembre 1992, aveva maturato l’anzianità di 12 anni e 11 mesi di servizio", questo significa che il collega era stato arruolato verso Febbraio/Marzo 1980.
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