ATTENZIONE! LE CMO DEVONO COMUNICARE SEGN. REVISIONE PATENTE

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marius

ATTENZIONE! LE CMO DEVONO COMUNICARE SEGN. REVISIONE PATENTE

Messaggio da marius »

Cari colleghi come forse qualcuno non saprà ma dal 19 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuoco Codice della strada , e tra queste norme vi è la seguente ....(art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida;Infatti:
- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;)
A QUESTO PUNTO? SE LE CMO SI METTONO A TRASMETTERE LE SEGNALAZIONI PER LE PATOLOGIE PREVISTE DALL ART. 320 DI ATTUAZIONE.....ART. 320
(MALATTIE INVALIDANTI)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

sarebbero veri ...azzi amari... di norma non lo fanno e speriamo non inizino ora...

Cosa ne pensa Illustre Avvocato??? e voi coooeghi non spaventatevi... era giusto saperlo nel caso vi apprestiate a rinnovare la patente e quindi evitare di dichiarare il falso e incorrere in sanzioni anche penali oltre alla revisione della patente....
Spero di essere stato di aiuto... :( :( :( :( :( :( :( :(


marius

Re: ATTENZIONE! LE CMO DEVONO COMUNICARE SEGN. REVISIONE PAT

Messaggio da marius »

marius ha scritto:Cari colleghi come forse qualcuno non saprà ma dal 19 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuoco Codice della strada , e tra queste norme vi è la seguente ....(art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida;Infatti:
- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;)
A QUESTO PUNTO? SE LE CMO SI METTONO A TRASMETTERE LE SEGNALAZIONI PER LE PATOLOGIE PREVISTE DALL ART. 320 DI ATTUAZIONE.....ART. 320
(MALATTIE INVALIDANTI)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

sarebbero veri ...azzi amari... di norma non lo fanno e speriamo non inizino ora...

Cosa ne pensa Illustre Avvocato??? e voi coooeghi non spaventatevi... era giusto saperlo nel caso vi apprestiate a rinnovare la patente e quindi evitare di dichiarare il falso e incorrere in sanzioni anche penali oltre alla revisione della patente....
Spero di essere stato di aiuto... :( :( :( :( :( :( :( :(
PER TRANQUILIZZARE I COLLEGHI HO TROVATO IL SEGUENTE QUESTITO... POSTO IN MERITO E LA RISPOSTA...
La Direzione Centrale per la Sanità, ha recentemente emanato una nota in risposta ad alcuni quesiti riguardanti le procedure e gli obblighi da tenere nei confronti del personale della Polizia di Stato sottoposto a giudizio di idoneità dalla Commissione Medico Ospedaliera; in particolare sono stati evidenziati i seguenti punti:

Sono pervenuti a questa Direzione alcuni quesiti inerenti la problematica in oggetto riguardanti in particolare:

a) se sussista o meno obbligo, in caso di provvedimenti medico legali di non idoneità al servizio adottati nei confronti del personale della Polizia di Stato, di dare comunicazione ai competenti Uffici Motorizzazione Civile, Uffici di Polizia amministrativa della Questura per l'eventuale revisione della patente civile e/o del porto d'armi;

b) se l'eventuale adempimento di cui alla precedente lettera a) debba essere assicurato dalle C.M.O. o dal medico della Polizia di Stato presente in qualità di componente della stessa.

In proposito questa Direzione, sulla base di atti e pareri del Garante per la protezione dei dati personali, aveva espresso le seguenti considerazioni:

a) per quanto concerne l'eventuale comunicazione al Dipartimento per i Trasporti Terrestri, ai fini dell’eventuale verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per la patente di guida civile sembrerebbe non doversi procedere ad alcun tipo di comunicazione ai sensi di quanto stabilito, nelle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" datato 14.6.2007 del Garante per la protezione dei dati personali (par.8.5).

b) Alla luce delle suddette linee guida e del provvedimento n. 1054663 del 15.1.2004 della medesima Autorità Garante, sembrerebbe legittima la comunicazione, agli uffici di Polizia Amministrativa della Questura, degli eventuali provvedimenti di non idoneità adottati dalle C.M.O., nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, quando le infermità accertate assumano rilievo ai fini della idoneità psico-fisica richiesta per la detenzione o il porto d'armi per uso sportivo, caccia o difesa personale.

c) Nel caso di cui al precedente punto b si è del parere che la comunicazione agli uffici di Polizia Amministrativa della Questura non debba riportare la diagnosi; saranno i predetti Uffici a provvedere all'invio del dipendente, giudicato non idoneo al servizio, presso le competenti Commissioni delle ASL qualora gli stessi risultino titolari di autorizzazione alla detenzione al porto d'armi.

d) Relativamente all'Ente competente all’eventuale comunicazione, si ritiene che esso debba essere individuato nella C.M.O., essendo questo l'organo che ha accertato le infermità ed emesso il provvedimento medico legale di non idoneità.

L'Ufficio per l'Amministrazione Generale, con nota n. 557/ST/281.006/266 del 4.2.2010 si è espresso nel senso di concordare con le valutazioni di questa Direzione.

Si comunica quanto innanzi dato l'interesse generate della tematica in oggetto.
I coordinatori sanitari sono pregati di curare la diffusione della presente nota agli Uffici Sanitari che ricadono nel territorio di rispettiva competenza.

MI SEMBRA GIUSTO!!!!!!
cicccioo
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Re: ATTENZIONE! LE CMO DEVONO COMUNICARE SEGN. REVISIONE PAT

Messaggio da cicccioo »

marius ha scritto:
marius ha scritto:Cari colleghi come forse qualcuno non saprà ma dal 19 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuoco Codice della strada , e tra queste norme vi è la seguente ....(art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida;Infatti:
- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;)
A QUESTO PUNTO? SE LE CMO SI METTONO A TRASMETTERE LE SEGNALAZIONI PER LE PATOLOGIE PREVISTE DALL ART. 320 DI ATTUAZIONE.....ART. 320
(MALATTIE INVALIDANTI)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

sarebbero veri ...azzi amari... di norma non lo fanno e speriamo non inizino ora...

Cosa ne pensa Illustre Avvocato??? e voi coooeghi non spaventatevi... era giusto saperlo nel caso vi apprestiate a rinnovare la patente e quindi evitare di dichiarare il falso e incorrere in sanzioni anche penali oltre alla revisione della patente....
Spero di essere stato di aiuto... :( :( :( :( :( :( :( :(
PER TRANQUILIZZARE I COLLEGHI HO TROVATO IL SEGUENTE QUESTITO... POSTO IN MERITO E LA RISPOSTA...
La Direzione Centrale per la Sanità, ha recentemente emanato una nota in risposta ad alcuni quesiti riguardanti le procedure e gli obblighi da tenere nei confronti del personale della Polizia di Stato sottoposto a giudizio di idoneità dalla Commissione Medico Ospedaliera; in particolare sono stati evidenziati i seguenti punti:

Sono pervenuti a questa Direzione alcuni quesiti inerenti la problematica in oggetto riguardanti in particolare:

a) se sussista o meno obbligo, in caso di provvedimenti medico legali di non idoneità al servizio adottati nei confronti del personale della Polizia di Stato, di dare comunicazione ai competenti Uffici Motorizzazione Civile, Uffici di Polizia amministrativa della Questura per l'eventuale revisione della patente civile e/o del porto d'armi;

b) se l'eventuale adempimento di cui alla precedente lettera a) debba essere assicurato dalle C.M.O. o dal medico della Polizia di Stato presente in qualità di componente della stessa.

In proposito questa Direzione, sulla base di atti e pareri del Garante per la protezione dei dati personali, aveva espresso le seguenti considerazioni:

a) per quanto concerne l'eventuale comunicazione al Dipartimento per i Trasporti Terrestri, ai fini dell’eventuale verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per la patente di guida civile sembrerebbe non doversi procedere ad alcun tipo di comunicazione ai sensi di quanto stabilito, nelle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" datato 14.6.2007 del Garante per la protezione dei dati personali (par.8.5).

b) Alla luce delle suddette linee guida e del provvedimento n. 1054663 del 15.1.2004 della medesima Autorità Garante, sembrerebbe legittima la comunicazione, agli uffici di Polizia Amministrativa della Questura, degli eventuali provvedimenti di non idoneità adottati dalle C.M.O., nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, quando le infermità accertate assumano rilievo ai fini della idoneità psico-fisica richiesta per la detenzione o il porto d'armi per uso sportivo, caccia o difesa personale.

c) Nel caso di cui al precedente punto b si è del parere che la comunicazione agli uffici di Polizia Amministrativa della Questura non debba riportare la diagnosi; saranno i predetti Uffici a provvedere all'invio del dipendente, giudicato non idoneo al servizio, presso le competenti Commissioni delle ASL qualora gli stessi risultino titolari di autorizzazione alla detenzione al porto d'armi.

d) Relativamente all'Ente competente all’eventuale comunicazione, si ritiene che esso debba essere individuato nella C.M.O., essendo questo l'organo che ha accertato le infermità ed emesso il provvedimento medico legale di non idoneità.

L'Ufficio per l'Amministrazione Generale, con nota n. 557/ST/281.006/266 del 4.2.2010 si è espresso nel senso di concordare con le valutazioni di questa Direzione.

Si comunica quanto innanzi dato l'interesse generate della tematica in oggetto.
I coordinatori sanitari sono pregati di curare la diffusione della presente nota agli Uffici Sanitari che ricadono nel territorio di rispettiva competenza.

MI SEMBRA GIUSTO!!!!!!
Salve a tutti, ma se non ho capito male le uniche categorie di patenti a rischio sono solo C, D ed E?
questo è quanto mi risultava anni orsono, e da quello che leggo sopra non ci sono variazioni!

saluti Maurizio.
Saluti Maurizio.
Albyyy3
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Re: ATTENZIONE! LE CMO DEVONO COMUNICARE SEGN. REVISIONE PAT

Messaggio da Albyyy3 »

Io sono stato riformato per "Steatosi Epatica" (28.03.2013) ed il direttore della CMO all'atto della riforma mi aveva comunicato che DOVEVA segnalare il discorso alla MCTC della mia zona per sottopormi a visita ulteriore per l'abilità o meno alla guida di auto/motomezzi.. cmq buono a sapersi del Quesito posto..
Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
panorama
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Re: ATTENZIONE! LE CMO DEVONO COMUNICARE SEGN. REVISIONE PAT

Messaggio da panorama »

PolStato, ma non viene indicata la patologia relativa alla causa di servizio richiesta.

1) - la signora ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2) - Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.

3) - La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio ...........

Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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23/10/2013 201004148 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 25/09/2013


Numero 04347/2013 e data 23/10/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 settembre 2013

NUMERO AFFARE 04148/2010

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora M. L., nata a …………, ivi residente, per l’annullamento del provvedimento della provincia di ……. - servizio di motorizzazione - 19 febbraio 2010 n. 7054/400, notificatole il 3 marzo 2010, con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di guida.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 17 settembre 2010 prot. n. 74952, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, pervenuto alla provincia di OMISSIS il 9 aprile 2010;
viste le controdeduzioni della provincia di OMISSIS;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame la signora M. L. ha impugnato il provvedimento con cui il servizio della motorizzazione della provincia di OMISSIS ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B della ricorrente, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida di autoveicoli ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il provvedimento trae origine da una comunicazione pervenuta alla provincia di OMISSIS dalla OMISSIS della Polizia di Stato, la quale aveva segnalato che, nel corso di visita medica a cui la ricorrente era stata sottoposta a domanda, erano emersi elementi di dubbio sulla sua idoneità psicofisica alla conduzione di veicoli a motore.

La ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver esternato la sua amarezza per la segnalazione originata dal collegio medico-legale che l’aveva sottoposto a visita per il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio e prospettato l’irregolare composizione dell’organo sanitario, lamenta che:

a) la segnalazione trasmessa dalla …….. di polizia .. è stata firmata da un dirigente amministrativo e non da un medico del Corpo;

b) l’atto di revisione è privo di diagnosi medica, pur rilevando che contiene dati sensibili;

c) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;

d) non sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

e) il provvedimento è carente nella motivazione e ulteriormente viziato per illogicità manifesta, per sviamento della causa tipica, per sviamento dell’interesse pubblico, per violazione delle norme legislative e regolamentari sull’accesso, per ingiustizia manifesta.

L’Amministrazione provinciale, nelle controdeduzioni, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto duplice profilo: difetto di notificazione alla Polizia di Stato che ha originato l’atto presupposto del provvedimento impugnato e indeterminatezza della domanda, posto che la ricorrente ha chiesto anche l’annullamento di “un eventuale assenso” da lei prestato alla trattazione dei dati personali.

Nel merito, ha quindi respinto le censure, ribadendo la legittimità del provvedimento di revisione adottato nell’esercizio delle attribuzioni conferitele a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Il ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.

Considerato.
Si può prescindere dalle eccezioni d’inammissibilità stante l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Va, altresì, osservata l’inconferenza delle doglianze espresse dalla ricorrente riguardo al procedimento di riconoscimento di malattia per causa di servizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di distinta impugnazione.

Per il rimanente, la giurisprudenza amministrativa si è costantemente espressa nel senso che per il disposto dell’art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) l’ordine di revisione della patente di guida è legittimamente adottato quando sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica; l’ordine, peraltro, non costituisce una sanzione amministrativa, ma un provvedimento funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (tra le tante pronunce, Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669).

Nel caso di specie sussistono i presupposti perché l’interessata sia sottoposta ad accertamento per verificare la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida, stante la comunicazione pervenuta della …… di polizia ……., che a sua volta richiama i “dubbi” emersi in sede di visita medico-legale. Sul punto sono da condividere le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, la quale ha evidenziato che l’art. 128 del codice della strada fa obbligo agli organi della motorizzazione civile di disporre la revisione della patente anche in talune fattispecie che prescindono del tutto dagli incidenti, da infrazioni del codice della strada o da comportamenti di guida comunque irregolari, come nel caso di comunicazioni provenienti dagli organi di polizia, da strutture sanitarie o da autorità militari, che segnalano la presenza di particolari patologie che possono aver riflessi sulla guida in condizioni di sicurezza.

Vanno, poi, respinte le doglianze che attengono all’incompetenza dell’organo che ha effettuato la segnalazione. Correttamente, infatti, il responsabile dell’unità organizzativa presso cui è effettiva l’assistente capo OMISSIS ha inviato la comunicazione alla provincia di OMISSIS, limitandosi a richiedere che la signora OMISSIS fosse sottoposta a nuovi accertamenti sanitari per verificarne l’idoneità psicofisica alla guida senza tuttavia indicare alcuna patologia a carico dell’interessata, sicché è da escludere l’illegittima diffusione di dati medici sensibili da parte di organi non sanitari.

Non possono neppure essere condivise le censure di violazione della legge n. 241 del 1990. In particolare:

- per quanto concerne l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, viene in evidenza che l’Amministrazione nell’ordine di revisione ha esplicitato le comprensibili esigenze di celerità del procedimento e che, comunque, l’invito a revisione è prodromico all’eventuale provvedimento di sospensione o revoca della patente, ossia costituisce esso stesso un avviso del procedimento di revisione che s’instaura;

- circa il difetto di motivazione dell’atto impugnato, le esigenze motivazionali sono state soddisfatte dal richiamo alla comunicazione pervenuta dalla …… di polizia ……, né si vede che altro vi fosse da motivare una volta detto che i medici avevano segnalato l’opportunità di un controllo della permanenza dei requisiti per la guida;

- le censure concernenti il diritto d’accesso sono inammissibili, perché il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un ricorso amministrativo per l’annullamento di provvedimenti amministrativi, e non per accertamento di diritti, mentre per l’accertamento del diritto d’accesso ai documenti è previsto un particolare procedimento giurisdizionale (ora art. 116 del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104);

- relativamente, infine, alla dedotta violazione dei termini del procedimento, la doglianza non è sostenuta da argomentazioni che ne comprovino la fondatezza.

In conclusione, per le considerazioni espresse il ricorso dev’essere respinto, restando assorbito l’esame della domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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