astensione facoltativa e tfs
astensione facoltativa e tfs
Salve agli esperti ai quali pongo un quesito, una collega dal prospetto TFS, ha notato che non sono stati conteggiati come servizio utile circa 6 mesi; escludendo il corso di sei mesi gia' detratto, pensa si tratti dell'astensione facoltativa/congedo parentale fino ai 3 anni di vita del bambino.
E' giusto cosi'? Ho letto circolari INPDAP, vedi nota op. 21 del 12.07.2006, dove si dice che questi periodi sono computati per intero dalla data di entrata in vigore della legge 53/2000, cosi' come è computato per intero ai fini TFR, vedi artt. 2110 e 2120 del Codice Civile.
Grazie per le risposte.
E' giusto cosi'? Ho letto circolari INPDAP, vedi nota op. 21 del 12.07.2006, dove si dice che questi periodi sono computati per intero dalla data di entrata in vigore della legge 53/2000, cosi' come è computato per intero ai fini TFR, vedi artt. 2110 e 2120 del Codice Civile.
Grazie per le risposte.
Re: astensione facoltativa e tfs
Ciao Berry,
Confermo quanto evidenziato nella nota InPdap da Te riportata.
L'astensione facoltativa per maternità è valutabile ai fini della buonuscita
Positivo chiarimento dell'INPDAP contenuto nella Nota Operativa n. 21del 12 luglio 2006.
Rispondendo a numerosi quesiti, l'INPDAP ha chiarito, con la Nota Operativa n. 21 del 12 luglio 2006 che i periodi di astensione facoltativa per maternità ad assegni ridotti sono interamente valutabili ai fini della buonuscita.
Fino all'emanazione di questa nota i servizi in questione erano valutati al 50%, rimanendo nella facoltà degli interessati la possibilità di riscattare a titolo oneroso il restante 50%. Si tratta quindi di una innovazione importante nell'orientamento dell'Ente previdenziale, che recepisce lo spirito e la lettera delle modifiche alla disciplina dei congedi parentali, introdotte dalla legge 53/2000, che ha riconosciuto la validità di tali periodi nell'anzianità di servizio, con la sola esclusione degli effetti su ferie e 13a mensilità.
Inoltre, il riconoscimento parziale precedentemente previsto determinava una diversità di diritti in funzione del regime di trattamento di fine servizio in godimento. Il Codice Civile prevede, infatti, ai fini del TFR, il computo per intero del periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino.
L'amministrazione di appartenenza del dipendente dovrà perciò versare i contributi calcolati sull'intera retribuzione anche nel caso di trattamento di buonuscita (TFS).
Ritengo che quei mesi si riferiscano al corso della durata di 6 mesi da Allievo Agente. Ai fini della indennità di buonuscita, verranno conteggiati se li riscatti a pagamento.
Infatti l'iscrizione al fondo Opera di Previdenza decorre dalla data d'immissione a ruolo, cioè quando è stato nominato Agente.
Confermo quanto evidenziato nella nota InPdap da Te riportata.
L'astensione facoltativa per maternità è valutabile ai fini della buonuscita
Positivo chiarimento dell'INPDAP contenuto nella Nota Operativa n. 21del 12 luglio 2006.
Rispondendo a numerosi quesiti, l'INPDAP ha chiarito, con la Nota Operativa n. 21 del 12 luglio 2006 che i periodi di astensione facoltativa per maternità ad assegni ridotti sono interamente valutabili ai fini della buonuscita.
Fino all'emanazione di questa nota i servizi in questione erano valutati al 50%, rimanendo nella facoltà degli interessati la possibilità di riscattare a titolo oneroso il restante 50%. Si tratta quindi di una innovazione importante nell'orientamento dell'Ente previdenziale, che recepisce lo spirito e la lettera delle modifiche alla disciplina dei congedi parentali, introdotte dalla legge 53/2000, che ha riconosciuto la validità di tali periodi nell'anzianità di servizio, con la sola esclusione degli effetti su ferie e 13a mensilità.
Inoltre, il riconoscimento parziale precedentemente previsto determinava una diversità di diritti in funzione del regime di trattamento di fine servizio in godimento. Il Codice Civile prevede, infatti, ai fini del TFR, il computo per intero del periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino.
L'amministrazione di appartenenza del dipendente dovrà perciò versare i contributi calcolati sull'intera retribuzione anche nel caso di trattamento di buonuscita (TFS).
Ritengo che quei mesi si riferiscano al corso della durata di 6 mesi da Allievo Agente. Ai fini della indennità di buonuscita, verranno conteggiati se li riscatti a pagamento.
Infatti l'iscrizione al fondo Opera di Previdenza decorre dalla data d'immissione a ruolo, cioè quando è stato nominato Agente.
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Re: astensione facoltativa e tfs
Messaggio da Gianfranco64 »
Presumo che sei pratico, ma nel caso ti fosse sfuggito, per il tfs vale l'arrotondamento dei 6 mesi ed un giorno.
Poichè scrivi mancano 5 mesi. nel caso avesse maturato anni 41 e 5 mesi, il tfs verrebbe calcolato su anni 41.
Poichè scrivi mancano 5 mesi. nel caso avesse maturato anni 41 e 5 mesi, il tfs verrebbe calcolato su anni 41.
Re: astensione facoltativa e tfs
Si capisco, volevo dire che mancano 5 mesi nel senso differenza tra servizio svolto coperto da contributi e servizio utile stabilito dall'INPS per il TFS, si son persi 5 mesi e non si capisce perche' questa differenza.
Re: astensione facoltativa e tfs
@ berry60,
L'estratto conto contributivo INPS si riferisce alle retribuzioni percepite durante l'attività lavorativa, incide sull'assegno pensionistico.
Per verificare i periodi riscattati ai fini del TFS, sono necessarie le determine dei riscatti.
L'estratto conto contributivo INPS si riferisce alle retribuzioni percepite durante l'attività lavorativa, incide sull'assegno pensionistico.
Per verificare i periodi riscattati ai fini del TFS, sono necessarie le determine dei riscatti.
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