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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201600024, - Public 2016-01-04 –


N. 00024/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12407/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12407 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N. F., rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della determinazione del Comando Legione Carabinieri Lazio del 14.5.2014, con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di "GG 2 DI CONSEGNA DI RIGORE", nonché del provvedimento del 30.7.2014 prot.n. 120/5, di rigetto del ricorso gerarchico presentato il 22 maggio 2014;

nonchè, con motivi aggiunti,
del provvedimento di sospensione disciplinare per mesi uno adottato il 14.5.2015 (notificato in data 8.6.2015) nonché della nota del 28.4.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame l’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Comando Legione Carabinieri Lazio del 14.5.2014 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di "gg 2 di consegna di rigore"; nonché il provvedimento del Comando Interregionale Carabinieri "Podgora" datato il 30.7.2014 prot.n. 120/5 di rigetto del ricorso gerarchico presentato il 22 maggio 2014. Detta sanzione gli era stata comminata perché risultava essersi iscritto all’Associazione non autorizzata UNAC e per rivestire la carica sociale di addestratore OMISSIS nell’ambito del medesimo sodalizio.

Il ricorso è affidato a motivi che possono essere così sintetizzati:

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: la Pa non si è avveduta del fatto che la nuova Associazione UNAC non è la stessa vecchia UNAC che è stata dichiarata illegittima con CM del 2001 e pertanto la sanzione irrogata si fonda sull’erroneo presupposto che si tratti di associazione di carattere sindacale non autorizzata. Afferma che la nuova associazione è una mera organizzazione non lucrativa, costituita ai sensi della legge 266/91 nel 2002 ed iscritta all’apposito albo ONLUS di cui al DPR 194/01 presso il Ministero dell’Interno e in ben quattro albi regionali, per svolgere svariate attività di protezione civile, beni e attività culturali, etc.; che ha effettivamente operato in attività di soccorso per calamità e di assistenza socio-sanitaria e culturale.

2) Violazione dell’art. 3 della legge 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Secondo il ricorrente la pena inflitta sarebbe eccessiva rispetto al modesto disvalore dei fatti ed eccedente il fine di interesse pubblico perseguito;

3) violazione del termine perentorio di 90 gg. di cui all’art. 1046 COM e violazione della guida tecnica 2011, cap. IV n 2 lett. d) in quanto l’Amministrazione era a conoscenza del fatto sin dal 12.9.2013, data di avvio del primo procedimento disciplinare – che si è concluso con provvedimento di archiviazione per incompetenza in data 11.12.2013 – ed ha tuttavia concluso il procedimento sanzionatorio – rimesso all’autorità competente che lo ha riavviato il 17.2.2014 – adottato in data 16.5.2014 e comunque gli è stato comunicato solo in data 21-5-2014.

4) violazione dell’art. 1373 COM che impone in caso di rinnovazione del procedimento disciplinare in autotutela o giudicato amministrativo il rispetto del termine perentorio di 60 gg dalla data dell’annullamento del precedente provvedimento sanzionatorio.

5) violazione dell’art. 1373 COM sotto altro profilo che sancisce il divieto del ne bis in idem;

6) violazione dell’art. 1370 COM per mancata ponderazione delle giustificazioni addotte dal ricorrente e per mancata comunicazione della data ed ora di convocazione e concessione termine a difesa; il ricorrente lamenta che sia lui sia il proprio difensore sono venuti a conoscenza della nomina della commissione solo il giorno prima della convocazione (cioè il 13.5.2014); il suo difensore ha saputo di essere stato nominato solo il giorno prima della convocazione della commissione di disciplina e quindi non è stato messo in grado di apprestare un’adeguata difesa tanto più che la richiesta di differimento del termine per poter presentare difese presentata dal ricorrente è stata respinta.

7) violazione dell’art. 2186 COM – il ricorrente riprende la censura dedotta con il primo motivo, ribadendo l’estraneità dell’UNAC e prospettando che l’Amministrazione abbia creato una illegittima distinzione, non prevista dal COM, tra associazioni non ufficiali cui non è lecito aderire - e per le quali si rischia la sanzione disciplinare, ed altre associazioni come l’Associazione Nazionale Carabinieri che invece, pur essendo di diritto privato, sono ad associazione libera; introducendo in tal modo una disparità di trattamento tra enti associativi. Insiste sul fatto che l’UNAC, essendo onlus, non necessita di previa autorizzazione ministeriale.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando documentazione difensiva.

Con memoria aggiuntiva il ricorrente ha ulteriormente sviluppato le censure poste a fondamento del gravame.

Con ordinanza n. 1033/2015 l’istanza cautelare è stata respinta.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento di sospensione disciplinare per mesi uno adottato il 14.5.2015 (notificato in data 8.6.2015) nonché la nota del 28.4.2015.

Il ricorso è affidato ai motivi così sintetizzabili:

1) violazione dell’art. 1371 COM - divieto del ne bis in idem;

2) Violazione dell’art. 3 della legge 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 1373 COM

3) Eccesso di potere ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

4) Violazione dell’art. 3 e 10 della legge 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi della giurisprudenza CEDU. In quest’ultimo atto difensivo l’interessato ha ulteriormente argomentato l’illegittimità degli atti impugnati alla luce di recenti decisioni della CEDU in materia di libertà sindacale dei militari.

All’udienza pubblica del 28.10.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente motivo di censura della violazione dei termini prescritti dalla guida tecnica 2011, cap. IV n. 2 lett. d) per il caso di riavvio del procedimento disciplinare a seguito di archiviazione per incompetenza di precedente procedimento.

Il termine per la conclusione del primo procedimento disciplinare, avviato il 12.9.2013, veniva a scadere il 11.12.2013, ma a quella data, invece l’Amministrazione ha semplicemente archiviato per incompetenza la procedura che è stata riavviata solo dopo due mesi (il 17.2.2014) – da qui l’Amministrazione ha computato un nuovo termine di 90 gg, che veniva a cadere il 18.5.2014, e quindi ha ritenuto rispettato adottando il provvedimento sanzionatorio in data 16.5.2014. In tal modo l’autorità procedente ha violato il termine di 90 gg dalla contestazione di addebiti che si applica, come precisato dalla guida tecnica 2011, cap IV n 2 lett d), anche qualora nel corso dell’attività istruttoria emergano elementi che facciano ritenere la questione di competenza di altra autorità, trasmettendo a questa immediatamente gli atti corredati da sintetica relazione (pag. 38).

Come chiarito dalla guida tecnica 2011, cap IV n 2 lett f) per la conclusione del procedimento, nel termine di 90 gg si fa riferimento al momento dell’adozione dell’atto (pag. 39); e pertanto, come indicato dalla giurisprudenza in materia, seguita dalla Sezione, non rileva la circostanza che questo sia stato comunicato all’interessato solo successivamente in data 21-5-2014 (vedi, al riguardo, da ultimo TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7907 del 05/06/15, che ribadisce che la comunicazione del provvedimento disciplinare, quale atto finale del relativo procedimento, risulta irrilevante, ai fini del rispetto del termine di conclusione del relativo procedimento, in quanto costituisce un elemento estraneo alla perfezione e validità dell'atto ma rileva solo ai fini della decorrenza del termine per una eventuale impugnazione; in termini Cons. Stato Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2849; 21.4.2010, n. 2274 e n. 2263; 31.3.2009, n. 1912; Sez. VI, 19.6.2008, n. 3078; 23.11.2007, n. 6015; 2844 del 2007; 10.8. 2007, n. 4392; 15.9.2006, n. 5401; 24.6.2006 n. 4053; Cons. St., Sez. III parere 3304 del 8.6.2004).

Risulta invece infondato il quarto mezzo di gravame con cui si denuncia la violazione dell’art. 1373 COM: tale disposizione non trova applicazione nel caso in esame dato che non si tratta di rinnovare un procedimento disciplinare già conclusosi con provvedimento annullato in autotutela o in sede giurisdizionale, bensì di riavviare il procedimento disciplinare che è stato semplicemente archiviato per incompetenza e trasmesso all’organo superiore, fattispecie che, come si è visto, trova disciplina nella normativa sopra esaminata.

Ugualmente va disatteso il quinto motivo ove si denuncia la violazione dell’art. 1373 COM sotto altro profilo, lamentando che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione del divieto del ne bis in idem: anche qui va ribadito che il procedimento disciplinare avviato nel settembre 2013 non s’è concluso con un provvedimento sanzionatorio ma è stato archiviato per incompetenza e proseguito davanti all’organo competente che si è pronunciato, per la prima volta, sul caso sottoposto; sicchè non sussiste in radice il presupposto della duplicazione della sanzione per il medesimo fatto erroneamente ipotizzata dall’interessato.

È infondato pure il sesto motivo ove si lamenta la violazione del diritto di difesa del ricorrente: l’Amministrazione ha preavvertito il difensore della nomina il 7.5.204 (all. 15 e relativa notifica, prodotta dalla PA) sette giorni prima della convocazione della commissione di disciplina (cioè il 14.5.2014), correttamente rigettando la richiesta di un ulteriore differimento del termine a difesa –già presentata dal ricorrente in occasione della prima contestazione di addebiti e già concessa.

Il motivo di ricorso in esame è infondato anche nella parte in cui il ricorrente lamenta di non essere venuto a conoscenza tempestivamente della nomina della Commissione di disciplina: al riguarda appare sufficiente il rilievo che si tratta di un adempimento che non trova riscontro normativo, come chiarito in sede di reiezione del ricorso gerarchico.

Sotto il profilo sostanziale invece il provvedimento impugnato risulta illegittimo per difetto di motivazione in quanto non risultano adeguatamente considerate le ragioni che possano aver indotto il ricorrente ad equivocare sulla necessità di previa autorizzazione dell’associazione UNAC; ragioni che per la loro complessità giuridica, possono anche indurre a ritenere giustificata la mancanza di percezione del disvalore del fatto commesso, tenuto conto altresì che l’Associazione era attiva da molti anni e che l’impegno in settori tipici di attività delle ONLUS poteva ben indurre in errore l’interessato, tanto più vista la “carica sociale” rivestita di addestratore di OMISSIS.

Ne consegue che il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, particolare ivi comprese quelle relative alla natura dell’UNAC ed alla necessità di autorizzazione che sono state esaminate in altra causa chiamata per la decisione all’odierna udienza pubblica.

Quanto sopra rappresentato è comunque sufficiente ad accogliere il ricorso introduttivo con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

Le stesse considerazioni, tuttavia, valgono a ritenere viziato anche il successivo provvedimento sanzionatorio, con cui viene inflitta, per i medesimi fatti, una punizione più grave, consistente nella sanzione di stato della “sospensione disciplinare per mesi uno” ” ai sensi dell0’art 1357 co 1 lett a, - che risulta comunque illegittimamente irrogata, incorrendo - questa volta sì – nella violazione del principio del ne bis in idem – trattandosi di mancanze per le quali era già stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo (cfr. Cons. St., sez. IV n. 3835/2000) – e senza tener conto di quel complessivo insieme di ragioni giuridiche che evidentemente hanno indotto l’interessato a ritenere il proprio comportamento “giustificato” alla luce di principi costituzionalmente sanciti e dei recenti sviluppi della giurisprudenza della CEDU – espressamente richiamati dal ricorrente nella propria memoria di replica alla contestazione di addebiti presentata ex art. 10 legge n. 241/90 - che gli hanno impedito di percepire l’oggettivo disvalore del proprio comportamento. Si tratta, infatti, di questioni di particolare complessità giuridica anche per i tecnici del diritto, come evidenziato già in sede cautelare da questo Tribunale e di ciò la stessa Amministrazione era ben consapevole nel momento in cui ha ritenuto necessario investire della questione il proprio Ufficio legislativo. Tali circostanze avrebbero dovuto essere attentamente considerate dall’Amministrazione quantomeno al fine di valutare la buona fede del ricorrente ed escludere che la sua adesione all’UNAC e la “carica sociale” in essa rivestita (addestratore OMISSIS) potesse essere qualificata come “palese” violazione dei propri doveri.

Anche il ricorso per motivi aggiunti risulta fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Sussistono tuttavia giusti motivi attesa la complessità giuridica della controversia per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2016


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Il CdS con il presente Parere si esprime su alcune problematiche ma, scrive anche:

1) - Come anticipato poc’anzi, la Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2018, n. 120, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

2) - Orbene, alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario acquisire dal Ministero riferente ulteriori elementi circa le motivazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento dell’U.N.A.P., anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sul punto.

3) - L’Amministrazione onerata è tenuta a riferire, fornendo le osservazioni richieste, con la massima sollecitudine.
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Il CdS con il presente Parere si esprime su un collega ed Altro ma, scrive anche:


1) - ……. per l’esame definitivo del ricorso la Sezione ritiene imprescindibile un supplemento istruttorio.

2) - Invero, la Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2018, n. 120, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

3) - Orbene, alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario acquisire dal Ministero riferente ulteriori elementi circa le motivazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento dell’U.N.A.P., anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sul punto.

4) - L’Amministrazione onerata è tenuta a riferire, fornendo le osservazioni richieste, con la massima sollecitudine.
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Re: Associazione UNAC -

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Ma quindi l'Unac è un sindacato a cui si può aderire oppure no?
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Re: Associazione UNAC -

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UNAC nasceva dopo UNARMA
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Re: Associazione UNAC -

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Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale che hanno ottenuto l’assenso del Ministro per conto di Carabinieri

Decreto in data Roma 28 agosto 2019 a favore di:

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

SIACC Sindacato Italiano Autonomo Carabinieri
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Re: Associazione UNAC -

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Fa seguito al post datato 1° maggio 2019

Ora il Parere del CdS è definitivo

U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma Carabinieri) ed Altro.
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