Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco”

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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 201901051

Pubblicato il 28/01/2019

N. 01051/2019 REG. PROV. COLL.
N. 06515/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6515 del 2018, proposto da
Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Salvatore, Serafino Vassalli, Fedele Maiocco e Vincenzo Puccia, rappresentati e difesi dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Battipaglia, via Rosa Iemma, n. 20;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. 8897 del 16/05/2018, conosciuta aliunde in pari data, nella parte in cui la Amministrazione nega alla Associazione ricorrente, quale Organizzazione sindacale rappresentativa non firmataria della ipotesi di Accordo sindacale sottoscritta in data 8/2/2018, la legittimazione a fruire degli istituti di relazioni sindacali;

b) ove lesivo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 di rece-pimento dell’Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio economico (e normativo) 2016-2018;

c) ove lesiva, della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l’ipotesi di Accordo sindacale sottoscritta in data 8 febbraio 2018 per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;

d) ove occorra, della Circolare nota prot. 636/S104/1 del 25/03/2009 nella parte in cui viene negata alle Organizzazioni sindacali rappresentative, non firmatarie delle ipotesi di Accordo sindacale, la legittimazione ad accedere al sistema delle relazioni sindacali;

e) ove lesivi, degli articoli da 15 a 26 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 nella parte in cui non dispongono che le Organizzazioni sindacali rappresentative, non firmatarie delle ipotesi di Accordo sindacale, possono accedere al sistema delle relazioni sindacali (contrattazione, informazione, consultazione, concertazione).


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” è una Associazione sindacale autonoma e indipendente anche da partiti e movimenti politici, che si prefigge di affrontare, per contribuirne alla soluzione, tutti i problemi delle Alte Professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio permanente, volontario e in quiescenza, ai sensi dell’art. 1 del suo Statuto.

La stessa Associazione è stata costituita in forma sindacale e svolge la sua attività negli ambiti negoziali dei dirigenti e direttivi e del personale non dirigente e non direttivo, come pure in tutte le sedi ritenute idonee (art. 2 dello Statuto). E’ stata individuata quale Organizzazione sindacale rappresentativa con decreto del Ministro per la funzione pubblica e ha sottoscritto degli accordi sindacali per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In ultimo, è stata confermata quale Organizzazione sindacale rappresentativa giusto decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del data 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, in data 8 febbraio 2018.

La medesima Associazione non ha sottoscritto l’ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio economico 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018 - Supplemento Ordinario n. 21.

In conseguenza, l’Amministrazione ministeriale ha adottato la nota in data 16 maggio 2018 prot. 8897 che, richiamando espressamente la Circolare 636/S104/1 del 25 marzo 2009, ha negato all’Associazione in questione la legittimazione ad accedere al sistema delle relazioni sindacali, in quanto quale organizzazione sindacale non firmataria dell’indicato Accordo sindacale sottoscritto in data 8 febbraio 2018.

L’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante e altri ricorrenti, che invero non hanno qualificato la loro legittimazione a ricorrere, hanno impugnato quest’ultima nota e, ove lesivi, gli atti alla stessa connessi, come meglio in epigrafe indicati, formulando i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione dell’art. 80 d.lgs. 217/2005 per fuoriuscita di ambito di applicazione;

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16, 17, 18 e 27 del dPR 07/05/2008, dell’art. 12 del dPR n. 250 del 19/11/2010 e dell’art. 13 del dPR n. 42 del 15/3/2018. L’Organizzazione ricorrente, contrariamente a quanto omesso di rilevare dalla Amministrazione, è firmataria della ipotesi di Accordo quadriennale normativo 2006- 2009 e del biennio economico 2006-2007 ragion per cui Essa, in conformità a quanto previsto dalla Circ.13 636/S104/1 del 25/03/2009, ha diritto: ad effettuare la contrattazione integrativa nazionale e decentrata limitatamente ed esclusivamente sulle materie di cui all’art. 15 del dPR 7 maggio 2008; ad essere destinataria della informazione preventiva e successiva di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008; ad essere consultata nelle materie e nei limiti di cui all’art. 17 del dPR 7 maggio 2008; ad attivare la concertazione disciplinata dall’art. 18 del medesimo dPR.

3. Ove rilevante, per violazione degli articoli 2, 3 e 39 Cost.: illegittimità della Circolare nota prot. 636/S104/1 del 25/03/2009 nella parte in cui viene negata alle Organizzazioni sindacali rappresentative, non firmatarie delle ipotesi di Accordo sindacale, la legittimazione ad accedere al sistema delle relazioni sindacali nonché il legittimità degli articoli da 15 a 26 del dPR 7 maggio 2008 nella parte in cui non dispongono che le Organizzazioni sindacali rappresentative, non firmatarie delle ipotesi di Accordo sindacale, possono accedere al sistema delle relazioni sindacali (contrattazione, informazione, consultazione, concertazione). La Circolare nei limiti di cui in epigrafe e gli articoli da 15 a 26 dPR 07/05/2018 sono illegittimi nella parte in cui non dispongono che le Organizzazioni sindacali rappresentative dei Dirigenti e dei Direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non firmatarie delle ipotesi di Accordo sindacale, possono accedere al sistema delle relazioni sindacali (contrattazione, informazione, consultazione, concertazione) per violazione degli articoli 2, 3 e 39 Cost. in quanto la Organizzazione sindacale ricorrente, non firmataria del contratto collettivo, ma dotata dell’effettivo consenso da parte dei Dirigenti e Direttivi, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l’accesso alle trattative rappresenta un vulnus alla rappresentatività sostanziale del sindacato (cfr. Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 231);

4. Ove rilevante: questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 2, 3 e 39 Cost., dell’art. 84 d.lgs. 217/2005 nella parte in cui non prevede che le Organizzazioni sindacali rappresentative, non firmatarie delle ipotesi di Accordo sindacale, possono accedere alla contrattazione integrativa nazionale e decentrata.

Si è costituta in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso.

Quest’ultima ha, tra l’altro, preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 1 c.p.a. per mancata notificazione del ricorso alle parti controinteressate, identificate nelle Organizzazioni sindacali FNS CISL, DIRSTAT VV.F., SI.N.DIR. VV.F. CONFSAL VV.F., UIL PA VV.F. e EP CGIL VV.F., alle quali dovrebbe essere riconosciuto un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato, di natura uguale e contraria a quello della ricorrente.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa inammissibile.

2) Risulta fondata, infatti, l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione resistente per non essere stato il ricorso notificato ad alcuna delle parti controinteressate e, nello specifico, alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo che, come tali, hanno accesso al sistema delle relazioni sindacali e ai relativi istituti, riservati ai firmatari del suddetto accordo e, in particolare, a effettuare la contrattazione integrativa nazionale e decentrata, a essere destinatarie dell’informazione preventiva e successiva, a essere consultate nelle materie e nei limiti di cui all’art. 17 del dPR 7 maggio 2008 e a attivare la concertazione.

Il controinteresato, com’è noto, è quel soggetto titolare di una posizione giuridica, omogenea ma opposta a quella del ricorrente, consistente in una posizione di vantaggio arrecatagli dall’attività amministrativa e la notifica ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a.. Il controinteressato deve essere nominativamente indicato nel provvedimento o facilmente individuabile in base all’atto gravato.

Nel caso di specie la parte ricorrente pur avendo impugnato la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. 8897 del 16/05/2018 e la circolare di cui alla nota prot. 636/S104/1 del 25/03/2009 in materia di legittimazione a fruire degli istituti di relazioni sindacali e, ove lesivo, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 di recepimento dell’Accordo sindacale, non ha notificato il ricorso almeno a una associazione sindacale firmataria dell’accordo.

Al riguardo le altre associazioni sindacali hanno un interesse sostanziale sia alla conservazione delle disposizioni del contratto collettivo di cui sono firmatarie, così come recepito, sia a mantenere invariato l’assetto del sistema delle relazioni sindacali, definito a seguito della stipula del contratto collettivo e, in particolare, gli aspetti della contrattazione integrativa e della concertazione, così come delineati a seguito dalla nota e dalla circolare impugnate. La modifica di tale sistema muterebbe, infatti, in peius, quantomeno la percentuale di rappresentatività delle associazioni sindacali firmatarie.

Le stesse associazioni sindacali firmatarie sono, inoltre, individuate negli atti gravati e, comunque, facilmente individuabili nella loro posizione di controinteresse in base ai medesimi atti.

Parte ricorrente ha indicato, a difesa dell’ammissibilità del ricorso l’esistenza di giurisprudenza secondo la quale i sindacati firmatari degli accordi che, ai sensi delle procedure contemplate dalla l. 29 marzo 1983, n. 93, sono recepiti mediante dPR, non possono considerarsi destinatarie degli atti con i quali l'accordo stesso è stato recepito e, quindi, difettano del requisito sostanziale per il riconoscimento della qualifica di controinteressato, data la natura di atto interno al procedimento dell'accordo stesso (Cons. Stato Sez. V, 06/07/1992, n. 617; Cons. Stato Sez. VI, 25/09/1990, n. 843).

Al riguardo il Collegio rileva di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale di segno opposto secondo cui il ricorso avverso l'atto che recepisce accordi sindacali in materia di pubblico impiego va notificato anche alle associazioni sindacali firmatarie dell'accordo, le quali non possono non considerarsi controinteressate (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 17/03/2006, n. 171; Cons. Stato sez. VI, 26 settembre 1989, n. 1263, e 2 giugno 1987, n. 352).

Inoltre, fermo quanto suindicato, il Collegio osserva come, a tutto concedere, la posizione di controinteressato potrebbe essere eventualmente messa in dubbio qualora l’impugnativa riguardi l’atto normativo di recepimento, nei cui confronti l’accordo può essere visto risulta un atto interno, ma non qualora il gravame riguardi, come nel caso di specie, principalmente due atti amministrativi attuativi come la circolare e, a maggior ragione, la nota gravata, che risultano essi stessi lesivi limitando le posizioni vantate da parte ricorrente.

In riferimento a questi ultimi, differenti e successivi al dPR di recepimento dell’accordo, risulta evidente la natura di controinteressati delle associazioni firmatarie che in forza degli atti gravati hanno assunto una posizione di interesse contrario a quello della parte ricorrente.

Peraltro l’unico motivo di ricorso (il primo) rivolto avverso il dPR di recepimento del contratto collettivo risulta inammissibile a causa della sua genericità (oltre che infondatezza), non avendo la parte ricorrente articolato compiutamente la censura. La parte ricorrente, infatti, si è limitati a sostenere che malgrado la ipotesi di Accordo sindacale sia limitata alla definizione degli aspetti economici il suddetto atto avrebbe definito anche la parte normativa del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente, senza fare alcun riferimento specifico ai concreti termini dell’accordo collettivo e del dPR gravato (che non è stato nemmeno allegato). In ogni caso, inoltre, dall’esame dell’accordo la censura non appare fondata, non evidenziandosi in via generale la discrasia segnalata da parte ricorrente.

3) Per le ragioni esposte il ricorso si palesa inammissibile.

Attesa la non univocità dell’indirizzo giurisprudenziale sulla questione dirimente, il Collegio ritiene ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO


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Re: Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco”

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Questo è l'esito dell'Appello relativo alla sentenza del TAR LAZIO
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 201903915

Pubblicato il 11/06/2019

N. 03915/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01246/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2019, proposto dall’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo De Caterini e dall’Avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

contro

Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente della Repubblica pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 1051 del 28 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, resa tra le parti, concernente il diniego alla legittimazione a fruire degli istituti inerenti alle relazioni sindacali.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellante, Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” l’Avvocato Paolo De Caterini e per le pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, l’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” (di qui in avanti, per brevità, l’Associazione), individuata quale organizzazione sindacale rappresentativa giusta decreto del Ministro per la funzione pubblica adottato il 3 maggio 2016 e pubblicato nella G.U. n. 126 del 1° giugno 2006, ha sottoscritto il 31 ottobre 2007 l’ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e recepito con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2018.

1.1. L’Associazione ha altresì sottoscritto il 14 marzo 2008 l’ipotesi di Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco recepito con il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicato in G.U. n. 168 del 19 luglio 2018.

1.2. L’odierna appellante, confermata quale organizzazione sindacale rappresentativa giusta decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 29 dicembre 2008 e pubblicato in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2019, ha poi sottoscritto il 26 ottobre 2010 l’ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al biennio economico 2008-2009 e recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 novembre 2010, recepito in G.U. n. 25 del 1° febbraio 2011.

1.3. Tuttavia l’Associazione, confermata nuovamente quale organizzazione sindacale rappresentativa giusta decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione adottato il 3 agosto 2016 e pubblicato in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016, l’8 febbraio 2018 non ha sottoscritto l’ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio economico 2016-2018 e recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 15 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 100 del 2 maggio 2018.

1.4. Il Ministero dell’Interno, con la nota prot. n. 8897 del 16 maggio 2018, nel richiamare espressamente la circolare 636/S104/1 del 25 marzo 2009, ha negato all’odierna appellante, quale organizzazione sindacale rappresentativa non firmataria della ipotesi di Accordo poi sottoscritta dalle altre organizzazioni l’8 febbraio 2018, la legittimazione ad accedere al sistema delle relazioni sindacali.

2. Il 30 maggio 2018 l’odierna appellante ha perciò impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la predetta nota n. 8897 del 16 maggio 2018 e, ove lesivi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 15 marzo 2018, che ha recepito l’Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’allora vigente art. 83, comma 5, del d. lgs. n. 217 del 2005, la detta ipotesi di Accordo, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.

2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dapprima respinto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 3927 del 28 giugno 2018, riformata tuttavia in sede di appello cautelare da questo Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con l’ordinanza n. 3526 del 27 luglio 2018.

2.3. Infine, con la sentenza n. 1051 del 28 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata notifica del ricorso ad almeno una delle organizzazioni sindacali controinteressate e ha compensato le spese di lite.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Associazione e, nel lamentare la lesione delle proprie prerogative sindacali discendente dall’esclusione disposta nei suoi confronti per la sola mancata sottoscrizione dell’Accordo, ha articolato sei distinti motivi di censura contro detta sentenza e ne ha chiesto, previa sospensione anche inaudita parte, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati o, in via subordinata, con l’annullamento con rinvio della stessa sentenza impugnata.

3.1. Con il decreto n. 692 del 13 febbraio 2019 il Presidente della III Sezione ha respinto l’istanza cautelare di tutela provvisoria.

3.2. Si sono costituite le pubbliche amministrazioni appellate, con una articolata memoria difensiva depositata il 10 aprile 2019, per resistere all’appello, di cui hanno chiesto la reiezione.

3.3. Nella camera di consiglio del 7 marzo 2019, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, sull’accordo delle parti ne ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 9 maggio 2019.

3.4. Infine, nell’udienza pubblica del 9 maggio 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello deve essere accolto nel suo secondo motivo (pp. 4-5 del ricorso), per le ragioni e nei limiti che seguono, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice.

4.1. L’oggetto principale del presente giudizio concerne l’esclusione alla contrattazione collettiva di secondo livello e altre forme partecipative, previste dall’Accordo nazionale del 18 febbraio 2018, esclusione disposta nei confronti dell’odierna Associazione appellante per la mancata sottoscrizione di detto Accordo.

4.2. La vicenda riguarda, infatti, il ricorso proposto dall’Associazione “Alte professionalità Vigili del Fuoco”, rappresentativa del 19,8% del personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contro il d.P.R. che ha recepito l’Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i successivi atti, con i quali è stata negata all’odierna appellante l’ammissione alla contrattazione collettiva di secondo livello e alle altre forme partecipative previste dall’Accordo nazionale del 18 febbraio 2018.

4.3. Si contesta l’illegittimità delle disposizioni del d.P.R. e del d. lgs. n. 271 del 2015 nella parte in cui esse negano la legittimazione della ricorrente a fruire degli istituti delle relazioni sindacali (contrattazione integrativa, informazione, consultazione, concertazione) per non essere essa firmataria dell’Accordo sindacale.

4.4. L’appellante invoca a suo conforto la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 della Corte costituzionale e sostiene che il vigente sistema per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – prima gli artt. 81, comma 1, e 83, comma 2, e ora 137 e 170 del d. lgs. n. 217 del 2005, che richiamano l’art. 42 del d. lgs. n. 165 del 2001 – non assicura concretamente ed effettivamente la rappresentatività sostanziale della organizzazione sindacale non firmataria delle ipotesi di Accordo sindacale alla quale è negata, solo in ragione del dissenso espresso avverso la stipula di accordi sindacali, di accedere al sistema delle relazioni sindacali.

4.5. L’appellante assume insomma l’illegittimità di siffatta esclusione, violativa delle sue prerogative sindacali, in aperto contrasto anche con gli artt. 2, 3 e 39 Cost., e prospetta in via subordinata anche talune questioni di costituzionalità.

5. Ciò premesso, esaminando anzitutto il primo motivo (pp. 4-5 del ricorso), con il quale l’odierna appellante deduce la violazione degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a. per avere il primo giudice ritenuto il ricorso dell’Associazione inammissibile per la mancata notifica ad almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie, osserva il Collegio che le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo, diversamente da quanto assume l’odierna appellante, devono considerarsi controinteressate quantomeno in ordine alle contestazioni circa la mancata ammissione dell’odierna appellante al sistema delle relazioni sindacali per la mancata sottoscrizione, da parte dell’Associazione, di detto Accordo.

5.2. La giurisprudenza invocata dall’appellante – v., ad esempio, Cons. St., sez. VI, 25 settembre 1990, n. 843 o Cons. St., sez. V, 6 luglio 1992, n. 617 – concerne la posizione delle associazioni sindacali firmatarie degli accordi in riferimento alle censure rivolte contro il contenuto di tali accordi, poi recepiti con d.P.R., non potendosi ovviamente considerare tali associazioni destinatarie di detti accordi, ma non riguarda il ben diverso caso in cui, invece, il meccanismo in questa sede contestato – l’esclusione dagli istituti di partecipazione sindacale per la mancata sottoscrizione dell’Accordo – si riverbera, già a livello del pluralismo sindacale, in una limitazione all’accesso delle relazioni sindacali (tra le quali anche la contrattazione integrativa nazionale e decentrata) per una delle organizzazioni sindacali, limitazione che, inevitabilmente, giova invece alle altre associazioni sindacali, firmatarie dell’accordo, che invece potrebbero avere interesse nella concreta vicenda a difendere il mantenimento di detto sistema, che esclude le associazioni non firmatarie.

5.3. È vero infatti che, come afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, i decreti che recepiscono gli accordi collettivi di lavoro relativi al trattamento dei pubblici dipendenti non hanno forza di legge, ma solo regolamentare, come si evince anche dalla lettera dell’art. 17, comma 1, lett. e), della l. n. 400 del 1988, nel testo antevigente l’abrogazione operata dall’art. 74, d.lg. n. 29 del 1993 (cfr. Cons. St., sez. cons. atti norm., 11 ottobre 1999, n. 211; Corte cost., 14 dicembre 1994, n. 431; Cons. St., ad. gen., 31 agosto 1992, n. 146).

5.4. Conseguentemente, come pure afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio, le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative per la formazione degli accordi nazionali di lavoro recepiti con decreti presidenziali non sono contradditori necessari nei giudizi contro le norme recate dagli accordi stessi, vuoi perché non possono considerarsi autorità emananti, vuoi perché non possono considerarsi destinatarie delle stesse (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 1992, n. 1053; Cons. St., sez. V, 6 luglio 1992, n. 617, già sopra richiamata; Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4566).

5.5. E tuttavia, fermo questo principio che va qui ribadito, non si può invece negare che le medesime organizzazioni sindacali siano contraddittori necessari nel presente giudizio, ove si controverte di diritti sindacali eventualmente e direttamente riconoscibili ad associazioni sindacali non firmatarie dell’accordo nazionale, poiché le associazioni nazionali potrebbero avere un interesse diretto e contrario al mantenimento di quelle disposizioni, contenute nell’Accordo nazionale, che limitano l’ammissione alla contrattazione integrativa solo alle associazioni, appunto, firmatarie dell’accordo stesso, come nel caso di specie.

5.6. Non si controverte qui di diritti attribuiti ai singoli lavoratori in forza dell’Accordo, ma di posizioni spettanti alle associazioni sindacali, sicché non si può ragionevolmente dubitare della posizione di controinteressate che a queste spetta.

6. Proprio la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 della Corte costituzionale, che l’odierna appellante richiama, quale parametro interpretativo di raffronto, a sostegno della propria tesi, ha osservato infatti, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lett. b), della l. n. 300 del 1970, come nel settore del lavoro privato l’esclusione delle associazioni non firmatarie di contratti collettivi applicati all’unità produttiva dalla possibilità di costituire rappresentanze sindacali unitarie e, più in generale, l’estromissione dalle prerogative sindacali, per effetto della mancata sottoscrizione di detti accordi, si pone in contrasto con i «valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale».

6.1. La questione se le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte nel settore del lavoro privato si applichino anche al pubblico impiego attiene, evidentemente, al merito delle censure fatte valere nel presente giudizio, tra le quali l’odierna appellante ha anche prospettato questioni di costituzionalità dell’art. 230 del d. lgs. n. 207 del 2015 (v., in particolare, il sesto motivo di appello, p. 9 del ricorso), ma non è dubbio che su di esse debbano essere chiamate ad interloquire le associazioni sindacali firmatarie degli accordi, quali soggetti controinteressati a far valere una eventualmente difforme o confliggente nozione di pluralismo sindacale e di libertà di azione sindacale, in ipotesi diversamente atteggiantesi nel pubblico impiego rispetto a quello privato.

6.2. Non può che seguire, pertanto, la reiezione del motivo in esame, sussistendo il pieno interesse di tali associazioni, che non hanno preso parte al primo grado del giudizio per la loro mancata evocazione, a contraddire nel presente giudizio circa l’eventuale legittimità del mantenimento del meccanismo escludente nei confronti delle associazioni sindacali non firmatarie dell’Accordo.

7. Deve invece essere accolto il secondo motivo (pp. 5-6 del ricorso), con il quale l’odierna appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per la mancata concessione dell’errore scusabile, di cui all’art. 37 c.p.a., ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tali associazioni.

7.1. L’errore scusabile, per tutte le ragioni sin qui esposte, doveva infatti essere riconosciuto dal primo giudice all’odierna appellante, «in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto» (art. 37 c.p.a.), a fronte di una questione così complessa, attinente al sistema delle relazioni sindacali, e obiettivamente controversa, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata (che dà conto di difformi orientamenti giurisprudenziali sulla posizione sostanziale e processuale della altre associazioni sindacali), nuova, incerta, sulla quale – nell’attiguo settore del lavoro privato – si era registrata una innovativa pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 19 della l. n. 300 del 1970, questione che obiettivamente giustificava l’errore in cui era incorsa la ricorrente nel non aver notificato il ricorso di prime cure ad alcuna delle associazioni controinteressate rispetto al mantenimento del sistema delle relazioni sindacali in questo giudizio contestato.

7.2. Ne segue che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., con la conseguente necessaria integrazione del contraddittorio mancato rispetto alle associazioni sindacali firmatarie dell’Accordo – una volta riconosciuta la scusabilità dell’errore compiuto dalla ricorrente nella mancata notifica ad almeno una di esse, ai sensi dell’art. 37 c.p.a, e la rimessione in termini – e con l’altrettanto conseguente, indefettibile, esame delle questioni controverse, sollevate dall’appellante, nel contraddittorio anche con dette associazioni, da evocarsi in giudizio.

8. Restano pertanto assorbite in questa sede tutte le ulteriori quattro censure proposte dall’appellante, che dovranno essere scrutinate dal primo giudice, come anche l’esame di qualsivoglia ulteriore questione in questa sede sollevata anche dall’Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria difensiva del 10 aprile 2019, a cominciare dal difetto di legittimazione passiva, eccepito in limine litis, in capo alla Presidenza della Repubblica.

8.1. Solo per completezza si deve rilevare che, peraltro, le motivazioni della sentenza qui impugnata in ordine all’inammissibilità del primo motivo dell’originario ricorso (anche) a causa della presunta genericità di questo costituiscono meri obiter dicta a fronte della ritenuta radicale e assorbente inammissibilità del ricorso stesso per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

9. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità delle questioni trattate di cui non constano a questo Collegio precedenti in termini esattamente specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.

9.1. Rimane definitivamente a carico dell’odierna appellante, a causa dell’errore in cui essa è incorsa (per quanto scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., come detto, a fronte della novità delle questioni) senza a ciò essere indotta, tuttavia, dalla condotta processuale delle pubbliche amministrazioni appellate, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dall’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco”, lo accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico dell’Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Noccelli Franco Frattini





IL SEGRETARIO
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