Assenza per emergenza neve

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luporaf
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Assenza per emergenza neve

Messaggio da luporaf »

Buonasera a tutti.
Vorrei solo capire chi ha ragione...io o il mio Comandante.
La mia domanda è semplice e riguarda l'emergenza neve e quindi mi rivolgo soprattutto a tutti i colleghi che come me, vivono in zone ove attualmente è caduta tantissima neve.
Mi spiego.
Se (nonostante sono autorizzato a viaggiare) non posso raggiungere il posto di lavoro poichè sono rimasto bloccato da quasi un metro di neve o comunque perchè il comune ove presto servizio è completamento isolato e/o bloccato (tutte le strade sono impercorribili), come si giustifica una mia "assenza"'? Posso farmi attestare dal comune competente e/o dai colleghi della mia giurisdizione l'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro e quindi, comunicando al mio Comando di appartenenza, sarò impiegato "a disposizione del Comando Stazione CC competente sul mio luogo di residenza?
Infine...
Se riesco a raggiungere il luogo di lavoro ad esempio due ore in ritardo, rispetto all'orario di inizio del servizio stesso, devo completare sempre le sei ore giornaliere o devo lavorare fino all'orario previsto del termine del servizio?
Quanto sopra, lo chiedo solo perchè in giro si sentono tante voci o meglio quello che so io lo attuano gli impiegati pubblici!!!
Dimenticavo....sia il comune presso cui lavoro sia il comune ove risiedo hanno chiesto lo stato di calamità.
Grazie.


leonardo virdò
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da leonardo virdò »

luporaf ha scritto:Buonasera a tutti.
Vorrei solo capire chi ha ragione...io o il mio Comandante.
La mia domanda è semplice e riguarda l'emergenza neve e quindi mi rivolgo soprattutto a tutti i colleghi che come me, vivono in zone ove attualmente è caduta tantissima neve.
Mi spiego.
Se (nonostante sono autorizzato a viaggiare) non posso raggiungere il posto di lavoro poichè sono rimasto bloccato da quasi un metro di neve o comunque perchè il comune ove presto servizio è completamento isolato e/o bloccato (tutte le strade sono impercorribili), come si giustifica una mia "assenza"'? Posso farmi attestare dal comune competente e/o dai colleghi della mia giurisdizione l'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro e quindi, comunicando al mio Comando di appartenenza, sarò impiegato "a disposizione del Comando Stazione CC competente sul mio luogo di residenza?
Infine...
Se riesco a raggiungere il luogo di lavoro ad esempio due ore in ritardo, rispetto all'orario di inizio del servizio stesso, devo completare sempre le sei ore giornaliere o devo lavorare fino all'orario previsto del termine del servizio?
Quanto sopra, lo chiedo solo perchè in giro si sentono tante voci o meglio quello che so io lo attuano gli impiegati pubblici!!!
Dimenticavo....sia il comune presso cui lavoro sia il comune ove risiedo hanno chiesto lo stato di calamità.
Grazie.
Secondo me se sei autorizzato a viaggiare non ci dovrebbero essere problemi, trattasi di calamità naturali. Dalle mie parti qualche anno addietro ci sono stati colleghi che non potevano raggiungere la sede di lavoro per via della neve e non hanno lavorato x una settimana. Fatti cmq certificare dal comune l'impossibilità a viaggiare, anche se il problema per noi dovrebbe essere superato rivolgendoti direttamente al comando stazione competente.
Ciao
lory61
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da lory61 »

luporaf ha scritto:Buonasera a tutti.
Vorrei solo capire chi ha ragione...io o il mio Comandante.
La mia domanda è semplice e riguarda l'emergenza neve e quindi mi rivolgo soprattutto a tutti i colleghi che come me, vivono in zone ove attualmente è caduta tantissima neve.
Mi spiego.
Se (nonostante sono autorizzato a viaggiare) non posso raggiungere il posto di lavoro poichè sono rimasto bloccato da quasi un metro di neve o comunque perchè il comune ove presto servizio è completamento isolato e/o bloccato (tutte le strade sono impercorribili), come si giustifica una mia "assenza"'? Posso farmi attestare dal comune competente e/o dai colleghi della mia giurisdizione l'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro e quindi, comunicando al mio Comando di appartenenza, sarò impiegato "a disposizione del Comando Stazione CC competente sul mio luogo di residenza?
Infine...
Se riesco a raggiungere il luogo di lavoro ad esempio due ore in ritardo, rispetto all'orario di inizio del servizio stesso, devo completare sempre le sei ore giornaliere o devo lavorare fino all'orario previsto del termine del servizio?
Quanto sopra, lo chiedo solo perchè in giro si sentono tante voci o meglio quello che so io lo attuano gli impiegati pubblici!!!
Dimenticavo....sia il comune presso cui lavoro sia il comune ove risiedo hanno chiesto lo stato di calamità.
Grazie.
Ma il buon senso che fine ha fatto??????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E' incredibile!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Basta è avanza l'ultima tua riga che ho sottolineato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai la mia totale solidarietà, e credo di tutto il forum!!!!! :?
Saluti
GiorgioM
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da GiorgioM »

Esiste la licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati. La rilascia il comandante di Corpo su domanda dell'interessato. Basta una dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficio di Polizia Municipale che dichiari che le strade erano chiuse e/o impercorribili.
panorama
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da panorama »

Occhio alla neve e al ghiaccio quando uscite da casa o dalla vostra proprietà privata per andare in Caserma/Ufficio, in quanto se vi fate male NON vi danno la causa di servizio.
Ecco la dimostrazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 00782/2012 e data 21/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 01547/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa comando generale dell'arma dei carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, appuntato dell’Arma dei C.C., per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto n. …../10 del 30.07.2010 del Comando Generale dell’Arma di rigetto della domanda di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. …../F/RS in data 22.03.2011, trasmessa con nota prot. n. …../F/RS del 7.4.2011, pervenuta il giorno 18 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei C.C.) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con domanda presentata il 23.04.2009 l’appuntato scelto dei C.C. OMISSIS chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per un infortunio occorsogli in data 7 gennaio 2009 mentre si accingeva a prelevare l’autovettura dal proprio garage per recarsi in servizio e dal quale era derivata una “distorsione ginocchio sx trattata artrosi con meniscect. sel. lat. e regolarizzaz. LCA”.
Con verbale mod. B n. … in data 29.09.2009, la C.M.O. di Milano giudicava l’infermità ascrivibile alla tab. “B”.
Nell’adunanza n. …/2010 del 23.7.2010, il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva il parere che l’infermità in discorso “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Con decreto n. …./10 emesso in data 30.07.2010 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in conformità al richiamato parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, rigettava la domanda dell’appuntato scelto OMISSIS.
Avverso tale decreto, notificatogli in data 11 ottobre 2010, insorgeva quest’ultimo, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 25.01.2011 e spedito all’Amministrazione - in plico racc.to A/R – il 27.01.2001, a sostegno del quale lamentava, sostanzialmente, che il Comitato di verifica non avesse considerato le lesioni in questione come conseguenti ad infortunio avvenuto “in itinere”.
Con articolata relazione in data 7 aprile 2010, pervenuta il 18 aprile successivo, il Ministero della Difesa (Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), sosteneva anche con richiamo alla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione, l’infondatezza del ricorso di cui concludeva il rigetto, unitamente all’istanza cautelare.

IN DIRITTO:
L’impugnata determinazione di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità descritta nell’istanza medesima e di concessione di equo indennizzo, presentata il 23.04.2009 dall’appuntato scelto dei C.C. OMISSIS, risulta motivata “ob relationem” col parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) che nell’adunanza n. …/2010 del 23.7.2010 ha espresso il parere che l’infermità “Distorsione ginocchio sx trattata artrosc. come meniscect. sel. lat. e regolarizzaz. LCA” non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Di ciò ha mostrato di essere ben consapevole il ricorrente, il quale ha appuntato le sue censure proprio contro tale parere, a suo avviso sostanzialmente affetto da difetto di istruttoria e di motivazione per avere il Comitato erroneamente escluso che le lesioni sofferte fossero conseguenza di infortunio “in itinere”, in quanto occorsogli in data 7 gennaio 2008 nel tragitto abitazione-posto di lavoro.
Il Comitato non ha posto in discussione che l’infortunio occorso all’appuntato scelto OMISSIS fosse avvenuto effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal militare nella relazione di servizio datata 23 aprile 2009 – cioè alle ore 7,40 del giorno 7 gennaio 2009, mentre si accingeva a scendere nel box della sua abitazione per prendere l’autovettura e recarsi sul posto di lavoro e a causa della forte nevicata che imperversava in quel momento e del ghiaccio che si era formato durante la notte ai bordi della stessa, scivolava e cadeva rovinosamente a terra, circostanze sostanzialmente confermate dal “rapporto sul fatto in merito alle lesioni riportate ...” dal militare (n. …/3-6 prot. in data 27 aprile 2010 a firma del Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, ancorché in quest’ultimo si afferma che il OMISSIS “si accingeva a scendere, tramite la scala di servizio, nel <<cortile>> della propria abitazione”) e non “nel box …” come dichiarato dall’interessato nella richiamata “relazione di servizio”.
Il Comitato ha però ritenuto che l’infermità oggetto della richiesta di riconoscimento non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio “… in quanto l’evento è accaduto all’interno della proprietà privata del dipendente (tale dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, anche quella condominiale) e quindi al di fuori della tutela derivante dall’incidente in itinere, che copre il più breve percorso dalla propria abitazione (e quindi dall’ingresso nella pubblica via) al luogo di lavoro”.
Nessun difetto di istruttoria e/o di motivazione può essere imputato al parere così espresso dal Comitato, che l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 individua quale unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo sulla dipendenza o meno di una infermità da causa di servizio, attraverso una valutazione medico legale frutto di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione delle circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (per tutte: C.d.S. SEZ. I, 7.6.2010 n. 15708; SEZ. II, 11.5.2011 n. 04895/2010 e SEZ. III, 19.05.2009 n. 1042).
Ipotesi che non sussistono nel caso concreto, avendo il Comitato dato atto, attraverso congrua motivazione, delle ragioni del proprio convincimento, espresso “… dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Come rileva il Ministero riferente, però, il ricorrente si limita a dolersi che il Comitato abbia sostanzialmente ritenuto la patologia denunciata non riconducibile ad infortunio avvenuto “in itinere” pur in presenza, ad avviso del OMISSIS, dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sussistenza di siffatto infortunio (“in itinere”).
Neppure sul punto può seguirsi il ricorrente avendo il Comitato fondato il contestato giudizio di non dipendenza sul rilievo che “… l’evento è accaduto all’interno della proprietà del dipendente (tale dovendosi intendere, per costante giurisprudenza, anche quella condominiale) e quindi al di fuori della tutela derivante dall’incidente in itinere, che copre il più breve percorso dalla propria abitazione (e quindi all’ingresso nella pubblica) via al logo di lavoro”.
Appare evidente che, così motivando la propria determinazione di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione il Comitato di Verifica ha applicato al caso concreto i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione in un caso analogo a quello in esame.
Con sentenza in data 9 giugno 2003 n. 9211, infatti, richiamata anche dalla relazione istruttoria del Ministero della Difesa a sostegno della legittimità del contestato parere, la Suprema Corte – ancorché con riferimento all’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro -, ha affermato e ribadito che tale infortunio “in itinere” non è configurabile, oltre che nell’ipotesi di infortunio subìto dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora), anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all’art. 12 del D. lgs. 23.02.2000 n. 38) presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune proprietà del lavoratore assicurato).
Ritiene la Sezione che i richiamati principi, da cui non vi è motivo di discostarsi, siano stati correttamente e legittimamente applicati dal Comitato di verifica con riguardo al procedimento di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio, attivato dal dipendente con domanda del 23.04.2009 anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso non trova possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto unitamente all’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente all’istanza cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Alessandro Pajno




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panorama
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da panorama »

Autorizzazione a risiedere in Comune diverso e incidente in itinere.

Il Tar di Ancona a seguito di istanza di Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta a seguito di incidente automobilistico per recarsi in ufficio ha detto che:

1)- Il ricorso, affidato ad un’unica ed articolata censura di violazione dell’art. 64 del DPR n. 1092/1973 nonché di eccesso di potere sotto svariati profili, è fondato e va accolto.

2)- Al riguardo va osservato che, al momento dell’incidente, era applicabile l’art. 12 del DPR n. 3/1957, che prescrive all’impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio, salva la possibilità di essere autorizzato a risiedere altrove.

3)- A giudizio del Collegio, una volta autorizzata, da parte dell’amministrazione, la residenza in altro luogo, non si intravedono ragioni per escludere la tutela di cui gode il dipendente quando si reca al lavoro, come non si intravedono disposizioni che subordinano detta autorizzazione alla traslazione del rischio “in itinere” dall’amministrazione al lavoratore.

4)- Del resto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che rientra nella nozione di infortunio in itinere, quello occorso al pubblico dipendente debitamente autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (cfr. TAR Campania, Salerno, 25.10.2001 n. 1291; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14.2.1997 n. 246), mentre ha ripetutamente escluso tale nozione in assenza dell’autorizzazione.


5)- Va tuttavia osservato che, riguardo all’applicazione di quest’ultimo orientamento, per quanto non univoco (dovendosi comunque rilevare l’esistenza di pronunce secondo cui l'infortunio in itinere va riconosciuto anche in mancanza dell'autorizzazione in esame – cfr. TAR Lazio Sez. III, 4.10.2001 n. 8091), è stata recentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12 del DPR n. 3/1957 dalla cui violazione (omessa richiesta dell’autorizzazione a risiedere fuori sede) deriva la legittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità subita nel recarsi al lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2011 n. 3879).

6)- Nel caso specifico, la ricorrente era stata formalmente autorizzata a risiedere a San Benedetto del Tronto, quindi in un comune diverso da quello di servizio (Fermo). Di conseguenza, eventuali infortuni subiti lungo il tragitto San Benedetto-Fermo, avrebbero dovuto considerarsi “in itinere” (salvo l’intervento di fattori che escludono il nesso causale quali, ad esempio, la colpa o la negligenza nella conduzione dell’automezzo).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



N. 00196/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00932/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 1994, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Carbone, Daniela Carbone, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Cinelli in Ancona, via Matteotti, 74;

contro

I.N.P.S. di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Pierdominici, con domicilio eletto presso Avv. Italo Pierdominici in Ancona, piazza Cavour, 21 -Sede Inps-;
per l'annullamento
DELLA DETERMINAZIONE DI RIGETTO ISTANZA TESA AD OTTENERE IL RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. di Roma;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, dipendente INPS, impugna la determinazione del Commissario Straordinario dell’Istituto 17.2.1994 n. 20.. con cui veniva respinta la domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (pregressa fattura amielica di ……..), sofferta a seguito di incidente automobilistico accaduto in data 7.9.1991 mentre la stessa si recava in ufficio (ubicato a Fermo).
Il diniego è motivato sul rilievo che, nonostante la ricorrente fosse stata autorizzata a risiedere nel Comune di San Benedetto del Tronto, aveva arbitrariamente fissato la dimora presso i suoceri in Comune di Montefiore dell'Aso (da cui era partita il giorno dell’incidente). Di conseguenza, non risiedendo nella località di servizio (Fermo), detto incidente non poteva considerarsi come avvenuto “in itinere”, poiché la scelta del dipendente di risiedere in località diversa non può comportare la traslazione sull’Istituto di eventuali rischi connessi alla scelta di un percorso diverso.
Si è costituito in giudizio l’INPS che eccepisce, in rito, l’improcedibilità del ricorso, poiché, medio tempore, il beneficio invocato è stato soppresso dall’art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011. Nel merito contesta comunque le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
All’udienza dell’8.3.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’eccezione dedotta dall’Amministrazione resistente è infondata.
Al riguardo è sufficiente osservare che l’intervenuta abrogazione non ha effetto retroattivo, facendo espressamente salvi i procedimenti instaurati su istanza di parte prima dell’entrata in vigore del decreto legge oltre a quelli instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima di tale data.
Nel caso specifico il procedimento veniva instaurato nell’anno 1992 e la vicenda non può dirsi ancora definitivamente conclusa, essendo pendente l’odierno giudizio.
3. Il ricorso, affidato ad un’unica ed articolata censura di violazione dell’art. 64 del DPR n. 1092/1973 nonché di eccesso di potere sotto svariati profili, è fondato e va accolto.
Al riguardo va osservato che, al momento dell’incidente, era applicabile l’art. 12 del DPR n. 3/1957, che prescrive all’impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio, salva la possibilità di essere autorizzato a risiedere altrove.
A giudizio del Collegio, una volta autorizzata, da parte dell’amministrazione, la residenza in altro luogo, non si intravedono ragioni per escludere la tutela di cui gode il dipendente quando si reca al lavoro, come non si intravedono disposizioni che subordinano detta autorizzazione alla traslazione del rischio “in itinere” dall’amministrazione al lavoratore.
Del resto la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che rientra nella nozione di infortunio in itinere, quello occorso al pubblico dipendente debitamente autorizzato a risiedere fuori dalla sede di servizio (cfr. TAR Campania, Salerno, 25.10.2001 n. 1291; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14.2.1997 n. 246), mentre ha ripetutamente escluso tale nozione in assenza dell’autorizzazione.
Va tuttavia osservato che, riguardo all’applicazione di quest’ultimo orientamento, per quanto non univoco (dovendosi comunque rilevare l’esistenza di pronunce secondo cui l'infortunio in itinere va riconosciuto anche in mancanza dell'autorizzazione in esame – cfr. TAR Lazio Sez. III, 4.10.2001 n. 8091), è stata recentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12 del DPR n. 3/1957 dalla cui violazione (omessa richiesta dell’autorizzazione a risiedere fuori sede) deriva la legittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità subita nel recarsi al lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30.6.2011 n. 3879).
Nel caso specifico, la ricorrente era stata formalmente autorizzata a risiedere a San Benedetto del Tronto, quindi in un comune diverso da quello di servizio (Fermo). Di conseguenza, eventuali infortuni subiti lungo il tragitto San Benedetto-Fermo, avrebbero dovuto considerarsi “in itinere” (salvo l’intervento di fattori che escludono il nesso causale quali, ad esempio, la colpa o la negligenza nella conduzione dell’automezzo).
L’INPS contesta, altresì, la circostanza che l’infortunio sia accaduto invece su un percorso diverso, che partiva dal Comune di Montefiore dell'Aso dove la Sig.ra OMISSIS aveva stabilito, senza autorizzazione, la propria dimora.
Tale circostanza, a giudizio del Collegio, è tuttavia irrilevante.
Esaminando la carta stradale depositata in giudizio dalla stessa Amministrazione resistente, emerge che il Comune di Montefiore dell'Aso è situato circa a metà del tragitto Fermo-San Benedetto del Tronto, come il Comune di Massignano (luogo dove è avvenuto l’incidente).
L’INPS, peraltro, pur evidenziando che anche quest’ultimo Comune non si trova sulla litoranea, non fornisce tuttavia elementi per individuare, con certezza, il percorso più breve, nè per affermare che il tragitto Montefiore dell'Aso-Fermo (più corto) sia più pericoloso del tragitto San Benedetto del Tronto-Fermo (più lungo).
Sul punto va ricordato che, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio "in itinere", il criterio da seguire per verificare l'ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l'infortunio, non è quello dell'esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso (e, quindi, del luogo dove si verifica l'infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25.9.2006 n. 5603).
4. L’impugnato diniego va quindi annullato. L’amministrazione dovrà pertanto riesaminare l’istanza tenendo conto di quanto sopra.
5. Nonostante la soccombenza il Collegio ritiene che sussistano giustificate ragioni, dovute alla complessità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da Diabolikus »

GiorgioM ha scritto:Esiste la licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati. La rilascia il comandante di Corpo su domanda dell'interessato. Basta una dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficio di Polizia Municipale che dichiari che le strade erano chiuse e/o impercorribili.
Scusate ma, alla fine della fiera, ferme restando le ottime sentenze sull'infortunio in itinere da c.d.s. postate dall'egregio Panorama, non ho capito come siete stati considerati amministrativamente dal vostro Comando per l'impossibilità a recarvi in servizio a causa dello stato di pubblica calamità.

Per quanto riguarda la licenza straordinaria per gravi motivi, contemplata anche dal compendio normativo pubb. C-14, sono sicuro che tutti sapete che essa compete ne limite massimo di gg.45 per anno solare.

Quindi, perchè mai il militare dovrebbe richiedere una licenza straordinaria per cause indipendenti dalla propria volontà e dalla propria persona (malattia esclusa) bensì dipendenti da forza maggiore?

Ipotizziamo che io sia costretto ad assentarmi 45 gg. interi a causa dello stato di calamità. Chiedendo la lic. str. me la brucerei tutta e quindi, nel caso in cui voglia chiedere poi, ad esempio, la licenza matrimoniale, quest'ultima non mi si potrà concedere in virtù del fatto che ho già fruito dei 45 gg. spettanti per l'anno solare. Dovrò quindi rassegnarmi, sposarmi con la lic. ordinaria e chiedere la matrimoniale l'anno successivo. O ancor peggio, nel caso in cui chieda la parentale, mi verrà SI concessa ma con decurtazione delle somme.

Inoltre la licenza straordinaria per pubblica calamità non è contemplata dalla C-14.

Quindi.....in caso di pubbliche calamità......che si fa ????

Sono graditi dettagliati e documentati pareri.

Saluti.
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da Diabolikus »

Ovviamente intendo dire che la licenza str. per pubbliche calamità non è contemplata per l'impossibilità di recarsi in servizio.

La stessa è SI contemplata per coloro che vogliano prestare soccorso ed opera di protezione civile.

Giusto a scanzo di equivoci......
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da pietro17 »

Non so se riesco ad inviare il file allegato ma esiste una circolare del Min della giustizia che chiarisce bene il problema.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da Diabolikus »

Ottimo intervento mio caro Pietro.

Converrai con me che però esiste un vuoto normativo sulla tematica in esame poichè a tutt'oggi la stessa non è contemplata dai singoli contratti di lavoro nè per il personale del privato nè per quello del pubblico, comparto sicurezza compreso.

Ho già esperito in passato un'approfondita ricerca sulla materia "oggetto del contendere", rilevando che per il personale del settore privato le assenze in disamina vengono sopperite con la cassa integrazione, mentre per i secondi soggetti si ricorre ai congedi straordinari disciplinati dal D.P.R. 3/57 e ripresi dai singoli CCNNLL ovvero è data facoltà di ricorrere ad altri istituti amministrativi equiparati (licenza ordinaria - permessi etc..).

Ritengo (e non solo IO) che sia necessario u intervento normativo ad hoc per il caso di specie, poichè l'unica fonte di riferimento, allo stato attuale, è il codice civile (artt.1321 e ss.).

Mille grazie per l'intervento Pietro.

Saluti.
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GiorgioM
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da GiorgioM »

Nella C14 esiste la possibilità di concedere la licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati. Nella Legione CC Lazio il Comandante ha emanato una circolare concedendo la licenza per la nevicata per il personale che e' stato impossibilitato a raggiungere la sede di servizio ed ha abbuonato il ritardo a chi e' riuscito a raggiungerla.
Analoga situazione quando ci fu nel mese di ottobre l'alluvione a Roma a allora fu concessa su richiesta del COBAR.
GiorgioM
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da GiorgioM »

Dimenticavo... c'e' una cosa che riempe i vuoti normativi. Si chiama BUONSENSO
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Diabolikus
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Re: Assenza per emergenza neve

Messaggio da Diabolikus »

Mio caro collega Giorgio

sono pienamente d'accordo con TE sul buon senso.

Non conosco la tua esperienza però TI posso dire, per quanto mi riguarda, che di tale virtù, nella nostra amministrazione, ho trovato sempre tracce insufficienti, per non dire quasi nulle.

Ragion per cui, ribadisco che sarebbe necessario un intervento ad Hoc per la tematica in esame, al fine di evitare che il BUONSENO di qualcuno strida nettamente con la INSENSATEZZA di molti altri, così da rendere la quaestio NON arbitraria in base alle singole realtà "locali" e così da evitare disparità di trattamenti determinati dall'essere più o meno ovver addirittura per nulla "buonsensati".

Distinti saluti ed un abbraccio.
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