Assenza dal servizio per malattia nel triennio.

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Assenza dal servizio per malattia nel triennio.

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aveva superato i 18 mesi di assenza dal servizio per malattia nel triennio.

con perdita dell’intera retribuzione e della decorrenza dell’anzianità di servizio.

Ricorso respinto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800255 - Public 2018-01-31 -

Numero 00255/2018 e data 29/01/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 ottobre 2017


NUMERO AFFARE 01439/2017

OGGETTO:
Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-il -OMISSIS- -OMISSIS-, per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno n. 2921 del 20 dicembre 2016, notificato il 17 marzo 2017, concernente la concessione, a ratifica, di un periodo di assenza dal servizio eccedente i 18 mesi di conservazione del posto per il periodo dal 30 aprile 2016 al 9 settembre 2016, per un totale di 163 giorni, con perdita dell’intera retribuzione e della decorrenza dell’anzianità di servizio.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. U.0044899 del 31 luglio 2017, con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato in data 12 giugno 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso

La signora -OMISSIS-, collaboratore amministrativo contabile presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di OMISSIS, alla data del 30 aprile 2016 aveva superato i diciotto mesi di assenza dal servizio per malattia nel triennio.

Con nota del 4 maggio 2016, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di -OMISSIS- comunicava al competente Dipartimento dell’amministrazione centrale che la ricorrente era stata sottoposta ad accertamento medico-legale dal Collegio medico della ASL -OMISSIS-3 Sud, al fine di verificare la persistenza dell’idoneità al servizio d’istituto, e dichiarata “inidonea totalmente e permanentemente ad ogni proficuo lavoro”. Il relativo verbale del 28 aprile 2016, veniva, conseguentemente, inviato dal Comando provinciale all’Amministrazione centrale.

La Direzione centrale delle risorse umane, tuttavia, rilevava l’irrituale procedura seguita dal predetto Comando, non coerente con le disposizioni recate dall’art. 35 del d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e con le indicazioni fornite agli Uffici periferici con circolare n. 61411 del 2 settembre 2009. Quest’ultima, in particolare, ha precisato che gli accertamenti medico–legali in capo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono essere di norma svolti dalle Commissioni medico-ospedaliere territorialmente competenti e, solo in casi residuali ed eccezionali, possono essere delegati ad Organi medico-legali diversi.

Pertanto, il Comando provinciale dei vigili del fuoco di -OMISSIS- veniva invitato ad avviare l’interessata dinanzi alla competente Commissione Medico-Ospedaliera.

Con nota del 17 maggio 2016, il predetto Comando, nel trasmettere l’istanza dell’interessata intesa ad ottenere la proroga del periodo di assenza per malattia oltre i diciotto mesi già fruiti, confermava che la ricorrente si era presentata al citato Organo medico-legale il 16 maggio 2016, per l’accertamento medico che veniva rinviato al successivo 19 luglio.

All’esito dei predetti accertamenti, con verbale del 21 luglio 2016, l’interessata veniva giudicata temporaneamente inidonea al servizio di istituto per ulteriori 60 giorni.

A seguito di tale giudizio, l’Amministrazione centrale, alla luce della ulteriore richiesta di proroga avanzata dall’interessata, richiedeva alla Commissione di specificare se il giudizio di inidoneità temporanea già espresso fosse da attribuire ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio o meno, poiché, in caso positivo, alla dipendente sarebbe spettata l’intera retribuzione fissa mensile.

Con verbale del 10 ottobre 2016, la signora -OMISSIS-, all’esito dell’accertamento svolto dalla Prima Commissione medico-ospedaliera di Roma, veniva ritenuta non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio. Conseguentemente, con D.M. 12 ottobre 2016 la ricorrente veniva dispensata dal servizio.

Successivamente la ricorrente, con nota dell’11 novembre 2016, affermava che la sua assenza dal servizio, nelle more del giudizio definitivo della Commissione medico ospedaliera, doveva essere considerata quale sospensione cautelare dal servizio per -OMISSIS-, con conseguente diritto dell’interessata alla retribuzione e al riconoscimento della anzianità di servizio per il periodo maggio-settembre 2016.

L’Amministrazione, dopo aver fornito riscontro della predetta nota della ricorrente, emanava il provvedimento del 20 dicembre 2016, oggetto di impugnazione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, del d.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.


2) Illogicità, sviamento di potere, carente, perplessa, insufficiente motivazione.

La ricorrente, pur riconoscendo che alla data del 30 aprile 2016 aveva superato i diciotto mesi di assenza dal servizio per malattia nel triennio, sostiene che, se l’Amministrazione avesse adottato il procedimento corretto prima del 30 aprile 2016, non si sarebbero prodotte nei suoi confronti le conseguenze pregiudizievoli di dover restituire la retribuzione per il periodo maggio-settembre 2016 e la perdita dell’anzianità di servizio. In tale situazione, l’Amministrazione, a tutela dei diritti della signora -OMISSIS- e al fine di evitare il prodursi delle predette conseguenze negative nei confronti della stessa, avrebbe dovuto adottare “i provvedimenti di cui all’art. 6 del d.P.R. 27 luglio 2011, n. 71, ovvero disporre la sospensione cautelare della stessa ricorrente”. Afferma, inoltre, la ricorrente che l’Amministrazione, “pur in presenza delle proprie gravi colpe”, avrebbe carpito la sua buona fede inducendola a richiedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio, applicando poi alla fattispecie l’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 76229 del 2008.

La ricorrente chiede, infine, che l’Amministrazione venga condannata al risarcimento del danno.

Il Ministero riferente ha rappresentato:

- che il ricorso è irricevibile per tardività perché “è in realtà proposto avverso il D.M. n. 2921 del 20 dicembre 2016”;

- che il ricorso è da ritenersi inammissibile, quantomeno limitatamente alla censura del predetto D.M. del 20 dicembre 2016 riguardante la decisione di non spettanza del trattamento economico, in quanto si tratta di provvedimento da riferirsi al Ministero dell’economia e delle finanze;

- che, in subordine, il ricorso è comunque infondato perché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 171/2011, si applica la disciplina di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 64/2012, secondo cui gli accertamenti relativi all’idoneità al servizio del personale del Corpo sono svolti esclusivamente dalle “Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari”;

- che “la questione dell’erroneo rinvio della ricorrente dinanzi alla A.S.L., piuttosto che alla C.M.O. è, in ogni caso, ininfluente ai fini del ricorso”, in quanto la C.M.O. ha emesso il giudizio di inidoneità ai servizi il 10 ottobre 2016, in seguito ad un articolato accertamento; per l’organo medico competente la ricorrente “non era inidonea permanentemente al servizio”;

- che è infondata, capziosa e indimostrata la ricostruzione contenuta nel ricorso secondo cui sarebbe stata carpita la buona fede della ricorrente, inducendola a presentare istanza di un ulteriore periodo di assenza dal servizio;

- che, anche ove si fosse disposta la sospensione cautelare dell’interessata, la stessa, ai sensi dell’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 171/2011, “non avrebbe comunque avuto diritto alla corresponsione di alcun trattamento economico per il periodo dal 30 aprile al 9 ottobre 2016.

Il Ministero conclude per la dichiarazione, in via pregiudiziale, di irricevibilità o inammissibilità del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di infondatezza nel merito dello stesso.


Considerato

Quanto rappresentato dal Ministero appare condivisibile.

In primo luogo, l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sembra fondata. Infatti, risulta dalla documentazione in atti, che la ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza dei provvedimenti potenzialmente lesivi dei propri interessi prima dell’emanazione del decreto impugnato del 20 dicembre 2016 e della proposizione del ricorso. Invero, la stessa ricorrente nelle note dell’11 novembre 2016 e 15 dicembre 2016 dimostra di avere piena conoscenza dell’intervenuta sua dispensa per causa di servizio, del fatto che il periodo di assenza in questione “comportava la perdita dell’intera retribuzione e non era utile ai fini della decorrenza dell’anzianità di servizio” e che il Ministero dell’economia e delle finanze aveva disposto il recupero delle somme versate per il periodo maggio-settembre 2016. Inoltre, la ricorrente non ha provveduto ad impugnare tempestivamente il giudizio di inidoneità al servizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera in data 4 novembre 2016, che costituisce atto definitivo e vincolante per l’Amministrazione.

Come è noto, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il provvedimento lesivo degli interessi del potenziale ricorrente va impugnato nei termini stabiliti.

Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.

Non è indubbio che al caso di specie si applichi la disposizione di cui all’art. 35, comma 3, del d.P.R. n. 64/2012 secondo cui: “gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d’istituto”.

E’ riconosciuto dalla stessa ricorrente che “effettivamente alla data del 30 aprile 2016 ha superato i diciotto mesi di assenza dal servizio per malattia nel triennio”; né la ricorrente mette in discussione che la competenza in materia spetti alla C.M.O.

L’errore iniziale in cui è incorso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, nel richiedere l’accertamento dell’idoneità al servizio alla A.S.L. di -OMISSIS-3 Sud anziché alla C.M.O., è certamente censurabile ma non è tale da determinare l’illegittimità del decreto impugnato, considerato che nel caso di specie, ai sensi della normativa citata, l’atto non poteva che basarsi sul giudizio della C.M.O.

D’altra parte, non risulta dimostrato né l’asserito negativo comportamento dell’Amministrazione volto a condizionare la ricorrente suggerendole di chiedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio, né la tesi secondo cui, in caso di eventuale provvedimento di sospensione cautelare dal servizio della signora -OMISSIS-, tale provvedimento avrebbe potuto “mitigare” gli effetti negativi del provvedimento gravato.

Pertanto, il ricorso, in via pregiudiziale, risulta tardivo e, nel merito, va respinto in quanto infondato.

L’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato resta in conseguenza assorbita.


P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli


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