assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

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miki67

assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

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Un mio collega si è assentato mentre si trovava in malattia per andare dal proprio medico curante , durante tale assenza è arrivata la visita fiscale, quindi il collega ha presentato all' ASL del luogo il certificato che si trovava presso il suo medico curante. Quando è rientrato dalla malattia è stato chiamato dal Comandante di Compagnia il quale gli ha riferito che sarà punito perché per legge doveva comunicare l’assenza al proprio comando. Volevo sapere come si doveva comportare il collega essendo lo stesso in malattia presso l’abitazione dei genitori in Calabria mentre presta servizio a Roma. E se la comunicazione poiché ha presentato il certificato all’ASL doveva farla la stessa ASL. Grazie


panorama
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

Messaggio da panorama »

Personalmente so che se uno deve recarsi dal medico curante non è tenuto a farlo presente al comando ma deve giustificare con dichiarazione del medico proprio che è stato da lui o presso lo specialista nel caso durante l'assenza arriva la visita fiscale, così come è giustificabile anche l'assenza attraverso lo scontrino della farmacia nel caso abbia acquistato qualche farmaco proprio.
La segnalazione al comando va fatta solo se si cambia il domicilio di dove trascorrere la malattia in modo che il medico fiscale in caso di visita domiciliare sappia dove reperire il "malato".
Questo è quello che mi risulta personalmente.
Ciao
lino
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

Messaggio da lino »

Concordo pienamente quanto detto da il collega PANORAMA.
Personalmente conoscevo un collega punito per un fatto analogo (quando non si poteva uscire mai h24) in malattia che il suo comandante gli fece una visita di cortesia (così si chiamavano) e lo fece punire perche' non era in abitazione.
All'epoca il collega si premuni' e durante l'assenza si fece fare una dichiarazione da una farmacia per una misurazione urgente della pressione arteriosa, nonostante cio' il comandante di compagnia lo puni' e mi ricordo che gli dissero o scrissero che se una sta male doveva andare al P.S.,
al ricorso gerarchico ,chiaramente il Comandante provinciale confermo' quanto sanzionato dal comandante di compagnia.
Per farla breve dovette fare ricorso al TAR e poi vinse la causa grazie all'orario che scrisse il farmacista, ma dovette farsi trasferire per le problematiche che da quel giorno subi'con i superiori diretti.
panorama
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

Messaggio da panorama »

Quest'anno c'è anche questa sentenza della Cassazione se può interessare a qualcuno, visto che è innovativa.

Visita fiscale: il lavoratore è assente giustificato se la mamma sta male.
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 09.03.2010 n° 5718

Deroga alla reperibilità per motivi necessari: il lavoratore va a trovare la mamma ammalata? Non perde il diritto all'indennità.
Vi sono, infatti, esigenze di solidarietà e vicinanza familiare che possono legittimare la non reperibilità fiscale.
E’ quanto hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 9 marzo 2010, n. 5718 secondo cui il fatto che un lavoratore si assenti alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità (per andar a far visita alla madre malata) non integra una ipotesi di giustificato motivo, che, quindi, legittima l’assenza dello stesso.
Si specifica, inoltre, che l’assenza dalla visita di controllo per non essere sanzionata dalla perdita del conseguente trattamento economico di malattia, può essere giustificata (oltre che dal caso di forza maggiore) anche "da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito".
La vicenda
Con la sentenza n. 5718/2010 la Cassazione ha confermato quanto già affermato dalla Corte d’Appello che aveva dato ragione ad un prestatore di lavoro al quale l’INPS aveva rifiutato il riconoscimento della indennità di malattia, “poiché non era stato possibile reperirlo per la visita fiscale, durante la fascia oraria prevista”.
La giustificazione addotta dal lavoratore (ossia “non essere presente alla visita fiscale in quanto si era recato dalla mamma malata”) non aveva convinto i giudici del Tribunale di Firenze che non avevano, infatti, riconosciuto l'indennità di malattia, sostenendo che “le assenze alle visite fiscali, per essere perdonate, devono essere dovute a problemi indifferibili, mentre non meritano considerazione le assenze fatte in nome di una utilità, anche morale”.
Il ricorrente aveva basato la propria difesa, infatti, sul fatto che aveva ritardato il rientro a causa del traffico dopo che si era recato (esibendo la necessaria documentazione) a trovare la madre gravemente malata (ricoverata in un centro specialistico) e reduce da un intervento chirurgico.
I giudici di appello avevano ritenuto legittima tale giustificazione.
L’INPS ricorre in Cassazione.
La questione si spostava, quindi, in Cassazione, per cui la decisione dei “precedenti colleghi” era da ritenersi valida ribadendo, altresì, nella sentenza in oggetto come la situazione portata a base dal lavoratore potesse configurarsi come “un’esigenza di solidarietà e vicinanza familiare, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico sociali garantiti e tutelati dalla Costituzione”.
Quindi, la legittimità dell’assenza deriva dalla primaria esigenza di solidarietà.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 marzo 2010, n. 5718

Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l'indennità di malattia dal primo giorno di assenza - 3 novembre 2001 - fino ai dieci giorni successivi.
La Corte di merito riteneva che illegittimamente l'INPS aveva trattenuto l'indennità sul presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato nel corso del giudizio che il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia; tale circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima l'assenza del lavoratore alla visita di controllo.
Di questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo. Il lavoratore resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 14, convertito nella L. n. 638 del 1983, il ricorrente Istituto deduce l'erroneità della sentenza impugnata e sostiene, formulando al riguardo apposito quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., che il giusto motivo idoneo a giustificare l'assenza alla visita medica domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere connotato dagli estremi della cogenza, e non anche da una apprezzabile utilità, anche morale.
Il ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del 2004).
In particolare, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorchè non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito (cfr. Cass. n. 22065 del 2004).
Nella specie, la situazione addotta dal lavoratore, e accertata dalla sentenza impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (art. 29 Cost.).
Quanto alla oggettiva indifferibilità della presenza del lavoratore, durante l'orario di reperibilità, si tratta di circostanza pacificamente acquisita in base all'accertamento compiuto in giudizio, essendo emerso che il lavoratore si era recato presso il centro di riabilitazione, ove era ricoverata la madre, in coincidenza con l'orario delle visite dei familiari ed era rientrato in ritardo al proprio domicilio a causa di un blocco del traffico stradale; tali circostanze, peraltro, non sono specificamente contestate dall'Istituto ricorrente, che insiste sulla "non cogenza" della presenza del G. presso la struttura sanitaria in ragione della esistenza, presso quest'ultima, di personale infermieristico specializzato, non considerando, però, che la valutazione della indifferibilità va effettuata in relazione all'esigenza di sostegno morale e di vicinanza alla propria madre, addotta dal lavoratore e correttamente rilevata nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso è respinto.
L'Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario del resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 13,00, per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi all'avvocato Gabriella Del Rosso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010.
lino
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

Messaggio da lino »

per quello che puo valere, ti faccio i miei complimenti Panorama questa sentenza servira' sicuramente ai molti colleghi e lavoratori in genere che leggono il forum.
C iao Lino
panorama
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno c’è anche questa sentenza “fresca” dell’altro giorno del TAR Lazio che riguarda una infermiera professionale trovata assente a casa in quanto si era dovuta recare presso l’Ospedale per essere sottoposta ad una visita di controllo urgente. Da quel momento si è verificato tutto quello che potete leggere nella sotto esposta sentenza. Comunque il Tar ha dato ragione all’infermiera e non alla sua U.S.L..

N. 13315/2010 REG.SEN.
N. 18520/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 18520 del 1993, proposto da C…… G………, rappresentato e difeso dall'avv. …….., con domicilio eletto presso ……. in Roma, via Carlo Conti Rossini, 26;
contro
Usl Rm/12, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Marzolo, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell'Amministratore Straordinario della U.S.L. RM 12 n. 544 del 17.09.1993 con il quale è stato comunicato il rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente avverso la determinazione dell’Amministrazione di sospendere la corresponsione delle competenze stipendiali dell’interessata a causa dell’assenza della dipendente, in stato di incapacità lavorativa, dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Usl Rm/12;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv. ………, con delega per parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.
La ricorrente – dipendente di ruolo dell’Ospedale San Viluppo Neri di Roma, con qualifica di infermiera professionale – in data 18.3.1993 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di ……….., con conseguente incapacità temporanea alle prestazioni lavorative. Il 15.4.1993 è stata eseguita una visita di controllo e la ricorrente è risultata assente in quanto si era dovuta recare presso l’Ospedale San Viluppo Neri per essere sottoposta ad una visita di controllo urgente. Con nota n. 1699 del 21.5.1993 la C…….. ha fornito tale giustificazione all’Amministrazione di appartenenza, producendo relativa certificazione, ma la Direzione sanitaria, richiamando quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, d.l. n. 463/1983, ha sospeso la corresponsione delle competenze stipendiali a carico dell’interessata. Avverso tale determinazione, la C……… ha proposto ricorso gerarchico, ma con il provvedimento indicato in epigrafe il Dirigente del personale ha comunicato il rigetto del ricorso gerarchico in quanto "la normativa in essere non consente al dipendente in stato di incapacità lavorativa di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie stabilite senza aver informato preventivamente l'Ufficio della necessità di doversi sottoporre a visite, accertamenti ecc. ".
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, la ricorrente lo ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 21 aprile 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto in quanto, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina richiamata dalla USL RM/12 per rigettare il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente, “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo” (art. 5, co. 14, d.l. n. 463/1983).
Al riguardo, la giurisprudenza - che questo Collegio condivide - ha interpretato la disciplina richiamata affermando che l'assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia di cui all'art. 5, comma 14, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che, per quanto non insuperabile o tale da comportare, se non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del lavoratore in un orario compreso nelle fasce di reperibilità (Cassazione civile, sez. lav., 9 marzo 2010 , n. 5718). In sostanza, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo, secondo la previsione della normativa richiamata, non si identifica necessariamente con il concetto di forza maggiore (che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile), ricorrendo anche in presenza di un ragionevole impedimento e di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la “fascia oraria”, la cui dimostrazione ricade sul lavoratore (Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6785).
Nella fattispecie, il Collegio ritiene che la C……. abbia assolto l’onere probatorio che incombeva su di lei, producendo la certificazione medica attestante la ragione della propria assenza dall’abitazione legata alla necessità di essere sottoposta ad una visita di controllo presso l’Ospedale San Viluppo Neri (cfr. nota n. 1699 del 21.5.1993 e certificazione allegata).
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della fattispecie - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010
miki67

Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

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GRAZIE A TUTTI PER IL CHIARIMENTO.
panorama
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

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Per Miki67
Scusa ma non hai detto se il tuo amico era in malattia per infermità riconosciuta già causa di servizio, perchè in tale situazione non c'è l'obbligo della reperibilità in casa. Questo lo prevede il decreto nuvo di Brunetta.
panorama
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Re: assente alla visita fiscale rischio di provvedimento discipl

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Accertamenti medico-legali ai dipendenti pubblici assenti
corte cost. sent. n. 207/2010, (11-06-2010)

Udienza Pubblica del 28/04/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: NAPOLITANO
E’ illegittima la disciplina attraverso la quale il legislatore statale obbliga le Regioni a sostenere, per il tramite del fondo sanitario, l’onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia.
Simili disposizioni oltre a ledere la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. si pongono altresì in contrasto con l’art. 119 Cost. in quanto le Regioni, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, si troverebbero nella condizione di dover integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie per sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 207/2010, con la quale si è pronunciata sulla questione di legittimità – per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione – dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, e vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandola a sostenere il costo di tali prestazioni.
In particolare l’impugnazione si riferisce a quella parte del provvedimento che aggiunge all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i seguenti commi: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».
Ad avviso della regione ricorrente (Toscana) la disciplina impugnata, non sarebbe ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, che limita la competenza statale in materia alla definizione dei principi fondamentali.
In particolare, secondo la ricorrente, ne risulterebbe violata la competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto le norme impugnate, imponendo la gratuità delle visite fiscali, gravano del relativo onere le aziende sanitarie e, quindi, il fondo sanitario regionale, così comprimendo indebitamente l’ autonomia organizzativa della regione, alla quale viene preclusa la possibilità di richiedere il pagamento delle prestazioni secondo una tariffa determinata.
Ma oltre a ciò le disposizioni che vincolano una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere qualificata come livello essenziale di assistenza, lederebbero l’autonomia finanziaria delle Regioni , ponendosi in contrasto con l’art. 119 Cost..
Ciò perché il legislatore statale impone di utilizzare le risorse del fondo sanitario per prestazioni del tutto estranee alla finalità del finanziamento stesso, riducendo le risorse per i Livelli essenziali di assistenza, che restano così a carico delle Regioni.
La questione verte dunque sulla individuazione dell’ambito materiale al quale ricondurre la disciplina oggetto dell’impugnazione, e sulla compatibilità con le prerogative di autonomia finanziaria regionale dell’attribuzione degli oneri relativi alle visite fiscali al bilancio regionale per il tramite del fondo sanitario.
Sotto il primo profilo la Corte rileva che, nonostante l’autoqualificazione ad opera del legislatore statale, l’attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti, al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell’assenza del lavoratore, non concerne la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ciò perché la disciplina avente ad oggetto l’accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia non attiene in alcun modo alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale.
Avendo riguardo all’oggetto, alla ratio e all’interesse tutelato, la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia rientra infatti nell’ambito della “tutela della salute”, dal momento che concerne una prestazione di tipo sanitario che si sostanzia, quanto meno, in una diagnosi sulla salute del lavoratore conforme o difforme rispetto a quella effettuata dal medico curante o alla condizione denunciata dal lavoratore e che può anche determinare l’adozione di misure che eccedono la persona del dipendente, qualora l’accertamento evidenzi patologie che presentino rischi di contagio.
D’altra parte secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale vanno ricondotte al predetto ambito materiale anche le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi dell’attività sanitaria, quando sono idonee ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate.
Considerato che la «tutela della salute» costituisce una materia rimessa alla competenza legislativa concorrente, rispetto alla quale al legislatore statale compete unicamente la definizione dei principi fondamentali, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, sulla base della considerazione che le stesse non lasciano alcuno spazio di intervento alla Regione non solo per un’ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione.

Ricordo che l’offensiva contro i dipendenti pubblici messa in campo dal Ministro Brunetta prevede una serie di disposizioni, tra le quali il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Il ministro evidentemente intendeva far pagare il suo attivismo, anche mediatico, sull’argomento a soggetti terzi, vale a dire le Regioni.
Dopo l’intervento della Corte Costituzionale, la domanda è chi paga?
La manovra 2010 inoltre ne impone ulteriori e prevede una riduzione lineare del 10% alle spese dei Ministeri.
Quindi possiamo concludere che la conseguenza indiretta della sentenza 207/2010 sarà l’impossibilità di applicare le disposizioni sull’obbligatorietà della visita fiscale per mancanza di coperture.
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