assegno vitalizio vittime dovere 258.33 0 500??

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Re: assegno vitalizio vittime dovere 258.33 0 500??

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Accolto l'Appello del Ministero della Difesa.
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per la riforma

1) - della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza 59/15 del Tribunale di La Spezia - sezione lavoro, recante liquidazione e pagamento integrale delle somme a titolo di elargizione a favore delle vittime del dovere e assegno vitalizio

Il CdS precisa ( ecco alcuni brani ):

2) - Questa Sezione, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 5337, pronunciata su appello avverso sentenza resa in sede di ottemperanza, superando un proprio precedente orientamento (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336), ha avuto modo di riconsiderare la materia oggetto anche del presente giudizio, formulando considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

3) - Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

4) - . . . . In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno”.

5) - La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

6) - Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

7) - Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

8) - Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

9) - Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

10) - Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri.

11) - Rileggi sopra i punti 9 e 10.

N.B.: leggete cmq. il tutto qui sotto onde evitare fraintendimenti.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201704092
- Public 2017-08-29 -


Pubblicato il 29/08/2017


N. 04092/2017REG.PROV.COLL.
N. 05372/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5372 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
C. M. L., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bava, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano, 66;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZ. I n. 00423/2016, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza 59/15 del Tribunale di La Spezia - sezione lavoro, recante liquidazione e pagamento integrale delle somme a titolo di elargizione a favore delle vittime del dovere e assegno vitalizio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. L. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’Avv.to dello Stato M. P. Camassa, e l’avv. E. Rossi; su delega di A. Bava;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 5 maggio 2016 n. 423, con la quale il TAR per la Liguria, sez. I, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza proposto dalla signora M. L. C. (madre ed erede di militare deceduto in servizio), ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, n. 59/2015.

La sentenza impugnata:

- ha preso atto che la sentenza del Tribunale di La Spezia aveva, in particolare condannato il Ministero “a corrispondere alla odierna ricorrente l’elargizione ex art. 5, co. 1, l. n. 206/2004, nonchè, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, della stessa l. n. 206/2004, con decorrenza dalla data della domanda”;

- ha rilevato che, nell’eseguire la sentenza, il Ministero della Difesa “ha trattenuto dalla somma dovuta a titolo di elargizione . . . l’importo di euro 25.822,84, già erogato ai sensi dell’art. 6 l. n. 308/1981, nonché 30.987,41 trattenuti a titolo di risarcimento”;

- ha rilevato che nella pronuncia del Tribunale di La Spezia “non si rinviene alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di recuperare, dalle somme dovute ex art. 5, co. 1, della l. n. 206/2004, quanto a suo tempo erogato a titolo di speciale elargizione ex art. 6 della l. n. 308/1981”;

- ha ritenuto che le somme “richieste come statuite dalla sentenza dovevano essere integralmente versate alla ricorrente”, con interessi legali e con rivalutazione monetaria “solo se (e nella misura in cui) il tasso di questa ultima superi quello degli interessi legali”; inoltre, che “le medesime considerazioni vanno svolte con riferimento all’assegno vitalizio di euro 500,00, in relazione al quale la giurisprudenza si è già pronunciata in argomento, assecondando le tesi allegate dalla ricorrente”.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione e falsa applicazione artt. 112, co. 2, lett. c) Cpa e art. 2909 c.p.c.; errata indicazione delle regole processuali sull’eccezione di compensazione; violazione artt. 13, co. 2, e 10, co. 2, l. n. 302/1990; ciò in quanto, posto che la “pronuncia del Tribunale nulla specificava circa il quantum dovuto”, la sentenza “è pervenuta alla conclusione sfavorevole all’amministrazione . . . sul presupposto che si sarebbe verificata un’ipotesi di giudicato (implicito) non avendo l’amministrazione medesima eccepito la compensazione”; al contrario, l’amministrazione ha correttamente eseguito la sentenza che ha riconosciuto il diritto nell’ ”an”, provvedendo alla quantificazione della somma dovuta in conformità agli artt. 13, co. 2 cit. (che prevede il divieto di cumulo delle elargizioni previste dalla l. n. 302/1990 con altre provvidenze pubbliche “conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze”) e 10, co. 2 cit., che prevede che, qualora il beneficiario abbia già ottenuto il risarcimento del danno, “il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione”;

b) violazione e falsa applicazione art. 112, co. 2, lett. c) Cpa e 2909 c.c.; violazione art. 4 DPR n. 243/2006; poiché, quanto alla condanna a corrispondere l’assegno ex art. 2 l. n. 407/1998 nella misura di Euro 500, la stessa non trova riferimento nella sentenza del Tribunale di La Spezia che “nel riconoscere la spettanza di tale beneficio, non ha richiamato l’art. 4, co. 238, della l. n. 350/2003 (che determina l’entità di tale importo nella misura di Euro 500,00 mensili solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)”; di modo che risulta corretta la determinazione dell’entità del beneficio in questione nella misura di Euro 258,23 mensili, in conformità all’art. 4 DPR n. 243/2006 cit.

Si è costituita in giudizio la signora M. L. C., che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

2.1. Questa Sezione, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 5337, pronunciata su appello avverso sentenza resa in sede di ottemperanza, superando un proprio precedente orientamento (v. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425; 6 aprile 2016 n. 1336), ha avuto modo di riconsiderare la materia oggetto anche del presente giudizio, formulando considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi.

Nel pronunciarsi in ordine alla quantificazione concretamente operata dal Ministero della Difesa (a fronte di una sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro recante il riconoscimento (nell’”an”), anche delle elargizioni oggetto del presente giudizio, questa Sezione ha affermato:

“Occorre, peraltro, osservare che quanto disposto dall’amministrazione della Difesa . . . non costituisce “compensazione”, nei sensi disciplinati dagli artt. 1241 ss. cod. civ. (né legale, né giudiziaria, né volontaria), non sussistendo reciproche obbligazioni delle parti legittimanti una totale o parziale estinzione delle stesse in modo diverso dall’adempimento (in tal senso, anche Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2016 n. 4425).

Ciò che l’amministrazione ha inteso effettuare (e di fatto ha effettuato . . . ), è una detrazione dall’ammontare dell’obbligazione pecuniaria posta a suo carico dalla sentenza, di quanto già da essa in precedenza corrisposto; e ciò in dichiarata applicazione di una espressa previsione di legge”.

2.2. Si è, inoltre, precisato (quanto all’art. 5, co. 1, l. n. 206/2004, che determina l’importo dell’elargizione di cui all’art. 1, co. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302):

“In generale, l’amministrazione può legittimamente (ed anzi, doverosamente) operare la detrazione di quanto già corrisposto dalla somma ancora da corrispondere:

- o nell’ipotesi in cui il titolo costituente la propria nuova obbligazione pecuniaria sia identico al precedente, di modo che quanto in precedenza corrisposto costituisce adempimento parziale della medesima obbligazione;

- ovvero nel caso in cui una espressa disposizione di legge esclude che il diritto ad un determinato beneficio, benchè differente, sia “cumulabile” con altri diritti..

Nel caso di specie, l’amministrazione (non ha proceduto) . . . alla liquidazione di quanto dovuto come speciale elargizione per equiparati alle vittime del dovere ai sensi della legge 20 ottobre 1990 n. 302, art. 13 co. 2 e art. 10 co. 2, . . .

Orbene, l’art. 1, l. 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), prevede una elargizione, nell’ammontare massimo di euro 200.000,00 (importo così fissato dall’art. 2 d.l. n. 337/2003), in favore di “chiunque subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi” (co. 1), ovvero in conseguenza di “fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale”.

Il successivo art. 4 attribuisce l’elargizione di cui al precedente art. 1 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’art. 1”.

Inoltre, l’art. 10, co. 2 - nel disporre che “le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi” (co. 1) - precisa che “tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione” (co. 2), e, nel caso in cui il risarcimento del danno non è stato ancora conseguito a carico di soggetti responsabili diversi dallo Stato, quest’ultimo è surrogato nel diritto del beneficiario, fino all’ammontare dell’elargizione (co. 3).

Il successivo art. 13 prevede inoltre che gli assegni vitalizi (co. 1) e le elargizioni (co. 2), erogate in base alla medesima legge, “non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione della persona lesa o comunque beneficiaria”.

I benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, co. 562, l. 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in favore delle vittime del dovere (come individuate ai successivi commi 563 e 564), secondo una “progressiva estensione” (per la quale venivano stanziati 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006).

I “termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562” in favore delle vittime del dovere ovvero dei loro familiari superstiti, sono stati definiti, in attuazione del successivo co. 565, dal DPR 7 luglio 2006 n. 243 . . .

. . . L’estensione del beneficio, tuttavia, non può che comportare anche l’applicazione della intera normativa che lo regola, ivi compreso – per quel che interessa nella presente sede – la necessità di provvedere alla detrazione di somme eventualmente corrisposte a titolo di risarcimento del danno; e ciò per espressa previsione di legge.

Di modo che, se in sede giudiziaria viene riconosciuta la sussistenza del diritto ad un determinato beneficio in favore di una vittima del dovere o di un suo familiare superstite, ciò comporta che, nella erogazione della prestazione (nel caso di specie, patrimoniale), l’amministrazione deve applicare l’intera normativa di conformazione di tale diritto, sia in senso positivo (onde pervenire all’esatta quantificazione del dovuto), sa in senso negativo (applicando eventuali decurtazioni previste per legge).

Ne consegue che, alla luce della disciplina innanzi richiamata, nel caso in esame l’amministrazione non poteva che procedere alla detrazione dalla nuova somma riconosciuta di quanto da essa già corrisposto a titolo di risarcimento del danno.

. . . . In definitiva, l’amministrazione non ha agito contra iussum nel determinare l’entità di quanto spettante al beneficiario, per effetto del riconoscimento del suo diritto operato in sentenza, ma si è limitata, in aderente esecuzione della sentenza medesima, ad applicare la normativa vigente, dapprima ai fini della quantificazione della speciale elargizione (una volta riconosciuto l’an), e poi per applicare la decurtazione imposta dalla legge per la precedente erogazione di somme a titolo di risarcimento del danno”.

2.3. In ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, della stessa l. n. 206/2004 (che richiama, a sua volta, l’art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407), si è precisato:

“In ordine alla quantificazione della misura mensile dell’assegno vitalizio, l’art. 2, co. 1, della l. 23 novembre 1998 n. 407 (recante “nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), riconosce “a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 . . . subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili”.

Successivamente, l’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ha disposto che “con effetto dal 1 gennaio 2004, i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizi o di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 . . . sono elevati a 500 euro mensili”.

Intervenuta la legge n. 266/2005, che prevede la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (art. 1, co. 562), l’art. 4 del DPR 7 luglio 2006 n. 343 (regolamento di attuazione volto a definire i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze “entro il limite massimo di spesa stabilito dal comma 562”) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2006, alle vittime del dovere ed ai soggetti a queste equiparati spetti, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 407/1998, un “assegno vitalizio nella misura originaria prevista di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua”.

La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).

Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.
In definitiva, la “parzialità” dell’estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell’estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):

- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l’applicabilità – per quel che ora interessa – dell’assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;

- per altro verso ancora, comporta l’obbligo di individuare con legge . . .la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.

Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.

3. Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato:

“ . . . il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;

. . . la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse”.

Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri.

4. Per tutte le ragioni sin qui esposte (che ben risultano applicabili al caso di specie, analogo a quello oggetto della precedente sentenza n. 5337/2016 cit.), l’appello deve essere accolto, in relazione ad entrambi i motivi proposti (sub lett. a) e b) dell’esposizione in fatto), e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, e la non conformità degli indirizzi giurisprudenziali, sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 5372/2016 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di ottemperanza.

Compensa tra le parti le spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO


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Re: assegno vitalizio vittime dovere 258.33 0 500??

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Appello del Ministero Difesa e del Ministero dell'Interno perso.
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Cari colleghi,

La Cassazione Sez. UNITE CIVILE, Sentenza n.7761 del 27/03/2017 (CASS: 2017/7761 CIV), udienza del 07/03/2017, Presidente MACIOCE LUIGI Relatore TRIA LUCIA, ha sentenziato anche sull'Assegno Vitalizio che:


1) - la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assurto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che l'art. 2, commi 105 e s., della legge n. 244 del 2007, ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.

2) - Per concludere, nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento a questa Corte ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. si ritiene opportuno affermare il seguente principio di diritto:

- ) - "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria".

Allego la succitata sentenza pilota.

Allego altresì

ulteriore Cassazione Sez. UNITE CIVILE, Ordinanza Interlocutoria n.27438 del 20/11/2017 (CASS:2017/27438 CIV), udienza del 24/10/2017, Presidente CANZIO GIOVANNI Relatore TRIA LUCIA, che riguarda un Appello avanzato dal Ministero della Difesa che dopo aver recepito anche la sopravvenuta della sentenza delle Sezioni Unite 27 marzo 2017, n. 7761, con la quale è stato precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., ha depositato regolare atto di RINUNZIA parziale al ricorso.

Cmq. siete tutti invitati ha leggete il tutto integralmente dalle sentenza allegate.
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panorama
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Ancora problemi con il Ministero della Difesa, infatti, con l'Appello al CdS ha avuto in parte ragione e in parte torto per altri fattori.

In questa sentenza, si parla anche del verdetto delle Sezioni Unite della Cassazione, di cui alla sentenza n. 7761/2017.

Buona lettura e N.B.: mi raccomando di non fare copia / incolla se dovete partecipare ai commenti, altrimenti le pagine si allungano inutilmente. Grazie.

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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201802784
- Public 2018-05-09 -


Pubblicato il 09/05/2018

N. 02784/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06468/2016 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6468 del 2016, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro
D.. D.. ved. C.. e C.. C.., rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Bava e Enrico Rossi, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliate in Roma, alla via Ottaviano n. 66, per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione 2^ n. 553 del 31 maggio 2016, notificata il 20 giugno 2016, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 87/2016, proposto per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna n. 252 del 29 giugno 2011, relativo al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della legge 206/2004 e dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di D.. D.. ved. C.. e C.. C..;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avvocato dello Stato Gaetana Natale per il Ministero appellante e l’avv. Enrico Rossi per le parti private appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Le signore D.. D.. ved. C.. e C.. C.. sono, rispettivamente, coniuge superstite e figlia del capitano U.. C.., già pilota istruttore della Scuola di volo basico avanzato dell’aeroporto di Amendola-Foggia, deceduto per incidente aereo occorso in missione addestrativa di allievo pilota, pure deceduto.

1.1) Le interessate hanno chiesto il riconoscimento in capo al de cuius dello status di cui all’art. 1 comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ossia di soggetto equiparato alle vittime del dovere con decesso a seguito di missione dipendente da causa di servizio per particolari condizioni operative o ambientali.

1.2) In esito a contenzioso, con sentenza del Tribunale di Bologna n. 252 del 29 giugno 2011 alle interessate è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione relativo a “l’assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 L 206/04, ...l’assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98, con interessi legali dal giorno della domanda amministrativa”.

1.3) Con separati decreti n. 110 del 5 ottobre 2011 e n. 177 del 7 dicembre 2011 sono stati liquidati, rispettivamente, € 258,23, soggetti a perequazione, a titolo di assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 e € 1.033,00, pure soggetto a perequazione, a titolo di assegno ex art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 206/2004, entrambi con decorrenza dal 24 giugno 2009 (data della domanda amministrativa).

1.4) Con ricorso in primo grado n.r. 87/2016 le signore D.. D.. ved. C.. e C.. C.. hanno chiesto l’esatta esecuzione del giudicato ordinario formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna, assumendo che:

- la decorrenza dei due assegni era erronea, poiché la sentenza aveva riferito alla data della domanda soltanto la corresponsione degli interessi, e comunque doveva considerarsi, quanto all’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998, la decorrenza dell’estensione dei benefici alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come disposta dalla legge n. 266/2005, ossia il 1° gennaio 2006, e quanto all’assegno ex art. 5 della legge 206/2004, la data del 1° gennaio 2008, tenuto conto dell’estensione di tale beneficio in forza dell’art. 2 commi 105 e 106 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);

- la misura dell’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 era del pari inferiore a quella dovuta in virtù del suo adeguamento a € 500,00, come disposta dall’art.4 comma 238 della legge n.359/2002, da ritenere applicabile anche alle vittime del dovere e soggetti equiparati e loro aventi causa secondo la richiamata sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 6199 del 2013.

1.5) Il Ministero si è costituito nel giudizio di ottemperanza con atto di stile, depositando relazione.

2.) Con sentenza n. 553 del 31 maggio 2016, il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione 2^ ha accolto il ricorso, rilevando in sintesi che:

- quanto all’assegno ex art. 2 della legge n. 407/1998 “…la disposizione che ha esteso tale beneficio anche alle vittime del dovere: art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006, prevede espressamente la decorrenza di tale estensione del beneficio a far data dal 1/1/2006…(onde)… deve essere rettificato il suddetto decreto ministeriale che ha arbitrariamente posposto tale decorrenza prevista ex lege (ancorché non espressamente riportata nella sentenza da eseguire), con quella riferita alla data della domanda delle richiedenti il beneficio”;

- sempre in ordine all’assegno suddetto “…l’importo dell’assegno mensile doveva essere erogato dal Ministero alle ricorrenti nell’importo rivalutato dall’art. 4, comma 238 della L. n. 350 del 2004 e, quindi, nell’importo di €. 500,00 (decorrenza ex lege: 1/1/2004)...(considerato anche)… l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (che la Sezione appieno condivide) – si è andato uniformando nello stabilire che l’importo rivalutato dell’assegno mensile debba essere riconosciuto non solo alle “Vittime del terrorismo”, quali originari destinatari del beneficio, ma anche alle categorie di soggetti, quali appunto le “Vittime del dovere” alle quali esso è stato successivamente esteso”;

- quanto all’assegno di cui all’art. 5 della legge n. 206/2004 “la disposizione che ne ha previsto l’estensione anche alla categoria delle “Vittime del dovere”: art. 2, commi 105 e 106 L. n. 244 del 2007, ha altresì stabilito la decorrenza di tale estensione il 1/1/2008, con conseguente palese erroneità della decorrenza…(mentre quella)… “dalla data della domanda amministrativa” indicata nel decreto di cui è causa… non trova alcun riscontro nella sentenza del Tribunale di Bologna da ottemperare che la cita esclusivamente in relazione alla decorrenza degli interessi”.

3.) A seguito della notificazione della sentenza in data 20 giugno 2016, con appello spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato il 21 luglio 2016 e depositato il 3 agosto 2016, il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi, con unico articolato motivo:

Infondatezza del ricorso di primo grado - Violazione di legge in relazione agli artt. 2 della legge n. 407/1998, 4 del d.P.R. n. 243/2006, 5 commi 3 e 4 della legge n. 206/2004, 1 comma 238 della legge n. 350/2003

L’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 è stato elevato a € 500,00 per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre per le vittime del dovere e soggetti equiparati l’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006 ne ha fissato in modo chiaro e diretto, e con decorrenza dal 1° gennaio 2006, la misura in € 258,23, senza alcun richiamo alla disposizione di adeguamento di cui all’art. 1 comma 238 della legge n. 350/2003.

Tale misura risulta peraltro coerente con il principio di progressiva estensione delle provvidenze già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere e soggetti equiparati, come enunciato dall’art. 1 comma 562 della legge n. 206/2005, nonché con la fissazione di un limite di spesa annua pari al massimo di dieci milioni di euro a decorrere dal 2006.

In tal senso si invoca l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (parere n. 751/2016 su ricorso straordinario).

In ordine alla decorrenza si evidenzia che il Tribunale di Bologna ha fatto rinvio alla normativa e riferendosi alla decorrenza degli interessi dalla data della domanda “…ha implicitamente confermato il diritto a percepire quanto loro spettante esattamente da tale ultima data, ossia dal 24/06/2009”.

3.1) Con la memoria di costituzione in giudizio depositata il 5 settembre 2016, le appellate hanno controdedotto richiamando le sentenze della Sezione IV nn. sentenze 6156/13 e 6166/13, nonché parere della Sezione I n. 2155 del 23 luglio 2015, che, ancorché riferito al diritto all’assegno vitalizio ai figli maggiorenni non conviventi delle vittime del dovere, conferma che esso compete nella maggior misura di € 500.00, insistendo sulla decorrenza degli assegni come riconosciuta nella sentenza gravata.

3.2) Con successiva memoria depositata il 27 settembre 2017 le appellate hanno svolto ulteriori deduzioni, evidenziando in particolare -in relazione a più recenti orientamenti della Sezione in senso negativo in ordine all’equiparazione della misura dell’assegno- che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 7761/2017 si sono pronunciate nel senso della corresponsione dell’assegno alle vittime del dovere nella misura di € 500,00 in funzione dell’equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, salva rimessione all’A.G.O. quale giudice della res litigiosa sottostante, in quanto controversia di natura assistenziale.

3.3) A sua volta con memoria depositata il 30 settembre 2017 il Ministero ha insistito per l’accoglimento dell’appello, invocando appunto il più recente orientamento di cui alle sentenze della Sezione (tra cui la n. 363/2017).

3.4) Nella camera di consiglio del 9 novembre 2017 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L’appello in epigrafe è fondato limitatamente alla statuizione in ordine alla misura dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407/1998, mentre è infondato con riferimento alla decorrenza degli assegni.

4.1) Com’è noto, e per quanto qui interessa, l’art. della legge 3 agosto 2004, n. 206 (recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”) prevede una serie di provvidenze in favore di vittime di terrorismo e stragi di matrice terroristiche, e loro familiari superstiti.

In particolare, per quanto qui interessa, il comma 3 della disposizione prevede la concessione a “…chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni in favore di chi sia stato attinto da ferite e lesioni comportanti invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa per atti di terrorismo o stragi di analoga natura, nonché ai superstiti, compresi i figli maggiorenni”; in prosieguo di stabilisce che: “…Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”.

A sua volta l’art. 2 comma 1 della precedente legge 23 novembre 1998, n. 407 (essa pure recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) dispone che:

“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni”.

Il successivo comma 4 precisa che “L’assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.

4.1.2) L’art. 1 comma 562 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che:
“Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.

Al comma 563 sono individuate le vittime del dovere come “…i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

Il comma 564 equipara poi alle vittime del dovere, come indicate nel comma precedente, “…coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Infine il comma 565 stabilisce che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.

4.1.3) Il suddetto regolamento è stato emanato con 7 luglio 2006, n. 243 che all’art. 1 comma 1 dispone che:

“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

L’art. 2 a sua volta stabilisce che:

“Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.”

Il successivo art. 3 prevede che le procedure di riconoscimento dei benefici (esame delle singole posizioni) “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005… (e che)…In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio...” con la formazione di una “graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi” da formare in prima applicazione entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione e aggiornare entro il 30 marzo e il 30 settembre negli anni successivi.

Per quanto qui interessa, in particolare, l’art. 4 dispone che:

“A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere…b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti…”.

4.1.4) Deve rammentarsi che l’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) al comma 105 ha disposto che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.

4.1.5) Per conchiudere il quadro di riferimento normativo, va poi rammentato che l’art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) aveva stabilito che:

“Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”

4.1.6) Orbene, secondo quanto evidenziato dalle parti, in ordine alla misura dell’assegno di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 n favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, e loro superstiti, questa Sezione aveva espresso un iniziale orientamento favorevole a riconoscerne l’estensione alla maggior somma di € 500,00 come indicata dalla suddetta disposizione.

In tal senso si è espressa la sentenza n. 6156 del 20 dicembre 2013, invocata dalle appellate, sul rilievo che “…il successivo art.4 dello stesso DPR (n. 243/2006: n.d.e.) relativamente alla corresponsione dell’assegno vitalizio mensile menziona direttamente l’importo originariamente previsto dalla legge n.407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell’assegno stesso. In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v’è quindi motivo per escludere l’adeguamento in euro 500 dell’importo dell’assegno in questione disposto dall’art.4 comma 238 della legge n.359/2002 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica”.

4.1.7) Ancora, e sia pure in modo assai sintetico, con sentenza n.4425 del 24 ottobre 2016, la Sezione riteneva che “…una volta individuata genericamente la misura da erogare in quella di legge (la n. 350/2003: n.d.e.) consegue automaticamente la necessità di tener conto delle disposizioni ratione temporis applicabili”.

4.1.8) Ancorché con riferimento al riconoscimento dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998 ai figli maggiorenni superstiti non conviventi nella misura prevista dall’art. 4 comma 238 della legge n. 350/2003 si era anche espressa la I Sezione in sede consultiva con il parere n. 2155 del 23 luglio 2015, pure richiamata dalle appellate, osservando che il comma 506 lettera b) dell’art. 1 della legge n. 244/2007 -nel disporre che “Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004,l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”- operava “...un rinvio formale all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, comprensivo delle successive modificazioni”, e quindi un rinvio dinamico.

4.1.9) In senso negativo si era già espressa in sede consultiva la I Sezione, con precedente parere n. 705 del 21 marzo 2016 su ricorso straordinario al Capo dello Stato, osservando che “Il legislatore, con la legge finanziaria del 2006, in un’ottica di graduale riequilibrio, ha previsto un processo di progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, anche alle vittime del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, disponendo allo scopo uno stanziamento massimo annuo di 10.000.000 di euro…In attuazione di tale legge è stato emanato il d.P.R. n. 243/06 che, all’interno di tale limite di spesa annuo, ha previsto, tra l’altro, quali siano le provvidenze da attribuire anche alle vittime del dovere…il d.P.R. non si pone in contrasto con la norma di grado superiore che, allo stato, ha una finalità programmatica, ma tende a realizzare la progressiva estensione dei benefici nei limiti vincolati degli stanziamenti di bilancio e che rientra nella disponibilità del legislatore la programmazione del completamento del processo perequativo per realizzare la perfetta parificazione tra le varie categorie, come risulta dai lavori parlamentari succedutesi nel tempo. L’adeguamento vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/98 e successive modificazioni e integrazioni per i familiari superstiti di vittime del dovere, come la ricorrente, non può, pertanto essere considerato come un diritto, non essendovi copertura normativa e finanziaria e considerato che non risulta ancora attuata la completa parificazione di trattamento per tutte le categorie di “vittime del dovere”, attesi i vincoli di stanziamento e la necessità di operare una scelta perequative di attribuzione delle somme disponibili”.

4.1.10) Una compiuta rimeditazione della questione è stata invece compiuta con le successive sentenze n. 5337 del 16 dicembre 2016, n. 363 del 30 gennaio 2017 e n. 4092 del 29 agosto 2017, il cui percorso logico-argomentativo è pressoché sovrapponibile e che qui mette conto di riportare in modo testuale:
“La disposizione del regolamento, che definisce la misura dell’assegno vitalizio per le vittime del dovere facendo riferimento espresso alla cifra originaria e non a quella incrementata dalla legge n. 350/2003, per un verso non consente possibilità di attribuzione dell’assegno vitalizio in misura diversa da quella espressamente determinata; per altro verso costituisce aderente e legittima attuazione delle disposizioni di legge.

Ed infatti, come si è già avuto modo di osservare, la legge n. 266/2005 ha inteso attuare, in favore delle vittime del dovere, la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo” (co. 562), definendo a tal fine anche una specifica copertura finanziaria, nei limiti della quale il regolamento governativo avrebbe dovuto fissare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” (co. 565).

Dalla lettura delle norme, appare evidente che il legislatore non ha inteso estendere (fino ad equiparare in toto) il trattamento previsto per le vittime di atti della criminalità organizzata e del terrorismo alla più ampia categoria delle vittime del dovere, ma ha voluto solo avviare un percorso di “progressiva” (e dunque inizialmente non totale) estensione dei benefici, la quale (così come avvenuto con il regolamento) deve essere parametrata alle risorse disponibili, come da vincolo espressamente imposto dallo stesso legislatore.

In definitiva, la “parzialità” dell’estensione dei benefici, chiaramente desumibile dalla progressività dell’estensione (co. 562) e dalla immanenza del limite rappresentato dal tetto di spesa (co. 565):

- per un verso, esclude che il legislatore, con la legge n. 266/2005, abbia voluto attuare un “automatico” richiamo della disciplina vigente in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- per altro verso, sorregge la legittimità della scelta effettuata in sede regolamentare, e dunque l’applicabilità – per quel che ora interessa – dell’assegno vitalizio nella misura originaria di 258,23, euro e non già in quella maggiore di euro 500, introdotta dalla legge n. 350/2003;

- per altro verso ancora, comporta l’obbligo di individuare con legge . . .la copertura finanziaria di una diversa previsione regolamentare.

Né può pervenirsi a diversa conclusione sostenendo che, così operando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra diverse categorie di vittime del dovere. Sul punto, è agevole osservare che la differenza di trattamento era già presente nella legislazione, in virtù di plurimi interventi del legislatore nel corso degli anni, e che, proprio per superarla, la legge del 2005 ha inteso attuare una progressiva equiparazione, nei limiti delle risorse disponibili. In altre parole, la legge 266/2005 è una legge “di favore” per la più ampia categoria delle vittime del dovere, non già una legge che comporta, ex novo, disparità di trattamento”.

4.1.11) Il Collegio non individua ragioni sufficienti per discostarsi dal più recente, e in effetti maggioritario, orientamento della Sezione, anche tenuto conto di una sostanziale e non decampabile differenza tra le disposizioni dell’art. 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quelle di cui all’art. 1 comma 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Infatti l’art. 1 comma 105 soltanto e esclusivamente per l’assegno vitalizio di cui all’art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 3 agosto 2004, n. 206, ha riconosciuto in via diretta e immediata alle vittime del dovere e soggetti equiparati (e loro familiari superstiti) l’erogazione dei “…benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.

Al contrario per provvidenze di natura diversa, e quindi anche per l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel quadro appunto di una progressiva (e quindi tendenziale, ma non assoluta) equiparazione tra vittime del terrorismo e criminalità organizzata e vittime del dovere e soggetti equiparati, il riconoscimento è stato mediato dall’esercizio di un potere regolamentare autorizzato (o delegato), estrinsecatosi attraverso il d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, che come visto all’art. 4 comma 1 lettera b) n. 1) ha determinato la misura del suddetto assegno nella precisa quantità di pecunia numerata ivi indicata, pari a € 258,23, corrispondenti a £ 500.000.

La previsione suddetta, non contiene un riferimento generico alla misura dell’assegno “come prevista dall’art. 2…”, e quindi non sorregge un rinvio formale e quindi dinamico al suo aggiornamento recato dall’art. 4 comma 238 della legge 24 dicembre 2013, n. 350.

4.1.12) Tale conclusione non determina, a differenza di quanto sostenuto dalle appellate con la memoria depositata il 27 settembre 2017, alcuna declaratoria di difetto di giurisdizione e tantomeno una inedita devoluzione diretta della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, posto che:

- già con la sentenza di questa Sezione n. 4092 del 29 agosto 2017 è stato chiarito che:

“Il Collegio ritiene, inoltre, che le considerazioni innanzi riportate non risultano contraddette da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017 n. 7761, in relazione alla determinazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato:

“ . . . il Consiglio di Stato – a partire da Sez. 4^, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo;

. . . la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse”.

Come è dato osservare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono sostanzialmente riportate alla (precedente) giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.

Tuttavia, si sono già innanzi diffusamente chiarite le ragioni che hanno portato questo Consiglio di Stato a determinarsi diversamente in ordine alla quantificazione dell’assegno vitalizio ex art. 2 l. 23 novembre 1998 n. 407, considerazioni che si ribadiscono nella presente sede.

Resta nella potestà del legislatore sia attuare la “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”, anche in favore delle vittime del dovere (così come previsto dall’art. 1, co. 562, l. n. 266/2005), sia individuare la corrispondente copertura finanziaria dei maggiori oneri”;

questo Collegio conosce della questione in funzione della sua inderogabile competenza funzionale correlata al giudizio di ottemperanza (e di esecuzione del giudicato ordinario), ed entro tali specifici limiti, essendo soltanto chiamato a valutare la fondatezza dell’appello interposto dall’Amministrazione in ordine a una sentenza del giudice amministrativo di primo grado che, in una fattispecie in cui la sentenza civile da eseguire non ha precisato la misura dell’assegno spettante ai sensi dell’art. 2 della legge n. 407/1998 si tratta di stabilire la corretta esecuzione della medesima.

4.1.13) In conclusione, e per quanto attiene al capo della sentenza appellata concernente la ravvisata inesatta esecuzione del giudicato ordinario con riferimento alla misura dell’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, essa merita riforma dovendosi riconoscere che il Ministero ha esattamente individuato tale misura nella somma di € € 258,23.

4.2) A conclusioni diverse deve invece giungersi per la decorrenza dei due assegni, che il Ministero ha individuato nella data della domanda amministrativa (24 giugno 2009).

In effetti dal giudicato ordinario da eseguire non è consentito trarre alcun argomento nel senso di tale decorrenza, e ciò tenuto conto sia della costruzione sintattica, che collega gli interessi ed essi solo alla domanda amministrativa (“con interessi legali dal giorno della domanda amministrativa”), sia e soprattutto perché ai fini del riconoscimento delle provvidenze, e secondo quanto ricordato sub 4.1.3), la presentazione della domanda della parte interessata è alternativa all’avvio ex officio del procedimento (art. 3 del d.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243 secondo cui le procedure di riconoscimento dei benefici (esame delle singole posizioni) “…sono attivabili a domanda degli interessati…secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005… (e che)…In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio...”.

Ne consegue che, quanto all’assegno vitalizio di cui all’art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, deve riconoscersene la decorrenza dalla data del 1° gennaio 2008, come espressamente indicata nell’art. 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto, invece, all’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, la sua decorrenza non può che ricollegarsi che alla data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 562, che ai sensi del comma 612 del medesimo articolo è stabilita al 1° gennaio 2016.

6.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere in parte accolto e in parte rigettato; per conseguenza la sentenza gravata deve essere in parte riformata e in parte confermata.

7.) La relativa incertezza delle questioni esaminate e la parziale soccombenza giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 6468 del 2016, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie in parte e in parte rigetta l’appello e, per l’effetto, riforma in parte la sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione 2^ n. 553 del 31 maggio 2016, nei sensi di cui in motivazione, confermandola nel resto;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO
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