ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

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antoniomlg
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da antoniomlg »

salve a tutti voi
a me invece sono stati negati, a roma mi sembra che avvolte sono ubriachi , per non dire che fanno figli e figliastri, ora non mi resta che ricorrere al tribunale.
staremo a vedere

complimenti per il supporto che date a tutti


imparziale
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da imparziale »

antoniomlg ha scritto:salve a tutti voi
a me invece sono stati negati, a roma mi sembra che avvolte sono ubriachi , per non dire che fanno figli e figliastri, ora non mi resta che ricorrere al tribunale.
staremo a vedere

complimenti per il supporto che date a tutti
Penso che ti abbiano negato il riconoscimento senza inviarti alla CMO-
Digitatore

Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da Digitatore »

Ah ecco! Mi sembrava strano girasse bene :? ... Quindi il Min ti invia il Decreto di assegnazione ma il Tesoro non ha i fondi ! e che succede dopo? Cioè se e quando ci saranno ci saranno anche gli arretrati?
Vedrete che tra poco uscirà l'opzione Spec Ass. Vit elargito in Btp ....
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antoniomlg
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da antoniomlg »

imparziale ha scritto:
antoniomlg ha scritto:salve a tutti voi
a me invece sono stati negati, a roma mi sembra che avvolte sono ubriachi , per non dire che fanno figli e figliastri, ora non mi resta che ricorrere al tribunale.
staremo a vedere

complimenti per il supporto che date a tutti
Penso che ti abbiano negato il riconoscimento senza inviarti alla CMO-
infatti!! ed è normale secondo te?
io ho subito una in' invalidità in missione all'estero nel 1999 e nel 2000 è stata ascritta alla 4^ categoria

nel 2011 faccio domanda per essere riconosciuto vittima del dovere e mi viene negata dall'ufficio preposto "s.b.a"
è normale tutto questo?
ciao e grazie
panorama
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da panorama »

Occhio alla data di decorrenza.
Leggete questa sentenza del Consiglio di Stato nel caso che vi possa interessare.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/07/2012 201203926 Sentenza 4


N. 03926/2012REG.PROV.COLL.
N. 09493/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9493 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Calo', Carlo Totino, con domicilio eletto presso Carlo Totino in Roma, via Gramsci, 36;

contro
Ministero della difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00176/2010, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE ASSEGNO VITALIZIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Calò e Alessia Urbani Neri (Avv. dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il 5 luglio 1992, l’allora capitano OMISSIS è stato ferito dallo scoppio di un ordigno mentre partecipava, quale osservatore militare, alla missione ONU “MINURSO” nel Sahara occidentale. Per tale ragione, con atto del Commissario di Governo per la Provincia di Trento in data 27 ottobre 2009, gli è stata riconosciuta la qualifica di “vittima del terrorismo”.

Nominato colonnello nel ruolo d’onore, il OMISSIS ha impugnato il decreto ministeriale del 29 luglio 2009, con cui gli sono stati riconosciuti i benefici di legge dal 1° gennaio 2008, al fine di ottenerne una diversa decorrenza (per il diritto all’assegno vitalizio ex legge 23 novembre 1998, n. 407, dal 1° gennaio 1998 o, al più tardi, dall’11 dicembre 1998; per lo speciale assegno vitalizio ex legge 3 agosto 2004, n. 206, dal 1° gennaio 2003 o, in subordine, dal 26 agosto 2004). Ha chiesto dunque l’annullamento del decreto in parte qua, con l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Amministrazione a corrispondere le somme dovute con arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.

Con sentenza 4 agosto 2010, n. 176, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto il ricorso.

Il colonnello (ora generale) OMISSIS ha interposto appello contro la sentenza deducendo in primo luogo la violazione di legge.

L’art. 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - che ha novellato l’art. 15 della citata legge n. 206 del 2004 - avrebbe natura di disposizione correttiva, dettata dalla necessità di porre rimedio a un’irragionevole disparità di trattamento; avrebbe pertanto efficacia retroattiva.

La sentenza avrebbe inoltre omesso di pronunziare sul motivo del ricorso relativo alla decorrenza dell’assegno vitalizio previsto dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998, sul quale pure influirebbe la modificazione introdotta dalla legge n. 244 del 2007.

La sentenza, infine, avrebbe falsamente interpretato la disparità di trattamento del caso di specie rispetto a quello assicurato ad altri militari vittime del terrorismo all’estero, recando sul punto una motivazione carente, travisata e perplessa.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, depositando una succinta memoria.

Il gen. OMISSIS ha quindi depositato una memoria di replica, richiamando recente giurisprudenza della Corte dei conti.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO
Per esigenze sistematiche, è preferibile invertire l’ordine di esame dei profili indicati nell’appello (come già prima nel ricorso) e iniziare dalla domanda relativa alla decorrenza dell’assegno previsto dalla legge n. 407 del 1998.

L’art. 2, comma 1, di tale legge attribuisce “un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili” a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, eversione o criminalità organizzata o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di criminalità organizzata, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa.

Per effetto del richiamo all’art. 1 della legge n. 320 del 1990, l’elargizione era in origine limitata in relazione agli atti e ai fatti svoltisi nel territorio dello Stato.

Successivamente l’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha esteso il beneficio - a decorrere dal 1° gennaio 1990 - a determinate categorie di personale (tra le quali gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ex art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466) ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose.

L’art. 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 369) ha poi stabilito che le disposizioni richiamate si interpretano nel senso di applicarsi anche per gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

La norma ora ricordata, come detto, ha carattere interpretativo; dunque ha ordinaria efficacia retroattiva, non ostando nessuna delle circostanze che, secondo la giurisprudenza costituzionale, pongono un limite alla retroattività delle leggi di tale natura (cfr. da ultimo Corte cost., sentenza 2-5 aprile 2012, n. 78, par. 12 del “considerato in diritto”).

Ne consegue che, in relazione a un evento accaduto nel 1992, l’assegno vitalizio in questione - diversamente da quanto ha ritenuto l’Amministrazione - spetta al gen. OMISSIS a far data dall’entrata in vigore della legge n. 407 del 1998, cioè dall’11 dicembre dello stesso anno.

Dal canto suo l’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 riconosce alle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che per effetto di ferite o di lesioni abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità “uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili”.

Il successivo art. 15 limita il beneficio (come pure le altre provvidenze previste dalla legge) agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Infine l’art. 2, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso i benefici in discorso anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento.

L’Amministrazione non contesta che anche tale speciale assegno spetti al gen. OMISSIS; ne fissa però la decorrenza al 1° gennaio 2008.

Ora, il punto non sta tanto nel carattere correttivo della disposizione da ultimo ricordata e nell’efficacia retroattiva che da quel carattere si vorrebbe far discendere.

La tesi dell’efficacia retroattiva delle disposizioni integrative o correttiva non è senz’altro corretta in termini generali (sarebbero altrimenti retroattive tutte le novelle legislative, il che evidente non è); è stata affermata in relazione al contenuto dei decreti legislativi integrativi o correttivi di precedente legislazione delegata, emanati sulla base della medesima delega (Cass. civ. SS. UU., 7 febbraio 1989, n. 733); deve intendersi superata da altra e più meditata giurisprudenza, secondo la quale gli effetti della successione temporale delle leggi operano anche nel caso di norme correttive o integrative di decreti legislativi, che il Governo, delegato a emanare i primi, sia al contempo delegato dalla stessa legge a emanare in un termine successivo (Cass. civ., SS. UU., 2 agosto 2002, n. 11631).

Piuttosto, in applicazione del generale canone ermeneutico dell’art. 12 delle preleggi, occorre ricostruire la “volontà del legislatore”, tenendo conto della possibile efficacia retroattiva anche di norme innovative (con la sola ovvia eccezione delle norme penali punitive), subordinata alla sola condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689).

Nel quadro di una ricostruzione sistematica della normativa di settore, sarebbe del tutto irragionevole supporre che il legislatore, mosso evidentemente da un obiettivo di perequazione, abbia inteso dare - quanto all’ampliamento dei ricordati benefici alle vittime di eventi avvenuti al di fuori del territorio dello Stato - efficacia ex tunc all’estensione dell’<assegno> ex legge n. 407 del 1998 ed efficacia ex nunc, invece, allo <speciale assegno> ex legge n. 206 del 2004.

Come dunque il primo spetta all’appellante - secondo quanto prima si è detto - a far data dall’11 dicembre 2008, così deve ritenersi che anche il secondo gli sia dovuto - in conformità a quanto dispone l’art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 - a partire dall’entrata in vigore della legge stessa, vale a dire dal 26 agosto dello stesso anno.

Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è fondato e perciò deve essere accolto nei termini di cui prima si è detto.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato in parte qua e l’Amministrazione condannata a corrispondere gli arretrati dovuti, con la rivalutazione e gli interessi di legge.

La difficoltà di ricostruzione e interpretazione di una normativa complessa e stratificata nel tempo, che certo si sarebbe giovata di una tecnica legislativa più consapevole e accorta, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla in parte qua il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.

Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012
Digitatore

Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da Digitatore »

Per continuare a tenervi informati, arrivata richiesta dati IBAN da via Casilina!
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da antoniomlg »

scusate ma continuo a fare confusione sulla decorrenza degli assegni

incidente agosto 1999.
da quale data decorrono gli assegni?
secondo la sentenza qui publicata da panorama, sembra leggere che

>assegno di 258 a decorrere dal 1994; (o data di evento se successiva)
>assegno di 1.033 a decorrere dal 1998.

voi che dovreste averli già percepiti che decorrenza avete avuto?
grazie
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da antoniomlg »

antoniomlg ha scritto:scusate ma continuo a fare confusione sulla decorrenza degli assegni

incidente agosto 1999.
da quale data decorrono gli assegni?
secondo la sentenza qui publicata da panorama, sembra leggere che

>assegno di 258 a decorrere dal 1994; (o data di evento se successiva)
>assegno di 1.033 a decorrere dal 1998.

voi che dovreste averli già percepiti che decorrenza avete avuto?
grazie
chiedo a chi ha percepito gli assegni vitalizi e quindi è giunto alla fine del "calvario"
se può riferire da che data decorrono gli assegni in relazione alla data dell'evento traumatico di cui si è stati riconosciuti "vittima"
grazie
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da antoniomlg »

grazie spata50
delle delucidazioni che mi hai dato vedo che sei molto preparato.
perchè non volevi piu seguire il forum?

tu sei stato riconosciuto vittima del dovere o della criminalità?

grazie
un abbraccio fraterno
panorama
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da panorama »

Puoi anche leggere, sia tu che tutti gli altri lettori del Forum, la sentenza che l'altro giorno ho pubblicato nella sezione del Corpo Vigili del Fuoco che chiarisce il perché serve "l'eccezione" e non la semplice esecuzione del servizio.
ciao
cancercrow66
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da cancercrow66 »

per il personale in servizio percepisce €1787,00
cancercrow66
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da cancercrow66 »

per personale in servizio €1787,00 mensili
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da antoniomlg »

cancercrow66 ha scritto:per il personale in servizio percepisce €1787,00
scusa a cosa ti riferisci?
alle vittime della criminalità credo...........confermi?
ciao
cancercrow66
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da cancercrow66 »

Guarda io Vi posso solo dire che da questo mese , percepisco gli assegni vitalizi complessivi per €1787,00.
Ho ottenuto lo status di Vittima del dovere e della crimininalità dal 17 ottobre 2012.
Speciale elargizione il 4 di dicembre 2012.
Ho effettuato solo la diffida al ministero per l'erogazione della speciale elargizione, e poi tramite email ho preso contatti, prima con il dott. Velpri reggente dell'ufficio V del ministero delle finanze, poi successivamete con il direttore dell'ufficio ced di Latina, dott. Parise.
Non fatevi fare prigionieri da fantomatici studi legali, provittime del dovere.
Io grazie a qualche amico del forum sono riuscito ad ottenere tutti i miei diritti.
Saluti a tutti
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Re: ASSEGNO 2012 VITTIME DEL DOVERE E CRIMINALITA'

Messaggio da gino59 »

Digitatore ha scritto:Per continuare a tenervi informati, arrivata richiesta dati IBAN da via Casilina!






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