ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
scusa firefox
non so a quale legge di stabilità tu ti riferisca, io faccio riferimento alla modifica al 2^ comma dell'art. 24 della legge Fornero che riguarda i soggetti ai quali si applica il sistema retributivo pieno.
Modifica all'art.24 Legge Fornero:
""""1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
In un tuo precedente intervento, hai riportato il secondo comma sottolineando questa frase «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti"" troncando tutto il resto, ma la stessa frase fa parte di un concetto più ampio andando poi a precisare che """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Qualcuno mi potrebbe spiegare il significato o l'interpretazione di questo ulteriore periodo del 2^ comma, evidenziato in rosso???
Grazie
non so a quale legge di stabilità tu ti riferisca, io faccio riferimento alla modifica al 2^ comma dell'art. 24 della legge Fornero che riguarda i soggetti ai quali si applica il sistema retributivo pieno.
Modifica all'art.24 Legge Fornero:
""""1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
In un tuo precedente intervento, hai riportato il secondo comma sottolineando questa frase «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti"" troncando tutto il resto, ma la stessa frase fa parte di un concetto più ampio andando poi a precisare che """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Qualcuno mi potrebbe spiegare il significato o l'interpretazione di questo ulteriore periodo del 2^ comma, evidenziato in rosso???
Grazie
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
sirio60 ha scritto:scusa firefox
non so a quale legge di stabilità tu ti riferisca, io faccio riferimento alla modifica al 2^ comma dell'art. 24 della legge Fornero che riguarda i soggetti ai quali si applica il sistema retributivo pieno.
Modifica all'art.24 Legge Fornero:
""""1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
In un tuo precedente intervento, hai riportato il secondo comma sottolineando questa frase «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti"" troncando tutto il resto, ma la stessa frase fa parte di un concetto più ampio andando poi a precisare che """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Qualcuno mi potrebbe spiegare il significato o l'interpretazione di questo ulteriore periodo del 2^ comma, evidenziato in rosso???
Grazie
Proviamo a tralasciare la Legge Fornero e quella di stabilità, che riprende la stessa e partiamo da una semplice domanda: fosse tutto rimasto come prima, ovvero sistema retributivo fino alla pensione, potevi maturare una pensione maggiore dell'80%?
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
firefox ha scritto:sirio60 ha scritto:scusa firefox
non so a quale legge di stabilità tu ti riferisca, io faccio riferimento alla modifica al 2^ comma dell'art. 24 della legge Fornero che riguarda i soggetti ai quali si applica il sistema retributivo pieno.
Modifica all'art.24 Legge Fornero:
""""1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
In un tuo precedente intervento, hai riportato il secondo comma sottolineando questa frase «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti"" troncando tutto il resto, ma la stessa frase fa parte di un concetto più ampio andando poi a precisare che """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Qualcuno mi potrebbe spiegare il significato o l'interpretazione di questo ulteriore periodo del 2^ comma, evidenziato in rosso???
Grazie
Proviamo a tralasciare la Legge Fornero e quella di stabilità, che riprende la stessa e partiamo da una semplice domanda: fosse tutto rimasto come prima, ovvero sistema retributivo fino alla pensione, potevi maturare una pensione maggiore dell'80%?
===che domanda è?
l'80% di 100.000 quello di 50.000 sempre 80 è. ma cè una bella differenza.
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
In effetti scritto così l'80% potrebbe aver tratto in inganno, mi meraviglio però che questo sia avvenuto tra "addetti ai lavori" che ben sanno di che parlo, ovvero della massima anzianità contributiva assimilabile ai "vecchi" 40 anni di contributi.angri62 ha scritto: ===che domanda è?
l'80% di 100.000 quello di 50.000 sempre 80 è. ma cè una bella differenza.
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Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
===appunto!!!!firefox ha scritto:In effetti scritto così l'80% potrebbe aver tratto in inganno, mi meraviglio però che questo sia avvenuto tra "addetti ai lavori" che ben sanno di che parlo, ovvero della massima anzianità contributiva assimilabile ai "vecchi" 40 anni di contributi.angri62 ha scritto: ===che domanda è?
l'80% di 100.000 quello di 50.000 sempre 80 è. ma cè una bella differenza.
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
poi reputarsi addetto ai lavori è un azzardo x quanto mi riguarda. un dilettante con l'hobby di aiutare qualcuno con risultati che possono quanto più possibili essere verosimili.angri62 ha scritto:===appunto!!!!firefox ha scritto:In effetti scritto così l'80% potrebbe aver tratto in inganno, mi meraviglio però che questo sia avvenuto tra "addetti ai lavori" che ben sanno di che parlo, ovvero della massima anzianità contributiva assimilabile ai "vecchi" 40 anni di contributi.angri62 ha scritto: ===che domanda è?
l'80% di 100.000 quello di 50.000 sempre 80 è. ma cè una bella differenza.
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
cari interlocutori
non mi interessa rispondere a domande del tipo fosse o non fosse cambiato qualcosa, la domanda che vi pongo è quella di dare la giusta interpretazione alla parte riportata in rosso di questo benedetto articolo senza divagare!!!
In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno - maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatali del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Grazie della risposta
non mi interessa rispondere a domande del tipo fosse o non fosse cambiato qualcosa, la domanda che vi pongo è quella di dare la giusta interpretazione alla parte riportata in rosso di questo benedetto articolo senza divagare!!!
In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno - maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatali del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Grazie della risposta
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
Secondo me, quanto scritto e la tua domanda è molto semplice ed ovvio.sirio60 ha scritto:cari interlocutori
non mi interessa rispondere a domande del tipo fosse o non fosse cambiato qualcosa, la domanda che vi pongo è quella di dare la giusta interpretazione alla parte riportata in rosso di questo benedetto articolo senza divagare!!!
In particolare, l'articolo 1, comma 707, prevede che - per coloro che hanno - maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e pertanto destinatali del sistema retributivo a cui veniva applicato il calcolo contributivo a partire dal 1° gennaio 2012 (c.d. pro rata) - l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole vigenti prima della data di entrata in vigore della legge Fornero del 2011, """"computando ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» """"
Grazie della risposta
Qualora NON avessi maturato il max pensionabile (80%) e quindi dal 01/01/12 passando in regime contributivo per varie ragioni resti al lavoro altri anni, come ho scritto in precedenza, si aggiunge al tuo sistema di calcolo la quota "C" determinata appunto da quanto maturato in regime retributivo al 31/12/11 + quanto maturato da tale data a quella effettiva della pensione.
Ma qua sia sta parlando di persone che hanno raggiunto il loro max pensionabile entro il 31/12/11 e che a mio avviso in base a quello che ho letto e quello che mi è stato riferito da colleghi direttamente interessati che si sono fatti fare conteggi ad personam dopo l'approvazione della Legge di stabilità (altrimenti avendo circa 58 anni sarebbero rimasti fino a 60 per percepire il moltiplicatore) NON potranno in nessun modo, anche se rimanendo in servizio e versando contributi nelle casse dell'INPS, percepire una pensione maggiore di quella massima già maturata con il previgente sistema di calcolo.
Se si pensa che la norma è stata fatta per le cosidette "pensioni d'oro" ma si applica a TUTTI, la cosa ha un senso.
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
beh ma se come dici tu
"""Qualora NON avessi maturato il max pensionabile (80%) e quindi dal 01/01/12 passando in regime contributivo per varie ragioni resti al lavoro altri anni, come ho scritto in precedenza, si aggiunge al tuo sistema di calcolo la quota "C" determinata appunto da quanto maturato in regime retributivo al 31/12/11 + quanto maturato da tale data a quella effettiva della pensione"""
A questo punto allora andrebbero tutti in pensione con il retributivo!!!!!
Secondo me, il Legislatore si riferisce solo ed esclusivamente a chi aveva già maturato l'80% di anzianità contributiva nel 2011 ma che non aveva ancora maturato il diritto a percepire l'emolumento perché non aveva ancora compiuto i 53 anni oltre a finestra e aspettativa vita, gli interessati sono una ristretta cerchia di persone. Per chi era nel retributivo e non poteva rimanere a casa dall'1/01/2012 con la pensione ed è stato obbligato a restare al lavoro per maturare l'emolumento pensionabile (età e finestre varie) maturerà una quota di retributivo che andrà ad aggiungersi a quanto aveva maturato con il retributivo. Il fatto di restare al lavoro, non è stata una nostra volontà, ma un OBBLIGO ed i contributi versati in quel breve periodo non possono andare persi!!!! Il legislatore ha voluto tagliare l'accumulo dei contributi per quei soggetti che di propria iniziativa vadano oltre il periodo in cui si matura sia il diritto alla pensione sia il diritto a ricevere l'assegno pensionistico (addirittura ad arrivare a 75 anni) in questo caso si deve essere consapevoli che pur lavorando non si accumulano i contributi maturati.
"""Qualora NON avessi maturato il max pensionabile (80%) e quindi dal 01/01/12 passando in regime contributivo per varie ragioni resti al lavoro altri anni, come ho scritto in precedenza, si aggiunge al tuo sistema di calcolo la quota "C" determinata appunto da quanto maturato in regime retributivo al 31/12/11 + quanto maturato da tale data a quella effettiva della pensione"""
A questo punto allora andrebbero tutti in pensione con il retributivo!!!!!
Secondo me, il Legislatore si riferisce solo ed esclusivamente a chi aveva già maturato l'80% di anzianità contributiva nel 2011 ma che non aveva ancora maturato il diritto a percepire l'emolumento perché non aveva ancora compiuto i 53 anni oltre a finestra e aspettativa vita, gli interessati sono una ristretta cerchia di persone. Per chi era nel retributivo e non poteva rimanere a casa dall'1/01/2012 con la pensione ed è stato obbligato a restare al lavoro per maturare l'emolumento pensionabile (età e finestre varie) maturerà una quota di retributivo che andrà ad aggiungersi a quanto aveva maturato con il retributivo. Il fatto di restare al lavoro, non è stata una nostra volontà, ma un OBBLIGO ed i contributi versati in quel breve periodo non possono andare persi!!!! Il legislatore ha voluto tagliare l'accumulo dei contributi per quei soggetti che di propria iniziativa vadano oltre il periodo in cui si matura sia il diritto alla pensione sia il diritto a ricevere l'assegno pensionistico (addirittura ad arrivare a 75 anni) in questo caso si deve essere consapevoli che pur lavorando non si accumulano i contributi maturati.
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
Andrebbero in pensione con i retributivo SOLO coloro che hanno raggiunto il max raggiungibile nel loro ordinamento (80%) entro tale data.sirio60 ha scritto:beh ma se come dici tu
"""Qualora NON avessi maturato il max pensionabile (80%) e quindi dal 01/01/12 passando in regime contributivo per varie ragioni resti al lavoro altri anni, come ho scritto in precedenza, si aggiunge al tuo sistema di calcolo la quota "C" determinata appunto da quanto maturato in regime retributivo al 31/12/11 + quanto maturato da tale data a quella effettiva della pensione"""
A questo punto allora andrebbero tutti in pensione con il retributivo!!!!!
Secondo me, girala come vuoi, ma più del tuo max pensionabile (80%) raggiunto entro il 31/12/11 di pensione NON potrai percepire.Secondo me, il Legislatore si riferisce solo ed esclusivamente a chi aveva già maturato l'80% di anzianità contributiva nel 2011 ma che non aveva ancora maturato il diritto a percepire l'emolumento perché non aveva ancora compiuto i 53 anni oltre a finestra e aspettativa vita, gli interessati sono una ristretta cerchia di persone. Per chi era nel retributivo e non poteva rimanere a casa dall'1/01/2012 con la pensione ed è stato obbligato a restare al lavoro per maturare l'emolumento pensionabile (età e finestre varie) maturerà una quota di retributivo che andrà ad aggiungersi a quanto aveva maturato con il retributivo. Il fatto di restare al lavoro, non è stata una nostra volontà, ma un OBBLIGO ed i contributi versati in quel breve periodo non possono andare persi!!!! Il legislatore ha voluto tagliare l'accumulo dei contributi per quei soggetti che di propria iniziativa vadano oltre il periodo in cui si matura sia il diritto alla pensione sia il diritto a ricevere l'assegno pensionistico (addirittura ad arrivare a 75 anni) in questo caso si deve essere consapevoli che pur lavorando non si accumulano i contributi maturati.
Ti ricordo che anche avessi raggiunto il 79% entro il 31/12/11 mai potrai raggiungere l'80% perchè tale sistema di calcolo nel retributivo NON esiste.
Quindi in quel caso, aggiungerai alla quota del 79% la quota "C" ovvero il rendimento dato dal montante contributivo annuale (33%) maturato dal 01/01/12 fino a quando cesserai dal servizio.
Cmq sia tale sommatoria (retributivo + contributivo) MAI potrà generare una pensione max superiore a quella che avresti maturato con il previgente sistema.
Questo ovviamente NON è il Vangelo ma quello che ho dedotto io.
Un saluto
Re: ass capo raggiunti 40 e 6 mesi
Premesso che le Leggi che disciplinano il nostro sistema pensionistico sono le medesime, aggiungo:
- 7/8 colleghi del mio comando che avevano al 31/12/11 raggiunto l'80% della loro pensione con età intorno ai 57 anni ed oltre, e se NON fosse stata approvata quella modifica alla Legge Fornero sarebbero stati in servizio fino a 60 anni per percepire il moltiplicatore di 5 volte la base pensionabile dell'ultimo anno (in buona sostanza è come se maturassi i contributi versati in 5 anni in un anno solo) hanno desistito e tutti andranno in pensione nell'anno in corso, ovvero alla prima opportunità possibile prevista dall'ordinamento, ovvero 57 anni + 12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di aspettativa di vita poichè gli è stato garantito che NON matureranno più nulla ai fini pensionistici avendo già raggiunto il loro max.
Invece ad altri 2 colleghi andati in pensione nel 2013 a 60 anni che in base alla prima stesura della Legge Fornero stanno già percependo il "molpiplicatore" di cui sopra che gli porta un aumento mensile di circa 150 Euro lorde, essendo la norma stata cambiata con effetto retroattivo dalla Legge di stabilità, si vedranno decurtare tale "bonus" e dovranno rendere quanto percepito.
- 7/8 colleghi del mio comando che avevano al 31/12/11 raggiunto l'80% della loro pensione con età intorno ai 57 anni ed oltre, e se NON fosse stata approvata quella modifica alla Legge Fornero sarebbero stati in servizio fino a 60 anni per percepire il moltiplicatore di 5 volte la base pensionabile dell'ultimo anno (in buona sostanza è come se maturassi i contributi versati in 5 anni in un anno solo) hanno desistito e tutti andranno in pensione nell'anno in corso, ovvero alla prima opportunità possibile prevista dall'ordinamento, ovvero 57 anni + 12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di aspettativa di vita poichè gli è stato garantito che NON matureranno più nulla ai fini pensionistici avendo già raggiunto il loro max.
Invece ad altri 2 colleghi andati in pensione nel 2013 a 60 anni che in base alla prima stesura della Legge Fornero stanno già percependo il "molpiplicatore" di cui sopra che gli porta un aumento mensile di circa 150 Euro lorde, essendo la norma stata cambiata con effetto retroattivo dalla Legge di stabilità, si vedranno decurtare tale "bonus" e dovranno rendere quanto percepito.
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