Aspettativa per motivi privati

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Bricco
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Aspettativa per motivi privati

Messaggio da Bricco »

Sono venuto a conoscenza della possibilità di richiedere alla superiore gerarchia un periodo, non superiore ad un anno di aspettativa (per motivi privati) per "gravi motivi di natura di natura personale", non utile ai fini contributivi, e non retribuita.
La necessità di sottoporsi ad una terapia psicologica cognitivo-comportamentale per disagio sociale dovuto ad aspetti emotivi (non considerato malattia), può essere considerata motivazione valida per la concessione di detta aspettativa da parte dell'Amministrazione?
Sono a conoscenza della possibilità di diniego per "esigenze di servizio", perchè vige in materia la discrezionalità.
Grazie


panorama
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

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ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

da panorama » sab giu 25, 2011 9:11 pm

DOMANDA:
Secondo quali modalità un carabiniere può chiedere l'aspettativa per motivi privati?

RISPOSTA:
L’aspettativa per motivi privati è regolata dal Codice dell’ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66/2010. In particolare, a mente di quanto sancito dagli articoli:
- 884: è prevista esclusivamente il personale in servizio permanente;
- 901:
• è disposta a domanda ed i motivi devono essere provati dall’interessato;
• non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno;
• la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio;
• l’interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio;
- 912: il periodo massimo di aspettativa fruibile (nel conteggio vanno ricomprese tutte le tipologie ad eccezione
di quelle specificate dallo stesso articolo) non può superare due anni in un quinquennio.
Evidenziamo, inoltre, che la posizione di aspettativa non fa cessare la posizione di stato giuridico che è quella di militari in servizio permanente e, pertanto, non esonera dagli obblighi connessi a detto stato. Tra questi, come precisato dall’art. 894 dello stesso Codice, esiste quello per cui “La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali”.
L’art. 18 della legge n. 183/2010 ha, recentemente, statuito che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Bricco
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da Bricco »

Panorama, grazie per avermi postato la definizione di "aspettativa per motivi privati".
Quanto su indicato, non soddisfa però la mia domanda.
Ciò che in sostanza chiedevo di sapere, è se la "documentazione prodotta dall’interessato", concernente nella necessità di sottoporsi ad una terapia dallo psicologo, per situazione di disagio relazionale, e non a causa di malattia, sia idonea a consentire l'accoglimento dell'istanza, indipendentemente dall'eventuale esigenza di servizio.
Grazie.
panorama
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

Per notizia.

Computo dell'anzianità di servizio, del periodo trascorso in aspettativa per motivi privati.
L'art. 18 della legge n. 599 del 1954, stabilisce l'incomputabilità del periodo trascorso in aspettativa per motivi privati ai fini dell'anzianità di carriera.
Nello stesso senso la circolare n. 7/3/125/G del 28 giugno 1996.

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18/05/2012 201003437 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 14/03/2012

Numero 02354/2012 e data 18/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 marzo 2012

NUMERO AFFARE 03437/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal 1° maresciallo dell'esercito OMISSIS, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, del periodo trascorso in aspettativa per motivi privati.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n……. recante data 8 giugno 2010, con la quale il Ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto
il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Visto il ricorso, predisposto in data 6 giugno 2001, ed i relativi allegati;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:
Il ricorso straordinario all'esame della sezione è rivolto all'annullamento del provvedimento prot. 04/153/A.2 del 12 febbraio 2001, con il quale si nega il riconoscimento del periodo trascorso in aspettativa per motivi privati, ai fini del computo dell'anzianità di servizio.
Invoca il ricorrente, a sostegno della propria richiesta, la sentenza n. 3719 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. lavoro, del 29 aprile 1997, in base alla quale l'anzianità di servizio è computata sulla durata del rapporto anziché sulla quantità del servizio prestato.

CONSIDERATO:

Controdeduce la relazione introduttiva propugnando l'infondatezza del gravame, e rilevando che la lettera della direzione generale per il personale militare del 18 gennaio 2001, alla quale è fatto espresso richiamo nel provvedimento impugnato, evidenzia che la legge n. 599 del 31 luglio 1954 prevede che il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non può essere riconosciuto ai fini del computo dell'anzianità di servizio . Evidenzia inoltre che la sentenza invocata nel ricorso fa stato solo tra le parti e per il caso deciso.

Il ricorso è infondato.

La Sezione condivide le conclusioni cui perviene la relazione ministeriale, sulla base della citata legge n. 599 del 1954, il cui art. 18 stabilisce l'incomputabilità del periodo trascorso in aspettativa per motivi privati ai fini dell'anzianità di carriera.
Nello stesso senso la circolare n. 7/3/125/G del 28 giugno 1996.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia infondato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
D.ssa Tiziana Tomassini
panorama
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

il ricorrente ha impugnato il diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010.

Il TAR chiarisce:

1) - Che pertanto dal tenore letterale di tale disposizione si desume che l’articolo 18 in esame ha previsto una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni rivolta a tutti i dipendenti pubblici senza esclusione alcuna;

2) - Che difatti, ove il legislatore ha voluto escludere i militari (o altre categorie di personale) lo ha fatto espressamente, come ad esempio proprio nel caso di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a proposito della mobilità tra pubblico e privato; in ragione della particolare connotazione ordinamentale e della funzione esercitata.

3) - che, viceversa, allorchè nulla è disposto la norma è da intendersi di portata generale, tanto più che l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni o mestieri è prevista in via generale non solo per i militari (cfr. l’articolo 894 del d.lgs. n. 66 del 2010) ma anche per i pubblici dipendenti (cfr. l’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a tal fine richiama l’articolo 60 del d.p.r. n. 3 del 1957);

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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07/05/2013 201300259 Sentenza Breve 1


N. 00259/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2013, proposto da:
A. A., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Franco Sabatini in Pescara, via Orazio, 123;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo, S.Domenico;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 8096 del 10 gennaio 2013 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto del Ministero della Difesa ha respinto l'istanza del ricorrente ad essere collocato in aspettativa per 12 mesi;

dell'atto datato 30.01.2013 con cui l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito-Sezione Staccata di Pescara ha notificato al ricorrente il suddetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabrizio Foglietti per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010.

Rilevato che tale articolo prevede che “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 23 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Che pertanto dal tenore letterale di tale disposizione si desume che l’articolo 18 in esame ha previsto una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni rivolta a tutti i dipendenti pubblici senza esclusione alcuna;

che, difatti, ove il legislatore ha voluto escludere i militari (o altre categorie di personale) lo ha fatto espressamente, come ad esempio proprio nel caso di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a proposito della mobilità tra pubblico e privato; in ragione della particolare connotazione ordinamentale e della funzione esercitata;

che, viceversa, allorchè nulla è disposto la norma è da intendersi di portata generale, tanto più che l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni o mestieri è prevista in via generale non solo per i militari (cfr. l’articolo 894 del d.lgs. n. 66 del 2010) ma anche per i pubblici dipendenti (cfr. l’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a tal fine richiama l’articolo 60 del d.p.r. n. 3 del 1957);

che, del resto, la norma appare tesa a consentire un graduale distacco dall’impiego pubblico (quindi sia per incoraggiare una fuoriuscita dall’impiego pubblico in genere per evidenti ragioni di risparmio sia al fine di consentire un tentativo di inserimento nella professione libera senza il timore di un distacco definitivo ed immediato dal posto di lavoro) e quindi ha una ratio che si presta ad essere estesa anche i dipendenti militari.

Ritenuto in conclusione che, per le ragioni esposte, il ricorso si manifesta fondato.

Ritenuto che le spese possano essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

Meglio metterlo in evidenza questo particolare in modo che tutti possono vederlo
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L’art. 18 della legge n. 183/2010 ha, recentemente, statuito che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

rigetto istanza di aspettativa formulata ex art. 15 septies d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502

art. 19 della legge n. 183/2010

Ricorso respinto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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25/06/2014 201406707 Sentenza Breve 1B


N. 06707/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05588/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5588 del 2014, proposto da:
R. M., rappresentato e difeso dall'avv. A. G., con domicilio eletto presso E. S. in Roma, via Gregorio XIII; 17/A Int 2;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento notificato il 23 aprile 2014 con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto ha rigettato l'istanza di aspettativa formulata dal dott. M.. ex art. 15 septies d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 ed ha ordinato allo stesso di presentarsi presso il comando di appartenenza il giorno successivo a quello di avvenuta notifica, nonché di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento notificato il 23 aprile 2014 con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, II Reparto, ha rigettato l’istanza di aspettativa formulata dal ricorrente ex art. 15 septies del D. L.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 ed ha ordinato allo stesso di presentarsi presso il comando di appartenenza il giorno successivo a quello di avvenuta notifica, nonché di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguenziale al provvedimento impugnato;

Considerato che il ricorrente, Capitano medico in forza al Policlinico Militare di OMISSIS, deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, in buona sostanza, la mancata applicazione della disposizione contenuta nell’art. 15 septies del decreto legislativo n. 502/1992 anche al personale militare, ritenendo che la specificità del relativo ordinamento, sancita dall’art. 19 della legge n. 183/2010, non sarebbe ostativa all’applicazione dell’istituto generale dell’aspettativa così come introdotto dal suddetto art. 15 septies;

Considerato che tale affermazione non appare condivisibile alla luce della particolare normativa che disciplina l’istituto dell’aspettativa per il personale militare, i cui principi si rinvengono nell’art. 884 del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), il quale definisce l’aspettativa quale posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal suddetto codice, mentre il successivo art. 894 prevede che la professione militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione ad eccezione dei medici, per i quali, peraltro, l’art. 210 del predetto decreto legislativo n. 66/2010 consente lo svolgimento anche dell’attività libero professionale in costanza di servizio;

Considerato, pertanto, che al personale militare possono essere concesse esclusivamente le aspettative così come individuate dalle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, tra le quali non può essere ricompresa l’aspettativa disciplinata dall’art.15 septies del decreto legislativo 502/1997; che concerne la disciplina dei contratti a tempo determinato nel comparto sanitario, e quindi materia estranea al rapporto di pubblico impiego svolto dal personale militare;

Considerato, infine, che l’avvenuta sottoscrizione in data 16 febbraio 2014 da parte del ricorrente del contratto con l’Ospedale OMISSIS di OMISSIS non può assumere nella fattispecie alcuna rilevanza, anche alla luce della situazione di oggettiva incompatibilità con lo status di militare del ricorrente, il quale ha proceduto alla sottoscrizione del contratto prima della definizione del procedimento amministrativo rivolto al rinnovo dell’aspettativa di cui godeva il ricorrente;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
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Re: Aspettativa per motivi privati

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diniego di accoglimento della istanza di collocamento in aspettativa per frequenza del corso di dottorato di ricerca.
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1) - il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 240 del 2010

2) - Alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2012 con ordinanza n. 3723/2012 questa Sezione respingeva l’istanza cautelare, avverso la quale il ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4933/2013, accoglieva l’appello ed, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado.

3) - A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 240/2012, dell’art. 2 della legge n. 476/1984, dell’art. 911, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010, nonché eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo, in buona sostanza, di essere titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al collocamento in aspettativa a seguito della sua ammissione al sopracitato corso di dottorato di ricerca.

Ricorso Accolto.

Personalmente formulo i miei auguri.

Il resto leggetelo qui sotto per comprendere tutta la vicenda.
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25/06/2014 201406708 Sentenza 1B


N. 06708/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07521/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7521 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. F., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco De Leonardis e Flavio Guidi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

OMISSIS, n.c.;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - n. MDGMIL1/II/ 4-4-……., notificato in data 30 agosto 2012, recante diniego di accoglimento della istanza di collocamento in aspettativa per frequenza del corso di dottorato di ricerca.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 21 ottobre 2012, depositato nei termini, il Dott. S. F. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. MDGMIL1/II/ 4-4-…., notificato in data 30 agosto 2012, recante diniego di accoglimento dell’istanza di collocamento in aspettativa per frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Storia d’Europa: società, politica, istituzioni” – XXVII ciclo, presso l’Università degli Studi della OMISSIS .

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 240 del 2010 ed eccesso di potere per insufficienza e genericità della motivazione e per illogicità e contraddittorietà.

Alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2012 con ordinanza n. 3723/2012 questa Sezione respingeva l’istanza cautelare, avverso la quale il ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4933/2013, accoglieva l’appello ed, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 8 maggio 2013, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, adottato in data 4 marzo 2013, prot. n. MDGMIL1/II/ 4-4-……, confermativo del precedente provvedimento di diniego dell’istanza di collocamento in aspettativa per frequenza del corso di dottorato di ricerca presentata dal ricorrente, del successivo provvedimento del Ministero della Difesa adottato in data 11 aprile 2013, prot. n. 0327/092/6.17.4, di trasferimento d’autorità del ricorrente presso il centro di addestramento OMISSIS, nella misura in cui tale provvedimento è utilizzato dall’Amministrazione a giustificazione del proprio provvedimento di conferma del diniego di aspettativa, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguenziale e, segnatamente, dell’atto di designazione d’impiego, con il quale veniva avviato il procedimento di trasferimento d’autorità.

Nel frattempo con ordinanza n. 1515/2013 il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare ed ordinava al Ministero della Difesa di pronunciarsi sulla pretesa di parte ricorrente all’aspettativa per frequentare il corso di dottorato di ricerca di cui è causa.

A sostegno del gravame il ricorrente ripropone le censure dedotte nel ricorso introduttivo proposto avverso il diniego originario, mentre avverso i nuovi profili di motivazione del diniego, connessi al procedimento di trasferimento del ricorrente, deduce censure di sviamento di potere per insufficienza, contraddittorietà e perplessità della motivazione e per travisamento dei fatti.

Con successivi motivi aggiunti, depositati il 23 settembre 2013, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. MDGMIL1/II/…../2013 del 6 giugno 2013 con il quale confermando il secondo diniego, ha rigettato per la terza volta l’istanza di collocamento in aspettativa formulata dal ricorrente al fine di frequentare il corso di dottorato di ricerca in “Storia d’Europa: società, politica, istituzioni” – XXVII ciclo, presso l’Università degli Studi della OMISSIS.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto vari profili, contestando la necessità del disposto trasferimento presso il Centro di Addestramento OMISSIS, pianificato al fine di alimentare una forte carenza di Ufficiali presso lo stesso.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Oggetto del ricorso introduttivo del giudizio è il provvedimento del Ministero della Difesa con il quale si respinge la domanda di collocamento in aspettativa presentata dal ricorrente, Capitano del ruolo speciale delle Armi in servizio permanente, per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in “Storia d’Europa: società, politica, istituzioni” – XXVII ciclo, presso l’Università degli Studi della OMISSIS.

Tale diniego, già preannunciato al ricorrente con atto del 25 giugno 2012, veniva giustificato sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’Ufficiale, pilota di elicotteri, è una risorsa altamente qualificata e pregiata per le Forze Armate; b) l’Amministrazione della Difesa ha investito ingenti risorse economiche per la sua formazione; c) il personale di volo del reparto di appartenenza è costantemente impiegato nei teatri operativi in ambito internazionale; d) l’eventuale frequenza del dottorato in argomento non avrebbe alcuna ricaduta positiva sull’Amministrazione tenuto conto della specialità a cui appartiene il ricorrente vista la professionalità e le relative mansioni a cui lo stesso è adibito.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, terzo comma, della legge n. 240/2012, dell’art. 2 della legge n. 476/1984, dell’art. 911, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010, nonché eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo, in buona sostanza, di essere titolare di un vero e proprio diritto soggettivo al collocamento in aspettativa a seguito della sua ammissione al sopracitato corso di dottorato di ricerca.

Il ricorso si appalesa fondato per le considerazioni che seguono.

Va osservato che l’istituto dell’aspettativa del pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 2 della legge n. 476 del 1984, allo scopo di favorire la partecipazione ai suddetti corsi dei pubblici dipendenti.

La norma prevedeva il diritto pieno del dipendente pubblico al collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso. Successivamente l’art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001 aggiunse due periodi al primo comma del predetto art. 2 legge n. 476/1984 prevedendo per l’interessato il collocamento in aspettativa con conservazione del trattamento economico, in caso di ammissione ai corsi di dottorato senza borsa di studio o con rinuncia ad essa. Tale disciplina, che si basa su un diritto pieno del pubblico dipendente all’aspettativa con conservazione del trattamento economico, è stata poi recepita, per il personale militare, dall’art. 911 del D., L.vo n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) a far data dalla sua entrata in vigore (9 ottobre 2010). In questo quadro normativo si inserisce la recente modifica dell’art. 2 della richiamata legge n. 476/1984, operata dall’art. 19, terzo comma, della legge n. 240 del 2012, che ha subordinato la concessione dell’aspettativa ad una valutazione di compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente.

Tale modifica non stravolge, a parere del Collegio, la natura dell’istituto in questione, nel senso che il collocamento in aspettativa, così come un suo eventuale diniego, è subordinato ad un attenta valutazione da parte dell’Amministrazione delle sue esigenze organizzative, di cui la stessa deve rendere conto fornendo una motivazione rigorosa che, nel caso di diniego, esprima le oggettive ragioni di incompatibilità del richiesto collocamento in aspettativa con le esigenze dell’Amministrazione.

Nel caso di specie le ragioni addotte dall’Amministrazione per negare l’aspettativa non appaiono in linea con il dettato normativo, né vengono indicati gli elementi di fatto posti a fondamento della situazione di incompatibilità della richiesta aspettativa con le accertate esigenze dell’Amministrazione stessa.

Infatti non può certo ragionevolmente sostenersi quale ragione ostativa all’aspettativa il fatto che il ricorrente venga considerato come una risorsa altamente giustificata, grazie anche ai notevoli investimenti sostenuti dall’Amministrazione per la sua formazione, atteso che trattasi di valutazione concernente le caratteristiche professionali del ricorrente che di per sé non possono ritenersi configgenti con le esigenze operative dell’Amministrazione.

Né, d’altra parte, può considerarsi quale valida ragione ostativa il fatto che il ricorrente appartiene ad un reparto costantemente impegnato in operazioni internazionali, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, la situazione organica del reparto in cui opera il ricorrente non appare deficitaria, per cui la sua operatività non risulterebbe pregiudicata dalla concessione della richiesta aspettativa. Anche l’ulteriore considerazione espressa dall’Amministrazione per negare l’aspettativa, ossia che la frequenza del dottorato in questione non avrebbe alcuna ricaduta positiva per l’Amministrazione, non appare condivisibile in quanto si pone al di fuori del dettato normativo che impone la valutazione di compatibilità dell’aspettativa con le più volte richiamate esigenze operative dell’Amministrazione, ma costituisce un ingiustificato apprezzamento circa l’utilità per la stessa della frequenza del dottorato da parte del proprio dipendente.

La fondatezza delle censure testè esaminate comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio proposto avverso il diniego dell’aspettativa così come richiesta dal ricorrente.

Con due successivi motivi aggiunti, depositati l’8 maggio 2013 ed il 23 settembre 2013, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli ulteriori provvedimenti di diniego dell’aspettativa e dei correlati provvedimenti con i quali si dispone il suo trasferimento d’autorità presso il centro di addestramento OMISSIS.

Premesso, in punto di fatto, che l’Amministrazione della Difesa in data 3 luglio 2013, ha comunicato al ricorrente il suo collocamento in aspettativa per motivi di studio a seguito delle ordinanze cautelari pronunciate dal Consiglio di Stato in suo favore, il Collegio ritiene che il trasferimento d’autorità del ricorrente sfugge alle dedotte censure atteso che risulta adottato allo scopo di sopperire a specifiche vacanze organiche dell’Ufficio personale del Centro di Addestramento OMISSIS che sono state evidenziate sufficientemente dall’Amministrazione, con la conseguenza che il disposto trasferimento d’autorità si appalesa legittimo.

Conclusivamente, il ricorso introduttivo va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego dell’aspettativa per motivi di studio, mentre i successivi motivi aggiunti proposti avverso il trasferimento d’autorità del ricorrente vanno respinti.

Si rinvengono, tuttavia, valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, mentre respinge i successivi motivi aggiunti.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
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Re: Aspettativa per motivi privati

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mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - Con foglio n. 343165/13 del 27.11.2013, il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

O R D I N A N Z A - del 13/02/2014

IL TAR LOMBARDIA sede di Milano con la presente ORDINANZA precisa:

2) - richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;

3) - il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;

4) - d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;

5) - pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;

6) - il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;

ACCOLTA
------------------------------------------------------------------------------

13/02/2014 201400253 Sospensive 1


N. 00253/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:

D. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;

dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;

del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli ha negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;

che l’atto impugnato, nella sua motivazione, ha citato la specificità della Forze di Polizia, così come riconosciuto dagli stessi artt. 18 e 19 della L. n. 183 su citata, e la disposizione ostativa di cui all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali” ed è “altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio (…)”;

che, in particolare, l’amministrazione ha specificato che anche durante il periodo di aspettativa il personale del Corpo interessato continua a mantenere le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di modo che l’attività imprenditoriale che il ricorrente vorrebbe intraprendere si porrebbe in insanabile contrasto con tale tipo di funzioni;

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;

che, d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;

che, pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;

che il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;

che sussistono dunque i presupposti per la concessione dell’invocata cautela;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie l’istanza cautelare, e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ai fini del riesame.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 giugno 2014.

Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014

--------------------------------------------------------------------------------

Sentenza sulla questione di cui sopra.
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Il Tar di Milano dichiara

1) - Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.

Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------

11/07/2014 201401820 Sentenza 1


N. 01820/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:
D. R., rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento
dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;

dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;

del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2014, il sig. R. D., appuntato della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli aveva negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione di Pescara, sede distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

La causa passava infine in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2014.

Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.

Sussistono idonee circostanze ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., in relazione al comportamento processuale delle parti e all’accoglimento dell’istanza cautelare, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

Accolto

art. 12 della legge n. 599 del 1954
--------------------------------------------------
1) - risarcimento del danno, subito dal ricorrente per effetto della mancata concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.

2) - Il Ministero della difesa, difatti, dopo avere affermato l’esclusiva competenza a decidere in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, da cui il militare dipende funzionalmente – e nonostante il nulla osta da questi formalmente espresso in data 31.10.2008 – si è limitato a respingere la domanda, evidenziando che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 599 del 1954, il sottufficiale non può esercitare incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri.

3) - egli si è dovuto porre anzi tempo in quiescenza.

IL TAR DI CATANZARO sentenzia:

4) - All’illegittimità dell’atto, segue l’affermazione del diritto al risarcimento del danno morale subìto per il pensionamento anticipato cui il ricorrente è stato indotto ed il cui importo può essere equitativamente liquidato in diecimila euro.

Il resto leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201402034 2014-11-28


N. 02034/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2010, proposto da:
F. G., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, Via Buccarelli, 49;

contro
Ministero della Difesa;

per l'annullamento
per il risarcimento del danno, subito dal ricorrente per effetto della mancata concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, impugna il decreto 4.5.2009 prot. N.M.D. GMIL II 6 4 00/210729, che gli ha negato la collocazione in aspettativa non retribuita, per motivi privati, al fine di poter assumere l’incarico di collaboratore del sindaco di OMISSIS per l’ausilio nello svolgimento delle funzioni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana conferite ai comuni dal c.d. “pacchetto sicurezza” (legge n. 125 del 2008).

Il Ministero della difesa, difatti, dopo avere affermato l’esclusiva competenza a decidere in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, da cui il militare dipende funzionalmente – e nonostante il nulla osta da questi formalmente espresso in data 31.10.2008 – si è limitato a respingere la domanda, evidenziando che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 599 del 1954, il sottufficiale non può esercitare incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri.

Contestualmente, chiede la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal fatto che, per assumere l’incarico propostogli, egli si è dovuto porre anzi tempo in quiescenza.

L’amministrazione non si è costituita per difendersi.

All’udienza del 21.11.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, la motivazione posta a sostegno dell’atto impugnato è del tutto apparente, limitandosi essa a rimarcare l’obbligo del militare di non assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei doveri d’istituto.

Viceversa, la domanda di aspettativa non retribuita avanzata dal dipendente è funzionale proprio a superare l’applicazione del divieto, attesa la temporanea sottrazione all’obbligo di adempiere i predetti doveri che ne deriva, in caso di accoglimento dell’istanza.

Alla P.A. era dunque richiesta una valutazione comparata dell’interesse secondario, sotteso all’arricchimento della formazione culturale e professionale dell’interessato, con l’interesse pubblico primario, rappresentato dal buon andamento della Forza armata di appartenenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 5 agosto 2010 n. 30145), tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie, incluso il nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica, da cui il militare dipendeva funzionalmente.

All’illegittimità dell’atto, segue l’affermazione del diritto al risarcimento del danno morale subìto per il pensionamento anticipato cui il ricorrente è stato indotto ed il cui importo può essere equitativamente liquidato in diecimila euro.

Alla soccombenza, segue la condanna della P.A. alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto 4.5.2009 prot. N.M.D. GMIL II 6 4 00/210729 e condanna il Ministero della difesa al pagamento della somma di euro diecimila in favore del ricorrente.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi millecinquecento euro, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
Emiliano Raganella, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014
antoniope
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da antoniope »

Domanda: chi chiede l’aspettativa per motivi privati per 1 anno, l’art. 901 comma 6 del Codice Ordinamento Militare recita: Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento.
Chiedo se l’anno di aspettativa può essere riscattato a titolo oneroso per non perderlo ai fini della maturazione a pensione.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
------------------------------

1) - restituzione delle somme percepite dal ricorrente per attività extraprofessionale, non autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 894 del d. lg. n. 66/10 e 53, comma 7 del d. lg. n. 165/01,


2) - art.53 del d.lg. n. 165/2001

3) - ha chiesto ed ottenuto un congedo di durata biennale per assistere la madre e la sorella, entrambe disabili, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l. n. 53/2000, che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di congedo.

Il TAR di Bari precisa:

4) - La violazione del divieto in rassegna resta pertanto chiaramente regolata dal comma 7 dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001, in quanto norma generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici tenuti al rispetto del regime di esclusività del rapporto di lavoro, non avendo rilevanza il fatto che l’attività lavorativa svolta a titolo oneroso non fosse consentita perché oggetto di uno specifico divieto, come nel caso in decisione, o perché non autorizzata, in quanto, in entrambi i casi, l’Amministrazione di appartenenza ha subito una lesione della propria autonomia organizzativa, che esige una riparazione.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.

N.B.: quanto qui sotto, serve per esempio ad altri.
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SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201601484, - Public 2016-12-30 –

Pubblicato il 30/12/2016

N. 01484/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2014, proposto da:
L. L., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, in Bari, piazza Massari, n. 6;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento
del provvedimento Prot. M-D.ABA002/24695, adottato il 10.12.13 dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - OMISSIS - Servizio amministrativo, notificato in pari data, recante richiesta di restituzione delle somme percepite dal ricorrente per attività extraprofessionale, non autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 894 del d. lg. n. 66/10 e 53, comma 7 del d. lg. n. 165/01, in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, di cui non si conoscono data di emissione, estremi e contenuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, avv. Luca Parillo e avv. dello Stato Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, OMISSIS dell’Aeronautica militare dell’Esercito italiano, insorge avverso il provvedimento di recupero, disposto ai sensi dell’art. 53 comma 7 del d.lg. 165/2001, delle retribuzioni che ha percepito per la prestazione di attività lavorativa durante un periodo biennale – dal 23 agosto 2010 al 22 agosto 2012 - di congedo dal servizio richiesto per assistere due suoi familiari disabili.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7 del d.lg. n. 165/2001 – eccesso di potere.

Ai sensi dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001, richiamato nel provvedimento, il Ministero della Difesa avrebbe dovuto procedere all’escussione del datore di lavoro e, solo se infruttuosa, il ricorrente.

2) Sviamento ed eccesso di potere – illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 7 del d.lg. n. 165/2001 per violazione dell’art. 36 e dell’art. 97 della Costituzione.

Fermo il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, l’art. 53 del d.lg. 165/2001 sarebbe incostituzionale perché priva il lavoratore del corrispettivo della prestazione resa durante un periodo di legittima astensione dal servizio di appartenenza, anche se non risulta provato che l’Amministrazione datrice di lavoro abbia per questo subito alcun danno, risolvendosi l’automatica attribuzione di detto compenso alla p.a. in un arricchimento senza causa.

3) Eccesso di potere per sviamento – difetto di motivazione – genericità ed incompletezza.

Proprio una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001 avrebbe imposto una motivazione più esplicita sulla causa giustificativa del recupero dei compensi di spettanza del ricorrente e sull’ammontare delle somme da corrispondere.

Resiste l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 855/2014 il Collegio ha rimesso la questione di costituzionalità dell’art.53 del d.lg. n. 165/2001 alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 90/2015, l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, prospettando profili di giurisdizione della Corte dei conti sulle questioni di merito già all’esame del giudice rimettente.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, in subordine, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, mentre la difesa erariale ha eccepito la carenza di giurisdizione e, in subordine, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La questione di giurisdizione deve essere risolta a favore del giudice amministrativo.

Infatti la controversia, avendo ad oggetto il provvedimento di accertamento dei presupposti dell’obbligo di versamento dei compensi percepiti dal dipendente pubblico, resta attratta alla giurisdizione amministrativa ex art. 3 ed art. 63, comma 4 del d.lg. n. 165/2001, stante il regime pubblicistico del rapporto di impiego in questione.

La giurisdizione contabile subentra, infatti, nella fase successiva del procedimento quando, accertato il credito della p.a., il debitore non abbia provveduto a soddisfarlo.

Venendo al merito della questione risulta che il OMISSIS L.. ha chiesto ed ottenuto un congedo di durata biennale per assistere la madre e la sorella, entrambe disabili, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l. n. 53/2000, che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di congedo.

Non ricorre, pertanto, l’ipotesi disciplinata dall’art. 896 del d.lg. n. 66/2010, che consente lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del personale militare purché autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza, ma la violazione del divieto assoluto di attendere ad attività lavorativa durante il congedo per l’assistenza al familiare disabile, non derogabile neppure con l’autorizzazione del datore pubblico; ne sarebbe, in caso contrario, vanificata la finalità solidaristica e smentita la natura di atto vincolato che riveste il provvedimento di collocamento in congedo del lavoratore per tali finalità.

Incontestato, dunque, il fatto che il ricorrente ha svolto attività lavorativa in violazione di detto divieto, deve stabilirsi se gli importi che egli ha percepito a titolo di retribuzione, siano ex lege attribuiti alla p.A. di appartenenza, in applicazione del comma 7 dell’art. 53 d.lg. n. 165/2001.

Né conduce a conclusioni diverse il fatto che non si tratti, nel caso in decisione, di un incarico non soggetto ad autorizzazione, ma vietato in assoluto dall’art. 4 comma 2 della l. 53/2000.

In generale, infatti, se il versamento alla casse pubbliche dei compensi percepiti per incarichi retribuiti non autorizzati serve a compensare l’Amministrazione, cui è stato precluso di valutare se autorizzare o non autorizzare detti incarichi, perché inevitabilmente sottraggono le energie lavorative del dipendente, a maggior ragione la disposizione dovrà essere applicata quando la p.a., senza spazio per valutazioni discrezionali, abbia dovuto accordare il congedo per la cura di un interesse prevalente, ma il dipendente abbia impiegato il suo tempo e le sue energie per un suo interesse privato, non meritevole di analoga tutela, anzi, incompatibile con lo status di dipendente pubblico.

La violazione del divieto in rassegna resta pertanto chiaramente regolata dal comma 7 dell’art. 53 del d.lg. n. 165/2001, in quanto norma generale applicabile a tutti i dipendenti pubblici tenuti al rispetto del regime di esclusività del rapporto di lavoro, non avendo rilevanza il fatto che l’attività lavorativa svolta a titolo oneroso non fosse consentita perché oggetto di uno specifico divieto, come nel caso in decisione, o perché non autorizzata, in quanto, in entrambi i casi, l’Amministrazione di appartenenza ha subito una lesione della propria autonomia organizzativa, che esige una riparazione.

Non può infine condividersi la tesi esposta nel ricorso secondo la quale il Ministero avrebbe dovuto recuperare presso il datore di lavoro del ricorrente le somme da questi maturate a titolo di retribuzione.

In realtà la disposizione va interpretata nel senso che il compenso debba essere preventivamente richiesto all'ente erogante solo se non sia stato ancora pagato al dipendente.

Infondato è infine l’addebito di genericità del provvedimento perché non indicherebbe l’ammontare delle somme da versare.

L’importo risulta, infatti, chiaramente indicato nella relazione allegata alla nota n. 1657 del 10.9.2013 del Dipartimento della Funzione pubblica (all. 3 della nota di deposito in data 8.3.2014 dell’Avvocatura dello Stato).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. L. L. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa in € 1000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo





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Re: Aspettativa per motivi privati

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Il Ministero della Difesa vince in Appello al CdS.
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1) - L'interessato rappresentava la volontà di avviare un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale nel settore metalmeccanico, ed in particolare nella produzione di software e nella manutenzione di hardware.

Il CdS precisa:

2) - La controversia verte sulla questione dell’applicabilità al personale militare in regime di diritto pubblico degli istituti della dispensa dal servizio e del collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio in ipotesi di avviamento di un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale al fine di esercitarne il mestiere, il commercio o l’industria.

3) - L’ordinamento militare è oggi regolamentato dal testo unico adottato con il D.lvo n. 66/2010 (cd codice dell’ordinamento militare), il quale disciplina espressamente agli artt. 894 e 901 il regime, rispettivamente, delle incompatibilità professionali e dell’aspettativa per motivi privati.

4) - L’art. 894 cit., in particolare, fissa al comma 1 il principio generale secondo cui la professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, stabilendo invece al comma 2 che essa è altresì incompatibile, tra le altre cose, con l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio.

5) - L’art. 901 cit. regolamenta invece le modalità per la richiesta e la concessione dell’aspettativa per motivi privati, espressamente subordinata alla valutazione da parte dell’amministrazione di appartenenza delle esigenze di servizio.

6) - Completa il quadro normativo di riferimento l’art. 18 della Legge n. 183/2010, che consente ai dipendenti pubblici in generale il collocamento in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

N.B.: Cmq. per completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto per meglio comprendere tutte le norme che ci riguardano.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201701317
- Public 2017-03-23 -


Pubblicato il 23/03/2017


N. 01317/2017REG.PROV.COLL.
N. 03923/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Pietro Gu.. non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza in forma semplificata del TAR Puglia - Bari, sez. III, n. 111/2016, resa tra le parti e concernente il diniego di collocamento dell’appellato in aspettativa per un anno, ai fini dell’avviamento di attività commerciale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Pietro Gu.., tenente dell’Esercito Italiano, ha presentato al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, istanza in data 30.4.2015 di collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio ai sensi dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 giugno 2015, rappresentando la volontà di avviare un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale nel settore metalmeccanico, ed in particolare nella produzione di software e nella manutenzione di hardware.

A fronte del diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza, lo stesso ha spiegato ricorso, accolto in prime cure con compensazione delle spese di lite.

Avverso la decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa concludendo per la integrale riforma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.

L’appellato non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione dell’applicabilità al personale militare in regime di diritto pubblico degli istituti della dispensa dal servizio e del collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio in ipotesi di avviamento di un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale al fine di esercitarne il mestiere, il commercio o l’industria.

Giova al riguardo precisare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 3 del D.lvo n. 165/2001 pone il principio generale secondo cui determinate categorie di pubblici dipendenti, tra cui il personale militare, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

L’ordinamento militare è oggi regolamentato dal testo unico adottato con il D.lvo n. 66/2010 (cd codice dell’ordinamento militare), il quale disciplina espressamente agli artt. 894 e 901 il regime, rispettivamente, delle incompatibilità professionali e dell’aspettativa per motivi privati.

L’art. 894 cit., in particolare, fissa al comma 1 il principio generale secondo cui la professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, stabilendo invece al comma 2 che essa è altresì incompatibile, tra le altre cose, con l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio.

L’art. 901 cit. regolamenta invece le modalità per la richiesta e la concessione dell’aspettativa per motivi privati, espressamente subordinata alla valutazione da parte dell’amministrazione di appartenenza delle esigenze di servizio.

Completa il quadro normativo di riferimento l’art. 18 della Legge n. 183/2010, che consente ai dipendenti pubblici in generale il collocamento in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

L'aspettativa, in tal caso, è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. La norma consente che nel suddetto periodo non trovino applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo tuttavia quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale ultima disposizione, in particolare, pone una deroga al divieto, generalizzato, per tutti i pubblici dipendenti, di esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati limitatamente a talune categorie di soggetti (dirigenti delle pubbliche amministrazioni, appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato), salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, puntualizzando tuttavia al suo nono comma che “Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Osserva il Ministero della Difesa appellante che il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle suddette norme, ritenendo di potere ravvisare un rapporto di regola/eccezione tra l’art. 901 del D.lvo n. 66/2010 (che prevede in generale ed in modo innominato la concessione dell’aspettativa ai militari per motivi privati) e l’art. 894 del medesimo decreto (che elenca le incompatibilità a svolgere attività di commercio, industria, professione), similmente a quanto previsto, per i pubblici impiegati in genere, dall’art. 18 della Legge n. 183/2010 (che regola in generale l’istituto dell’aspettativa) e dall’art. 53 del D.lvo n. 165/2001 (che disciplina il regime delle incompatibilità) e traendo poi da questa falsa premessa l’indebita conclusione che l’amministrazione avrebbe dovuto riqualificare l’istanza, presentata dal militare ai sensi dell’art. 18 cit., sub specie di domanda di aspettativa per motivi privati ai sensi dell’art. 901 cit., e procedere quindi alla valutazione comparativa – nella specie omessa – delle esigenze private con quelle organizzative ai fini del perseguimento del pubblico interesse.

La prospettazione ricostruttiva offerta in prime cure, come esattamente rilevato dall’amministrazione appellante, oltre che non convincente sul piano argomentativo, si appalesa del tutto destituita di fondamento in punto di diritto ostandovi il chiaro disposto normativo.

Sul piano argomentativo, infatti, la pretesa di esigere dall’amministrazione la riqualificazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/2010 sotto la rubrica dell’art. 901 del codice dell’ordinamento militare non trova alcuna giustificazione logica, atteso che l’art. 901 è deputato a regolamentare i soli casi, effettivamente innominati, di richieste di congedi ed aspettative per motivi privati, non predeterminabili dal Legislatore e non suscettibili di essere rappresentati in un elenco che non sia meramente esemplificativo e, dunque, giammai tassativo. Pertanto, l’art. 901 cit. non potrebbe mai porsi in rapporto di genere a specie rispetto all’art. 894 del medesimo codice, il quale ultimo, invece, disciplina il regime (questo sì tassativo e nominato) delle incompatibilità (la professione, il mestiere, il commercio, l’industria).

Sul piano del diritto positivo, invece, dalla piana lettura delle disposizioni di cui in premessa si evince la chiara volontà del legislatore di stabilire un divieto assoluto per il personale militare in regime di pubblico impiego di esercitare il commercio o l’industria, di svolgere alcuna professione e di assumere impieghi alle dipendenze di privati, ostandovi il testuale disposto di cui agli artt. 894 D.lvo n. 66/2010 e 23 bis del D.lvo n. 165/2001, quest’ultimo richiamato dall’art. 18 della Legge n. 183/2010.

La ratio dell’esclusione per gli appartenenti alle forze armate dal novero dei soggetti destinatari della disposizione generale di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010 può ragionevolmente rinvenirsi nella volontà legislativa di riconnettere rilevanza alla specificità che connota lo status di militare, e trova conferma a livello di diritto positivo sia nell’ambito della disciplina specifica di settore (il codice dell’ordinamento militare) sia in quella generale del pubblico impiego, privatizzato e non.

Quanto al primo rilievo, infatti, l’art. 894 del codice dell’ordinamento militare pone un regime preciso delle incompatibilità, addirittura assoluto per il caso dell’esercizio dell’industria, del commercio e del mestiere (comma 2), non contemplando nemmeno la clausola di salvaguardia dell’eventuale diversa previsione contenuta in leggi speciali, prevista invece per l’esercizio della professione (comma 1).

Quanto al secondo aspetto, invece, fermo il regime generale delle incompatibilità (artt. 53 del D.lvo n. 165/2011 e 60 del Testo unico n. 3/1957), la deroga pure contemplata nell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per determinate categorie di pubblici impiegati non contrattualizzati, è espressamente esclusa – comma 9 del medesimo articolo - nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di tal ché del tutto correttamente il Legislatore ha inserito nel corpo dell’art. 18 della legge n. 183/2010 l’espresso richiamo all’art. 23 bis del D.lvo n. 165/2001, ad ulteriore conferma dell’inderogabilità assoluta per gli appartenenti alle forze armate del regime delle incompatibilità positivamente stabilite per tutti i pubblici impiegati in genere e derogate per espressa previsione legislativa solo per taluni di essi.

L’appello, pertanto, per le considerazioni che precedono, merita accoglimento.

La novità della questione consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Filippo Patroni Griffi





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Re: Aspettativa per motivi privati

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Il CdS Accoglie l'appello del ricorrente.

1) - il ricorrente era collocato in congedo straordinario per motivi di studio dal 6 marzo 2007 al 5 febbraio 2009 con perdita della retribuzione dell’anzianità di servizio, nonché dei provvedimenti che disponevano la ripetizione delle retribuzioni erogate;

2) - ed i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione del credito erariale su partita di stipendio n. -OMISSIS- del 2 marzo 2010;

3) - Per oltre due anni egli aveva regolarmente frequentato i corsi di dottorato, con svolgimento delle connesse attività di studio e di ricerca.

4) - In data 7 dicembre 2009, l’appellante presentava una domanda per rientrare in servizio, poiché impossibilitato a frequentare il corso di dottorato, in conseguenza di sopravvenuti impegni familiari, e chiedeva, dunque, nel contempo di usufruire dei previsti periodi di aspettativa per educazione ed assistenza a figli minori dal 6 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.

5) - In data 4 marzo 2009, l’Amministrazione gli notificava il decreto, oggetto di gravame, col quale disponeva il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio, per il precedente biennio (dal 6 febbraio 2007 al 5 febbraio 2009); contestualmente gli comunicava la trattenuta mensile dello stipendio, fino all’integrale ripetizione delle somme dovute.

Il CdS precisa:

6) - Infatti, lo studio e la ricerca trovano una protezione a livello costituzionale e, nel caso in cui essi non possano continuare, non può essere disposto retroattivamente il recupero di quanto è stato corrisposto: diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso per cui coloro che si sono dedicati allo studio ed alla ricerca, e poi trovino un posto di lavoro, dovrebbero restituire quanto ricevuto ove intendano svolgere l’attività lavorativa.

7) - Anche in questo caso, le scelte di vita non possono essere condizionate dalla prospettiva di dover restituire quanto percepito durante una fase di studio e di ricerca, la cui rilevanza non può essere retroattivamente eliminata.

- Ne discende che l’appello è fondato, non sussistendo un fondamento normativo alla pretesa della p.a. di recupero degli assegni, nell'ipotesi di mancato conseguimento del titolo.


N.B.: Congratulazioni al collega che ha lottato fino in fondo. Bravo.
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Re: Aspettativa per motivi privati

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Il TAR Catania accoglie il ricorso

Personale Ufficiale.

- è stata rigettata la richiesta del ricorrente di congedo straordinario senza assegni avanzata ai sensi dell’art 1506 del decreto legislativo n. 66/2010.

1) - Il ricorrente, Tenente di vascello vincitore di una borsa di studio presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Palermo,

Il TAR precisa:

2) - Ne consegue che l’Amministrazione, a fronte della richiesta dell’interessato di poter frequentare la scuola di specializzazione pur non rientrando fra i soggetti rientranti nell’ambito dei posti disponibili ai sensi dell’art. 753, primo comma, può concedere il beneficio dell’aspettativa per motivi privati (o altro istituto idoneo) al fine di consentire al dipendente di conseguire la specializzazione, previa valutazione di compatibilità con le esigenze organizzative (valutazione che nel caso di specie ha dato esito positivo) e con applicazione, per l’appunto, del regime di aspettativa per motivi privati (o di altro istituto idoneo)

3) - Né varrebbe obiettare che la richiesta del ricorrente fosse di tenore parzialmente diverso, avendo egli fatto riferimento al congedo straordinario senza assegni, essendo noto che anche gli atti amministrativi e quelli confluiti nel procedimento devono essere interpretati ai sensi degli artt. 1362 e seguenti c.c., con la conseguenza che occorre aver riguardo, tra l’altro, all’effettiva intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) - e nella specie quella del ricorrente consisteva evidentemente nella possibilità di frequentare la scuola di specializzazione, indipendentemente dal regime giuridico applicabile alla sua richiesta - alla buona fede (art. 1366 c.c.) - la quale imponeva nel caso di specie di valutare l’interesse effettivamente perseguito dal ricorrente - al principio di conservazione (art. 1367 c.c.) - secondo cui le espressioni usate devono intendersi nel senso che abbiano qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne abbiano alcuno - nonché al principio (art. 1369 c.c.) secondo cui le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto dell’atto.
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