ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

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Marco0064

Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da Marco0064 »

ok sandalphon..


metatron
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da metatron »

Marco0064 ha scritto:ok sandalphon..
?
Marco0064

Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da Marco0064 »

matatron futuro di luce ..non conosci l'angeologia probabilmente.. ma tu metatron dei video giochi..
metatron
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da metatron »

Marco0064 ha scritto:matatron futuro di luce ..non conosci l'angeologia probabilmente.. ma tu metatron dei video giochi..
no, non sono molto ferrata in cabala&affini
Marco0064

Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da Marco0064 »

angelologia..
metatron
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da metatron »

Marco0064 ha scritto:angelologia..
l'angeologia mi darà una mano con l'aspettativa?
Marco0064

Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da Marco0064 »

abbi fede e prega e tutto sara' possibile.. io dico che potresti dire alla montagna sollevati e buttati in mare..
panorama
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da panorama »

mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - Con foglio n. 343165/13 del 27.11.2013, il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

O R D I N A N Z A - del 13/02/2014

IL TAR LOMBARDIA sede di Milano con la presente ORDINANZA precisa:

2) - richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;

3) - il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;

4) - d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;

5) - pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;

6) - il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;

ACCOLTA
------------------------------------------------------------------------------

13/02/2014 201400253 Sospensive 1


N. 00253/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:

D. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;

dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;

del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli ha negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;

che l’atto impugnato, nella sua motivazione, ha citato la specificità della Forze di Polizia, così come riconosciuto dagli stessi artt. 18 e 19 della L. n. 183 su citata, e la disposizione ostativa di cui all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali” ed è “altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio (…)”;

che, in particolare, l’amministrazione ha specificato che anche durante il periodo di aspettativa il personale del Corpo interessato continua a mantenere le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di modo che l’attività imprenditoriale che il ricorrente vorrebbe intraprendere si porrebbe in insanabile contrasto con tale tipo di funzioni;

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;

che, d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;

che, pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;

che il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;

che sussistono dunque i presupposti per la concessione dell’invocata cautela;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie l’istanza cautelare, e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ai fini del riesame.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 giugno 2014.

Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014

--------------------------------------------------------------------------------

Sentenza sulla questione di cui sopra.
-------------------------------------------------------------------------------

Il Tar di Milano dichiara

1) - Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.

Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------

11/07/2014 201401820 Sentenza 1


N. 01820/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:
D. R., rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento
dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;

dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;

del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2014, il sig. R. D., appuntato della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli aveva negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione di Pescara, sede distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

La causa passava infine in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2014.

Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.

Sussistono idonee circostanze ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., in relazione al comportamento processuale delle parti e all’accoglimento dell’istanza cautelare, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
panorama
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da panorama »

Accolto

art. 12 della legge n. 599 del 1954
--------------------------------------------------
1) - risarcimento del danno, subito dal ricorrente per effetto della mancata concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.

2) - Il Ministero della difesa, difatti, dopo avere affermato l’esclusiva competenza a decidere in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, da cui il militare dipende funzionalmente – e nonostante il nulla osta da questi formalmente espresso in data 31.10.2008 – si è limitato a respingere la domanda, evidenziando che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 599 del 1954, il sottufficiale non può esercitare incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri.

3) - egli si è dovuto porre anzi tempo in quiescenza.

IL TAR DI CATANZARO sentenzia:

4) - All’illegittimità dell’atto, segue l’affermazione del diritto al risarcimento del danno morale subìto per il pensionamento anticipato cui il ricorrente è stato indotto ed il cui importo può essere equitativamente liquidato in diecimila euro.

Il resto leggetelo qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201402034 2014-11-28


N. 02034/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2010, proposto da:
F. G., rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, Via Buccarelli, 49;

contro
Ministero della Difesa;

per l'annullamento
per il risarcimento del danno, subito dal ricorrente per effetto della mancata concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2014 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, impugna il decreto 4.5.2009 prot. N.M.D. GMIL II 6 4 00/210729, che gli ha negato la collocazione in aspettativa non retribuita, per motivi privati, al fine di poter assumere l’incarico di collaboratore del sindaco di OMISSIS per l’ausilio nello svolgimento delle funzioni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana conferite ai comuni dal c.d. “pacchetto sicurezza” (legge n. 125 del 2008).

Il Ministero della difesa, difatti, dopo avere affermato l’esclusiva competenza a decidere in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, da cui il militare dipende funzionalmente – e nonostante il nulla osta da questi formalmente espresso in data 31.10.2008 – si è limitato a respingere la domanda, evidenziando che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 599 del 1954, il sottufficiale non può esercitare incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri.

Contestualmente, chiede la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal fatto che, per assumere l’incarico propostogli, egli si è dovuto porre anzi tempo in quiescenza.

L’amministrazione non si è costituita per difendersi.

All’udienza del 21.11.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, la motivazione posta a sostegno dell’atto impugnato è del tutto apparente, limitandosi essa a rimarcare l’obbligo del militare di non assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei doveri d’istituto.

Viceversa, la domanda di aspettativa non retribuita avanzata dal dipendente è funzionale proprio a superare l’applicazione del divieto, attesa la temporanea sottrazione all’obbligo di adempiere i predetti doveri che ne deriva, in caso di accoglimento dell’istanza.

Alla P.A. era dunque richiesta una valutazione comparata dell’interesse secondario, sotteso all’arricchimento della formazione culturale e professionale dell’interessato, con l’interesse pubblico primario, rappresentato dal buon andamento della Forza armata di appartenenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 5 agosto 2010 n. 30145), tenuto conto di tutte le risultanze istruttorie, incluso il nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica, da cui il militare dipendeva funzionalmente.

All’illegittimità dell’atto, segue l’affermazione del diritto al risarcimento del danno morale subìto per il pensionamento anticipato cui il ricorrente è stato indotto ed il cui importo può essere equitativamente liquidato in diecimila euro.

Alla soccombenza, segue la condanna della P.A. alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto 4.5.2009 prot. N.M.D. GMIL II 6 4 00/210729 e condanna il Ministero della difesa al pagamento della somma di euro diecimila in favore del ricorrente.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi millecinquecento euro, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente FF, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
Emiliano Raganella, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014
offo

Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da offo »

panorama ha scritto:mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010.
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1) - Con foglio n. 343165/13 del 27.11.2013, il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

O R D I N A N Z A - del 13/02/2014

IL TAR LOMBARDIA sede di Milano con la presente ORDINANZA precisa:

2) - richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;

3) - il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;

4) - d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;

5) - pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;

6) - il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;

ACCOLTA
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13/02/2014 201400253 Sospensive 1


N. 00253/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00104/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:

D. R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;

dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;

del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli ha negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013;

che l’atto impugnato, nella sua motivazione, ha citato la specificità della Forze di Polizia, così come riconosciuto dagli stessi artt. 18 e 19 della L. n. 183 su citata, e la disposizione ostativa di cui all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui “la professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali” ed è “altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio (…)”;

che, in particolare, l’amministrazione ha specificato che anche durante il periodo di aspettativa il personale del Corpo interessato continua a mantenere le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di modo che l’attività imprenditoriale che il ricorrente vorrebbe intraprendere si porrebbe in insanabile contrasto con tale tipo di funzioni;

Ritenuto:

che il ricorso pare fondato, in quanto l’art. 18 della L. 183/2010 è da considerarsi disposizione speciale, oltreché cronologicamente successiva, rispetto all’art. 894 del d.lgs. n. 66/2010;

che, d’altra parte, la norma invocata dal dipendente non sembra consentire limitazioni interpretative ulteriori rispetto a quelle previste nello stesso testo di legge;

che, pertanto, l’amministrazione deve riesaminare il provvedimento impugnato, verificando se sussistano, rispetto alla richiesta di aspettativa, impedimenti connessi ad esigenze organizzative (comma 1, art. 18 su citato) ovvero alla sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001;

che il ricorrente appare esposto, nelle more della trattazione della causa, al pregiudizio grave e irreparabile di perdere definitivamente la chance dell’inizio di un’autonoma attività imprenditoriale;

che sussistono dunque i presupposti per la concessione dell’invocata cautela;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie l’istanza cautelare, e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, ai fini del riesame.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 giugno 2014.

Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014

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Sentenza sulla questione di cui sopra.
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Il Tar di Milano dichiara

1) - Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.

Il resto leggetelo qui sotto.
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11/07/2014 201401820 Sentenza 1


N. 01820/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da:
D. R., rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo De Vizio e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Colombini in Milano, via L. Settembrini, 26/A

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza - Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento
dell'atto prot. 0153813/13 del 4.12.2013, notificato in data 9.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha comunicato al ricorrente il mancato accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per motivi privati e per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 18 della legge n.183/2010;

dell'atto prot. n. 0155108/13 del 5.12.2013, con il quale il Comando Tutela dell'Economia - Ufficio Personale ed AA.GG. - Sezione Peisaf della Guardia di Finanza ha trasmesso la determinazione n. 153813 in data 4.12.2013 del Comando Tutela dell'Economia, concernente il non accoglimento dell'istanza di collocamento in aspettativa prodotta dal ricorrente;

del foglio n. 343165/13, in data 27.11.2013, con il quale il Comando Generale/I Reparto - Ufficio Peisaf ha fornito il proprio orientamento in ordine all'eventuale applicabilità al personale del Corpo delle previsioni richiamate dalla legge n.183/2010;

dell'atto recante prot. n. 143143/13 in data 12.11.2013 del Comando Tutela dell'Economia della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2014, il sig. R. D., appuntato della Guardia di Finanza, impugnava il provvedimento con il quale la sua amministrazione gli aveva negato il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 18 della L. n. 183/2010, al fine di esercitare un’autonoma attività imprenditoriale (somministrazione, mescita e vendita di prodotti enogastronomici), deducendone l’illegittimità per falsa applicazione della normativa di settore e richiamando, in quanto precedente a sé favorevole, la sentenza della sezione di Pescara, sede distaccata del Tar dell’Abruzzo n. 259/2013.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.

La causa passava infine in decisione alla pubblica udienza del 25 giugno 2014.

Con comunicazione depositata in data 23 aprile 2014, il sig. R.. rinunciava al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Il processo è dunque da considerarsi estinto.

Sussistono idonee circostanze ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., in relazione al comportamento processuale delle parti e all’accoglimento dell’istanza cautelare, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014




Buona sera Panorama.
Mi associo ai ringraziamenti degli altri colleghi per l'utilita' delle sentenze postate.

Mi sembra di capire quindi che il quadro normativo sia decisamente favorevole a chi ha intenzione di usufruire di aspettativa non retribuita per tentare un graduale distacco dall'amministrazione a favore di un'altra attivita'.
Poiche' anche io sto valutando questa ipotesi, mi chiedevo se avessi notizia di eventuali pronunce in merito del Consiglio di Stato visto che cmq le pronunce dei TAR spesso vengono ribaltate dal CDS o si contraddicono tra loro.

Grazie.
panorama
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da panorama »

non vi sono nuove sentenze di cui al post.
ciao
panorama
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa vince in Appello al CdS.
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1) - L'interessato rappresentava la volontà di avviare un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale nel settore metalmeccanico, ed in particolare nella produzione di software e nella manutenzione di hardware.

Il CdS precisa:

2) - La controversia verte sulla questione dell’applicabilità al personale militare in regime di diritto pubblico degli istituti della dispensa dal servizio e del collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio in ipotesi di avviamento di un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale al fine di esercitarne il mestiere, il commercio o l’industria.

3) - L’ordinamento militare è oggi regolamentato dal testo unico adottato con il D.lvo n. 66/2010 (cd codice dell’ordinamento militare), il quale disciplina espressamente agli artt. 894 e 901 il regime, rispettivamente, delle incompatibilità professionali e dell’aspettativa per motivi privati.

4) - L’art. 894 cit., in particolare, fissa al comma 1 il principio generale secondo cui la professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, stabilendo invece al comma 2 che essa è altresì incompatibile, tra le altre cose, con l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio.

5) - L’art. 901 cit. regolamenta invece le modalità per la richiesta e la concessione dell’aspettativa per motivi privati, espressamente subordinata alla valutazione da parte dell’amministrazione di appartenenza delle esigenze di servizio.

6) - Completa il quadro normativo di riferimento l’art. 18 della Legge n. 183/2010, che consente ai dipendenti pubblici in generale il collocamento in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

N.B.: Cmq. per completezza dell'argomento leggete il tutto qui sotto per meglio comprendere tutte le norme che ci riguardano.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201701317
- Public 2017-03-23 -


Pubblicato il 23/03/2017


N. 01317/2017REG.PROV.COLL.
N. 03923/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Pietro Gu.. non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza in forma semplificata del TAR Puglia - Bari, sez. III, n. 111/2016, resa tra le parti e concernente il diniego di collocamento dell’appellato in aspettativa per un anno, ai fini dell’avviamento di attività commerciale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Pietro Gu.., tenente dell’Esercito Italiano, ha presentato al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, istanza in data 30.4.2015 di collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio ai sensi dell’art. 18 della Legge 4 novembre 2010 per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 giugno 2015, rappresentando la volontà di avviare un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale nel settore metalmeccanico, ed in particolare nella produzione di software e nella manutenzione di hardware.

A fronte del diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza, lo stesso ha spiegato ricorso, accolto in prime cure con compensazione delle spese di lite.

Avverso la decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa concludendo per la integrale riforma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.

L’appellato non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione dell’applicabilità al personale militare in regime di diritto pubblico degli istituti della dispensa dal servizio e del collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’attività di servizio in ipotesi di avviamento di un’attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale al fine di esercitarne il mestiere, il commercio o l’industria.

Giova al riguardo precisare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 3 del D.lvo n. 165/2001 pone il principio generale secondo cui determinate categorie di pubblici dipendenti, tra cui il personale militare, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

L’ordinamento militare è oggi regolamentato dal testo unico adottato con il D.lvo n. 66/2010 (cd codice dell’ordinamento militare), il quale disciplina espressamente agli artt. 894 e 901 il regime, rispettivamente, delle incompatibilità professionali e dell’aspettativa per motivi privati.

L’art. 894 cit., in particolare, fissa al comma 1 il principio generale secondo cui la professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, stabilendo invece al comma 2 che essa è altresì incompatibile, tra le altre cose, con l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio.

L’art. 901 cit. regolamenta invece le modalità per la richiesta e la concessione dell’aspettativa per motivi privati, espressamente subordinata alla valutazione da parte dell’amministrazione di appartenenza delle esigenze di servizio.

Completa il quadro normativo di riferimento l’art. 18 della Legge n. 183/2010, che consente ai dipendenti pubblici in generale il collocamento in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

L'aspettativa, in tal caso, è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. La norma consente che nel suddetto periodo non trovino applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo tuttavia quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tale ultima disposizione, in particolare, pone una deroga al divieto, generalizzato, per tutti i pubblici dipendenti, di esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati limitatamente a talune categorie di soggetti (dirigenti delle pubbliche amministrazioni, appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato), salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, puntualizzando tuttavia al suo nono comma che “Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Osserva il Ministero della Difesa appellante che il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle suddette norme, ritenendo di potere ravvisare un rapporto di regola/eccezione tra l’art. 901 del D.lvo n. 66/2010 (che prevede in generale ed in modo innominato la concessione dell’aspettativa ai militari per motivi privati) e l’art. 894 del medesimo decreto (che elenca le incompatibilità a svolgere attività di commercio, industria, professione), similmente a quanto previsto, per i pubblici impiegati in genere, dall’art. 18 della Legge n. 183/2010 (che regola in generale l’istituto dell’aspettativa) e dall’art. 53 del D.lvo n. 165/2001 (che disciplina il regime delle incompatibilità) e traendo poi da questa falsa premessa l’indebita conclusione che l’amministrazione avrebbe dovuto riqualificare l’istanza, presentata dal militare ai sensi dell’art. 18 cit., sub specie di domanda di aspettativa per motivi privati ai sensi dell’art. 901 cit., e procedere quindi alla valutazione comparativa – nella specie omessa – delle esigenze private con quelle organizzative ai fini del perseguimento del pubblico interesse.

La prospettazione ricostruttiva offerta in prime cure, come esattamente rilevato dall’amministrazione appellante, oltre che non convincente sul piano argomentativo, si appalesa del tutto destituita di fondamento in punto di diritto ostandovi il chiaro disposto normativo.

Sul piano argomentativo, infatti, la pretesa di esigere dall’amministrazione la riqualificazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/2010 sotto la rubrica dell’art. 901 del codice dell’ordinamento militare non trova alcuna giustificazione logica, atteso che l’art. 901 è deputato a regolamentare i soli casi, effettivamente innominati, di richieste di congedi ed aspettative per motivi privati, non predeterminabili dal Legislatore e non suscettibili di essere rappresentati in un elenco che non sia meramente esemplificativo e, dunque, giammai tassativo. Pertanto, l’art. 901 cit. non potrebbe mai porsi in rapporto di genere a specie rispetto all’art. 894 del medesimo codice, il quale ultimo, invece, disciplina il regime (questo sì tassativo e nominato) delle incompatibilità (la professione, il mestiere, il commercio, l’industria).

Sul piano del diritto positivo, invece, dalla piana lettura delle disposizioni di cui in premessa si evince la chiara volontà del legislatore di stabilire un divieto assoluto per il personale militare in regime di pubblico impiego di esercitare il commercio o l’industria, di svolgere alcuna professione e di assumere impieghi alle dipendenze di privati, ostandovi il testuale disposto di cui agli artt. 894 D.lvo n. 66/2010 e 23 bis del D.lvo n. 165/2001, quest’ultimo richiamato dall’art. 18 della Legge n. 183/2010.

La ratio dell’esclusione per gli appartenenti alle forze armate dal novero dei soggetti destinatari della disposizione generale di cui all’art. 18 della legge n. 183/2010 può ragionevolmente rinvenirsi nella volontà legislativa di riconnettere rilevanza alla specificità che connota lo status di militare, e trova conferma a livello di diritto positivo sia nell’ambito della disciplina specifica di settore (il codice dell’ordinamento militare) sia in quella generale del pubblico impiego, privatizzato e non.

Quanto al primo rilievo, infatti, l’art. 894 del codice dell’ordinamento militare pone un regime preciso delle incompatibilità, addirittura assoluto per il caso dell’esercizio dell’industria, del commercio e del mestiere (comma 2), non contemplando nemmeno la clausola di salvaguardia dell’eventuale diversa previsione contenuta in leggi speciali, prevista invece per l’esercizio della professione (comma 1).

Quanto al secondo aspetto, invece, fermo il regime generale delle incompatibilità (artt. 53 del D.lvo n. 165/2011 e 60 del Testo unico n. 3/1957), la deroga pure contemplata nell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per determinate categorie di pubblici impiegati non contrattualizzati, è espressamente esclusa – comma 9 del medesimo articolo - nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di tal ché del tutto correttamente il Legislatore ha inserito nel corpo dell’art. 18 della legge n. 183/2010 l’espresso richiamo all’art. 23 bis del D.lvo n. 165/2001, ad ulteriore conferma dell’inderogabilità assoluta per gli appartenenti alle forze armate del regime delle incompatibilità positivamente stabilite per tutti i pubblici impiegati in genere e derogate per espressa previsione legislativa solo per taluni di essi.

L’appello, pertanto, per le considerazioni che precedono, merita accoglimento.

La novità della questione consente la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO
panorama
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Re: ASPETTATIVA per motivi PRIVATI

Messaggio da panorama »

IL Ministero della Difesa perde l'Appello in quanto infondato.

- diniego di una domanda di collocamento in aspettativa senza assegni per 12 mesi.

1) - Oggetto del presente giudizio è rappresentato dal diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183 del 2010, emesso nei riguardi del Capitano del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito in spe.

Il CdS precisa:

2) - Del resto, il legislatore aveva già mostrato una certa apertura nel senso di ritenere compatibile l’esercizio di attività libero-professionale con lo status di militare attraverso la previsione di cui all’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) che, in deroga all’art. 894 su richiamato, stabilisce che “ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare”.
- Il fatto che in questo caso la deroga apportata al principio sancito dall’art. 894 sia espressa non deve indurre a conclusioni diverse da quelle alle quali si è testé pervenuti, atteso che la stessa norma che conia il principio di incompatibilità delle professioni con quella di militare contiene un limite intrinseco alla sua latitudine applicativa rinviando genericamente a “disposizioni speciali” non esattamente individuate.
- Portata derogatoria può essere quindi riconosciuta anche a previsioni normative che, introdotte successivamente (come nel caso di specie, atteso che la legge n. 183 del 4 novembre 2010 è entrata in vigore dopo il Codice dell’ordinamento militare, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2010) esprimono la chiara volontà di legislatore di estendere il perimetro applicativo di determinate disposizioni anche ai militari.

N.B.: consiglio di leggere i motivi direttamente dalla sentenza allegata.
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