Aspettativa per motivi di famiglia

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Saggio

Aspettativa per motivi di famiglia

Messaggio da Saggio »

Salve a tutti.

Desidero andare all'estero per fare un'esperienza di vita e vorrei usufruire di una aspettativa. Senza considerare quella per infermità, mandati amministrativi, motivi sindacali o corsi, rimane come unica possibilità il motivo di famiglia.
Tuttavia la legislazione in merito e molto vaga:

Il personale della Polizia di Stato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia
deve presentare motivata domanda in via gerarchica; l'Amministrazione deve provvedere sulla
domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento,
di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa
richiesta e, comunque, l'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di
servizio.
Termini e durata
Il periodo di aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione
del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo
superiore a sei mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare
in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il l'Amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa di durata non
superiore a sei mesi.
Trattamento economico
Il dipendente posto in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento
di quiescenza e previdenza.
Il dipendente, al termine della fruizione dell'aspettativa per motivi di famiglia, prende nel ruolo
il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Normativa di riferimento:
· Art. 52 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;
· Artt. 1, 2 e 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;
· Artt. 66, 69 e 70 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta in merito? L'Amministrazione mi concederebbe tale aspettativa?

Grazie in anticipo a chiunque mi risponderà


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