Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

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Saks
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Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

Messaggio da Saks »

Le mie esperienze confermano quanto detto sulla non restituzione somme in asp.speciale art.8.

Per completezza un dubbio mi rimane:
In art.8 il ministero ha risposto a quesiti alle periferie riferendo che NON spetta la maturazione in quel periodo dell' Assegno Funzione, cioè non si sommano gli anni in art. 8 al cumulo di anzianità.

Chi mi sà dire se anche c.o. , avanzamenti, o contratti x es.quello nuovo in vacanza del 2019 NON spettano/NON si maturano in asp. Speciale,/in art.8.???
Grazie


VincentVega
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Re: Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

Messaggio da VincentVega »

Ciao Saks,
da quanto ho letto posso dirti che l'aspettativa ex art 8 DPR 339/82 non e' determinante per il calcolo degli anni ai fini dell'assegno di funzione.
Il requisito dell'assegno di funzione e' aver svolto X anni di servizio senza demerito.
Non e' specificato da nessuna parte che deve trattarsi di servizio effettivo, anche perche' se cosi' fosse andrebbero detratti tutti
quei casi in cui si e' in servizio ma non in servizio effettivo.
Per servizio si intende l'essere appartenente alla Polizia di Stato, lo stato giuridico.
Durante l'aspettativa ex art. 8 NON si perde lo stato giuridico, ovvero non si estingue il rapporto di lavoro, si rimane sempre nell'amministrazione con la qualifica posseduta ecc.

Cio' che bisogna distinguere sono i casi in cui si e' persa l'idoneità al servizio di polizia, e non si recuperera' mai piu'
ed i casi in cui si e' persa l'idoneità e la si riacquista successivamente.
In una sentenza (mi sembra) del Consiglio di Stato effettuavano questa distinzione ed al fatto che il trattamento economico piu' vantaggioso e' correlato all'idoneita' al servizio di Polizia, ovvero se uno ha l'idoneità potra' svolgere servizio ed avrà diritto ad un certo trattamento economico.
Chi invece l'ha persa, ed e' idoneo solo ai ruoli civili, alla data di riforma si interrompe il trattamento economico e si interrompe anche il calcolo degli anni ai fini dell'assegno di funzione, anche se di fatto l'iter non si e' concluso del tutto.
La formalizzazione della risoluzione del contratto avverrà con il decreto a firma del Capo della Polizia.

L'aspettativa ex art 8 e' un'aspettativa retribuita, che nasce da una domanda di transito ai sensi del DPR 339/82, ma che e' disposta d'ufficio.
E' l'ufficio che, in attesa dell'iter ti pone in aspettativa, e non dipende dal dipendente la durata di tale iter, quindi e' logico che quel periodo e' da considerarsi servizio (non effettivo) ma utile ai fini pensionistici e per l'anzianità di servizio.

Nel caso in cui un appartenente ai ruoli ordinari viene riformato, ma nella stessa visita di riforma della cmo, o una successiva visita, viene giudicato idoneo ai ruoli tecnici, presenta domanda di transito e viene collocato in aspettativa ex art 8.
Si conclude l'iter e transita nei ruoli tecnici, a quel punto il periodo di aspettativa viene riassorbito, ed e' considerato servizio a tutti gli effetti, perche' l'idoneità, di fatto, non e' stata mai persa.
Se uno infatti e' idoneo ai ruoli tecnici nella fase successiva vuol dire che lo era anche prima, quando e' stato riformato dai ruoli ordinari.
Motivo per cui non s'interrompe il calcolo degli anni ai fini dell'assegno di funzione.
La nostra amministrazione invece ha diramato una circolare, con 2 parole estratte da una sentenza, e la applica indistintamente a tutti....
Invece no....bisogna distinguere.
Quella circolare si riferisce ad un caso di un dipendente riformato, non piu' idoneo ai servizi di polizia, che poi e' andato in pensione.
Aveva chiesto l'assegno di funzione calcolando il periodo d'aspettativa, ma gli e' stato negato perche' alla data della riforma non aveva maturato
gli anni previsti, aveva perso l'idoneità e non era piu' in grado di riacquisirla....
That's all...
Topgun86
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Re: Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

Messaggio da Topgun86 »

Salve se una persona riformata percepiva già l'assegno di funzione e transita ai ruoli civili manterrà questi beneficio?? Nello stipendio da civile che mi pare non può essere inferiore a quello che si percepiva da poliziotto giusto?
mauri64
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Re: Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

Messaggio da mauri64 »

Topgun86 ha scritto: mar mar 23, 2021 10:13 pm Salve se una persona riformata percepiva già l'assegno di funzione e transita ai ruoli civili manterrà questi beneficio?? Nello stipendio da civile che mi pare non può essere inferiore a quello che si percepiva da poliziotto giusto?
Salve, al seguente indirizzo riporto la risposta dell'Egregio Avv. Giorgio Carta, in merito al quesito posto da un appartenente della Polizia Penitenziaria.

stipendio-da-transitato-ruolo-civile-27058#p192252

Inoltre riporto:
la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile, ritengo valga anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.

Saluti
VincentVega
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Re: Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

Messaggio da VincentVega »

Topgun86 ha scritto: mar mar 23, 2021 10:13 pm Salve se una persona riformata percepiva già l'assegno di funzione e transita ai ruoli civili manterrà questi beneficio?? Nello stipendio da civile che mi pare non può essere inferiore a quello che si percepiva da poliziotto giusto?
Esatto.
Se si transita nel ruolo civile il trattamento economico sara' diverso, ma l'importo rimarra' lo stesso (cd galleggiamento), fin quando non ci si aggancia al parigrado del ruolo civile.
VincentVega
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Re: Aspettativa per infermità - art. 8 - c.o.-asse funz.-stip.

Messaggio da VincentVega »

Dato che la questione Assegno di funzione ed aspettativa ex art 8 DPR 339/82
mi riguarda personalmente, ho (ri)trovato questo post, dove l'Avv Carta citava una sentenza del Consiglio di Stato

transito-nel-ruolo-civile-316

La sentenza si puo' scaricare al link.
Consiglio di Stato N. 6825/2007

6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.

Emergono da questa sentenza molte informazioni positive:
1) la procedura di transito e' un diritto soggettivo che produce effetti ex nunc (da ora in poi)
2) pur se in aspettativa il dipendente mantiene il proprio status di militare, in aspettativa, fino a transito avvenuto
3) nella fase transitoria non possono avvenire modifiche (ma dopo si....a secondo che si transiti nel ruolo civile o ruolo tecnico)
4) il rapporto d'impiego non si interrompe, si rimane nell'amministrazione di provenienza fino al transito (civile o ruolo tecnico)
5) IL CORRISPONDENTE PERIODO DI ASPETTATIVA E' COMUNQUE DA CONSIDERARSI PRESTATO, A TUTTI GLI EFFETTI, ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE
6) Il Consiglio di Stato in questa sentenza equipara la procedura di transito per le forze armate alla procedura di transito della Polizia di Stato ai sensi del DPR 339/82

In definitiva il Dipartimento PS, DEVE applicare questa sentenza del Consiglio di Stato e modificare le relative circolari che NEGANO il computo degli anni di servizio ai fini della maturazione dell'Assegno di funzione !!!!

La progessione in carriera presuppone il servizio effettivo
L'assegno di funzione presuppone il servizio comunque reso senza demerito.
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