Aspettativa per inf NON dip. da c.s. e inf SI d.c.s.
Inviato: dom apr 25, 2010 7:44 pm
Comunico questa sentenza del Tar Lazio datata 22/04/2010 relativa ad un collega:
N. 08014/2010 REG.SEN.
N. 03151/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2002, proposto da:
E. A., rappresentato e difeso dall'avv. M. V., con domicilio eletto presso A. P. in Roma, via …;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. 244062 di prot. Pers. Bac. del 13.12.2001 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, con il quale si è disposto ora per allora che il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 02.03.1999-14.01.2000), nonchè dei provvedimenti ed atti anche istruttori, presupposti conseguenti o comunque coordinati;
PER L'ACCERTAMENTO che la infermità dipendeva da causa di servizio anche in quale periodo e conseguentemente per la declaratoria che il periodo di assenza dal 02.03.1999 al 14.01.2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento n. 244062, datato 13 dicembre 2001, con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 2/3/1999 – 14/1/2000).
Egli chiede, altresì:
-accertarsi che la infermità in questione dipendeva da causa di servizio anche in quel periodo;
-la declaratoria che il periodo di assenza dal 2/3/1999 al 14/1/2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio;
-la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche dovute tra il trattamento spettante per aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio e quello dovuto per infermità non dipendente da causa di servizio, oltre rivalutazione ed interessi, ivi compreso il collocamento in aspettativa per infermità e l’applicazione del conseguente trattamento normativo e contributivo.
L’interessato deduce:
1)violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2)violazione del giusto procedimento, ed in particolare degli art. 2, 3, 7 e segg. della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
3)eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento.
Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, l’intimata Amministrazione, riconoscendo un proprio errore materiale in cui era incorsa nella stesura dell’atto, ha rettificato il provvedimento impugnato nel senso che “L’appuntato E. A. è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa (di servizio) per la durata di giorni 319 dal 2 marzo 1999 al 14 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.
La rettifica del provvedimento impugnato in senso satisfattivo della pretesa azionata in giudizio determina, “in parte qua”, la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, ha chiesto anche l’accertamento dei benefici derivanti dallo stato di aspettativa “SI” dipendente da causa di servizio, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
Ebbene, è evidente che, “in parte qua”, il provvedimento di rettifica non è affatto satisfattivo della pretesa sostanziale azionata in giudizio in quanto non reca alcuna statuizione in proposito. Il collegio, pertanto, è tenuto a pronunciarsi sul relativo “petitum”.
La domanda è fondata.
Non è dubbio che al collocamento in aspettativa segue l’applicazione degli istituti giuridici previsti dalla relativa disciplina: con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico, retributivo e contributivo, nonché normativo, conseguente allo “status” riconosciutogli dall’Amministrazione.
Spettano, pertanto, ad esso le differenze retributive e contributive connesse allo “status” di aspettativa in cui lo ha collocato l’Amministrazione con il provvedimento datato 16 luglio 2002.
Sulle somme dovute a titolo retributivo spettano interessi e rivalutazione, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno calcolati la rivalutazione ulteriore o gli interessi e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ulteriori interessi o rivalutazione (tra le altre, C.d.S. Sez. VI^ 5891/2002).
In conclusione, il ricorso in esame è parte improcedibile e parte fondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara parte improcedibile e parte fondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria il 22/04/2010
Spero come sempre di aver fatto cosa gradita.
Saluti
N. 08014/2010 REG.SEN.
N. 03151/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2002, proposto da:
E. A., rappresentato e difeso dall'avv. M. V., con domicilio eletto presso A. P. in Roma, via …;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. 244062 di prot. Pers. Bac. del 13.12.2001 del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, con il quale si è disposto ora per allora che il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 02.03.1999-14.01.2000), nonchè dei provvedimenti ed atti anche istruttori, presupposti conseguenti o comunque coordinati;
PER L'ACCERTAMENTO che la infermità dipendeva da causa di servizio anche in quale periodo e conseguentemente per la declaratoria che il periodo di assenza dal 02.03.1999 al 14.01.2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento n. 244062, datato 13 dicembre 2001, con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 2/3/1999 – 14/1/2000).
Egli chiede, altresì:
-accertarsi che la infermità in questione dipendeva da causa di servizio anche in quel periodo;
-la declaratoria che il periodo di assenza dal 2/3/1999 al 14/1/2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio;
-la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche dovute tra il trattamento spettante per aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio e quello dovuto per infermità non dipendente da causa di servizio, oltre rivalutazione ed interessi, ivi compreso il collocamento in aspettativa per infermità e l’applicazione del conseguente trattamento normativo e contributivo.
L’interessato deduce:
1)violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2)violazione del giusto procedimento, ed in particolare degli art. 2, 3, 7 e segg. della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
3)eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento.
Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, l’intimata Amministrazione, riconoscendo un proprio errore materiale in cui era incorsa nella stesura dell’atto, ha rettificato il provvedimento impugnato nel senso che “L’appuntato E. A. è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa (di servizio) per la durata di giorni 319 dal 2 marzo 1999 al 14 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.
La rettifica del provvedimento impugnato in senso satisfattivo della pretesa azionata in giudizio determina, “in parte qua”, la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, ha chiesto anche l’accertamento dei benefici derivanti dallo stato di aspettativa “SI” dipendente da causa di servizio, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
Ebbene, è evidente che, “in parte qua”, il provvedimento di rettifica non è affatto satisfattivo della pretesa sostanziale azionata in giudizio in quanto non reca alcuna statuizione in proposito. Il collegio, pertanto, è tenuto a pronunciarsi sul relativo “petitum”.
La domanda è fondata.
Non è dubbio che al collocamento in aspettativa segue l’applicazione degli istituti giuridici previsti dalla relativa disciplina: con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico, retributivo e contributivo, nonché normativo, conseguente allo “status” riconosciutogli dall’Amministrazione.
Spettano, pertanto, ad esso le differenze retributive e contributive connesse allo “status” di aspettativa in cui lo ha collocato l’Amministrazione con il provvedimento datato 16 luglio 2002.
Sulle somme dovute a titolo retributivo spettano interessi e rivalutazione, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno calcolati la rivalutazione ulteriore o gli interessi e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ulteriori interessi o rivalutazione (tra le altre, C.d.S. Sez. VI^ 5891/2002).
In conclusione, il ricorso in esame è parte improcedibile e parte fondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara parte improcedibile e parte fondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria il 22/04/2010
Spero come sempre di aver fatto cosa gradita.
Saluti