firefox ha scritto: ↑mar feb 12, 2019 11:04 am
@ Vito 1996, senza se e senza ma, l'aumento di 5 MM dell'aspettativa di vita vale per tutti coloro
NON hanno raggiunto
40 AA e 7 MM di contributi entro il 31/12/2018
o
NON hanno raggiunto, sempre entro tale data, il requisito anagrafico di
57 AA e 7 MM congiuntamente ad un minimo di
35 AA di contributi
forse volevi intendere la solita cosa ma a mio avviso leggendo NON è molto chiaro quello che hai scritto
nel biennio 2021/2022 se NON fanno altri e mirati interventi, l'AdV potrebbe aumentare ma al max di TRE mesi come stabilito dalle recenti disposizioni di legge
Bravo firefox,
è giusto quello che hai detto, i 40AA e 7MM oppure i 57AA e 7MM andavano raggiunti entro il 31.12 2018, altrimenti scattano per tutti i 5 mesi in più.
Fin qui ci siamo.
Per quanto riguarda la finestra, chi vuole dare continuità allo stipendio con la pensione, deve farla e quindi può fare domanda di pensione dopo 3 mesi per poi andare in pensione dopo altri 12 mesi (la domanda può essere inoltrata non prima di 12 mesi dal Requisito Economico).
E anche qui la cosa è chiara.
Per coloro che non intendono fare la finestra e quindi uscire dopo i 41 anni contributivi (36 effettivi + 5 scivolo) cosiddetto Requisito Giuridico (senza né stipendio né pensione), non so darvi indicazioni. Certo chi è interessato a quest'ultima ipotesi può chiedere chiarimenti alla propria amministrazione.
3. Adeguamento all’incremento della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al
pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del
fuoco
L’adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova
applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e
vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a
5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a
prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.
Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2019.
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)[/quote][/quote]
Per effetto dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio
2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono
incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2,
della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n.
545 del 10 gennaio 2013.
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il
regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010,
avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età
anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica
di almeno 58 anni.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del
2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai
dodici mesi di finestra mobile).
Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa
che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla
speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.