Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

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IRPINO66
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Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

Messaggio da IRPINO66 »

Buon pomeriggio, sono in aspettativa per malattia dal 16/10/2020 non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio, ed in seguito a visita per l'idoneità dalla CMV di Napoli, la commissione mi ha dato altri giorni di aspettativa fino al 10/01/2022. Avendo superato il 16/10/2021 i 12 mesi di aspettativa continuativa ininterrotta, dovrebbero decurtarmi lo stipendio del 50% fino al 16/04/2022 e poi, qualora non fossi ancora idoneo rimarrei senza stipendio fino il 21/06/2022 quando terminerei, secondo i conteggi dell'ufficio personale, i 30 mesi di aspettativa spettanti nei 5 anni. Io il 30/10/ 2018 ho presentato istanza di riconoscimento, di queste stesse mie patologie, causa di servizio al CMO di Bari. Non avendo tutt'oggi avuto notizie di convocazione, chiedo ai ben informati se, avendo presentato circa 3 anni fa la domanda di riconoscimento delle stesse patologie causa di servizio, devo nuovamente ripresentare l'istanza alla CMV di Napoli oppure non occorre avendo la vecchia istanza valore fino ad avvenuta convocazione alla CMO di Bari per la discussione del caso. I componenti la commissione di Napoli non mi sono sembrati orientati ad un'idoneità totale al servizio ordinario pertanto mi aspetto che a gennaio o mi rimandino a visita di altri mesi, oppure mi giudichino non idoneo al servizio d'istituto in modo permanente. In ogni caso, per non perdere lo stipendio devo presentare altre domande oppure non mi resta che aspettare gli esiti dei giudizi in silenziosa rassegnazione? Grazie!


IRPINO66
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

Messaggio da IRPINO66 »

Quindi nessuno è a conoscenza se bisogna riformulare la domanda oppure attendere...!?
Nicopin64
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

Messaggio da Nicopin64 »

Consiglierei, a scanso di equivoci o dimenticanze, di ripresentare l'istanza per il riconoscimento, facendo presente di averla già precedentemente inoltrata, allegando la vecchia alla "nuova" istanza.
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nonno Alberto
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

Messaggio da nonno Alberto »

IRPINO66 ha scritto: dom ott 17, 2021 4:49 pm Buon pomeriggio, sono in aspettativa per malattia dal 16/10/2020 non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio, ed in seguito a visita per l'idoneità dalla CMV di Napoli, la commissione mi ha dato altri giorni di aspettativa fino al 10/01/2022. Avendo superato il 16/10/2021 i 12 mesi di aspettativa continuativa ininterrotta, dovrebbero decurtarmi lo stipendio del 50% fino al 16/04/2022 e poi, qualora non fossi ancora idoneo rimarrei senza stipendio fino il 21/06/2022 quando terminerei, secondo i conteggi dell'ufficio personale, i 30 mesi di aspettativa spettanti nei 5 anni. Io il 30/10/ 2018 ho presentato istanza di riconoscimento, di queste stesse mie patologie, causa di servizio al CMO di Bari. Non avendo tutt'oggi avuto notizie di convocazione, chiedo ai ben informati se, avendo presentato circa 3 anni fa la domanda di riconoscimento delle stesse patologie causa di servizio, devo nuovamente ripresentare l'istanza alla CMV di Napoli oppure non occorre avendo la vecchia istanza valore fino ad avvenuta convocazione alla CMO di Bari per la discussione del caso. I componenti la commissione di Napoli non mi sono sembrati orientati ad un'idoneità totale al servizio ordinario pertanto mi aspetto che a gennaio o mi rimandino a visita di altri mesi, oppure mi giudichino non idoneo al servizio d'istituto in modo permanente. In ogni caso, per non perdere lo stipendio devo presentare altre domande oppure non mi resta che aspettare gli esiti dei giudizi in silenziosa rassegnazione? Grazie!

Ciao Irpino,

Non so se conosci la circolare allegata, nella stessa sono indicati vari motivi.


Ciò detto la domanda di riconoscimento verrà trattata dalla CMO di Bari, ora per tentare di evitare la decurtazione stipendiale, potresti di comune accordo con il tuo ufficio inoltrare una semplice istanza nella quale va rappresentato che la/le medesime patologie per le quali lo scrivente si trova in aspettativa per infermità di cui all’art. 68 d.P.R. 3/1957, trovano già riscontro nelle istanze presentate in data......... ciò premesso chiede di valutare la possibilità di non operare la decurtazione stipendiale, significando che lo scrivente non ha inteso reiterare le predette patologie poiché in attesa di essere convocato presso la cmo di Bari.

È un semplice espediente, che però trova anche una logica.

Ora è chiaro che tutto questo deve corrispondere alle patologie già richieste e non deve esserci alcuna discordanza.

Inoltre sempre di comune accordo con il tuo ufficio si potrebbe optare oltre alla idoneità presso la Cmv anche alla valutazione con ascrizione delle cause di servizio.

Quando nei nostri rispettati uffici prevale un po' di impegno e buon senso, come si dovrebbe nel caso di specie trattandosi di una prossima decurtazione stipendiale.

Non ho compreso se devi transitare, perché eventualmente è un motivo in più per valutare in positivo la richiesta.

Purtroppo il tutto è un mio modesto pensiero e non fa testo. Mi auguro però che prevalga il criterio di equità.


Ciao Alberto


Buona lettura




Circolare Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale di sanità, prot. 850A-A/25-11 del 2 gennaio 2019, indirizzata a tutti gli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

OGGETTO: Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – attribuzione in via sperimentale alle Commissioni mediche di verifica di Firenze e di Napoli della competenza per le visite collegiali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza.

Come noto, le competenze territoriali delle Commissioni mediche di 2^istanza e delle Commissioni mediche ospedaliere (C.M.O.) sono stabilite all’allegato “D” del decreto ministeriale 12 febbraio 2004, recante “Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori”, come in ultimo modificato dalle Determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 27 marzo e del 19 dicembre 2013.

Tali ambiti di competenza territoriale, ridefiniti anche a seguito della soppressione di alcune C.M.O., prevedono un bacino d’utenza a carattere interregionale molto ampio, che incide significativamente in alcuni casi sull’attività complessiva, ed in particolare sui tempi d’attesa per i provvedimenti medico-legali.

Con accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stipulato tra Stato Maggiore della Difesa, Dipartimento della pubblica sicurezza, Comando generale della Guardia di Finanza e Ministero dell’economia e finanze, in vigore dal 5 settembre 2018, è stata attribuita alle Commissioni mediche di verifica (C.M.V.) di Firenze e di Napoli la competenza per le visite collegiali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del citato d.M. del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale delle Forze armate, ivi compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di Finanza.

Tale provvedimento nasce in via sperimentale con l’intento di valutare la fattibilità di misure atte a ridurre gli attuali considerevoli carichi lavorativi gravanti sulle C.M.O. interforze, rendendone le relative attività più celeri ed efficaci, semplificando gli adempimenti e riducendo i tempi di svolgimento degli accertamenti sanitari, con significativi vantaggi per il personale dipendente interessato.

A decorrere, perciò, dal 15 gennaio 2019, i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché gli accertamenti di idoneità al servizio, inidoneità ed altre forme di inabilità, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio di mansioni, della dispensa dal servizio e dell’eventuale conseguimento di trattamenti pensionistici, previsti dal citato d.P.R. n.461/2001 e riguardanti sia il personale della Polizia di Stato in servizio assegnato ad uffici e reparti dislocati in Toscana ed in Campania sia il personale collocato in quiescenza residente nelle suddette regioni, sono demandati alle Commissioni mediche di verifica del M.E.F. con sede a Firenze e a Napoli.

Premesso quanto sopra, con la presente si forniscono indicazioni sugli adempimenti e su altri aspetti applicativi, riservandosi di impartire più specifiche e puntuali istruzioni, in base all’esperienza maturata nella prima fase di attuazione.
A decorrere dal 15 gennaio 2019, le istanze di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata ed accertamento di inidoneità ed inabilità non dipendenti da causa di servizio, riguardanti il personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza delle regioni Toscana e Campania, dovranno essere trasmesse per la trattazione alle rispettive Commissioni mediche di verifica di Firenze e Napoli; i procedimenti già trasmessi alla stessa data alle Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio di La Spezia, Roma e Bari rimarranno, invece, in carico alle citate Commissioni mediche ospedaliere.

In caso di invio a visita medica collegiale per l’accertamento della permanenza dell’idoneità al servizio di istituto, a far data dal 15 gennaio 2019, sia il primo invio sia i successivi, conseguenti ad eventuali giudizi di temporanea non idoneità al servizio formulati dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere, dovranno essere effettuati esclusivamente alle Commissioni mediche di verifica, cui dovranno pervenire da parte delle Commissioni mediche ospedaliere i processi verbali completi, relativi alle visite espletate.
Rimangono invariate le modalità di ricorso alla Commissione medica di 2^ istanza avverso i giudizi medico-legali di idoneità al servizio espressi sia dalle Commissioni mediche ospedaliere sia dalle Commissioni mediche di verifica.

Restano, altresì, di competenza delle strutture sanitarie militari la trattazione delle procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con modello ML/C e la trattazione delle istanze per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparate.

Al fine di consentire la convocazione del personale dipendente a visita medico-collegiale, si indicano di seguito le modalità operative per l’invio della documentazione alle C.M.V. di Firenze e di Napoli da parte degli Uffici dell’Amministrazione richiedente, rammentando, ad ogni buon fine, che gli adempimenti amministrativi necessari per l’espletamento degli accertamenti medico-legali presso le Commissioni mediche di verifica sono disciplinati dall’articolo 7 del suddetto decreto del Ministero dell’economia e finanze del 12 febbraio 2004 e, nel dettaglio degli aspetti procedurali, dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 426 del 26 aprile 2004.

I dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato situati nelle regioni Toscana e Campania, dal prossimo 15 gennaio 2019, inoltreranno, rispettivamente alla C.M.V. di Firenze e di Napoli, tutte le nuove pratiche, nonché quelle istruite ma non ancora inviate alle Commissioni mediche ospedaliere, inerenti provvedimenti di valutazione di idoneità al servizio, dispensa dal servizio, riconoscimento di dipendenza di infermità/lesione da causa di servizio e pensione privilegiata ordinaria, servendosi della modulistica già in possesso e correntemente utilizzata.

Per la C.M.V. di Firenze la documentazione dovrà essere inviata:

■ a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato – Commissione Medica di Verifica, Via Pietrapiana, 53 – 50121 Firenze; oppure

■ a mezzo telefax al numero: 055.27.43.293 ovvero, preferibilmente

■ a mezzo P.E.C. all’indirizzo: cmv-fi.dag@ pec.mef.gov.it

Per informazioni relative alla C.M.V. di Firenze, l’utenza telefonica attualmente disponibile è 055.27.43.270. Non appena diverrà operativa la segreteria dedicata alla Polizia di Stato, sarà data comunicazione dell’utenza telefonica esclusiva assegnata.

L’ubicazione degli ambulatori, per la sede di Firenze, è via Verdi n. 24 – 50122 Firenze.

Per la C.M.V. di Napoli la documentazione dovrà essere inviata:

■ a mezzo di posta ordinaria all’indirizzo: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli – Commissione Medica di Verifica, Via Francesco Lauria, 80 – Centro Direzionale – Isola F8 – 80143 Napoli;

■ oppure a mezzo telefax al numero: 081.58.28.811;

■ ovvero, preferibilmente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: cmv-na.dag@pec.mef.gov.it

Per informazioni relative alla CMV di Napoli, le utenze telefoniche attualmente disponibili sono le seguenti: 081.58.28.444 – 081.58.28.470 – 081.58.28.472 – 081.58.28.451.

L’ubicazione degli ambulatori, per la sede di Napoli, è Via Francesco Lauria, 80 – Centro Direzionale — Isola F8 – piano terra – 80143 Napoli.

Roma, 2 gennaio 2019

Il Direttore centrale
Ciprani

La circolare
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IRPINO66
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

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Grazie mille nonno Alberto, farò tesoro dei tuoi consigli chiedendo al mio ufficio personale di coadiuvarmi nella comunicazione della segnalazione. Buona serata.
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nonno Alberto
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

Messaggio da nonno Alberto »

IRPINO66 ha scritto: gio ott 21, 2021 3:13 pm Grazie mille nonno Alberto, farò tesoro dei tuoi consigli chiedendo al mio ufficio personale di coadiuvarmi nella comunicazione della segnalazione. Buona serata.
Ciao Caro,

Purtroppo, pur volendo ripresentare la/le istanze attestanti la/le patologie già oggetto di richiesta, saresti fuori I termini avendo superato i 12 mesi di Aspettativa.

Appare evidente, qualora segue riforma e accetti il transito sarebbe un problema non di poco conto poiché resterai in attesa non meno di 5 mesi con uno stipendio decurtato.

Alberto
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

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Nonno Alberto ha detto: "Ciao Caro,

Purtroppo, pur volendo ripresentare la/le istanze attestanti la/le patologie già oggetto di richiesta, saresti fuori I termini avendo superato i 12 mesi di Aspettativa.

Appare evidente, qualora segue riforma e accetti il transito sarebbe un problema non di poco conto poiché resterai in attesa non meno di 5 mesi con uno stipendio decurtato.

Alberto"
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Ciao Nonno, mi hanno detto che "dilatando" l'aspettativa con il congedo straordinario del 2021 e 2022 45gg+45gg allungherei di 3 mesi i termini per la eventuale presentazione di domanda di riconoscimento della causa di servizio entro i dodici mesi, ma comunque, essendo le patologie considerate per aspettativa per motivi di salute, le stesse per le quali presentai domanda di riconoscimento della C. di S. nell'ottobre 2018, non devo fare altro che aspettare la convocazione dalla CMO per la valutazione del mio caso. Solo allora, se non mi sarà riconosciuta la causa dipendente dal servizio dovrebbero decurtarmi il 50% degli emolumenti elargiti comunque dal 13 mese di aspettativa. Ad ogni modo la CMV non ha considerato le mie patologie dipendenti dal servizio perchè non esiste al momento agli atti.
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

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Grazie Nonno e spero che non mi hanno raccontato fesserie!
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Re: Aspettativa con stipendio intero, ridotto al 50% e senza emolumenti

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:? :wink:
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