Salve sono un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria e volevo sapere se può di fornire notizie sull'aspettativa di 2 anni per la legge 104.
vengo e mi spiego:
dal 2011 al 2014 ho usufruito di alcuni periodi di aspettattiva ai sensi dell'art. 42 d.lgs 151/2001 per mia moglie disabile deceduta nell'ottobre 2014 periodo un tolale di anni 1 e 2 mesi..ad oggi mi ritrovo a dover recuperare tale periodo ed inoltre non essendo computabili ai fini di anzianita di servizio mi ritrovo con 1 anno e 2 mesi in meno ritardando anche la fruizione del 2 assegno di funzione. giusto per capire il 21/03/2022 HO compiuto 27 anni di servizio invece mi ritrovero con 1 anno e 2 mesi in meno quindi con 25 anni e 10 mesi circa.
a quanto pare dal 2017 questa disposizione non è piu valida per i periodi fruiti dal 2017 in poi e cioè che l'anzianità di servizio viene conteggiata e addirittura si puo chiedere il rimborso di eventuali artretrari da contratto assegno di funzione ecc.
la mia domanda è: si puo fare ricorso per i periodi prima del 2017 che non vengono contegiati e qundi penalizzati
aspettativa art.42 D.lgs 151/2001....
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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Re: aspettativa art.42 D.lgs 151/2001....
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
il problema non è se si possa fare ricorso, ma se lo stesso ha qualche possibilità di accoglimento. Il problema principale, al riguardo, è costituito dalla necessità che il TAR adito condivida e invii alla Corte costituzione un quesito sulla legittimità della norma, il che è statisticamente raro e giuridicamente complesso con riferimento ad un mero problema di decorrenza dell'entrata in vigore della norma in esame.
Peraltro, i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono computabili «nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera» (quindi, con riferimento, alla qualifica/grado), quindi non sono nemmeno sicuro che, oltre alla progressione in carriera, il periodo di aspettativa sarebbe computabile anche ai fini della decorrenza dell'assegno funzionale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza tende a renderlo applicabile solo con riferimento al servizio effettivamente prestato.
In sostanza, lungi dall'escludere a priori l'accoglimento di siffatto ricorso, metterei in conto una alta probabilità che, a torto o a ragione, venga respinto.
in bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
Peraltro, i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono computabili «nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera» (quindi, con riferimento, alla qualifica/grado), quindi non sono nemmeno sicuro che, oltre alla progressione in carriera, il periodo di aspettativa sarebbe computabile anche ai fini della decorrenza dell'assegno funzionale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza tende a renderlo applicabile solo con riferimento al servizio effettivamente prestato.
In sostanza, lungi dall'escludere a priori l'accoglimento di siffatto ricorso, metterei in conto una alta probabilità che, a torto o a ragione, venga respinto.
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Avv. Giorgio Carta
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