Aspettativa ai sensi 18 della legge n. 183 del 2010

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Aspettativa ai sensi 18 della legge n. 183 del 2010

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il ricorrente ha impugnato il diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010.


Il TAR chiarisce:

1) - Che pertanto dal tenore letterale di tale disposizione si desume che l’articolo 18 in esame ha previsto una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni rivolta a tutti i dipendenti pubblici senza esclusione alcuna;

2) - Che difatti, ove il legislatore ha voluto escludere i militari (o altre categorie di personale) lo ha fatto espressamente, come ad esempio proprio nel caso di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a proposito della mobilità tra pubblico e privato; in ragione della particolare connotazione ordinamentale e della funzione esercitata.

3) - che, viceversa, allorchè nulla è disposto la norma è da intendersi di portata generale, tanto più che l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni o mestieri è prevista in via generale non solo per i militari (cfr. l’articolo 894 del d.lgs. n. 66 del 2010) ma anche per i pubblici dipendenti (cfr. l’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a tal fine richiama l’articolo 60 del d.p.r. n. 3 del 1957);

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto.

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07/05/2013 201300259 Sentenza Breve 1


N. 00259/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2013, proposto da:
A. A., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Franco Sabatini in Pescara, via Orazio, 123;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo, S.Domenico;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 8096 del 10 gennaio 2013 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto del Ministero della Difesa ha respinto l'istanza del ricorrente ad essere collocato in aspettativa per 12 mesi;

dell'atto datato 30.01.2013 con cui l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito-Sezione Staccata di Pescara ha notificato al ricorrente il suddetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabrizio Foglietti per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego sull’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2010.

Rilevato che tale articolo prevede che “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 23 - bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Che pertanto dal tenore letterale di tale disposizione si desume che l’articolo 18 in esame ha previsto una nuova ipotesi di aspettativa senza assegni rivolta a tutti i dipendenti pubblici senza esclusione alcuna;

che, difatti, ove il legislatore ha voluto escludere i militari (o altre categorie di personale) lo ha fatto espressamente, come ad esempio proprio nel caso di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a proposito della mobilità tra pubblico e privato; in ragione della particolare connotazione ordinamentale e della funzione esercitata;

che, viceversa, allorchè nulla è disposto la norma è da intendersi di portata generale, tanto più che l’incompatibilità con l’esercizio di altre professioni o mestieri è prevista in via generale non solo per i militari (cfr. l’articolo 894 del d.lgs. n. 66 del 2010) ma anche per i pubblici dipendenti (cfr. l’articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a tal fine richiama l’articolo 60 del d.p.r. n. 3 del 1957);

che, del resto, la norma appare tesa a consentire un graduale distacco dall’impiego pubblico (quindi sia per incoraggiare una fuoriuscita dall’impiego pubblico in genere per evidenti ragioni di risparmio sia al fine di consentire un tentativo di inserimento nella professione libera senza il timore di un distacco definitivo ed immediato dal posto di lavoro) e quindi ha una ratio che si presta ad essere estesa anche i dipendenti militari.

Ritenuto in conclusione che, per le ragioni esposte, il ricorso si manifesta fondato.

Ritenuto che le spese possano essere compensate in ragione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2013


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