Aspettativa

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kasper500
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Aspettativa

Messaggio da kasper500 »

Salve a tutti, sono un V.Sov. della PolStato scrivo per sapere con esattezza quanta aspettativa totale mi tocca, e in che modo, sia continuativa che frazionata, premetto che nel 2020 e nel 2021, causa incidenti in servizio, sono stato in aspettativa per 180 gg totali. Adesso, dopo aver usufruito dei 45 gg di cs sono di nuovo in aspettativa, per causa di servizio, da 20gg. Grazie a chi vorrà rispondermi.


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nonno Alberto
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Re: Aspettativa

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

Anni di servizio ?


kasper500 ha scritto: gio mar 30, 2023 7:55 pm Salve a tutti, sono un V.Sov. della PolStato scrivo per sapere con esattezza quanta aspettativa totale mi tocca, e in che modo, sia continuativa che frazionata,

Aspettativa totale che può essere fruita nel quinquennio mobile è di 913 giorni.

Aspettativa continuata che puoi fruire è di 548 giorni ( 18 mesi)


Aspettativa continuata se supera i 12 mesi e non è causa di servizio vai in decurtazione stipendiale al 50% dal 13° al 18"° mese.

Mentre, qualora la CMO conceda ulteriore aspettativa dopo i 548 giorni ( 18 mesi) va presentata domanda di ulteriori mesi 6 senza assegni, domanda rinnovabile mensilmente.


premetto che nel 2020 e nel 2021, causa incidenti in servizio, sono stato in aspettativa per 180 gg totali.

Sono stati redatti i modelli ML / C. ?


Adesso, dopo aver usufruito dei 45 gg di cs sono di nuovo in aspettativa, per causa di servizio, da 20gg.


L'aspettativa continuata si interrompe se si rientra in servizio per un periodo superiore a mesi 3.
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Re: Aspettativa

Messaggio da kasper500 »

Età anagrafica 57, di servizio 35 anni e 5 mesi. Si sono stati redatti i modelli C, al momento l’aspettativa è dipendente da causa di sevizio (A/8). Il rientro superiore a 90 gg per interrompere l’aspettativa continuativa come viene calcolato? Non bisogna fare altra aspettativa per 90 gg o ci sono altri parametri?
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Re: Aspettativa

Messaggio da kasper500 »

Grazie per aver risposto
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nonno Alberto
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Re: Aspettativa

Messaggio da nonno Alberto »

kasper500 ha scritto: gio mar 30, 2023 9:31 pm Età anagrafica 57, di servizio 35 anni e 5 mesi. Si sono stati redatti i modelli C,

al momento l’aspettativa è dipendente da causa di sevizio (A/8).

Visto che sei titolare di una A/8, hai fatto richiesta della scatto stipendiale dell'1,25 % ?

Il rientro superiore a 90 gg per interrompere l’aspettativa continuativa come viene calcolato?

Rientro in servizio con relativa presenza che può essere assolta anche con ferie attuali o/e pregresse.


Non bisogna fare altra aspettativa per 90 gg o ci sono altri parametri?


Non devi fare neanche un giorno di riposo medico.

La richiesta anni di servizio non era per mera curiosità, bensì valutare le dinamiche di transito cumulandi la ppo, ma come non detto
.
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Re: Aspettativa

Messaggio da kasper500 »

Si richiesto lo scatto stipendiale di 1,25%. Un ultima cosa per quanto riguarda le visite fiscali a chi si trova in aspettativa per cause di servizio è soggetto come tutti gli altri o ci sono agevolazioni? Sempre grazie
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nonno Alberto
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Re: Aspettativa

Messaggio da nonno Alberto »

kasper500 ha scritto: gio mar 30, 2023 9:49 pm Si richiesto lo scatto stipendiale di 1,25%. Un ultima cosa



per quanto riguarda le visite fiscali a chi si trova in aspettativa per cause di servizio è soggetto come tutti gli altri o ci sono agevolazioni? Sempre grazie

Attenzione, c'è un distinguo :

riposo medico prevede :

reperibilità 7 giorni su 7 compresi festivi:

mattina: dalle 9.00 alle 13.00;
pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.


PER ASPETTATIVA :

GiurisprudenzaTAR
Preventivo avviso della visita di controllo per dipendente in malattia


Al dipendente in aspettativa per malattia deve essere dato preventivo avviso della visita di CONTROLLO Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, in ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la decisione n. 01624/2019 del 15 luglio 2019 che ha annullato il provvedimento del Questore di Milano che irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell’art. 4 n. 18 del DPR 737/81 a un dipendente della Polizia di Stato per non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultata assente alla visita fiscale e non essendosi presentata alla visita ambulatoriale disposta dall’Amministrazione.

Nel relativo ricorso il ricorrente rappresentava che nella giornata della visita fiscale risultava non già assente per malattia ma in aspettativa per infermità.

Tale situazione richiedeva l’applicazione della diversa disciplina prevista dall’art. 68 DPR n. 3/1957 in base alla quale il dipendente dovrebbe essere avvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo, potendo farsi assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 DPR 868/1957).

Il TAR ha convenuto sulla questione che l’istituto dell’Aspettativa previsto per il pubblico impiego dall’art. 68 del DPR n. 3/1957, cui fa rinvio l’art. 52 del DPR n. 335/1982 (recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.


L’art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”) prevede infatti che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione.

Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l’infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall’ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo.

Il medico dell’Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell’impiegato deve motivare nel verbale di visita l’eventuale dissenso”.
Il successivo art. 34, riguardante le visite di controllo durante l’aspettativa, prevede che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall’art. 32”.

Pertanto, essendo facoltà del dipendente farsi assistere da un medico di fiducia, l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di poter avvisare il dipendente stesso del giorno e dell’ora relativi. “Pertanto soltanto qualora, malgrado l’accodo preventivo, il dipendente risulti assente alla visita di controllo, la circostanza riveste rilievo disciplinare, con ulteriore addebito economico a carico dell’interessato”.

Ciò posto, sulla base della corretta qualificazione dell’istituto e della relativa normativa applicabile, la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo.

Viene meno quindi il presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare, che si fonda sulla non corretta qualificazione dell’istituto giuridico rilevante da parte dell’Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che la dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.




kasper500
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Re: Aspettativa

Messaggio da kasper500 »

Grazie molto esaustivo.Buonanotte
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Re: Aspettativa

Messaggio da nonno Alberto »

kasper500 ha scritto: gio mar 30, 2023 10:38 pm Grazie molto esaustivo.Buonanotte

👋👋
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Re: Aspettativa

Messaggio da kasper500 »

giancar74 infatti a riguardo ho sentito diversi pareri tutti con discordandi, questa di nonno Alberto mi sembra alquanto attendibile visto che c’è una sentenza del TAR della Lombardia.
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Re: Aspettativa

Messaggio da nonno Alberto »

kasper500 ha scritto: ven mar 31, 2023 10:36 am giancar74 infatti a riguardo ho sentito diversi pareri tutti con discordandi, questa di nonno Alberto mi sembra alquanto attendibile visto che c’è una sentenza del TAR della Lombardia.

Giancarlo,

Il quesito a cui ho risposto "visite fiscali a chi si trova in aspettativa per cause di servizio"
ha una connotazione precisa poiché riguarda un collega appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile.

Nello specifico, deve essere dato avviso della visita medico legale.


Non ho trattato tutte le dinamiche che riguardano le differenze tra forze di polizia a ordinamento militari e civile.

Siamo pieni di circolari.

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