ASPETTATIVA
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ASPETTATIVA
Messaggio da giuseppe66 »
Se nell'anno solare si superano i 45 gg. di malattia, per l'aspettativa si và in automatico o devo fare domanda? Attendo la risposta grazie.
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Re: ASPETTATIVA
Messaggio da giuseppe66 »
Volevo dire se devo fare io la richiesta per l'aspettativa per malattia o si va in automatico una volta superati i 45 gg..
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Re: ASPETTATIVA
Messaggio da leonardo virdò »
Una volta superati i 45 gg. il tuo comando ha l'obbligo di portarti a conoscenza con una missiva che ti verrà notificata.giuseppe66 ha scritto:Ok. Grazie Giorgio.
Re: ASPETTATIVA
Colleghi, non ricordo se questa sentenza l'ho già messa a dispozione ma cmq lo faccio adesso, tanto per orientamento.
22/04/2010 201008014 Sentenza 1B
N. 08014/2010 REG.SEN.
N. 03151/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Verrusio, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. OMISSIS di prot. Pers. Bac. del OMISSIS del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, con il quale si è disposto ora per allora che il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 02.03.1999-14.01.2000), nonchè dei provvedimenti ed atti anche istruttori, presupposti conseguenti o comunque coordinati;
PER L'ACCERTAMENTO che la infermità dipendeva da causa di servizio anche in quale periodo e conseguentemente per la declaratoria che il periodo di assenza dal 02.03.1999 al 14.01.2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento n. OMISSIS, datato ………. 2001, con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 2/3/1999 – 14/1/2000).
Egli chiede, altresì:
-accertarsi che la infermità in questione dipendeva da causa di servizio anche in quel periodo;
-la declaratoria che il periodo di assenza dal 2/3/1999 al 14/1/2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio;
-la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche dovute tra il trattamento spettante per aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio e quello dovuto per infermità non dipendente da causa di servizio, oltre rivalutazione ed interessi, ivi compreso il collocamento in aspettativa per infermità e l’applicazione del conseguente trattamento normativo e contributivo.
L’interessato deduce:
1)violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2)violazione del giusto procedimento, ed in particolare degli art. 2, 3, 7 e segg. della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
3)eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento.
Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, l’intimata Amministrazione, riconoscendo un proprio errore materiale in cui era incorsa nella stesura dell’atto, ha rettificato il provvedimento impugnato nel senso che “L’appuntato ……….. è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa (di servizio) per la durata di giorni 319 dal 2 marzo 1999 al 14 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.
La rettifica del provvedimento impugnato in senso satisfattivo della pretesa azionata in giudizio determina, “in parte qua”, la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, ha chiesto anche l’accertamento dei benefici derivanti dallo stato di aspettativa “SI” dipendente da causa di servizio, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
Ebbene, è evidente che, “in parte qua”, il provvedimento di rettifica non è affatto satisfattivo della pretesa sostanziale azionata in giudizio in quanto non reca alcuna statuizione in proposito. Il collegio, pertanto, è tenuto a pronunciarsi sul relativo “petitum”.
La domanda è fondata.
Non è dubbio che al collocamento in aspettativa segue l’applicazione degli istituti giuridici previsti dalla relativa disciplina: con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico, retributivo e contributivo, nonché normativo, conseguente allo “status” riconosciutogli dall’Amministrazione.
Spettano, pertanto, ad esso le differenze retributive e contributive connesse allo “status” di aspettativa in cui lo ha collocato l’Amministrazione con il provvedimento datato 16 luglio 2002.
Sulle somme dovute a titolo retributivo spettano interessi e rivalutazione, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno calcolati la rivalutazione ulteriore o gli interessi e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ulteriori interessi o rivalutazione (tra le altre, C.d.S. Sez. VI^ 5891/2002).
In conclusione, il ricorso in esame è parte improcedibile e parte fondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara parte improcedibile e parte fondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2010
22/04/2010 201008014 Sentenza 1B
N. 08014/2010 REG.SEN.
N. 03151/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3151 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Verrusio, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;
contro
il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del provvedimento n. OMISSIS di prot. Pers. Bac. del OMISSIS del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, con il quale si è disposto ora per allora che il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 02.03.1999-14.01.2000), nonchè dei provvedimenti ed atti anche istruttori, presupposti conseguenti o comunque coordinati;
PER L'ACCERTAMENTO che la infermità dipendeva da causa di servizio anche in quale periodo e conseguentemente per la declaratoria che il periodo di assenza dal 02.03.1999 al 14.01.2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010, il dott. Giuseppe Rotondo e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento n. OMISSIS, datato ………. 2001, con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in aspettativa per infermità NON dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 319 (relativi al periodo 2/3/1999 – 14/1/2000).
Egli chiede, altresì:
-accertarsi che la infermità in questione dipendeva da causa di servizio anche in quel periodo;
-la declaratoria che il periodo di assenza dal 2/3/1999 al 14/1/2000, per complessivi 319 giorni, va ascritto ad aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio;
-la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche dovute tra il trattamento spettante per aspettativa dipendente da infermità per causa di servizio e quello dovuto per infermità non dipendente da causa di servizio, oltre rivalutazione ed interessi, ivi compreso il collocamento in aspettativa per infermità e l’applicazione del conseguente trattamento normativo e contributivo.
L’interessato deduce:
1)violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
2)violazione del giusto procedimento, ed in particolare degli art. 2, 3, 7 e segg. della L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili;
3)eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento.
Il ricorso è parte improcedibile e parte fondato.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, l’intimata Amministrazione, riconoscendo un proprio errore materiale in cui era incorsa nella stesura dell’atto, ha rettificato il provvedimento impugnato nel senso che “L’appuntato ……….. è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa (di servizio) per la durata di giorni 319 dal 2 marzo 1999 al 14 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 febbraio 1989, n. 53”.
La rettifica del provvedimento impugnato in senso satisfattivo della pretesa azionata in giudizio determina, “in parte qua”, la cessazione della materia del contendere.
Il ricorrente, peraltro, ha chiesto anche l’accertamento dei benefici derivanti dallo stato di aspettativa “SI” dipendente da causa di servizio, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
Ebbene, è evidente che, “in parte qua”, il provvedimento di rettifica non è affatto satisfattivo della pretesa sostanziale azionata in giudizio in quanto non reca alcuna statuizione in proposito. Il collegio, pertanto, è tenuto a pronunciarsi sul relativo “petitum”.
La domanda è fondata.
Non è dubbio che al collocamento in aspettativa segue l’applicazione degli istituti giuridici previsti dalla relativa disciplina: con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento economico, retributivo e contributivo, nonché normativo, conseguente allo “status” riconosciutogli dall’Amministrazione.
Spettano, pertanto, ad esso le differenze retributive e contributive connesse allo “status” di aspettativa in cui lo ha collocato l’Amministrazione con il provvedimento datato 16 luglio 2002.
Sulle somme dovute a titolo retributivo spettano interessi e rivalutazione, da calcolarsi separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di rivalutazione non vanno calcolati la rivalutazione ulteriore o gli interessi e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno calcolati ulteriori interessi o rivalutazione (tra le altre, C.d.S. Sez. VI^ 5891/2002).
In conclusione, il ricorso in esame è parte improcedibile e parte fondato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, dichiara parte improcedibile e parte fondato, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Franco Angelo Maria De Bernardi, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2010
Re: ASPETTATIVA
collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - Il -OMISSIS- disponeva in data -OMISSIS-, con atto sottoscritto dal vicecomandante della regione , la collocazione in aspettativa del maresciallo capo per la durata di complessivi giorni -OMISSIS- per infermità giudicata non dipendente da causa di servizio , ai sensi dell'art. 15 ,comma 3 ,della legge n. 599 del 31 luglio 1954.
Il CdS con il presente ricorso straordinario al PdR precisa:
2) - Il ricorso è inammissibile, per difetto del carattere della definitività del provvedimento impugnato .....
3) - Esiste in tale senso una solida giurisprudenza di questo Consiglio , che definisce non impugnabili con atto di gravame straordinario i provvedimenti di aspettativa adottati dal Comandante di corpo , bensì con ricorso gerarchico rivolto al vertice dell'amministrazione. Tra gli altri , Cons. di Stato , sezione 3° , pareri nn. 5456/2003 e 5457/2003 , del 21 giugno 2005; nonché n. 2884/2008 , reso in data 11 novembre 2008 ,sempre dalla 3° sezione.
4) - Il provvedimento di collocamento in aspettativa in questa sede impugnato , emesso dal -OMISSIS-, è privo del carattere definitivo in quanto adottato da organo non di vertice dell'amministrazione e suscettibile , pertanto , di impugnativa con ricorso gerarchico , come a Sezione ha avuto modo di chiarire in analoghe fattispecie , sopra indicate.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
-------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500349 - Public 2015-02-04 -
-------------------------------------------------------------
Numero 00349/2015 e data 04/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 luglio 2013 e del 17 dicembre 2014
NUMERO AFFARE 01855/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro -OMISSIS-, e nei confronti di-OMISSIS-, avverso collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
Il maresciallo capo -OMISSIS- , attuale ricorrente , avanzava in data -OMISSIS- istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità :
-" lombalgia in note di spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L5-S1";
-" ipertensione arteriosa non compensata in paziente con segni di iniziale danno d'organo in attesa ECG dinamico 24 ore ".
Il -OMISSIS- disponeva in data -OMISSIS-, con atto sottoscritto dal vicecomandante della regione , la collocazione in aspettativa del maresciallo capo per la durata di complessivi giorni -OMISSIS- per infermità giudicata non dipendente da causa di servizio , ai sensi dell'art. 15 ,comma3 ,della legge n. 599 del 31 luglio 1954.
Avverso tale atto , in quanto ritenuto illegittimo , l'odierno ricorrente notificava in data -OMISSIS- il ricorso straordinario in esame , individuando quali motivi di illegittimità i vizi di :
-eccesso di potere , contrarietà endoprocedimentale , illogicità manifesta;
-violazione della legge n. 241 del 1990 , art. 3 ,per carente o insufficiente motivazione;
-difetto di istruttoria;
- pregiudizio alla posizione previdenziale ed alle aspettative indennitarie.
CONSIDERATO:
Il ricorso è inammissibile , per difetto del carattere della definitività del provvedimento impugnato , carattere necessario perché un atto possa essere impugnato con l'istituto del gravame straordinario.
Esiste in tale senso una solida giurisprudenza di questo Consiglio , che definisce non impugnabili con atto di gravame straordinario i provvedimenti di aspettativa adottati dal Comandante di corpo , bensì con ricorso gerarchico rivolto al vertice dell'amministrazione. Tra gli altri ,Cons. di Stato , sezione 3° , pareri nn. 5456/2003 e 5457/2003 , del 21 giugno 2005; nonché n. 2884/2008 , reso in data 11 novembre 2008 ,sempre dalla 3° sezione.
Il provvedimento assunto in esito al ricorso gerarchico è esso sì , invece , azionabile con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Fondata ed assorbente è l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso , formulata dal ministero riferente sul rilievo che lo stesso ha ad oggetto atto privo del carattere della definitività , richiesto per l'esperibilità del gravame straordinario dall'art. 8 , primo comma ,del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa in questa sede impugnato , emesso dal -OMISSIS-, è privo del carattere definitivo in quanto adottato da organo non di vertice dell'amministrazione e suscettibile , pertanto , di impugnativa con ricorso gerarchico , come a Sezione ha avuto modo di chiarire in analoghe fattispecie , sopra indicate.
Peraltro , poiché l'annotazione posta in calce allo stesso provvedimento delineava la possibilità di esperire ,in alternativa al ricorso giurisdizionale amministrativo , quello straordinario al Presidente della Repubblica , la Sezione reputa che possano sussistere i motivi per riconoscere l'esistenza di errore scusabile , tale da esortare l'amministrazione alla rimessa dell'istante nei termini di legge per la proposizione di ricorso gerarchico .
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con contestuale riconoscimento dell'errore scusabile al ricorrente per la rimessione in termini per la proposizione del ricorso gerarchico.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Zampini Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - Il -OMISSIS- disponeva in data -OMISSIS-, con atto sottoscritto dal vicecomandante della regione , la collocazione in aspettativa del maresciallo capo per la durata di complessivi giorni -OMISSIS- per infermità giudicata non dipendente da causa di servizio , ai sensi dell'art. 15 ,comma 3 ,della legge n. 599 del 31 luglio 1954.
Il CdS con il presente ricorso straordinario al PdR precisa:
2) - Il ricorso è inammissibile, per difetto del carattere della definitività del provvedimento impugnato .....
3) - Esiste in tale senso una solida giurisprudenza di questo Consiglio , che definisce non impugnabili con atto di gravame straordinario i provvedimenti di aspettativa adottati dal Comandante di corpo , bensì con ricorso gerarchico rivolto al vertice dell'amministrazione. Tra gli altri , Cons. di Stato , sezione 3° , pareri nn. 5456/2003 e 5457/2003 , del 21 giugno 2005; nonché n. 2884/2008 , reso in data 11 novembre 2008 ,sempre dalla 3° sezione.
4) - Il provvedimento di collocamento in aspettativa in questa sede impugnato , emesso dal -OMISSIS-, è privo del carattere definitivo in quanto adottato da organo non di vertice dell'amministrazione e suscettibile , pertanto , di impugnativa con ricorso gerarchico , come a Sezione ha avuto modo di chiarire in analoghe fattispecie , sopra indicate.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201500349 - Public 2015-02-04 -
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Numero 00349/2015 e data 04/02/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 luglio 2013 e del 17 dicembre 2014
NUMERO AFFARE 01855/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro -OMISSIS-, e nei confronti di-OMISSIS-, avverso collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. -OMISSIS- con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
Il maresciallo capo -OMISSIS- , attuale ricorrente , avanzava in data -OMISSIS- istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità :
-" lombalgia in note di spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L5-S1";
-" ipertensione arteriosa non compensata in paziente con segni di iniziale danno d'organo in attesa ECG dinamico 24 ore ".
Il -OMISSIS- disponeva in data -OMISSIS-, con atto sottoscritto dal vicecomandante della regione , la collocazione in aspettativa del maresciallo capo per la durata di complessivi giorni -OMISSIS- per infermità giudicata non dipendente da causa di servizio , ai sensi dell'art. 15 ,comma3 ,della legge n. 599 del 31 luglio 1954.
Avverso tale atto , in quanto ritenuto illegittimo , l'odierno ricorrente notificava in data -OMISSIS- il ricorso straordinario in esame , individuando quali motivi di illegittimità i vizi di :
-eccesso di potere , contrarietà endoprocedimentale , illogicità manifesta;
-violazione della legge n. 241 del 1990 , art. 3 ,per carente o insufficiente motivazione;
-difetto di istruttoria;
- pregiudizio alla posizione previdenziale ed alle aspettative indennitarie.
CONSIDERATO:
Il ricorso è inammissibile , per difetto del carattere della definitività del provvedimento impugnato , carattere necessario perché un atto possa essere impugnato con l'istituto del gravame straordinario.
Esiste in tale senso una solida giurisprudenza di questo Consiglio , che definisce non impugnabili con atto di gravame straordinario i provvedimenti di aspettativa adottati dal Comandante di corpo , bensì con ricorso gerarchico rivolto al vertice dell'amministrazione. Tra gli altri ,Cons. di Stato , sezione 3° , pareri nn. 5456/2003 e 5457/2003 , del 21 giugno 2005; nonché n. 2884/2008 , reso in data 11 novembre 2008 ,sempre dalla 3° sezione.
Il provvedimento assunto in esito al ricorso gerarchico è esso sì , invece , azionabile con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Fondata ed assorbente è l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso , formulata dal ministero riferente sul rilievo che lo stesso ha ad oggetto atto privo del carattere della definitività , richiesto per l'esperibilità del gravame straordinario dall'art. 8 , primo comma ,del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa in questa sede impugnato , emesso dal -OMISSIS-, è privo del carattere definitivo in quanto adottato da organo non di vertice dell'amministrazione e suscettibile , pertanto , di impugnativa con ricorso gerarchico , come a Sezione ha avuto modo di chiarire in analoghe fattispecie , sopra indicate.
Peraltro , poiché l'annotazione posta in calce allo stesso provvedimento delineava la possibilità di esperire ,in alternativa al ricorso giurisdizionale amministrativo , quello straordinario al Presidente della Repubblica , la Sezione reputa che possano sussistere i motivi per riconoscere l'esistenza di errore scusabile , tale da esortare l'amministrazione alla rimessa dell'istante nei termini di legge per la proposizione di ricorso gerarchico .
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con contestuale riconoscimento dell'errore scusabile al ricorrente per la rimessione in termini per la proposizione del ricorso gerarchico.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
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