Articoli militari e art.28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
Calogero55
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 41
Iscritto il: lun ott 03, 2016 12:36 pm

Articoli militari e art.28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

Messaggio da Calogero55 »

Un caro saluto agli amici del Forum. Il mio è un quesito che vorrei porre agli esperti. L’ art.28 del TULPS e successive modifiche prevede che sono proibite la raccolta e la detenzione, da parte del personale non più in servizio o non appartenente alle categorie interessate, senza licenza del Prefetto, di uniformi militari o altri oggetti destinati all’equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia. Mi riferisco alle divise, ai gradi, alle mostrine ecc., l’inosservanza di tale obbligo configura reato, che sempre l’art.28 punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 3.000 euro. Vorrei approfondire la questione, perché tanti di noi, ora in pensione o dopo aver assolto il servizio militare obbligatorio di leva, a casa si ritrovano gradi, mostrine, fregi, divise, cappelli, e altro materiale usato o in uso attualmente. Molti dicono che il divieto alla detenzione di detto materiale di equipaggiamento è riferito a quello attualmente in uso, ed è solo consentito, ai non addetti ai lavori, solo con licenza Prefettizia. Altri asseriscono che il Ministero Dell’Interno ha chiarito, con una sua Circolare, che non sono riuscito a reperire, che l’equipaggiamento vetusto non più in uso è di libera detenzione. Vorrei conoscere un parere di chi ha magari affrontato il problema, possibilmente suffragato da riferimenti normativi, dal momento che la legge si presta a interpretazioni discordanti. Cordialità.


dimarsaba
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 306
Iscritto il: lun nov 08, 2010 9:59 am

Re: Articoli militari e art.28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

Messaggio da dimarsaba »

Premesso che tutto il materiale, incluso divise, caschi, palette etc etc, non sono di nostra proprietà ma bensì dell'amministrazione, premesso che codesto materiale, tutto, deve essere ri-consegnato alla stessa, e quindi teroicamente a casa non dovremmo avere niete incluso quello vecchio non più in uso, vedi se questo articolo ti può essere utile:

https://www.dimeostudiolegale.it/segni- ... citamente/

ognuno di noi nel bene e nel male qualche cosina l'ha tenuta come ricordo con il beneplacido dell'ufficio ma non è cosa regolare, nel passato i VECA neanche ritiravano le cose vecchie smarcando sul libretto personale CONSEGNATO.
Chi di noi a casa ha ancora delle vecchie mimetiche grigio verde? Un pò tutti però ...... leggi l'articolo che ti ho postato come esempio di massima.
Ciao
Avraham
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 122
Iscritto il: lun mar 06, 2023 5:12 pm

Re: Articoli militari e art.28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

Messaggio da Avraham »

Calogero55 ha scritto: sab ago 03, 2024 4:16 pm Un caro saluto agli amici del Forum. Il mio è un quesito che vorrei porre agli esperti. L’ art.28 del TULPS e successive modifiche prevede che sono proibite la raccolta e la detenzione, da parte del personale non più in servizio o non appartenente alle categorie interessate, senza licenza del Prefetto, di uniformi militari o altri oggetti destinati all’equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia. Mi riferisco alle divise, ai gradi, alle mostrine ecc., l’inosservanza di tale obbligo configura reato, che sempre l’art.28 punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 3.000 euro. Vorrei approfondire la questione, perché tanti di noi, ora in pensione o dopo aver assolto il servizio militare obbligatorio di leva, a casa si ritrovano gradi, mostrine, fregi, divise, cappelli, e altro materiale usato o in uso attualmente. Molti dicono che il divieto alla detenzione di detto materiale di equipaggiamento è riferito a quello attualmente in uso, ed è solo consentito, ai non addetti ai lavori, solo con licenza Prefettizia. Altri asseriscono che il Ministero Dell’Interno ha chiarito, con una sua Circolare, che non sono riuscito a reperire, che l’equipaggiamento vetusto non più in uso è di libera detenzione. Vorrei conoscere un parere di chi ha magari affrontato il problema, possibilmente suffragato da riferimenti normativi, dal momento che la legge si presta a interpretazioni discordanti. Cordialità.
Riporto testualmente quanto è scritto nel libro denominato “L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’ordinamento del personale” del “Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione” proprio al paragrafo “7. Uniforme” pagina 253
“ Di particolare interesse appare l’istituzione del libretto personale informatizzato, nonché la possibilità di poter acquistare e di poter trattenere, all’atto della cessazione dal servizio (nella presunzione che abbiano assunto, nel tempo, un particolare valore affettivo simbolico), alcuni effetti personali, previo addebito di una somma di danaro specificatamente determinata.”
Tutto ciò al fine di evitare eventualmente di incorrere nel reato di cui al’art.368 c.p. Calunnia reato procedibile d'ufficio per il quale non è quindi necessario un atto di querela ma è sufficiente che l'autorità giudiziaria apprenda l'esistenza di una condotta calunniosa e può essere comunicato da chiunque.
“Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte].”

Il mio consiglio personale è quello di redigere un inventario al fine di poter acquistare e trattenere i suddetti effetti personali.
Calogero55
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 41
Iscritto il: lun ott 03, 2016 12:36 pm

Re: Articoli militari e art.28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

Messaggio da Calogero55 »

Ciao Avraham e grazie per la risposta. Siamo tutti consapevoli a cosa si va incontro nell'indossare o detenere, senza averne titolo, indumenti appartenenti alle Forze dell'Ordine. La mia è una curiosità diversa, ricordo che per esempio, che alla fine del servizio militare di leva, il congedante ritornava a casa indossando la divisa estiva o invernale utilizzata in quel periodo. Nei raduni si indossano copricapi con fregi . La mia richiesta ha carattere diverso, sulla detenzione di materiale attualmente in uso o non alle Forze dell'Ordine, e al conseguente obbligo di munirsi di Licenza Prefettizia, che autorizza la detenzione di vestiario militare. In parole povere, occorre Licenza Prefettizia per il materiale vetusto non più in uso "Si" o "No". Mi riferisco a vecchie divise o a gradi e fregi del secolo scorso o usate durante il primo e secondo conflitto mondiale. Cordialità
Avraham
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 122
Iscritto il: lun mar 06, 2023 5:12 pm

Re: Articoli militari e art.28 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

Messaggio da Avraham »

Nel libro l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno edito da Laurus Robuffo è scritto testualmente che c'è "la possibilità di poter acquistare e di poter trattenere, all'atto della cessazione dal servizio (nella presunzione che abbiano assunto, nel tempo, un particolare valore affettivo simbolico), alcuni effetti personali, previo addebito di una somma di danaro specificatamente determinata"

Che ti devo dire?

Ti scrivo ciò che leggo.

Personalmente non penso che in quel libro abbiano scritto una menzogna.

Per quanto concerne, invece il materiale vetusto in uso durante "il primo o il secondo conflitto mondiale", a questo punto se proprio vuoi dissipare ogni perplessità, poni un quesito formale notificato a mezzo p.e.c. direttamente al Prefetto chiedendogli se per detenere tale materiale (penso che tu intenda ovviamente il vestiario perché per quanto concerne le cd "armi bianche" lance, alabarde etc. è tutto un altro discorso...) in uso durante la prima guerra mondiale o un elmo degli antichi Romani in uso durante le guerre puniche occorre munirsi di licenza prefettizia e vedi cosa ti risponde.
Rispondi