Gentile Avvocato Carta buongiorno,già mi ero rivolto alla Dr.ssa Astore questi comunicandomi di rivolgermi al legale del forum,la mia domanda è la seguente,qual è l'articolo di legge che inquadra l'invalido per servizio, sono stato riformato con la 4^ctg tab. A>con trattamento pensionistico privilegiato 7^ ctg tab. A. mis.minima a vita con aggravamento,rientro nello specifico della legge degli invalidi per servizio?
In tal caso cosa posso chiedere ai fini dei benefici?
ex Polizia Pen dal 1996.
cordiali saluti Francesco
ART.di legge invalido per servizio
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: ART.di legge invalido per servizio
Potresti anche dare una lettura a questa legge qui sotto indicata:
Ordine pubblico e Sanità
Legge 10 agosto 1950, n. 648
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
(Gazz. Uff., 1 settembre 1950, n. 200 Suppl. Ord.)
ciao
Ordine pubblico e Sanità
Legge 10 agosto 1950, n. 648
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
(Gazz. Uff., 1 settembre 1950, n. 200 Suppl. Ord.)
ciao
Re: ART.di legge invalido per servizio
Messaggio da tre »
Gentile "panorama"nella legge che mi hai indicato ho trovato un articolo che fa per noi Militari invalidi per servizio
la riporto di seguito:
Legge 2 aprile 1968,n°482 art. 3
in G U 30 aprile 1968,n°109.
Per tutti coloro che ne avessero bisogno
cordiali saluti da Francesco
la riporto di seguito:
Legge 2 aprile 1968,n°482 art. 3
in G U 30 aprile 1968,n°109.
Per tutti coloro che ne avessero bisogno
cordiali saluti da Francesco
Re: ART.di legge invalido per servizio
Per " Tre "
la Legge 2 aprile 1968 n° 482 è stata abrogata
vai a questo link
http://www.handylex.org/stato/l020468.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
la Legge 2 aprile 1968 n° 482 è stata abrogata
vai a questo link
http://www.handylex.org/stato/l020468.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ART.di legge invalido per servizio
Non so se ti può interessare, cmq. la posto lo stesso tanto per notizia.
1) - Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
2) - E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 343 2012 Pensioni 03-07-2012
SENTENZA N. 343/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 58655 PC. del registro di Segreteria, promosso da R. G. – nato a “omissis”e residente a “omissis”, nei confronti del Ministero dell’Interno.
Nella pubblica udienza del 07/06/2012, non rappresentata l’Amministrazione.
Presente il ricorrente.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
Visto l’art. 132 c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso qui pervenuto l’1.10.2010, il sig. R. – già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio il 03.02.2000 per inabilità fisica – impugnava la nota ministeriale n. 333/17/7220B, datata 30.07.2010, con cui gli veniva negato il beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 in quanto il riconoscimento dell’infermità relativa non era avvenuto in costanza di servizio, ma, in data 18.02.2000, dopo l’avvenuto congedamento (CMO 1^ Firenze, verbale n. 409 del 18.02.2000).
Il ricorrente asseriva che:
- il verbale, datato 18.02.2000, sarebbe stato firmato, da lui, nella predetta data;
- l’organo collegiale aveva retrodatato (al precedente giorno 2) la dichiarazione della sua non idoneità al servizio;
- l’istanza fu presentata il 22.02.2000 quando era ancora in servizio (fino al successivo giorno 29) in quanto “a disposizione della CMO di Firenze” (come da attestato da questa rilasciato).
2. Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 24.05.2012, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3. A conclusione dell’odierna udienza di discussione, questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento (con l’emissione del relativo provvedimento) della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
In merito, questo Giudice Unico ritiene che la norma richiamata, di cui è doverosa l’interpretazione letterale, contenga un chiaro riferimento all’ “ascrivibilità” dell’infermità sofferta.
La suddetta dizione – che, non a caso, è la stessa contenuta nei verbali in uso alle CMO – ha un chiaro significato: la possibilità che l’infermità, oggetto della valutazione medico-legale, possa, poi, al termine del relativo procedimento amministrativo, essere ascritta ad una determinata tabella ed alla correlata categoria.
E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.
2. Per quanto, più in dettaglio, concerne il caso oggi all’esame, questo Giudice Unico – indipendentemente da ogni altra considerazione circa la singolarità della procedura adottata dalla CMO che, pur attestando di avere eseguito la visita medica del R….. il 18.02.2000, retrocede, al precedente giorno 02.02.2000, l’inidoneità al servizio, e le ripetute discrasie concernenti la datazione degli atti – osserva che il ricorrente, secondo le risultanze agli atti (nota n. C/01039/0014, datata 29.02.2000, della CMO diretta alla Questura di Prato), risultava, di fatto, in servizio, fino al 29.02.2000, in quanto “a disposizione” della più volte citata commissione per l’espletamento di accertamenti medico-legali riferiti al p.v. n. 495 del 29.02.2000, non presente nel fascicolo processuale. Sul punto, nulla ha controdedotto l’amministrazione convenuta.
In tale ottica, dunque, l’istanza finalizzata all’attribuzione dello specifico beneficio (datata 22.02.2000), è da considerarsi tempestiva sia perché la stessa non poteva essere prodotta prima che la decisione medico-legale fosse resa nota, all’odierno ricorrente (il 19.02.2000) sia in considerazione della sua perdurante presenza, di fatto, in servizio.
3. Conclusivamente, il ricorso va accolto con riconoscimento, al sig. R. G., del diritto ai benefici di cui alla legge n. 539/1950, dal momento del suo effettivo collocamento a riposo.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
4. Nulla per le spese, attesa la mancanza, in capo al ricorrente, di difesa tecnica.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 58655/PC), proposto dal sig. R. G. nei confronti del Ministero dell’Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie lo stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio (29.02.2000). Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 07/06/2012.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 26/06/2012, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza
IL GIUDICE UNICO
F.TO Cons. Francesco D’ISANTO
Depositata in Segreteria il 3 luglio 2012
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.TO PAOLA ALTINI
1) - Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
2) - E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.
Ricorso Accolto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 343 2012 Pensioni 03-07-2012
SENTENZA N. 343/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 58655 PC. del registro di Segreteria, promosso da R. G. – nato a “omissis”e residente a “omissis”, nei confronti del Ministero dell’Interno.
Nella pubblica udienza del 07/06/2012, non rappresentata l’Amministrazione.
Presente il ricorrente.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
Visto l’art. 132 c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso qui pervenuto l’1.10.2010, il sig. R. – già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio il 03.02.2000 per inabilità fisica – impugnava la nota ministeriale n. 333/17/7220B, datata 30.07.2010, con cui gli veniva negato il beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 in quanto il riconoscimento dell’infermità relativa non era avvenuto in costanza di servizio, ma, in data 18.02.2000, dopo l’avvenuto congedamento (CMO 1^ Firenze, verbale n. 409 del 18.02.2000).
Il ricorrente asseriva che:
- il verbale, datato 18.02.2000, sarebbe stato firmato, da lui, nella predetta data;
- l’organo collegiale aveva retrodatato (al precedente giorno 2) la dichiarazione della sua non idoneità al servizio;
- l’istanza fu presentata il 22.02.2000 quando era ancora in servizio (fino al successivo giorno 29) in quanto “a disposizione della CMO di Firenze” (come da attestato da questa rilasciato).
2. Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 24.05.2012, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3. A conclusione dell’odierna udienza di discussione, questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento (con l’emissione del relativo provvedimento) della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
In merito, questo Giudice Unico ritiene che la norma richiamata, di cui è doverosa l’interpretazione letterale, contenga un chiaro riferimento all’ “ascrivibilità” dell’infermità sofferta.
La suddetta dizione – che, non a caso, è la stessa contenuta nei verbali in uso alle CMO – ha un chiaro significato: la possibilità che l’infermità, oggetto della valutazione medico-legale, possa, poi, al termine del relativo procedimento amministrativo, essere ascritta ad una determinata tabella ed alla correlata categoria.
E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.
2. Per quanto, più in dettaglio, concerne il caso oggi all’esame, questo Giudice Unico – indipendentemente da ogni altra considerazione circa la singolarità della procedura adottata dalla CMO che, pur attestando di avere eseguito la visita medica del R….. il 18.02.2000, retrocede, al precedente giorno 02.02.2000, l’inidoneità al servizio, e le ripetute discrasie concernenti la datazione degli atti – osserva che il ricorrente, secondo le risultanze agli atti (nota n. C/01039/0014, datata 29.02.2000, della CMO diretta alla Questura di Prato), risultava, di fatto, in servizio, fino al 29.02.2000, in quanto “a disposizione” della più volte citata commissione per l’espletamento di accertamenti medico-legali riferiti al p.v. n. 495 del 29.02.2000, non presente nel fascicolo processuale. Sul punto, nulla ha controdedotto l’amministrazione convenuta.
In tale ottica, dunque, l’istanza finalizzata all’attribuzione dello specifico beneficio (datata 22.02.2000), è da considerarsi tempestiva sia perché la stessa non poteva essere prodotta prima che la decisione medico-legale fosse resa nota, all’odierno ricorrente (il 19.02.2000) sia in considerazione della sua perdurante presenza, di fatto, in servizio.
3. Conclusivamente, il ricorso va accolto con riconoscimento, al sig. R. G., del diritto ai benefici di cui alla legge n. 539/1950, dal momento del suo effettivo collocamento a riposo.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
4. Nulla per le spese, attesa la mancanza, in capo al ricorrente, di difesa tecnica.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 58655/PC), proposto dal sig. R. G. nei confronti del Ministero dell’Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie lo stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio (29.02.2000). Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 07/06/2012.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 26/06/2012, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza
IL GIUDICE UNICO
F.TO Cons. Francesco D’ISANTO
Depositata in Segreteria il 3 luglio 2012
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.TO PAOLA ALTINI
Re: ART.di legge invalido per servizio
Messaggio da tre »
Gentili Panorama e Semaig vi ringrazio per la vostra disponibilità e per le informazione che date,da come ho letto nell'ultima legge che ha annullato la legge 2 aprile 1968 n 482,gli invalidi per servizio sono inquadrati nella legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 1 lettera d.
Spero che ho letto bene anche per non incorrere in qualche errore in caso di eventuali istanze da fare al Dipartimento,in attesa di risposta positiva vi ringrazio ancora e cordiali saluti da Francesco.
Spero che ho letto bene anche per non incorrere in qualche errore in caso di eventuali istanze da fare al Dipartimento,in attesa di risposta positiva vi ringrazio ancora e cordiali saluti da Francesco.
Re: ART.di legge invalido per servizio
Articolo 1 della legge 539 del 1950.
Negato i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 in quanto il decreto di riconoscimento della infermità per causa di servizio è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del ricorrente.
1) - Il ricorrente ha presentato la domanda di attribuzione in costanza di servizio, per cui il provvedimento di diniego provoca un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione ai tempi di emissione del provvedimento finale. Il riconoscimento poi si può chiedere anche quando il personale si trova già in quiescenza.
2) - E’ stata proprio l'amministrazione a non rispettare i tempi del procedimento.
IL TAR nell'Accogliere il ricorso ha precisato:
1) - Orbene, ad avviso di questo collegio, tale ragione giustificativa non appare corretta, sia in quanto la norma consente di chiedere il riconoscimento anche in un momento successivo al collocamento in quiescenza, sia in quanto la limitazione appare del tutto illogica, in quanto fa dipendere la concessione o meno del beneficio da un fattore estraneo alla volontà del richiedente, cioè ai tempi che amministrazione impiega per esaminare ed esaurire la pratica.
2) - Per completezza si aggiunge che l'amministrazione nel caso non ha rispettato i previsti termini del procedimento.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
23/07/2012 201200351 Sentenza 1
N. 00351/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2010, proposto da:
D. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Larcinese, con domicilio eletto presso Felicetta De Gregorio in Pescara, via L'Aquila, n.9;
contro
Il Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento n. 0008359 datato 5 maggio 2010 con il quale il Ministero dell’interno ha negato i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 in quanto il decreto di riconoscimento della infermità per causa di servizio è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del ricorrente;
per l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere i benefici economici relativi, per la condanna del ministero a emettere il provvedimento di riconoscimento con le conseguenze economiche, con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Umberto Zuballi, nessuno presente per le parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco, in riposo dal 1º febbraio del 2007, aveva prima di detta data chiesto il riconoscimento di infermità per causa di servizio. Il comitato medico ospedaliero di Chieti riconosceva al ricorrente le infermità; il ministero inviava la pratica al comitato di verifica per le cause di servizio e il comitato con un parere espresso in data 9 gennaio 2007 confermava il riconoscimento dell’infermità e gli riconosceva l'equo indennizzo dell'ottava categoria.
L'amministrazione peraltro ha negato il diritto al riconoscimento dei benefici in quanto la data di emissione del decreto di riconoscimento risulta successiva alla data di collocamento a riposo.
Nell'unico motivo di ricorso l’interessato deduce la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 539 del 1950, degli articoli 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928, la violazione dell'articolo 2 della legge 241 del 90 in relazione agli articoli 2 e seguenti del d.p.r. 461 del 2001 per il superamento del termine di durata del procedimento, contraddittorietà e illogicità della motivazione e disparità di trattamento.
Il ricorrente ha presentato la domanda di attribuzione in costanza di servizio, per cui il provvedimento di diniego provoca un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione ai tempi di emissione del provvedimento finale. Il riconoscimento poi si può chiedere anche quando il personale si trova già in quiescenza.
E’ stata proprio l'amministrazione a non rispettare i tempi del procedimento.
Resiste in giudizio l'amministrazione che contesta nel merito il ricorso stesso.
Nel corso della pubblica udienza del 5 luglio 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è provvedimento n. 0008359 data atto 5 maggio 2010 con il quale il ministero ha negato i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 in quanto il decreto di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del ricorrente.
Va fin da subito rilevato come il ricorso risulta fondato.
Invero, l'unica ragione addotta dall'amministrazione per non riconoscere al ricorrente i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 è il fatto che l'infermità per causa di servizio gli è stata riconosciuta con decreto del 30 marzo 2007, successivo al collocamento a riposo del ricorrente stesso avvenuto in data 1 febbraio 2007.
Orbene, ad avviso di questo collegio, tale ragione giustificativa non appare corretta, sia in quanto la norma consente di chiedere il riconoscimento anche in un momento successivo al collocamento in quiescenza, sia in quanto la limitazione appare del tutto illogica, in quanto fa dipendere la concessione o meno del beneficio da un fattore estraneo alla volontà del richiedente, cioè ai tempi che amministrazione impiega per esaminare ed esaurire la pratica.
Per completezza si aggiunge che l'amministrazione nel caso non ha rispettato i previsti termini del procedimento.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato, per cui spetterà all'amministrazione provvedere in merito, calcolare e liquidargli il dovuto maggiorato degli interessi di legge.
Le spese del presente giudizio, secondo la regola del codice, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna il ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi € 3000 (tre mila), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2012
Negato i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 in quanto il decreto di riconoscimento della infermità per causa di servizio è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del ricorrente.
1) - Il ricorrente ha presentato la domanda di attribuzione in costanza di servizio, per cui il provvedimento di diniego provoca un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione ai tempi di emissione del provvedimento finale. Il riconoscimento poi si può chiedere anche quando il personale si trova già in quiescenza.
2) - E’ stata proprio l'amministrazione a non rispettare i tempi del procedimento.
IL TAR nell'Accogliere il ricorso ha precisato:
1) - Orbene, ad avviso di questo collegio, tale ragione giustificativa non appare corretta, sia in quanto la norma consente di chiedere il riconoscimento anche in un momento successivo al collocamento in quiescenza, sia in quanto la limitazione appare del tutto illogica, in quanto fa dipendere la concessione o meno del beneficio da un fattore estraneo alla volontà del richiedente, cioè ai tempi che amministrazione impiega per esaminare ed esaurire la pratica.
2) - Per completezza si aggiunge che l'amministrazione nel caso non ha rispettato i previsti termini del procedimento.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
23/07/2012 201200351 Sentenza 1
N. 00351/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2010, proposto da:
D. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Larcinese, con domicilio eletto presso Felicetta De Gregorio in Pescara, via L'Aquila, n.9;
contro
Il Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento n. 0008359 datato 5 maggio 2010 con il quale il Ministero dell’interno ha negato i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 in quanto il decreto di riconoscimento della infermità per causa di servizio è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del ricorrente;
per l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere i benefici economici relativi, per la condanna del ministero a emettere il provvedimento di riconoscimento con le conseguenze economiche, con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Umberto Zuballi, nessuno presente per le parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già appartenente al corpo nazionale dei vigili del fuoco, in riposo dal 1º febbraio del 2007, aveva prima di detta data chiesto il riconoscimento di infermità per causa di servizio. Il comitato medico ospedaliero di Chieti riconosceva al ricorrente le infermità; il ministero inviava la pratica al comitato di verifica per le cause di servizio e il comitato con un parere espresso in data 9 gennaio 2007 confermava il riconoscimento dell’infermità e gli riconosceva l'equo indennizzo dell'ottava categoria.
L'amministrazione peraltro ha negato il diritto al riconoscimento dei benefici in quanto la data di emissione del decreto di riconoscimento risulta successiva alla data di collocamento a riposo.
Nell'unico motivo di ricorso l’interessato deduce la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1 della legge 539 del 1950, degli articoli 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928, la violazione dell'articolo 2 della legge 241 del 90 in relazione agli articoli 2 e seguenti del d.p.r. 461 del 2001 per il superamento del termine di durata del procedimento, contraddittorietà e illogicità della motivazione e disparità di trattamento.
Il ricorrente ha presentato la domanda di attribuzione in costanza di servizio, per cui il provvedimento di diniego provoca un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione ai tempi di emissione del provvedimento finale. Il riconoscimento poi si può chiedere anche quando il personale si trova già in quiescenza.
E’ stata proprio l'amministrazione a non rispettare i tempi del procedimento.
Resiste in giudizio l'amministrazione che contesta nel merito il ricorso stesso.
Nel corso della pubblica udienza del 5 luglio 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è provvedimento n. 0008359 data atto 5 maggio 2010 con il quale il ministero ha negato i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 in quanto il decreto di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio è stato emesso in data successiva al collocamento a riposo del ricorrente.
Va fin da subito rilevato come il ricorso risulta fondato.
Invero, l'unica ragione addotta dall'amministrazione per non riconoscere al ricorrente i benefici economici di cui all'articolo 1 della legge 539 del 1950 è il fatto che l'infermità per causa di servizio gli è stata riconosciuta con decreto del 30 marzo 2007, successivo al collocamento a riposo del ricorrente stesso avvenuto in data 1 febbraio 2007.
Orbene, ad avviso di questo collegio, tale ragione giustificativa non appare corretta, sia in quanto la norma consente di chiedere il riconoscimento anche in un momento successivo al collocamento in quiescenza, sia in quanto la limitazione appare del tutto illogica, in quanto fa dipendere la concessione o meno del beneficio da un fattore estraneo alla volontà del richiedente, cioè ai tempi che amministrazione impiega per esaminare ed esaurire la pratica.
Per completezza si aggiunge che l'amministrazione nel caso non ha rispettato i previsti termini del procedimento.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato, per cui spetterà all'amministrazione provvedere in merito, calcolare e liquidargli il dovuto maggiorato degli interessi di legge.
Le spese del presente giudizio, secondo la regola del codice, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Condanna il ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi € 3000 (tre mila), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2012
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