Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
VincentVega
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 188
Iscritto il: mer lug 10, 2019 7:31 am

Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione

Messaggio da VincentVega »

Salve,
premetto che ho provato a cercare post che abbiano gia' trattato l'argomento e non sono riuscito a trovare nulla.
Vi spiego brevemente cosa mi sta succedendo.

Arruolato 11/11/1987 come agente ausiliario (poi trattenuto, ag effettivo ecc)
Anno 2002 ho dei problemi di salute e vengo inviato alla CMO
12/03/2003 Riformato dalla CMO e non idoneo ai servizi di Polizia
13/03/2003 Presentata domanda per transito ruoli tecnici e/o ruoli civili ai sensi DPR339/82
19/03/2003 Visita alla CMO e si idoneo ai ruoli tecnici ed ai ruoli civili
anno 2003 (devo rivedere la data ma mentre ero in attesa del ministero) Promosso da Assistente ad Ass.Capo
12/02/2004 Decreto della Direz.Centr.Risorse Umane che recita
"L'Assistente Capo xxxx, e' trasferito a decorrere dalla data del presente decreto, dal ruolo Assistenti ed Agenti al ruolo degli Operatori e Collaboratori tecnici con la qualifica di Collaboratore tecnico capo. Il medesimo conserva l'anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza e andrà ad inserirsi nel corrispondente ruolo della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica. Con separato atto si provvedera' al trattamento economico spettantegli."
Anni successivi - Servizio come CTC....primo assegno di funzione, secondo assegno di funzione
Aprile 2019 di nuovo problema di salute, questa volta piu' grave, vengo inviato di nuovo alla CMO
06/02/2020 Riformato dalla CMO - Non idoneo ai servizi di Polizia, idoneo nei ruoli civili che non prevedano l'uso delle armi.

Richiedo all'ufficio personale lo stato di servizio, dove risulta servizio ininterrotto. Risulta anche che fino all*11/2/2004 ero Ass.Capo e dal 12/2/2004 sono diventato Coll.Tecn. Capo
Faccio un calcolo degli anni di servizio ai fini del terzo assegno di funzione e secondo i miei calcolo l' 11/11/2019 avrei maturato i 32 anni di servizio effettivo. Contatto l'Uff.Amm.vo Contabile e mi rispondono che c'e' un problema.
Nell'anno 2004 quando sono transitato nei ruoli tecnici, sembra che abbia perso 10 mesi di anzianita' di servizio.
L'amministrazione se n'e' accorta oggi, nel 2020, ma secondo loro sia il primo che il secondo assegno di funzione non sarebbero dovuti spettarmi
alle date stabilite, ma avrebbero dovuto ritardarmi la concessione di quei 10 mesi in cui ero in attesa del Ministero per il passaggio ai ruoli tecnici.
Per questo motivo quindi non ho piu' maturato 32 anni e 3 mesi (sarebbe qualche gg in meno) ma meno di 32 anni (31 anni e 5 mesi).

Mi sono riletto il DPR 339/82 e c'e' scritto che il dipendente viene messo in aspettativa con lo stesso trattamento economico che percepiva al momento del giudizio di inidoneita, nelle sue voci fisse e continuative (Stipendio + Indennita' integrativa speciale + eventuale ass. di funzione).
Questo trattamento viene "congelato" ed al momento in cui si transita nel ruolo tecnico viene "scongelato" e si torna a percepire i miglioramenti economici.
Inoltre ho letto che la procedura di trasferimento in altri ruoli o in altre amministrazioni NON e' valida ai fini della progressione in carriera.

Se il problema fosse limitato al mancato maturamento del terzo assegno di funzione...pazienza....amen
Il problema e' che mi vanno a togliere quei 10 mesi di anzianita' di servizio nel 2004...e penso che nel calcolo pensionistico abbia il suo bel peso.
Mi viene citata una sentenza del Consiglio di Stato VI Sezione nr 6227 del 7/6/2005 e varie circolari emesse dal Ministero.
Non riesco a trovare questa sentenza ma soltanto dei passaggi della sentenza...
Si parla di monetizzazione del congedo ordinario. Sembrerebbe che durante il periodo di aspettativa art.8 DPR 339/82 si matura il congedo ordinario anche se in aspettativa (perche' secondo la Costituzione e' un diritto inalienabile ecc ecc).

Il Consiglio di Stato afferma percio' che il periodo intercorrente di aspettativa previsto dal DPR 339/82, non essendo a tutti gli effetti servizio effettivo, comporta la perdita di qualcosa. Ovvero il dipendente non puo' richiedere nulla di piu' di quanto e' previsto dalla norma, considerato che il DPR 339/82 aveva lo scopo di far mantenere il posto di lavoro e far conservare lo stesso stipendio a chi, purtroppo, ha avuto un problema di salute.
Il Consiglio di Stato nell'affermare che non puo' essere concesso nulla di piu' di quanto previsto dalla norma, si riferiva ovviamente alla maturazione del congedo ordinario, che infatti nel DPR 339/82 non viene menzionato. Non dice che deve essere tolto anche cio' che nella norma e' previsto.

A questo punto intervengono le circolari del Ministero.
Ne ho letta una dove si afferma che "dato che durante l'aspettativa ex art.8 DPR 339/82 non vi e' progressione in carriera, non c'e' neanche progressione dell'anzianita' di servizio.
Il Consiglio di Stato diceva una cosa diversa, cioe' che non puo' essere concesso cio' che non e' previsto....e non che dato che non c'e' progressione in carriera si perde tutto quanto....

Chiedo quindi spiegazioni a voi che magari siete piu' esperti.
Secondo il mio parere Anzianita' di servizio e Progressione in carriera sono due cose diverse, che non sempre viaggiano appaiate.
Durante l'aspettativa (disposta dal Ministero tra l'altro) non si perde lo Stato Giuridico di Agente (o altro grado) o di Appartenente alla Polizia di Stato....in quel periodo non si puo' fare cio' che si vuole, si rimane sempre a disposizione del Ministero che puo' chiamarti in qualsiasi momento....e se non ti presenti perdi il posto.
E' vero che non c'e' servizio effettivo (si viene esonerati) pero', secondo me non si perde la qualifica di Agente di PS.
Nel mio caso poi dopo pochi giorni dal giudizio di inidoneita' ho riottenuto l'idoneita' ai ruoli tecnici.
Da ultimo il decreto del Ministero che sancisce che il giorno prima ero nei Ruoli Ordinari ed il giorno dopo nei Ruoli Tecnici.
Come puo' essere possibile che si perdano 10 mesi di anzianità di servizio ?


VincentVega
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 188
Iscritto il: mer lug 10, 2019 7:31 am

Re: Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione

Messaggio da VincentVega »

Ulteriore considerazione....
L'assegno di funzione si basa esclusivamente sugli anni di servizio e non sul grado o la progressione in carriera.
Bisogna aver svolto senza demerito un certo numero di anni di servizio (17 27 32) ma da quanto mi risulta non c'e'
scritto "servizio effettivo" ma "servizio comunque svolto".
Anche questa dicitura (comunque svolto) mi fa pensare che sono ricomprese tutte quelle situazioni in cui,
pur non svolgendo effettivo servizio si era "comunque in servizio" (malattia, congedo ordinario, maternita' ecc)
VincentVega
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 188
Iscritto il: mer lug 10, 2019 7:31 am

Re: Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione

Messaggio da VincentVega »

Ulteriore sviluppo.
Sono ormai in pensione e l'assegno di funzione dei 32 anni non mi e' stato riconosciuto.
Secondo il prospetto dell'INPS, calcolando soltanto gli anni di servizio effettivamente svolti (togliendo quindi i periodi della maggiorazione)
risultano 32 anni 7 mesi 9 giorni.

La tesi dell'Amministrazione e' che sono stato in aspettativa Dpr 339/82 per 11 mesi e in quel periodo non ho "effettivo servizio", quindi detratti quei mesi ho meno di 32 anni di effettivo servizio.

Ci sono pero' delle considerazioni da fare
(1) Art 10 Dpr 339/82 secondo comma
"Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita."
Nel Decreto del Ministero risulta che il giorno prima ero nei Ruoli ordinari ed il giorno del decreto sono transitato nei Ruoli tecnici....apparentemente viene "sanato" quel periodo di "limbo" in cui uno si trova e di fatto, con il transito diventa un tutt'uno.

(2) Art. 8 Dpr 339/82 terzo comma
L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
La eventuale penalizzazione del personale dovrebbe essere limitata a 150 giorni, cioe' 5 mesi....perche' se entro 150 giorni dalla domanda di transito, l'Amministrazione non si esprime si ritiene accolta, quindi anche se di fatto il transito non si e' perfezionato formalmente, di fatto gia' e' avvenuto....
E questo comma e' a tutela del dipendente che in teoria non dovrebbe essere danneggiato da un ritardo di cui non ha colpa lui ma l'Amministrazione.

(3) Nel calcolo del congedo 151/2001, i 2 anni per l'assistenza ad un disabile, l'amministrazione adottava lo stesso principio originariamente: non essendo effettivo servizio non viene calcolato... Poi con la legge del 2017 i due anni di congedo 151 valgono a tutti gli effetti eccetto per il TFR.

(4) Il piu' importante.... tale interpretazione dell'Amministrazione danneggia il calcolo pensionistico, perche' l'Assegno di funzione entra a far parte del calcolo della Quota A nel sistema misto e quindi anche una piccola variazione tra un assegno di funzione ed il successivo ha un importante impatto sulla pensione annua percepita.

Non comprendo per quale motivo il presupposto della concessione dell'Assegno di funzione, "servizio comunque prestato senza demerito", venga considerato come "servizio effettivo"... Se l'intento del legislatore era la tutela dei dipendenti che per cause connesse alla salute, e intendeva affermare "servizio effettivo" scriveva servizio effettivo.... Il fatto che abbia usato un'altra espressione (servizio comunque prestato senza demerito) mi fa pensare che si debba fare riferimento allo stato giuridico, che cambia ma non si interrompe.

Qualcuno ha delle sentenze in merito a questo problema?
Avatar utente
Louis65
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5211
Iscritto il: mar ago 13, 2013 2:09 pm

Re: Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione

Messaggio da Louis65 »

Come previsto dall’articolo 2, comma 3, D.P.R. 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione è valutato anche il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Ai fini dell’attribuzione del beneficio occorre, altresì, detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull’anzianità di servizio, interrompendola.
Vanno, dunque, detratti i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito di
cui all'art. 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001 nonché quelli a titolo di aspettativa ex
art. 8 D.P.R. 339/82. Detti periodi non essendo utili per la progressione di carriera
non possono esserlo neppure ai fini del computo dell'anzianità necessaria per
maturare l'assegno di funzione circolari Ministero dell'Interno (circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2645-2013 del 24
aprile 2013; circolare n. 333-A/9806.G.3.114894-2013 del 19 luglio 2013; circolare
n. 333-A/9807.C.5.1/3838-2016 del 12 maggio 2016)
se tu eri in aspettativa per ex art. 8 D.P.R. 339/82 mettiti l'anima in pace
VincentVega
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 188
Iscritto il: mer lug 10, 2019 7:31 am

Re: Art.8 DPR 339/82 slittamento assegno di funzione

Messaggio da VincentVega »

Grazie della risposta Louis, la circolare del Dipartimento infatti cita proprio la frase "dato che non e' valido per la progressione in carriera non lo e' neanche per l'assegno di funzione"...
Pero' l'assegno di funzione non e' legato al grado o alla carriera, e' legato al raggiungimento di un certo numero di anni di servizio "servizio comunque prestato" (che a mio avviso e' un concetto diverso dal "servizio effettivo"), senza demerito, quindi in modo disciplinarmente positivo.

Qual'e' la connessione giuridica tra la progressione in carriera ed il conteggio degli anni di servizio ai fini dell'assegno di funzione?

Se con il Decreto di transito del Ministero, si perfeziona un trasferimento da un ruolo ad un altro, non dalla data di inizio dell'aspettativa, ma dal giorno precedente il decreto (oggi sono nel ruolo tecnico e ieri ero nel ruolo ordinario), perche' viene decurtato quel periodo?
Nell'art 10 secondo comma del DPR339/82 il momento rilevante e' il momento in cui avviene il trasferimento (punto in cui parla della dotazione riassorbibile) ed in quel momento (il momento del trasferimento) il dipendente "conserva la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita." per proseguire con il conteggio nel nuovo ruolo.... non c'e' un'interruzione.

Alla fine avere un assegno di funzione per qualche mese non e' importante pero' se questo influisce sul calcolo pensionistico
ed in particolare in quella parte piu' importante del calcolo (quota A) in una riforma gia' molto penalizzante....beh penso che
il Ministero debba rivedere quest'interpretazione e queste circolari...
Sarei curioso anche di confrontare i vari tipi di aspettativa con quella prevista dal Dpr 339/82, per capire se e' l'unico tipo di aspettativa retribuita che non viene conteggiato ai fini dell'assegno di funzione.
L'intenzione del legislatore (con il Dpr 339/82) era di tutelare il piu' possibile il personale, non penalizzarlo, non decurtargli anzianità o il raggiungimento di benefici o penalizzare la sua pensione....non capisco che ci guadagna l'Amministrazione a comportarsi in questo modo...
Rispondi