salve, vorrei sapere come mai l'art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia dice che il dipendente è soggetto a invito a vaccinazione.
Mentre art.68 Aspettativa per infermità del Ministero degli interni il dipendente non è soggetto a invito a vaccinazione.
Perchè questa diversità a parità degli stessi articoli?
C'è qualcuno che mi può dare una spiegazione
grazie
art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Re: art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Buonasera Pakito
E uscita una rettifica dal nostro ministero non mi e chiaro pero la dicitura...nell’ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente...perche l'art Art.68. non fa distinzioni parla di aspettativa d'ufficio o a domanda quindi nel caso di invio certificato medico per esempio stato ansioso la direzione su disposizione del medico istituto invia alla CMO e subentra aspettativa.
Art.68.- Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio .
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Questa e la parte riguardante la rettifica del decreto:
"A parziale rettifica di quanto stabilito nella circolare 9 dicembre 2021, protocollo n. 0456756. U, relativamente all’ipotesi di aspettativa per infermità ai sensi dell’articolo 68 D.P.R 3/1957, (indicata a pag. 2 dell’allegato alla circolare recante “elenco istituti giuridici in relazione all’obbligo vaccinale”), si precisa che la stessa dà luogo all’applicazione della procedura di invito nell’ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente dell’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n 172, (a decorrere dal 27 novembre 2021)."
ho chiesto al delegato sindacale domani dovrebbe darmi un chiarimento in merito.
E uscita una rettifica dal nostro ministero non mi e chiaro pero la dicitura...nell’ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente...perche l'art Art.68. non fa distinzioni parla di aspettativa d'ufficio o a domanda quindi nel caso di invio certificato medico per esempio stato ansioso la direzione su disposizione del medico istituto invia alla CMO e subentra aspettativa.
Art.68.- Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio .
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Questa e la parte riguardante la rettifica del decreto:
"A parziale rettifica di quanto stabilito nella circolare 9 dicembre 2021, protocollo n. 0456756. U, relativamente all’ipotesi di aspettativa per infermità ai sensi dell’articolo 68 D.P.R 3/1957, (indicata a pag. 2 dell’allegato alla circolare recante “elenco istituti giuridici in relazione all’obbligo vaccinale”), si precisa che la stessa dà luogo all’applicazione della procedura di invito nell’ipotesi in cui il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente dell’entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2021, n 172, (a decorrere dal 27 novembre 2021)."
ho chiesto al delegato sindacale domani dovrebbe darmi un chiarimento in merito.
Re: art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Il Tar rigetta il ricorso del collega,
1) - il Direttore della Casa Circondariale ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d. l. n. 44/2021, fino alla comunicazione da parte sua dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
AGGIORNAMENTO del 15/02/2022
Allego il DECRETO CAUTELARE del CdS reso pubblico in data 09/02/2022 in riferimento all'allegata sentenza del Tar Molise e che Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Inoltre, fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 17 marzo 2022.
P.S. da parte mia dubito in un eventuale accoglimento.
1) - il Direttore della Casa Circondariale ha disposto la sospensione del ricorrente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del d. l. n. 44/2021, fino alla comunicazione da parte sua dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021;
AGGIORNAMENTO del 15/02/2022
Allego il DECRETO CAUTELARE del CdS reso pubblico in data 09/02/2022 in riferimento all'allegata sentenza del Tar Molise e che Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Inoltre, fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 17 marzo 2022.
P.S. da parte mia dubito in un eventuale accoglimento.
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Re: art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Il Tar Lazio con il Decreto Cautelare, Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo e Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio per il 25 febbraio 2022.
Cmq. il Tar scrive:
1) - Considerato che il ricorso, prospettando profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;
2) - Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.
Cmq. il Tar scrive:
1) - Considerato che il ricorso, prospettando profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;
2) - Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.
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Re: art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Vaccinazione,
La circolare m.dg. GDAP.09.12.2021 0456756.U emanata in data 9.12.2021, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fornisce le linee guida per l'applicazione del d.l. n. 172/2021.
La circolare m.dg. GDAP.09.12.2021 0456756.U emanata in data 9.12.2021, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, fornisce le linee guida per l'applicazione del d.l. n. 172/2021.
Re: art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Tar Lazio,
Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 marzo 2022.
Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 marzo 2022.
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Re: art.68 Aspettativa per infermità Ministero della giustizia
Vaccinazione e sospensione,
Il Tar Lazio fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 marzo 2022.
Il Tar Lazio fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 marzo 2022.
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