Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20478
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

👍 👋👋


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 1^ d’Appello con la n. 292 in Rif. alla CdC Liguria n. 119/2019 in merito all’Appello dell’INPS contro PolPen, lo accoglie parzialmente al 2,44 in base alla Legge in vigore dal 2022.

La CdC d'Appello conclude così:

Conclusivamente, l’appello merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.

Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, accordati in primo grado, seppure nei limiti della dichiarata prescrizione, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il xx.x.xxxx, dell’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di computo della pensione, con riguardo alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia Penitenziaria: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.

Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;

- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi, oggetto di statuizione in primo grado.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 7 aprile e del 26 maggio 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 251 in Rif. alla CdC Calabria n. 247/2020 circa l’appello proposto dal collega della PolPen, conferma la sentenza di 1° grado per la problematica relativa alla scelta dell’avvocato:

SI LEGGE in questi brani:

1) - A tale stregua, in applicazione degli artt. 28 co. 2 e 190 co. 3 c.g.c. e per costante giurisprudenza, la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenere inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l’appello prodotto da un soggetto sfornito dello “ius postulandi” dinanzi alla Sezione d’appello adìta, con conseguente impossibilità del gravame di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. La stessa notificazione dell’atto a cura di difensore privo di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia n. 727/2020, Cons. di Stato nn. 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014, 2623/2014, 1631/2012, 1626/2011). L’onere di allegare il contrario grava (chiaramente) sul difensore interessato, producendo una certificazione da cui risulti tale potere oppure allegandolo in una memoria difensiva. In ipotesi, l’INPS ha opposto in modo inequivoco detto vizio, mentre l’Avvocato, privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, nelle successive memorie illustrative del 17 e del 23 maggio 2022, in cui compare, unitamente e disgiuntamente all’Avv. M. P., cassazionista, nulla ha provato e controdedotto. In assenza di una tale contraria allegazione ed essendo destinatario unico della procura alle liti, almeno con riferimento al tempo di notifica dell’impugnazione, egli non ha neppure il potere di certificare l’autenticità della firma del mandante (Cass. n. 13217/1999, n. 2156/2014, n. 17317/2020). Difatti, un ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dall’inesistenza dell’autenticazione della firma dell’appellante effettuata da un avvocato non abilitato, e questo perché la validità dell’autenticazione va correlata con l’abilitazione a difendere in giudizio (Cons. di Stato 4998/2007, 177/2005).

2) - Essendo preclusa in radice all’avvocato non abilitato la possibilità di sottoscrivere una procura per attività da svolgere dinanzi alle giurisdizioni superiori, non sfugge che, con atto prodotto il 16 marzo 2022, denominato “costituzione di nuovo difensore in aggiunta ad altro legale (…)”, la rappresentanza dell’appellante è stata assunta anche dall’Avv. M. P., abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature superiori.

3) - Ora, l’avvenuta costituzione di un nuovo difensore, che ha insistito “nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate”, non può valere a sanare il difetto originario della citazione in appello. Difatti, la notifica di quest’ultima, da parte di legale non munito di valida procura alle liti, come tale non abilitato al compimento di atti d’impulso processuale, è da ritenere inesistente anziché nulla, con inapplicabilità dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista, per i soli casi di nullità, dall’art. 44, co. 3 c.g.c. (art. 156 co. 3 c.p.c.; ex aliis, Cass. 8041/2000, 15478/2008, Cons. di Stato 2623/2014). A questo è poi da aggiungere l’irrilevanza della costituzione di un nuovo avvocato abilitato, che, una volta ricevuta la procura alle liti, non ha provveduto a rinotificare il gravame a controparte per instaurare un valido rapporto processuale, non potendo esso conseguire all’attività del precedente difensore sfornito di ius postulandi, con inammissibilità del gravame e passaggio in giudicato della sentenza di prime cure. Declaratoria non preclusa dalla mancata notifica dell’appello anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che una preliminare integrazione del contraddittorio si rivelerebbe attività superflua che si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 800/2020, 16858/2019, 22411/2017).

Conclusivamente, la citazione in appello è da dichiarare inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara inammissibile la citazione in appello iscritta al n. 57.164/R.G. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 247/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria. Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.
Miglioverde
Altruista
Altruista
Messaggi: 103
Iscritto il: dom nov 10, 2013 12:36 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Miglioverde »

Miglioverde ha scritto: mer mar 23, 2022 2:24 pm Grazie Aquila!

Siccome tra pochi giorni, il 02 aprile, vado in prescrizione, potresti darmi una dritta di come va compilata la diffida per interrompere la prescrizione e a chi va indirizzata esattamente?

Grazie anticipate!
Salve a tutti e grazie per tutti i contributi che state fornendo.
Alla fine non ho inviato la raccomandata per interrompere la prescrizione dei 5 anni.

Secondo voi, mi spetterà lo stesso la compensazione del 2,44% per i miei 15 anni e 9 mesi?
E se sì, sarà d'ufficio?
Grazie per chi vorrà rispondere
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20478
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
Ho letto gli ultimi messaggi (una quindicina) in nessuno riporti di essere un appartenente della Polizia Penitenziaria.
Avendo scritto nella presente sezione, ritengo che tu lo sia.
Nel caso specifico non dovevi presentare alcuna istanza, in quanto l'Inps per i pensionati andati in quiescenza prima del 2022, riconoscerà gli arretrati solamente a partire dal 1° gennaio di quest'anno.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20478
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Il ricalcolo del coefficiente 2,444% avverrà d'ufficio da parte dell'Istituto previdenziale.
Miglioverde
Altruista
Altruista
Messaggi: 103
Iscritto il: dom nov 10, 2013 12:36 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Miglioverde »

mauri64 ha scritto: mer lug 13, 2022 2:29 pm Ciao,
Ho letto gli ultimi messaggi (una quindicina) in nessuno riporti di essere un appartenente della Polizia Penitenziaria.
Avendo scritto nella presente sezione, ritengo che tu lo sia.
Nel caso specifico non dovevi presentare alcuna istanza, in quanto l'Inps per i pensionati andati in quiescenza prima del 2022, riconoscerà gli arretrati solamente a partire dal 1° gennaio di quest'anno.
Ciao Mauri64!
Grazie per la celere risposta!
Si certo, sono un Ispettore Capo della Pol. Pen e grazie a Dio, in pensione dall'aprile 2017
Ancora grazie
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20478
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Figurati.

👋👋
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 2^ d’Appello con la n. 277 in Rif. alla CdC Campania n. 905/2021 in merito all’Appello del ricorrente della PolPen, lo accoglie parzialmente al 2,44%.

L’INPS ha fatto anche riferimento alle istruzioni fornite con circolare n.44/2022 che citasi testualmente: ”il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022”.

Il Giudice precisa:

1) - Il Collegio, condividendo quindi pienamente l’orientamento ermeneutico già formatosi in seno a questa Sezione di appello (citansi sentenze n.33, n. 41, n.114 del 2022), assorbita ogni altra questione ed in parziale accoglimento del gravame, riconosce il diritto dell’ appellante, ex appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, cessato dal servizio il 4 marzo 2018 con un’anzianità utile di anni 17, mesi 6 e giorni 13 alla data del 31 dicembre 1995, alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

La CdC Sez. 3^ d’Appello con la n. 307 in Rif. alla CdC Basilicata n. 16/2020 in merito all’Appello dell’INPS contro PolPen NON costituitosi, lo accoglie parzialmente al 2,44% in base alla Legge in vigore dal 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31/12/1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in proporzione per le frazioni di anno).

In sentenza si legge anche:

1) Il Collegio ritiene di poter addivenire ad una decisione nel merito della vicenda, anche in presenza dalla questione di costituzionalità rimessa alla Consulta dalla Sezione territoriale per la Puglia con ordinanza n. 213/2022 (pubblicata nella G.U. n. 17 del 27 aprile 2022), per asserito contrasto con l’art. 3 della Costituzione, dell’articolo 1, co. 4 della l. 395/1990 “nella parte in cui (…) non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico (…) previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 54 del medesimo T.U., siano estesi in favore anche del personale della Polizia penitenziaria”, dal momento che al Collegio la questione appare manifestamente infondata, nonchè nell’ottica della tutela del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

2) - Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 1° gennaio 2022, spettano, a mente dell’art. 167, co. 3 c.g.c., interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalla sent.10/2002/QM delle SS.RR..
Miglioverde
Altruista
Altruista
Messaggi: 103
Iscritto il: dom nov 10, 2013 12:36 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Miglioverde »

Un noto studio legale, specializzato in Diritto Amministrativo, mi ha proposto di partecipare ad un ricorso collettivo alla Corte dei Conti per ottenere, prevedibilmente entro un anno, il ricalcolo e gli arretrati.
Il costo sarebbe intorno ai 300 euro per tutta la pratica fino al suo compimento.
Cosa ne pensate?
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20478
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Ciao Miglioverde,
non voglio entrare nel merito della proposta, sebbene sia andato in pensione ad aprile 2017, quale ex appartenente della Polizia Penitenziaria gli arretrati decorrono dal 1 gennaio 2022 e avrai diritto a riceverli fino al mese di dicembre 2026, prima che intervenga la prescrizione quinquennale sugli arretrati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

Seguito mio post quì del 24/11/2021 che a pagina 4, contiene l’Ordinanza n. 85/2021 della CdC Puglia sul collega della PolStato.

Domani 24/01/2023 si discute come dal ruolo riportato al n. 4 ( + il n. 5, in tutto sono 2 ricorsi).

art. 23, c. 5°, legge 01/04/1981, n. 121

(Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto
compatibili, delle norme relative agli impiegati civili
dello Stato al personale del Corpo di polizia
penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento
pensionistico, riferito alla quota retributiva della
pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo,
del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata
previsione che, a fronte della sostanziale identità delle
funzioni e compiti svolti dalle forze di polizia, tali
criteri siano estesi anche al personale della Polizia
penitenziaria)

- rif. art. 3 Costituzione; artt. 54, c. 1° e 2°, e 61 decreto
Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

Nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale,

CdC Sez. 3^ d’Appello n. 83/2023 in rif. alla CdC Basilicata n. 19/2020 Accoglie parzialmente l’Appello proposto dall’INPS contro il collega della PolPen dando il 2,44% dal 2022.

In DIRITTO si legge:

Detta esclusione ha trovato fondamento anche nell'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 30 ottobre 1992, n.443 che ha previsto l'applicazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, del solo articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A ciò aggiungasi che, come condivisibilmente affermato da recente giurisprudenza di questa stessa sezione (Corte conti - Terza Appello – 290/2022) "pur dopo l'entrata in vigore della legge che ha smilitarizzato gli agenti di polizia penitenziaria, è rimasto applicabile il regime di cui all'art. 6 della l. 1543/1963, espressamente fatto salvo dall'art. 14, comma 2, della predetta l. n. 395/1990 e successivamente dall'art.1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n.179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al d.lgs. 13 dicembre 2010 n. 213. Detto articolo ha previsto che: "I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia (...) conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile" (co. 1); la pensione "(...) è liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga o delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata" (co. 2); in ogni caso, "Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento" (co. 3). Di talché, al personale della Polizia penitenziaria si applica il trattamento previdenziale proprio del personale civile, salvi gli istituti espressamente previsti dalla legge. A diverse conclusioni non è dato poi pervenire in ragione del fatto che, alla data di arruolamento del soggetto interessato, il disciolto Corpo degli agenti di custodia fosse un corpo militare, atteso che il diritto a pensione sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge. (Corte cost. 169/1986, 446/2002, Cass. 4194/2003, 21244/2014, Corte conti, Sez. I 45/2022). Nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), a seguito della quale il coefficiente di rendimento elaborato dall'organo nomofilattico di questa Corte con riferimento al personale militare è divenuto oggetto di un'estensione in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. L'art. 1, comma 101, considerando testualmente: "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile". Sulla questione si sono già espresse le Sezioni di appello di questa Corte nel senso di affermare, sulla base di una attenta lettura anche degli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione, la finalità perequativa della disposizione, in quanto intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle sentenze succitate delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, estendendone gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in considerazione della "specificità" delle funzioni che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa. L'interpretazione delle Sezioni centrali d'appello, qui pienamente condivisa, è nel senso che la norma trovi applicazione anche per i trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, fermo restando che la rideterminazione pensionistica, con i conseguenti effetti economici, ha efficacia ex nunc, ossia da gennaio 2022 (Sez. I d'app. 45, 123 e 134/2022, Sez. II 33 e 41/2022). Va quindi esclusa la portata retroattiva della normativa succitata, non avendo natura di interpretazione autentica ma innovativa, per cui la sua efficacia nei confronti del personale cessato entro il 2021 va riconosciuta soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022). Detto orientamento risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C.3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), calcolata includendo "l'onere relativo al personale cessato entro il 2021". Trattasi, pertanto, di una "retroattività temperata", finalizzata a contemperare diversi interessi, tutti costituzionalmente protetti".

e concludendo

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello ….. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 19/2020 impugnata, dichiara il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, del coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e quindi senza arretrati antecedenti a tale data.
mauri64
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 20478
Iscritto il: gio nov 15, 2018 4:27 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, l'orientamento delle Corte dei Conti saranno di attenersi a quanto specificato nella Legge di Stabilità.
Rispondi