Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Dylan59
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Dylan59 »

Lino,vi è 1 anno di militare e 6 mesi di lavoro ricongiunti.
Cordiali saluti.-


mauri64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Salve Dylan,
ti ho scritto in messaggi privati.

Saluti
leo62
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da leo62 »

Dylan59 ha scritto: ven apr 01, 2022 9:06 am OK, mauri64, grazie di cuore, il calcolo è complesso e il PAO4 no sò postarlo per fartelo visionare, per me è complicato fare questo tipo di calcolo, cmq gli anni al 31.12.95 sono 16 ( almeno per quanto scritto nel famoso quadro II ) e l' ultima retribuzione annuale al 2014 è di 38.841.
cmq grazie di cuore ti invio un cordiale saluto.
Io non potevo sapere dei 6 mesi ricongiunti e del servizio militare 12 mesi, avevo pertanto ipotizzato come da te dichiarato solo per la contribuzione utile che era di anni 14 e mesi 5 (servizio più maggiorazione di 1/5) adesso dici di aver ricongiunto 6 mesi per lavoro antecedente all'arruolamento più 12 mesi di militare, fa un totale di 15 anni e 11 mesi, e giorni superiore ai 15 che per effetto di arrotondamento dientano 16 . Detto questo, siccome non voglio scevellarti con calcoli e formule complicate (queste le lascio a mauri64 che a spiegarle è più bravo di me) ti posso dire che i benefici sulla tua pensione saranno tra i 40 e i 46 euro netti al mese. Ti saluto.
lino
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da lino »

Dylan59 ha scritto: ven apr 01, 2022 10:13 am Lino,vi è 1 anno di militare e 6 mesi di lavoro ricongiunti.
Cordiali saluti.-
A ok allora tutto coincide...
Per Aspera ad Astra!!!!
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Paolo64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Paolo64 »

Buongiorno allego Link ultime notizie art 54

https://www.pensionioggi.it/notizie/pre ... a-di-stato
panorama
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sez. 2^ d’Appello con la n. 114 in Rif. alla CdC Lazio n. 444/2019 in merito all’Appello proposta dall’INPS contro PolPen, lo accoglie parzialmente al 2,44 e riconosce gli arretrati al ricorrente dal 2022.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 1^ d’Appello n. 193 in rif. alla CdC Liguria n. 115/2019, Accoglie l’Appello dell’INPS e riforma la sentenza di 1° grado, poiché l’originario ricorrente è un appartenente alla PolPen.

Il Giudice precisa:

Tuttavia, si è ritenuto di riconoscere il beneficio, solo a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, per motivi prettamente finanziarie come testimoniano due circostanze di non poco momento.

La prima rappresentata dalla stessa documentazione tecnico-finanziaria predisposta dai competenti uffici parlamentari a supporto della manovra di bilancio a tenore della quale, la quantificazione della relativa spesa per l’anno 2022 – pari a circa 28 milioni di euro – ha tenuto conto non solo dei pensionamenti in divenire nel corso di quest’anno, bensì anche di quelli verificatisi entro il 2021 (cfr. Dossier alla legge di bilancio del 27 dicembre 2021, pagg. 158-160, già evocato nella ridetta sentenza n. xx/xx).

La seconda, ancor più assorbente e dirimente – laddove pur si volesse, in via del tutto teorica, intendere la quantificazione degli oneri finanziari limitata al solo personale collocato a riposto nell’ultimo biennio – risiede nella constatazione che, laddove interpretata nei sensi prospettati dall’INPS, la norma risulterebbe contemplare, del tutto irrazionalmente, un’ipotesi quantomeno in parte irrealizzabile.

Riferendosi, invero, a coloro “…in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati…” la disposizione intende espressamente applicarsi anche a quanti, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato fino a 17 anni, 11 mesi e 29 gg. di servizio, ossia a lavoratori che, sin dal 2021 (e, dunque, prima dell’entrata in vigore della disposizione stessa), ben potrebbero essere stati collocati necessariamente a riposo per limiti di età (da individuarsi, per tale personale, in anni 61, anche tenuto conto dell’aumento annuale dovuto all’applicazione della c.d. “finestra mobile per aspettativa di vita”: cfr. art. 2, d.lgs. n. 165/1997 e art. 12, d.l. n. 78/2010), stante il pieno diritto a pensione per raggiungimento del periodo massimo di contribuzione (pari a 41 anni di servizio, raggiunto, nell’ipotesi sin dal 2019).
“È questo il caso concreto di un ipotetico appartenente alle forze dell’ordine, nato nel 1960 ed entrato in servizio nel 1978, a 18 anni, avendo maturato al 31 dicembre 1995 già 17 anni di servizio, ed essendo obbligatoriamente stato collocato a riposo nel 2021.

Senza contare che le norme previdenziali attualmente vigenti per il personale suddetto, consentono, a determinate condizioni, di godere della pensione c.d. “di anzianità”, ex. art 6, d.lgs. n. 165/1997, a 59 anni di età (comprensiva dell’anno di finestra mobile), con 35 anni di servizio, ampliando ancor più la platea dei soggetti cui la norma non potrebbe essere concretamente applicata, nonostante avesse già maturato un certo numero di anni di servizio effettivo al 31 dicembre 1995” (sent. cit.).

In tal senso, la posizione della giurisprudenza dalla quale anche questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

In definitiva, dunque:

a) il beneficio di cui all’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 deve intendersi applicabile anche al personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza al 31 dicembre 2021;

b) la decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione prevista dal coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione va individuata nella data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio per l’anno 2022, ossia il 1 gennaio 2022.

Nei surriferiti termini l’appello dell’INPS andrà, dunque, accolto e, per l’effetto, riformata la decisione impugnata.
Aquila

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Aquila »

Miglioverde ha scritto: mer mar 23, 2022 2:24 pm Grazie Aquila!

Siccome tra pochi giorni, il 02 aprile, vado in prescrizione, potresti darmi una dritta di come va compilata la diffida per interrompere la prescrizione e a chi va indirizzata esattamente?

Grazie anticipate!
Ciao Miglioverde, scusa il ritardo, letto solo ora, xchè di solito posto in Polizia di Stato, nelle more, se non hai ancora risolto...saro' lieto di inviarti facsimile della mia Diffida all'Inps...concernente la messa in mora e l'interruzione della prescrizione quinquennale relativa gli arretrati di cui all'art.54.
Saluti, by Aquila
Aquila

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Aquila »

CARO MIGLIOVERDE, NELLE MORE, sperando di farti cosa gradita TI ALLEGO FAC SIMILE, concernente l'art 54 per le Forze di Polizia, tra cui...la Polizia Penitenziaria.
1caro saluto by...Aquila Libera
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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SENTENZA PARZIALE

CdC sez. 1^ d’Appello n. 292 in Rif. alla CdC Liguria n. 119/2019, in merito all’appello dell’INPS lo accoglie parzialmente e riforma la sentenza di 1° grado riguardo al collega della PolPen.

SI LEGGE:

1) - Sin dall’approvazione della novella legislativa, si è formato un indirizzo ermeneutico volto a chiarirne la sfera di efficacia, escludendosi che abbia una portata retroattiva e riferendo le variazioni introdotte alle posizioni previdenziali in corso, limitatamente ai ratei da liquidarsi a partire dalla sua vigenza (01.01.2022).

2) - L’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha infatti, rimarcato che lo specifico trattamento spetti anche ai soggetti cessati …dal servizio prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge “al dichiarato scopo di valorizzare le peculiarità di stampo lavorativo di tale personale (non dissimili da quelle che fondano la ratio legis dell’art. 54 d.p.r n. 1092/1973)…, puntualizzando che la decorrenza dalla data indicata risponda a esigenze di natura finanziaria …………

ATTENZIONE che il Giudice d’Appello precisa anche:

Conclusivamente, l’appello merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.

Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, accordati in primo grado, seppure nei limiti della dichiarata prescrizione, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il xx.x.xxxx, dell’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di computo della pensione, con riguardo alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia Penitenziaria: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.

Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;

- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi, oggetto di statuizione in primo grado.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 7 aprile e del 26 maggio 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022

IL DIRIGENTE
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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SENTENZA PARZIALE

CdC sez. 1^ d’Appello n. 293 in Rif. alla CdC Piemonte n. 43/2019, in merito all’appello del ricorrente della PolStato lo accoglie parzialmente e riforma la sentenza di 1° grado.

Anche qui (come la sentenza n. 292 sul collega della PolPen) il Giudice d’Appello precisa:

Conclusivamente, il gravame merita di essere accolto parzialmente e la sentenza riformata, con riconoscimento della percentuale sopra individuata per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei oggetto di liquidazione dal 01.01.2022.

Viceversa, ad avviso del Collegio, la causa non è suscettibile di essere definita nel merito per quanto attiene all’attribuzione del beneficio sui ratei relativi agli anni precedenti alla data individuata, richiesti dalla parte a titolo di arretrato, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, con ordinanza n. xx/xxxx, pubblicata il xx.xx.xxxx, dell’art. 23, comma 5, della L. n. 121 del 1981 (similmente promossa con successiva sentenza-ordinanza n. xxx/xxxx, pubblicata il 16.3.2022, in relazione all’art. 1, comma 4, della L. n. 395 del 1990, anche per la Polizia penitenziaria), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri di calcolo della pensione, riferito alla quota retributiva, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 medesimo, siano estesi al personale della Polizia di Stato: invero, si reputa necessario, per la rilevanza ai fini decisori che il quesito rimesso alla Corte costituzionale presenta, disporre, limitatamente a tale ambito, la sospensione della causa con separata ordinanza.

Ogni pronuncia sulle spese è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, non definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l’appello in epigrafe nei termini enunciati in motivazione, con il riconoscimento dell’aliquota del 2,44%, da applicarsi sui ratei da liquidarsi con decorrenza 01.01.2022;

- dispone con separata ordinanza, la sospensione del giudizio, con riferimento ai periodi di anzianità pregressi.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma, all'esito delle camere di consiglio del 14 aprile e del 26 maggio 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Antonietta Bussi F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2022

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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sez. 2^ d’Appello con la n. 254 in Rif. alla CdC Toscana n. 436/2019, Accoglie parzialmente l’appello del collega della PolPen. richiamando la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Mimmo62
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Aquila ha scritto: ven giu 10, 2022 3:42 pm
Miglioverde ha scritto: mer mar 23, 2022 2:24 pm Grazie Aquila!

Siccome tra pochi giorni, il 02 aprile, vado in prescrizione, potresti darmi una dritta di come va compilata la diffida per interrompere la prescrizione e a chi va indirizzata esattamente?

Grazie anticipate!
Ciao Miglioverde, scusa il ritardo, letto solo ora, xchè di solito posto in Polizia di Stato, nelle more, se non hai ancora risolto...saro' lieto di inviarti facsimile della mia Diffida all'Inps...concernente la messa in mora e l'interruzione della prescrizione quinquennale relativa gli arretrati di cui all'art.54.
Saluti, by Aquila
Buongiorno, seguendo la dritta di Aquila, ho pronta la diffida da inviare ALL'INPS, chiedo come va inviata, via telematica nel sito dell'Inps, e/o per raccomandata.
Grazie..
mauri64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Ciao Mimmo,
quale pensionato già appartenente alla Polizia Penitenziaria, l'INPS procederà d'ufficio a ricalcolare il coefficiente 2,444% a decorrere dal 01/01/2022, pertanto, non dovrai presentare alcuna diffida nei confronti dell'Istituto previdenziale.
In risposta a diversi solleciti da parte di utenti del forum, l'INPS ha riferito che sta aggiornando l'applicativo per le pensioni antecedenti l'anno 2022.
Mimmo62
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Grazie per la Cellere risposta Mauri.
Un saluto
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