Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 1^ d’Appello n. 330 in rif. alla CdC Lombardia n. 253/2019, Accoglie l’Appello proposto dall’INPS.

Il ricorrente della Polizia penitenziaria con + 15 (arruolato il 12 gennaio 1982)
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panorama
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Leggere bene la parte sottostante.

La CdC sez. 1^ d’Appello n. 454 in rif. alla CdC Lombardia n. 254/2019, Accoglie l’appello dell’INPS contro il collega della PolPen. già militare.

N.B.: in questa sentenza d’Appello si legge in FATTO quanto segue:

1) - Con note di udienza la difesa dell’appellato chiedeva, poi, un rinvio di udienza in vista di possibili interventi normativi, stante l’impegno assunto in data 22 settembre 2021 dal Governo con la risoluzione parlamentare, adottata nella seduta del 22 settembre 2021, ad adottare iniziative volte ad estendere l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2) - All’odierna udienza il rappresentante dell’Inps si opponeva alla richiesta di rinvio, in quanto, quand’anche si prendesse in considerazione l’art. 27 del disegno di legge di bilancio 2022, le nuove disposizioni non potrebbero, comunque, trovare applicazione retroattiva, tenuto anche conto che la copertura degli oneri finanziari inizia a decorrere solo a partire dal 2022; la difesa dell’appellato si riportava alle conclusioni in atti.

IN DIRITTO si legge:

1. In limine litis, va esaminata la richiesta di rinvio, promossa dalla difesa dell’appellato, stante la risoluzione parlamentare n. 7-00729, adottata nella seduta del 22 settembre 2021, con la quale il Governo si è impegnato ad adottare iniziative volte ad estendere l'applicazione della disposizione, di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al personale della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Collegio ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta, in quanto - anche a voler prendere in considerazione l’art. 27 del disegno di legge di bilancio 2022, attualmente rubricato “Applicazione al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092” - si tratta di una versione ancora provvisoria di disposizioni, prive, in parte, di copertura finanziaria, che si inseriscono in una fase ancora embrionale del procedimento legislativo e che non potranno, comunque, avere applicazione retroattiva.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Personale PolPen,

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 481 – 485 – 486 e n. 487 in rif. alla CdC Basilicata n. 44, 45, 46 e 48/2019, Accoglie gli Appelli proposti dall’INPS.

Si allega soltanto la sentenza n. 487 poiché sono tutte uguali e tutti con + 15 anni al 1995.
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Gianfranco64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Gianfranco64 »

Ammiro l’impegnò quotidiano di Panorama nell’aggiornarci sulle varie sentenze quotidiane sull’art.54.
Non mi aspetto neanche sentenze dal diverso risultato.
Certo in questo momento, visto che la Finanziaria dovrebbe essere approvata entro il 31.12.2021, risulterebbe opportuno rinviare tutti i procedimenti in cui risultano coinvolti colleghi della Polizia di Stato e della Polizia Penitenzia.
Certo ne nascerebbe un grave pregiudizio, per le sentenze fin qui emesse, se passasse l’art. 27 con una sua applicazione fino al 2010.
Mi permetto di esprimere un mio disappunto nel leggere che in sentenza un giudice ha espresso una propria opinione sull’art 27. In particolar modo definendolo un provvedimento sicuramente non retroattivo e privo di coperture finanziarie.
Credo che nei tribunali , sia penali che amministrativi vadano applicate le leggi, e non riscriverle secondo un proprio convincimento.
Spero che passi questo mese per vedere dal 01.01.2022 cosa verrà scritto nelle sentenze di non accoglimento dei ricorsi dei colleghi.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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personale PolStato,

La CdC Puglia con Ordinanza n. 85/2021 depositata il 24/11/2021, ha disposto la Trasmissione degli ATTI alla Corte Costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità Costituzionale.
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Gianfranco64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Gianfranco64 »

Peccato che questa sentenza sia arrivata dopo la pubblicazione della bozza della finanziaria.
Complimenti al giudice, vedo che ha studiato la materia.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Gianfranco, vedi che non è sentenza ma Ordinanza di rimessione al Giudice Supremo della Costituzione, infatti il processo è stato sospeso fino a quando si pronuncerà la Corte Cost. che può anche impiegare un anno o più.
Vi è da dire che il ricorrente si trova "protetto" fino alla fine, rispetto agli altri colleghi della PolStato con ricorsi in atto e che potrebbero chiedere la sospensione fino a tale pronuncia sempre che il Giudice della CdC accoglie la richiesta di sospensione del ricorso.
Gianfranco64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Gianfranco64 »

Ieri ci lamentavamo del mancato rinvio di tali provvedimenti.
Spero che anche gli altri giudici si accodino a tale ordinanza, in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale.
Speravo in un tuo commento su quanto indicato nell'ordinanza.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Ciao Gianfranco, sinceramente l'ordinanza devo ancora leggerla ma, cmq. si tratta di disparità tra Militari e personale ad ordinamento Civile ed ecco che la Puglia a ritenuto giusto di mandare gli atti alla Corte Cost. anche in riferimento della Legge 335/1995 che vale per tutti.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Personale PolPen,

La CdC sez. 1^ d’Appello n. 504 in rif. alla CdC Lombardia n. 256/2019, Accoglie l’Appello proposto dall’INPS.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 3^ d’Appello n. 574/2021 in rif. alla CdC Sardegna n. 65/2020, respinge l’Appello del collega della PolPen

La CdC scrive:

La difesa ha rilevato che l'odierno appellante si è arruolato nel Corpo di Polizia Penitenziaria il 7 maggio 1981 e, quindi, prima della smilitarizzazione del Corpo. Per tale ragione, ha sostenuto che avendo l'appellante iniziato la propria carriera con l'attribuzione dello status di militare, “ egli dev'essere necessariamente considerato «militare», con conseguente applicazione dell'art. 54”.

In DIRITTO si legge la cronologia delle Leggi che hanno istituito e modificato il Corpo.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Calabria con la sentenza n. 19/2022 resa pubblica il 20/01/2022, ha accolto il ricorso presentato nel 2021 dal collega della PolPen, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Fatta con il 2,44%.

In sentenza si legge:

IN FATTO:

- Con note per l’udienza in atti al 4 gennaio 2022, parte attrice ha rivendicato di aver chiesto l’applicazione sulla quota retributiva del coefficiente al 2,445% annuo previsto in base all’art. 6, comma 2, della Legge n.1543 del 1963, richiamato dall’art. 73, comma 3, del Decreto Legislativo n.443 del 1992, per il personale della polizia penitenziaria “proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia”, sostenendo altresì che detta norma andrebbe applicata secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (sentenze n. 1 e 12 del 2021).

IN DIRITTO si legge:

1) - In proposito, dall’esame degli atti prodotti dallo stesso ente previdenziale, si osserva che il precedente ricorso (cumulativamente incardinato insieme ad altri soggetti) chiedeva diaccertare e riconoscere il diritto alla riliquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza, sin dalla originaria decorrenza e pro futuro, con applicazione, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, delle aliquote di cui all’art. 54, commi 1 e 2, del T.U. n. 1092 del 1973”.

2) - Detto giudizio si è peraltro concluso con la sentenza di questa Corte n. 147/2020, che ha rigettato la domanda attorea stante l’inapplicabilità dell’invocato art. 54 del DPR n. 1092/1973 (dettato per i soli dipendenti militari), tenuto altresì conto del disposto dell’art. 1, comma 4 della L. 15.12.1990, n. 335, a norma del quale “per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa espressamente dettata per il Corpo di Polizia penitenziaria, si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

3) - Con il trasferimento di competenze amministrative in materia dalle Amministrazioni militari all’Ente previdenziale, l’Inps ha poi provveduto (già prima della riferita sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti) ad applicare, in via interpretativa (argumentum a fortiori: non ritenendo cioè di poter applicare ai militari un’aliquota inferiore a quella dei civili) anche al personale militare (che non aveva maturato i 15 anni di servizio utile) l’aliquota del 2,33 annuo prevista per il personale civile.

4) - Tuttavia, deve in proposito rilevarsi (iura novit Curia) come il legislatore sia recentemente intervenuto in materia con la legge n. 234/2021, il cui articolo 1, comma 101, prevede espressamente cheAl personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”, aliquota pressoché identica a quella nella specie reclamata.

5) - Si tratta di disposizione di legge che, per l’espressione perentoria impiegata (“si applica”), considerato l’ambito soggettivo di applicazione (“personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni”) - che non distingue tra personale in servizio e soggetti già collocati a riposo (né tra personale civile ab origine e dipendenti smilitarizzati), ed essendo destinata ad incidere su rapporti giuridici (pensionistici) di durata, questo giudice ritiene immediatamente applicativa, anche con riguardo ai giudizi in corso.

6) - Del resto, lo stesso legislatore ha testualmente e significativamente ricondotto la disposizione de qua nel quadro dell’ormai risalente orizzonte legislativo finalizzato, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza-ragionevolezza, alla progressiva armonizzazione dei trattamenti retributivi e previdenziali del personale delle forze armate e di polizia, facendo espresso riferimento all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, a norma del qualeAi fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali …….

7) - Pertanto, alla luce del menzionato ius superveniens, la domanda attorea (“nella misura del 2,445%”) deve essere parzialmente accolta, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, con l’originaria decorrenza, mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31/12/1995.

N.B.: altro ancora potete leggere direttamente nell'allegato. Inoltre, altri ricorsi ACCOLTI riportano il numero di sentenza 17, 18 e 20.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sez. 3^ d’Appello con la n. 32/2022 in Rif. alla CdC Sardegna n. 11/2020 dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto dai 2 ricorrenti, appartenenti alla PolPen, in quanto è stata constatata assenza del difensore della parte appellante anche alla udienza odierna e ciò preclude al Collegio la possibilità di valutare qualsiasi atto di causa.

Il Giudice precisa pure:

Le spese di difesa del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte che ha introdotto il giudizio d’appello e non l’ha coltivato (cfr. Sez. II App., 29 novembre 2018, n.653). Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello, definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile l’appello e condanna gli appellanti, al pagamento delle spese di lite a favore dell’INPS, liquidandole nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022.

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N.B.: un vero peccato, perchè si poteva avere un nuovo giudizio positivo a loro favore a seguito degli ultimi eventi..
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Giggino1961
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da Giggino1961 »

Scusate, ma sapete se qualcuno di questi colleghi della Penitenziaria abbia interessato qualche sindacato di categoria in merito alla "cervellotica" difesa dell'INPS che sostiene che gli articoli di legge inseriti nell'attuale legge di bilancio non si applica alle persone già in quiescenza? Se la loro tesi è questa non ne usciremo più.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Personale PolPen aveva perso in 1°Grado ma in Appello si è capovolto tutto.

La CdC Sez. 2^ d’Appello (Presidente Dott.ssa Daniela ACANFORA) con la n. 41/2022 in Rif. alla CdC Toscana n. 21/2020, Accoglie parzialmente l’appello del collega della PolPen. anche tenendo conto delle sentenze della SS.RR. nn. 1 e 12 del 2021 che hanno preso in esame la Legge n. 335/1995 che ha portato tutti i MISTI sullo stesso piano pensionistico.

Giova precisa che in sentenza si legge questo importante passaggio da parte dell’INPS:

Con successiva memoria depositata l’11 gennaio 2022, l’INPS ha chiarito che alle medesime conclusioni, già rassegnate, si deve pervenire nonostante l’intervenuta entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che, all’art. 1, commi 101 e 102, ha previsto l’estensione della citata disposizione del testo unico anche al personale di Polizia di Stato e Penitenziaria, nell’interpretazione fornita dalla pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite nn. 1 e 12 del 2021. La nuova norma non potrebbe, infatti, avere effetti retroattivi, e si riferirebbe esclusivamente al personale in servizio che maturerebbe i requisiti per il trattamento pensionistico a decorrere dall’1.01.2022.

IN DIRITTO si legge:

La questione di diritto è stata oggetto di plurimi arresti giurisprudenziali, tutti volti a denegare l’estensione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, pur dopo le pronunce delle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021 (in termini, Sez. I, nn. 351, 330, 134 ed 11 del 2021; Sez. II n. 82 del 2021 e 307 del 2020; Sez. III, n. 571, 514, 155, 154 del 2021), mentre la Sezione d’appello per la Sicilia ha disposto il rinvio della discussione dei singoli giudizi, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio (ex multis, ord. n. 37 del 2021).

Al punto n. 7 viene specificato:

Con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il coefficiente elaborato dall’organo nomofilattico è divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

L’art. 1, comma 101, recita testualmente “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”; il successivo comma 102Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022,
32.527.983 euro per l'anno 2023,
36.764.932 euro per l'anno 2024,
39.840.709 euro per l'anno 2025,
43.000.596 euro per l'anno 2026,
46.384.574 euro per l'anno 2027,
49.248.807 euro per l'anno 2028,
51.927.173 euro per l'anno 2029,
54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”.

La normativa sopravvenuta pone plurimi interrogativi. Rimane, infatti, dubbio: a) se la norma abbia una portata retroattiva, incidendo sulle pensioni già in corso di erogazione; b) se, di conseguenza, sia idonea a incidere sui processi in corso.

Al n. 7.1. si Legge: - In primo luogo, la formulazione letterale del comma 101, in ossequio al principio di irretroattività della legge civile, di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., sembra destinare il beneficio pensionistico esclusivamente a coloro che transiteranno in quiescenza a decorrere dall’1.01.2022. Depone in tal senso (come evidenziato dall’INPS appellato), la locuzione “personale delle Forze di polizia” – riferibile a coloro che prestano ancora servizio attivo - nonché la proposizione “ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto” che rinvia a trattamenti pensionistici futuri.

Comunque dal punto 7.2 a seguire in avanti, il Giudice chiarisce ulteriormente la posizione delle leggi, per cui, Vi rimando ad una lettura integrale della sentenza.

Infine il Giudice decreta scrivendo:

L’appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell’appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, sui ratei a decorrere dall’1.01.2022. Trattandosi di ratei in pagamento, non sono dovuti accessori.
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