Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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CdC Sezione 1^ d’Appello n. 11/2021 (udienza del 10/12/2020) rigetta l’appello del ricorrente della Pol.Pen. con + 15 anni. Appello proveniente dalla CdC Puglia n. 538/2019.

Il giudice precisa:

1) - Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che alla data dell’arruolamento dell’appellante, il disciolto corpo degli agenti di custodia era un corpo militare. Il diritto a pensione, secondo univoca giurisprudenza anche costituzionale (Corte cost. n. 446/2002; n. 169/1986), sorge, infatti, nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti della legge. Conseguentemente, alla stregua dei principi generali in materia di successione della legge nel tempo, deve trovare applicazione la legge vigente pro tempore.

2) - Condanna l’appellante al pagamento delle spese di difesa in favore dell’INPS, liquidandole in € 1.500,00, onnicomprensive. Nulla per le spese di giudizio.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Personale della Polizia Penitenziaria, 2021 dopo le SS.RR.

CdC Sicilia n. 51, 52, rigetta, mentre la n. 50, 100, 101 e 102 rinuncia al ricorso.

CdC Lombardia n. 12, rigetta richiamando la recente sentenza CdC, Sez. Riun., 4.1.2021 n.1/QM.

CdC Piemonte n. 12, 17, 18, 19, rigetta riportando il seguente testo: Tanto è stato confermato anche dal recente arresto delle SS.RR. del 4 gennaio 2021 n. 1/QM, che ha dettato le linee interpretative della disposizione in argomento.

CdC Valle d’Aosta n. 7, rigetta.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 2^ d’Appello n. 82/2021 in rif. alla CdC Lombardia n. 149/2019, Accoglie l’Appello proposto dall’INPS.

Il ricorrente del Corpo della Polizia penitenziaria era + 15.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 133/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 841/2018, Accoglie parzialmente l’Appello dell’INPS e riconosce al ricorrente della PolPen. Il coefficiente del 2,44% anche se privo dello status di militare all’atto della cessazione dal servizio, visto che le SS.RR. hanno preso in esame anche la legge 335/1995 che prevede per tutti il c.d. “sistema misto” pensionistico per coloro che al 31/12/1995 non vantavano almeno i 18 anni contributivi.

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 134/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 842/2018, Accoglie parzialmente l’Appello dell’INPS. IDEM c.s.

N.B.: il Giudice d’Appello nella persona della Dott.ssa Giuseppina Maio Presidente f.f., infatti precisa quanto segue per entrambe le sentenze:

1) - Pertanto, dalla disciplina del 1995 è ricavato un correttivo incidente sull’aliquota di rendimento, “mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo, il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 +364/365, cioè 44/17,997= 2,445 per ogni anno”, coefficiente che, pur rimesso, quanto all’arrotondamento, “all’applicazione pratica” del giudice, è fissato nel dispositivo della decisione nel 2,44 per cento per ogni anno utile.

2) - Attesi i richiamati principi, la sentenza di prime cure, in parziale accoglimento dell’appello formulato dall’INPS, è da riformare, anche in punto di spese da compensare integralmente tra le parti, e, pertanto, il trattamento pensionistico del sig. xxx, pur privo dello status di militare all’atto della cessazione dal servizio, è da riliquidare tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile, del coefficiente del 2,44 per cento.

3) - Sulle differenze per ratei arretrati, dovute a far tempo dal 12 ottobre 2015, di collocamento a riposo per infermità, spettano interessi e rivalutazione monetaria secondo i principi enunciati dalla sent. n. 10/2002/QM, del 18 ottobre 2002, delle SS.RR. (criterio del cumulo parziale).

4) - Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità. Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti e il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza recato dall’interpretazione nomofilattica, si ravvisa possano integralmente compensarsi, a mente dell’art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, in rito, dichiara la formazione del giudicato implicito sul capo della sentenza che ha riconosciuto l’estensione al sig. xxx, già appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 concernente i militari; nel merito, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 55.524/R.G. e, per l’effetto, in riforma, anche in punto di spese da ritenersi compensate, della sentenza n. 842/2018 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, dichiara che sulla quota retributiva della pensione dell’appellato è da applicare il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato sino al 31 dicembre 1995.

Sulle differenze per ratei arretrati, dovute dal 12 ottobre 2015, spettano gli accessori di legge in termini di cumulo parziale (SS.RR. n.10/2002/QM).

Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite del grado.

OMISSIS
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Le SS.RR. con un'unica sentenza del 2021, hanno uniformato per tutti lo stesso trattamento pensionistico (personale Militare e personale Civile), onde evitare l'interessamento della Corte Costituzionale, quindi, tutto il personale con il sistema MISTO, d'ora in poi è tutto allineato e coperto dal 2,44%.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 3^ d’Appello n. 132/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 840/2018, in merito all’Appello proposto dall’INPS, esprime lo stesso giudizio di cui alle suindicate sentenza n. 133 e 134/2021 relative al ricorrente della PolPen con + 15 anni, riconoscendo il coefficiente del 2,44%.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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1) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 152/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 6/2019, in merito all’Appello dell’INPS, così si pronuncia sul collega della PolPen con + 15 anni: Conclusivamente, l’appello è da accogliere e la sentenza in epigrafe da riformare, nel senso che il sig. xx non ha titolo al ricalcolo della quota retributiva della pensione con applicazione dell’aliquota unitaria del 44 per cento, prevista dall’art. 54, …..

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa l’eccezione in rito, nel merito, definendo il giudizio, accoglie l’appello iscritto al n. 55.625/R.G. e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 6/2019 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, dichiara che il sig. xx non ha diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e al ricalcolo della quota retributiva in applicazione dell’aliquota unitaria del 44 per cento, prevista dall’art. 54 ….

2) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 153/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 7/2019, in merito all’Appello dell’INPS, si pronuncia con le stesse motivazioni di cui sopra in merito al collega della PolPen con + 15 anni.

3) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 154/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 5/2019, in perito all’Appello dell’INPS, idem c.s. in merito al collega della PolPen con + 15 anni.

4) - La CdC sez. 3^ d’Appello n. 155/2021 in rif. alla CdC Puglia n. 838/2018, in merito all’Appello dell’INPS, idem c.s. in merito al collega della PolPen con + 15 anni.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 1^ d’Appello n. 134/2021 in rif. alla CdC Lombardia n. 278/2019, Accoglie interamente l’Appello dell’INPS, trattandosi di personale PolPen..
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 3^ d’Appello n. 277 (Ud. 26.03.2021) in rif. alla CdC Umbria n. 72/2019, in merito all’Appello dell’Inps, riforma la sentenza di 1° grado rideterminando al collega della Polizia di Stato con + 15 anni, il coefficiente al 2,44%.
N.B.: per comprendere meglio i motivi per cui è stato riconosciuto il 2,44% non essendo Militare, vi rimando alla lettura della sentenza.

Fortunato.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC sez. 3^ d’Appello n. 295 (Ud. 26.03.2021) in rif. alla CdC Puglia n. 63/2020, Accoglie l’Appello dell’Inps, che riguarda il collega della Polizia di Stato con + 15 anni,

N.B.: sotto lo stesso giorno 26 Marzo u.s. veniva discusso nella medesima 3^ Sezione, anche l’appello di cui alla nota sentenza n. 277 in rif. alla CdC Umbria n. 72/2019 (PolStato con + 15 anni) che come specificato nel mio post del 5 giugno c’era stato un errore in partenza, meglio riscontrabile nella lettura in primo grado.
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migi61
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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I ricorsi sono terminati.
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Nachiro
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Scusate ma la circolare non è chiara.. ma il personale di Polizia Penitenziaria è incluso all'applicazione dei benefici dell'art.54 o no? considerate che chi avrebbe i requisiti ha svolto servizio da militare sino al 15/12/1990, data della smilitarizzazione.. Pare che da un post inviato da un legale, ad inizio discussione, rientrerebbe addirittura il personale civile..
mauri64
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da mauri64 »

Salve Nachiro, allo stesso quesito è già stata data risposta al seguente indirizzo:

circolare-inps-del-14-07-2021-applicazi ... 24#p234191

Saluti
Nachiro
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Grazie Mauri.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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CdC SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Perso art. 54

arruolato nella Polizia di Stato in data 5 dicembre 1981, ossia prima della smilitarizzazione del suddetto Corpo.
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