Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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tanoemela
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Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da tanoemela »

Salve a tutti sono in pensione da Gennaio 2014 con 38 anni di contributi desidero sapere da qualcuno di voi se ci rientro a fare ricorso all'Inps per l'art. 54, data di arruolamento 1984 + 5 anni riscattati + anno di militare inquadrato + 2 anni e sei mesi inquadrati, alla data del 31/12/1995 avevo maturato 17 anni e 4 mesi come evidenziato nel mod. PA04 del Ministero.
Un primo ricorso è stato già effettuato da un avvocato con esito dubbio e molto evasivo nei chiarimenti, inoltre se noi siamo stati smilitarizzati nel 1990 perché non siamo considerati negli anni precedenti militari? Grazie aspetto una risposta come agire.


panorama
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Calabria con 3 sentenze dice NO all'art. 54 ai colleghi della PolPen

Uno arruolato nella PolPen in data 07.5.1981

Uno arruolato nella PolPen in data 04.05.1981

segue la 3^
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panorama
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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3^ sentenza

Uno arruolato nella PolPen in data 12/01/1983
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sintozz
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Messaggio da Avv. Massimo Vitelli » dom mag 26, 2019 1:29 pm

È stata di recente pubblicata la decisione n.23/2019 della Sez. CALABRIA, GUP dr.ssa Ida CONTINO.
La sentenza in oggetto si rivela MOLTO IMPORTANTE, per la MANCATA APPLICAZIONE del noto art.54, SIA PER I COLLEGHI PDS CHE PER QUELLI DELLA POLPEN.
A mio avviso, la pronuncia deve considerarsi ineccepibile, anzi semplicemente perfetta!
Purtroppo, come temevo, viene inevitabilmente precisato nella sentenza che sussistono norme speciali per PDS e POLPEN che richiamano espressamente l'art.6, L.1543/1963 e non già l'art.54, DPR 1092/1973, PROPRIO PER COLORO CHE ERANO GIÀ IN SERVIZIO IN COSTANZA DELLE "STELLETTE".
Il citato art.6 prevede l'aliquota del 44% solo dopo VENTI ANNI di servizio utile e non già dopo 15!
Ora, nell'ambito del contenzioso che ci riguarda (in sintesi, da 15 a 18 anni di servizio utile), il risultato del rendimento annuo dell'art.6 è pari al 2.2% (44 : 20 = 2,2) e quindi è addirittura INFERIORE a quello previsto per i CIVILI dall'art.44 DPR 1092/1973, cioè a dire il 2,33% annuo.
Per cui, non solo gli innumerevoli ricorsi di ex dipendenti POLPEN e PDS rischiano di conseguire un mesto esito negativo, non solo rischiano altresì di creare seri ANTICORPI OCCULTI anche per i ricorsi dei MILITARI, ma potrebbero teoricamente perfino PROVOCARE UNA DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA GIÀ ACCORDATO O DA ACCORDARE AI FUTURI PENSIONATI POLPEN e PDS, che versano nelle condizioni di riferimento.
Ecco perché, sempre a mio modesto avviso, occorreva evitare tutto il clamore invece sollevato dai Colleghi ad ordinamento civile, dalle loro organizzazioni di rappresentanza e da qualche legale frettoloso, almeno fino all'esito definitivo della questione avanzata dai militari.
La logica del "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI", oltre ad essere antieconomica, risulta anche alquanto stupida!
Ovviamente, lo ribadisco, spero ancora in prospettiva di sbagliarmi.

Infine, per completezza di disamina, continuo a ritenere che, al contrario, i Colleghi VV.FF ed ex Forestali , in possesso dei relativi prerequisiti, possano RECLAMARE il beneficio in rassegna del 44% disposto dall'art.54.
Infatti, per tali Corpi, DA SEMPRE O QUASI AD ORDINANENTO CIVILE, il legislatore è intervenuto da tempo immemorabile a sancirne esplicitamente l'EQUIPARAZIONE PREVIDENZIALE CON I MILITARI, tramite gli artt.61 e 71 DPR 1092/1973.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Ricorso perso presso la CdC Toscana

questo è un caso particolare ma d'interesse generale per la PolPen

1) - entrato a far parte del Corpo degli Agenti di Custodia del Ministero della Giustizia il 27.11.1978;

2) - transitato, a seguito di concorso, nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, con mansioni di commesso giudiziario, con assunzione in servizio presso il Tribunale di Firenze dal 24.9.1989;

3) - riammesso nel Corpo degli Agenti di Custodia, nel frattempo smilitarizzato, con assunzione della nuova denominazione di Corpo di Polizia Penitenziaria (legge n. 395/90) con decreto del 25.9.1995 e assunzione in servizio dal 30.10.1995, a seguito di domanda del 23.12.1992 (in applicazione dell’art. 132 del T.U. n. 3/57, richiamato dal d.lgs 30.10.1992, n. 443);

4) - diritto del ricorrente, previo riconoscimento dell’applicazione dei coefficienti di rendimento previsti per il personale proveniente dal disciolto Corpo di Agenti di Custodia (ex art. 6 legge n. 1543/63, richiamato dall’art. 73 d.lgs 443/92), all’applicazione nei suoi confronti del coefficiente di rendimento nella misura massima dell’80% (0,8000) della base pensionale .......
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Ricorso PolPen perso

CdC Sardegna sentenza n. 61/2018

1) - L’intricata situazione normativa renderebbe complicato il calcolo della pensione per coloro i quali,
- come il ricorrente,
- hanno prestato servizio nel Corpo degli Agenti di Custodia dai primi degli anni 80 e sino al gennaio 1991, allorquando sono divenuti, ex lege, dipendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, ad ordinamento civile e non più militare.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Anche la CdC Piemonte con la sentenza 228/2019, ha rigettato il ricorsi del collega PolPen, anche il ricorrente:

1) - Espone di essersi è arruolato il 15.09.1982 nel Corpo degli agenti di Custodia e di essere stato posto in quiescenza ……. con il c.d. “sistema misto” in data 10.02.2011, avendo maturato complessivi anni 17 di servizio utile alla data del 31.12.1995.

N.B.: per quanto riguarda la CdC Piemonte di queste negative ne stanno altre relative alla PolPen
----------------------------

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 228 Pubblicazione 10/06/2019

Sent. N. 228/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20950 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso da T. P., (c.f. omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Claudio Fratta, presso il cui studio, sito in Palermo, via Trinacria n. 23, elegge domicilio;

contro
INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Ruta, dell’Avvocatura dell’Istituto, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n. 9.
***

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare con l'attribuzione dell'aliquota prevista dall'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973 pari al 44% della base pensionabile, con l’aumento di 1.80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Espone di essersi è arruolato il 15.09.1982 nel Corpo degli agenti di Custodia e di essere stato posto in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto” in data 10.02.2011, avendo maturato complessivi anni 17 di servizio utile alla data del 31.12.1995.

L’errore dell’Inps, secondo il ricorrente, sarebbe consistito nell’utilizzo dell’aliquota del 35%, propria del personale civile, come coefficiente applicato ai 15 anni di servizio utile ai sensi dell’articolo 44, comma 1, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

In realtà, osserva la parte, l’Inps avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 44% come previsto dall’articolo 54 del menzionato DPR.

Richiama, a sostegno, giurisprudenza di merito di primo e secondo grado.

L’Inps si costituisce ed eccepisce, in primo luogo, l’inapplicabilità dell’articolo 54 del DPR n. 1092/73 alla polizia penitenziaria in quanto non corpo militare ai sensi della legge n. 395/90.

In via subordinata, contesta l’applicabilità dell’articolo 54 non essendo il ricorrente cessato dal servizio con un’anzianità utile tra i 15 ed i 20 anni ma con un’anzianità ampiamente superiore.

Rileva che l’articolo 54 mirava unicamente alla tutela dei soggetti che, nel sistema retributivo, cessavano con un’anzianità inferiore ad anni 20 e richiama giurisprudenza di merito.

La causa è stata discussa all’udienza del 10 giugno 2019 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

La questione in esame attiene all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, occorre ricordare che per la liquidazione del trattamento pensionistico dei soggetti che, come il ricorrente, al 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva, la legge 8 agosto 1995 n. 335, ha previsto l’adozione del c.d. sistema misto, disponendo all’art. 1, comma 12, che la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Al ricorrente, che non maturava 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995, andava determinata, pertanto, la quota di pensione riferita alla maturata anzianità di servizio ante 31.12.1995 con il previgente sistema retributivo, rappresentato dal menzionato DPR n. 1092/73.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

La prima questione che pone l’Istituto resistente è la natura non militare del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Ciò emerge, senza tema di smentite, dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 395/1990 secondo cui “Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”.

Assume il ricorrente che tale norma, essendo successiva all’ingresso nel ruolo ed allo stesso DPR n. 1092, non escluderebbe l’applicabilità dell’articolo 54 del menzionato DPR.

La tesi sostenuta dal ricorrente invero non viene in alcun modo argomentata se non attraverso la citazione di precedenti della Sezione Giurisdizionale Puglia: nella sentenza n. 845/2018, tuttavia, sebbene sia stato accolto un ricorso di soggetto nella medesima situazione, non si è affrontata la questione giuridica oggi sollevata dall’Istituto.

Il rinvio a tale pronuncia, pertanto, non argomenta in alcun modo a favore della tesi del ricorrente.

Ritiene lo scrivente, invece, che tale tesi non sia sostenibile.

Il trattamento di quiescenza, infatti, va identificato in base alle norme vigenti al momento del cristallizzarsi del diritto. Solo in quel momento, pertanto, secondo il principio tempus regit actum, va effettuata una verifica della disciplina applicabile ratione temporis: una volta identificata la normativa da ultimo applicabile, sarà questa a specificare, attraverso appositi rimandi, l’eventuale regime transitorio.

Il diritto soggettivo al trattamento pensionistico, detto in altri termini, sorge nel momento del maturare dei requisiti soggettivi che lo fondano, requisiti individuati sulla base della legge in vigore in quel momento.

In questo senso, ad esempio, è la legge n. 335/1995 (art. 12) che, resa applicabile ratione temporis in relazione al momento del collocamento in quiescenza, ha disciplinato i periodi di maturazione dell’anzianità pregressi a seconda della contribuzione maturata entro certe date.

Nella fattispecie in esame, al momento del collocamento in quiescenza il ricorrente non apparteneva all’ordinamento militare e, pertanto, non poteva essere destinatario della disciplina a questi riservata, dovendo invece applicarsi la disciplina per i dipendenti civili dello Stato (cfr. Corte Conti Piemonte, sentenza n. 30 del 12 marzo 2019).

L’articolo 54 del d.p.r. n. 1092/1973, infatti, fa espresso riferimento al personale militare e tale non era il ricorrente al momento del collocamento in quiescenza, momento di determinazione della disciplina applicabile al suo trattamento pensionistico.

Né il DPR n. 1092 né la legge n. 395/1990 hanno previsto una disciplina transitoria per le situazioni di transito da regime militare a regime civile dovendo, pertanto, applicarsi la disciplina relativa allo status acquisito al momento del collocamento in quiescenza.

Spese compensate attesa l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2019
Il Giudice
F.to Dott. Cristiano Baldi


Depositata in Segreteria il 10 giugno 2019


Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Sentenza della CdC Liguria n. 115/2019 in favore del personale della PolPen.

Accolto.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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la CdC Puglia rigetta il ricorso del collega della PolPen
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Sentenza n. 420/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in persona del Giudice Unico delle Pensioni Cons, Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 34322 del registro di segreteria, sul ricorso


proposto ad istanza di:
Ferraro Antonio ( Omissis), rappresentato e difeso dal!'avv. Giuseppe Francesco Paolo Caforio e domiciliato come da procura in atti;

nei confronti di:
- I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv, Ilaria De Leonardis, clettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

Oggetto: riliquidazione trattamento di pcnsione ai scnsi dell' art. 54, co. 1 del d.P.R. n. 1092/1973.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Visti: la legge n.205/2000 e il Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in particolare g1i artt, 151 e ss.

Uditi, nella odierna pubblica udienza, l'avv. Giuseppe Francesco Paolo Caforio per il ricorrente, 1' avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS, come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente - assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria dal 20.1.1981, cessato dal servizio a decorrere dal 22.11.2016 con anzianità alla data del 31.12.1995 tra 15 e 20 anni di servizio — con ricorso depositato presso la segreteria di questa sezione, documentando di aver indirizzato al1'1NPS in data 31.01.2017 una istanza tesa alla riliquidazione della pensione in applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/1973 e che a tale richiesta è stata data risposta negativa (nota del 3.2.2017), ha dedotto che ai sensi dell'art. 54, 1° comma del DPR 1092/1973 al personale militare ed assimilato, che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile a pensione e non più di 20 anni entro 31.12.1995, per il calcolo delle quote retributive della pensione deve essere applicata la percentuale del 44% sulla base pensionabile. Ha chiesto, in conclusione, la riliquidazione del trattarnento pensionistico con attribuzione alla parte rctributiva di esso dell’aliquota di rendimento del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile con condanna dell'INPS alla corresponsione di quanto dovuto oltre aumenti perequativi come per legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

2. L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 21.6.2019, ha dedotto che il ricorrente non è destinatario del disposto di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973, sia perchè i1 Corpo di Polizia penitenziaria e stato smilitarizzato con legge n. 395 del 1990, sia perché alla data di cessazione i1 suo servizio utile e di gran lunga superiore a
20 anni; in conclusione ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

3. All'odierna udienza, le parti presenti si sono rispettivamente riportate alle argomcntazioni e alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.

II giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nella stessa udienza unitamentc alle ragioni del decidere, di seguito trascritto.

4. La domanda avanzata dal ricorrente è infondata.

Preliminarmente occorre ricordare che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dci dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo" (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, rnentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all' ultima retribuzione in relazione all 'anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più cfr. art. 13 L. 503/1992) in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.

Ciò premesso, è il caso di ricordare che l’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

Tale disposizione non trova applicazione nei confronti degli appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria.

II d. lgs 443 del 30.10.1992 ha trasformato, infatti, il corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile.

L’art. 73 del citato testo di legge, intitolato "trattamento pensionistico nella fase di transizione" al comma 3 ha stabilito che "al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963".

Tale art. 6, dopo aver disposto che la pensione del personale destinatario della disposizione e liquidata sulla base dell'importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e dell'indennità pensionabili godute, stabilisce, diversamente dall’invocato art. 54 del DPR 1092/1973, che "Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio al 44% della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e non più di dieci successivamente compiute, la pensione sarà aumentata del 3,60%".

Entrambe le disposizioni su richiamate differiscono da quella concretamente applicata nella specie dall'Istituto previdenziale, che è quella prevista dall'art. 44 del d.p.r. 1092/1973 ove il legislatore stabilisce che "La pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento".

In definitiva, non essendo applicabile al ricorrente il regime delle aliquote pensionistiche previste dall'art. 54 de! DPR 1092/1973 per il personale militare, il ricorso deve essere respinto.

5. La regolazione delle spese legali segue il principio della soccombenza, giusta l’art. 31, comma 1 c.g.c., e viene ordinata come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del resistente che si Iiquidano nell'irnporto di € 326,00.

Cosi deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 4 luglio 2019.
1L GIUDICE

(Marcello Iacubino)


Depositata in Segreteria 05/07/2019

Il Responsabile della Segreteria

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (Dott. Pasquale ARBORE)



Segreteria Sezione Giurisdizianale
per la Regione puglia BARI


Per copia conforme all’originale
Il 18/07/2019

IL DIRETTORE

Il Funzionario di cancelleria
( dott. Pasquale ARBORE)
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Basilicata Accoglie 3 ricorsi della PolPen.

Allego la sentenza n. 45/2019 discussa e pubblicata in data odierna (08/10/2019) nella sua interezza, mentre, la n. 44 e la n. 46 ridotta per questione di spazio ma che Cmq. alla fine sono tutti identiche e stessa data.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: mar ott 08, 2019 6:22 pm La CdC Basilicata Accoglie 3 ricorsi della PolPen.

Allego la sentenza n. 45/2019 discussa e pubblicata in data odierna (08/10/2019) nella sua interezza, mentre, la n. 44 e la n. 46 ridotta per questione di spazio ma che Cmq. alla fine sono tutti identiche e stessa data.
Attendiamo l'Appello, queste sentenze neanche disquisiscono sull'applicabilità a chi oramai non è più militare. Diciamo che devono sperare che passino in giudicato (cosa più che improbabile), ma in appello non hanno speranza.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Personalmente dico solo una cosa: Se per noi militari (dall'inizio carriera Militare fino alla fine) non si sa ancora dove andremo a finire con le Sezioni d' Appello, figuriamoci chi appartiene PolStato e PolPen NON essendoci ancora una pronuncia d'Appello ma solo a livello Regionale alcuni SI e alcuni NO.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da naturopata »

panorama ha scritto: mer ott 09, 2019 10:01 am Personalmente dico solo una cosa: Se per noi militari (dall'inizio carriera Militare fino alla fine) non si sa ancora dove andremo a finire con le Sezioni d' Appello, figuriamoci chi appartiene PolStato e PolPen NON essendoci ancora una pronuncia d'Appello ma solo a livello Regionale alcuni SI e alcuni NO.
Perfettamente d'accordo, ma sai ognuno, bada a se, ma questo non può che influire negativamente su chi, almeno astrattamente, potrebbe averne realmente diritto (i militari congedati da militari). Un giorno siamo tutti militari e l'altro, solo noi siamo civili.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Non ci resta che aspettare qualche sentenza d'Appello sulla PolStato e PolPen.
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

Messaggio da panorama »

ricorso dichiarato improcedibile
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la ricorrente ha pensato di costituitasi personalmente

IL MOTIVO è questo:

1) - Non avendo parte ricorrente provveduto alla notifica a parte resistente del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la mancata notificazione dell’atto introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza ha impedito, in modo radicale, l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Occasione persa, forse perché pensava di perdere.

Cmq. leggete qui sotto.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 397 Pubblicazione 30/09/2019

SENTENZA N. 397/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 71453 del registro di Segreteria, proposto da D. R. C., nato ad Omissis il omissis;

contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

VISTI gli altri atti e documenti della causa;

FATTO

Parte ricorrente in epigrafe, costituitasi personalmente, già arruolata nell'ex Corpo di Agenti di Custodia il 12/01/1983 e posto in pensione con sistema misto, retributivo-contributivo, per invalidità in data 22/03/2013, ha chiesto la riliquidazione della pensione sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

All’odierna pubblica udienza nessuno è comparso.

DIRITTO

Non avendo parte ricorrente provveduto alla notifica a parte resistente del decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la mancata notificazione dell’atto introduttivo insieme al decreto di fissazione dell’udienza ha impedito, in modo radicale, l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Di conseguenza questo giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso stesso. (cfr., ex multis, Sezione giurisdizionale Puglia, sent. n. 276 del 2018; Sezione giurisdizionale Liguria, sent. n. 104 del 2018; Sezione giurisdizionale Marche, sent. n. 34 del 2018).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019.
IL GIUDICE
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth)


Depositata in Segreteria il 30/09/2019


Il Direttore della Segreteria
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