Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni
Inviato: sab ott 12, 2019 10:12 am
La CdC Campania rigetta il ricorso del collega della PolPen,
arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia nel 1982
Il motivo ?
1) - il beneficio in essa previsto al solo personale militare, dall’altro lato il corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva il ricorrente all’atto di cessazione dal servizio, non aveva natura militare (cfr. Sezione giur. Piemonte, sentt. n. 228 e n. 255 del 2019; Sezione giur. Calabria, sent. n. 148 del 2019)
2) - alla trasformazione del corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile, l’art. 73 del d.lgs 443 del 30 ottobre 1992, intitolato “trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3 ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.
Il Giudice precisa:
3) - Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna, nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, e dalla sezione giurisdizionale della Calabria nella sentenza n. 38 del 2019, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963, ...........
4) - Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).
N.B.: Okkio, rileggete bene il punto n. 4 suindicati.
---------------------------------------------------------------
Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 402 Pubblicazione 30/09/2019
SENTENZA N. 402/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso iscritto al numero 71500 del registro di segreteria e proposto da F. P., nato il omissis ad Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Rossi, che ai sensi dell’art. 28 c.g.c. ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: domenicorossi@pec.ordineavvocatisiena.it;
contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore;
VISTI gli altri atti e documenti della causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 l’avv. Domenico Rossi per il ricorrente.
FATTO E DIRITTO
(A) Parte ricorrente in epigrafe, già arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia nel 1982 e cessata dal servizio il 17.04.2010, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte ricorrente, dopo aver rappresentato di essere destinataria, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico c.d. misto in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva fare valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (nello specifico vantava 15 anni e 10 mesi), ha rivendicato – in riferimento alla quota di pensione destinata ad essere liquidata secondo il sistema retributivo limitatamente agli anni di servizio maturati sino al 31.12.1995 – il proprio diritto al trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 d.P.R n. 1092/73, per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile".
Invece, nonostante quanto espressamente stabilito dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, l'istituto previdenziale le avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo, per il quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile ...aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%".
All’odierna pubblica udienza la parte ricorrente è comparsa concludendo come in atti.
(B) Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell’INPS in quanto, benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta estranea allo stesso.
(C) Il ricorso, che sarebbe comunque da dichiarare infondato, è inammissibile.
In primo luogo non appare corretta – e sotto tale profilo il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato infondato – l’evocazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 da parte del ricorrente, atteso che sa da un lato la norma riservava il beneficio in essa previsto al solo personale militare, dall’altro lato il corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva il ricorrente all’atto di cessazione dal servizio, non aveva natura militare (cfr. Sezione giur. Piemonte, sentt. n. 228 e n. 255 del 2019; Sezione giur. Calabria, sent. n. 148 del 2019). Invero, in forza dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 395/1990 “Il Corpo di polizia penitenziaria [era stato] posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, [e doveva considerarsi] un Corpo civile, [avente] ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”.
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c. ; art. 7 c.g.c.).
Invero, contestualmente alla trasformazione del corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile, l’art. 73 del d.lgs 443 del 30 ottobre 1992, intitolato “trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3 ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.
Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna, nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, e dalla sezione giurisdizionale della Calabria nella sentenza n. 38 del 2019, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963, secondo cui la pensione del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia “è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.
Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).
Di qui l’inammissibilità del ricorso.
(D) Alla luce della tendenziale gratuità del processo pensionistico si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
1. DICHIARA l’inammissibilità del ricorso;
2. DISPONE la compensazione delle spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 17 luglio 2019.
Il Giudice
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.
IL GIUDICE
Robert Schülmers von Pernwerth
Depositata in Segreteria il 30/09/2019
Il Direttore della Segreteria
arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia nel 1982
Il motivo ?
1) - il beneficio in essa previsto al solo personale militare, dall’altro lato il corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva il ricorrente all’atto di cessazione dal servizio, non aveva natura militare (cfr. Sezione giur. Piemonte, sentt. n. 228 e n. 255 del 2019; Sezione giur. Calabria, sent. n. 148 del 2019)
2) - alla trasformazione del corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile, l’art. 73 del d.lgs 443 del 30 ottobre 1992, intitolato “trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3 ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.
Il Giudice precisa:
3) - Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna, nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, e dalla sezione giurisdizionale della Calabria nella sentenza n. 38 del 2019, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963, ...........
4) - Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).
N.B.: Okkio, rileggete bene il punto n. 4 suindicati.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 402 Pubblicazione 30/09/2019
SENTENZA N. 402/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso iscritto al numero 71500 del registro di segreteria e proposto da F. P., nato il omissis ad Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Rossi, che ai sensi dell’art. 28 c.g.c. ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: domenicorossi@pec.ordineavvocatisiena.it;
contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore;
VISTI gli altri atti e documenti della causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 l’avv. Domenico Rossi per il ricorrente.
FATTO E DIRITTO
(A) Parte ricorrente in epigrafe, già arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia nel 1982 e cessata dal servizio il 17.04.2010, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.
In particolare, parte ricorrente, dopo aver rappresentato di essere destinataria, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico c.d. misto in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva fare valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (nello specifico vantava 15 anni e 10 mesi), ha rivendicato – in riferimento alla quota di pensione destinata ad essere liquidata secondo il sistema retributivo limitatamente agli anni di servizio maturati sino al 31.12.1995 – il proprio diritto al trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 d.P.R n. 1092/73, per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile".
Invece, nonostante quanto espressamente stabilito dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, l'istituto previdenziale le avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo, per il quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile ...aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%".
All’odierna pubblica udienza la parte ricorrente è comparsa concludendo come in atti.
(B) Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell’INPS in quanto, benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta estranea allo stesso.
(C) Il ricorso, che sarebbe comunque da dichiarare infondato, è inammissibile.
In primo luogo non appare corretta – e sotto tale profilo il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato infondato – l’evocazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 da parte del ricorrente, atteso che sa da un lato la norma riservava il beneficio in essa previsto al solo personale militare, dall’altro lato il corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva il ricorrente all’atto di cessazione dal servizio, non aveva natura militare (cfr. Sezione giur. Piemonte, sentt. n. 228 e n. 255 del 2019; Sezione giur. Calabria, sent. n. 148 del 2019). Invero, in forza dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 395/1990 “Il Corpo di polizia penitenziaria [era stato] posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, [e doveva considerarsi] un Corpo civile, [avente] ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”.
Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c. ; art. 7 c.g.c.).
Invero, contestualmente alla trasformazione del corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile, l’art. 73 del d.lgs 443 del 30 ottobre 1992, intitolato “trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3 ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.
Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna, nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, e dalla sezione giurisdizionale della Calabria nella sentenza n. 38 del 2019, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963, secondo cui la pensione del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia “è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.
Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).
Di qui l’inammissibilità del ricorso.
(D) Alla luce della tendenziale gratuità del processo pensionistico si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
1. DICHIARA l’inammissibilità del ricorso;
2. DISPONE la compensazione delle spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 17 luglio 2019.
Il Giudice
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.
IL GIUDICE
Robert Schülmers von Pernwerth
Depositata in Segreteria il 30/09/2019
Il Direttore della Segreteria