Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Campania rigetta il ricorso del collega della PolPen,

arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia nel 1982

Il motivo ?

1) - il beneficio in essa previsto al solo personale militare, dall’altro lato il corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva il ricorrente all’atto di cessazione dal servizio, non aveva natura militare (cfr. Sezione giur. Piemonte, sentt. n. 228 e n. 255 del 2019; Sezione giur. Calabria, sent. n. 148 del 2019)

2) - alla trasformazione del corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile, l’art. 73 del d.lgs 443 del 30 ottobre 1992, intitolato “trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3 ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.

Il Giudice precisa:

3) - Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna, nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, e dalla sezione giurisdizionale della Calabria nella sentenza n. 38 del 2019, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963, ...........

4) - Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).

N.B.: Okkio, rileggete bene il punto n. 4 suindicati.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 402 Pubblicazione 30/09/2019

SENTENZA N. 402/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 71500 del registro di segreteria e proposto da F. P., nato il omissis ad Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Rossi, che ai sensi dell’art. 28 c.g.c. ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: domenicorossi@pec.ordineavvocatisiena.it;

contro
- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore;

VISTI gli altri atti e documenti della causa;
UDITI alla pubblica udienza del 17 luglio 2019 l’avv. Domenico Rossi per il ricorrente.

FATTO E DIRITTO

(A) Parte ricorrente in epigrafe, già arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia nel 1982 e cessata dal servizio il 17.04.2010, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, compresa la liquidazione dei ratei maturati, interessi di legge e rivalutazione monetaria.

In particolare, parte ricorrente, dopo aver rappresentato di essere destinataria, ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico c.d. misto in quanto alla data del 31.12.1995 non poteva fare valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (nello specifico vantava 15 anni e 10 mesi), ha rivendicato – in riferimento alla quota di pensione destinata ad essere liquidata secondo il sistema retributivo limitatamente agli anni di servizio maturati sino al 31.12.1995 – il proprio diritto al trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 d.P.R n. 1092/73, per il quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile".

Invece, nonostante quanto espressamente stabilito dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, l'istituto previdenziale le avrebbe illegittimamente attribuito la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo testo normativo, per il quale "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di 15 anni di servizio effettivo è pari al 35% della base pensionabile ...aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80%".

All’odierna pubblica udienza la parte ricorrente è comparsa concludendo come in atti.

(B) Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell’INPS in quanto, benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta estranea allo stesso.

(C) Il ricorso, che sarebbe comunque da dichiarare infondato, è inammissibile.

In primo luogo non appare corretta – e sotto tale profilo il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato infondato – l’evocazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73 da parte del ricorrente, atteso che sa da un lato la norma riservava il beneficio in essa previsto al solo personale militare, dall’altro lato il corpo di polizia penitenziaria, cui apparteneva il ricorrente all’atto di cessazione dal servizio, non aveva natura militare (cfr. Sezione giur. Piemonte, sentt. n. 228 e n. 255 del 2019; Sezione giur. Calabria, sent. n. 148 del 2019). Invero, in forza dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 395/1990 “Il Corpo di polizia penitenziaria [era stato] posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, [e doveva considerarsi] un Corpo civile, [avente] ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c. ; art. 7 c.g.c.).

Invero, contestualmente alla trasformazione del corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile, l’art. 73 del d.lgs 443 del 30 ottobre 1992, intitolato “trattamento pensionistico nella fase di transizione”, al comma 3 ha stabilito che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli Agenti di custodia continua ad applicarsi l’art. 6 della l. 1543/1963”.

Ciò premesso, come anche chiarito dalla Sezione giurisdizionale della regione Sardegna, nelle sentenze n. 17/2018 e 161/2017, e dalla sezione giurisdizionale della Calabria nella sentenza n. 38 del 2019, nella fattispecie all’esame la disposizione che deve essere applicata è quella contenuta nell’art. 6 della l. 1543/1963, secondo cui la pensione del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia “è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.

Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).

Di qui l’inammissibilità del ricorso.

(D) Alla luce della tendenziale gratuità del processo pensionistico si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
1. DICHIARA l’inammissibilità del ricorso;
2. DISPONE la compensazione delle spese.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 17 luglio 2019.
Il Giudice
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.
IL GIUDICE
Robert Schülmers von Pernwerth

Depositata in Segreteria il 30/09/2019

Il Direttore della Segreteria


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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Idem a quella di sopra

- già arruolatasi nel corpo degli agenti di custodia il 04.05.1981.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE CAMPANIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 399 Pubblicazione 30/09/2019

SENTENZA N. 399/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
nella persona del Giudice unico
Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 71467 del registro di segreteria e proposto da V. A., nato il omissis ad Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Adele D’Apice, che ai sensi dell’art. 28 c.g.c. ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: rosaliaadele.dapice@forotorre.it;

OMISSIS

Il solito testo:

Ciò chiarito, sebbene in linea teorica non appaia corretta l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 44 del d.p.r. 1092/1973, “di fatto la disposizione applicabile, e cioè l’art. 6 prevede un’aliquota di rendimento del 2,2 % (44%: 20 anni) inferiore a quella applicata al ricorrente, pari a 2,33 % (35%:15). Conseguentemente nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’applicazione di tale diversa disposizione.” (v. Sezione giur Calabria n. 38/2019).
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sardegna di cui al Giudice Lucia d’Ambrosio, rigetta il ricorso del personale PolPen

La Corte scrive:

1) - La permanenza in vigore dell’art. 6, da ultimo richiamato, è stata confermata dal comma 1 dell’art. 1 del D.lgs. n. 179 del 2009, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall’allegato C al D.lgs. n. 213 del 2010.

2) - L’ambito applicativo di detta disposizione normativa, tuttavia, è limitato agli appartenenti alle Forze Armate, ovvero, ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, agli appartenenti a Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, nonché, in forza dell’art. 1 del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 68, al Corpo della Guardia di Finanza.

3) - Gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria rientrano, invece, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n. 395 del 1990, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SARDEGNA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 11 Pubblicazione 17/01/2020

Sent. n. 11/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d’Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24749 del registro di Segreteria, proposto dai signori C. L., nato il omissis (CF: omissis), e residente in omissis, e T. G.e, nato il omissis (CF: omissis), e residente in omissis, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Piraino (CF: PRNNGL66L10I234B – PEC angelo.piraino@)avvocatismcv.it), presso il cui studio, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Gramsci n. 36, hanno eletto domicilio,

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina OLLA, Stefania SOTGIA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2019, l’avv. Piergiuseppe Caocci su delega dell’avv. Angelo Piraino per i ricorrenti, e l’avv. Marina Olla per l’INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 4 giugno 2019 i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ex art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 e, dunque, all’applicazione, in favore dello stesso ricorrente, dell’aliquota al 44%, con conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non percepite a far data dal giorno della liquidazione della pensione fino all’effettivo soddisfo, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.

I ricorrenti premettono di aver prestato servizio nella Polizia Penitenziaria.

La difesa dei ricorrenti riferisce che l’INPS, con provvedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici ha attribuito ai ricorrenti le aliquote pensionabili previste dall’art 44 del T.U. 1092/1973 per il personale civile, anziché quelle più favorevoli previste dall’art. 54 per il personale militare, nonostante avessero maturato al 31.12.1995 una anzianità di servizio utile tra i 15 e i 20 anni.

Richiama la giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione I Giurisdizionale Centrale di Appello) che ha adottato un orientamento favorevole in relazione all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con conseguente riconoscimento dell’aliquota al 44%, in ordine al trattamento pensionistico dei militari in regime misto arruolati all’inizio degli anni ’80.

Chiede, pertanto, che la Corte dei Conti adita voglia accertare e dichiarare l’applicazione, in favore dei ricorrenti, dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 e, per l’effetto, condannare l’INPS a corrispondere in favore dei ricorrenti le somme dovute, oltre gli arretrati sui ratei già percepiti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

L’INPS si è costituito in giudizio in data 3 dicembre 2019, a ministero degli avvocati Marina OLLA, Stefania SOTGIA e Alessandro DOA.

La difesa dell’Istituto eccepisce, in via preliminare, l’inapplicabilità alla Polizia Penitenziaria delle disposizioni dettate per il personale militare, in ragione del fatto che si tratta di un corpo non militare.

Nel merito contesta, che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto i ricorrenti sono cessati dal servizio con una anzianità di servizio utile superiore a 20 anni. Afferma che la disposizione invocata sarebbe destinata esclusivamente ai militari che abbiano espletato almeno 15 e non più di 20 anni di servizio.

Richiama la sentenza della Corte Conti Veneto, n. 46/2018.

Formula, pertanto, conclusioni di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze come per legge.

Considerato in
DIRITTO

Come traspare dalla narrativa del fatto, i ricorrenti – ex dipendenti della Polizia Penitenziaria - hanno chiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’ art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Deve preliminarmente richiamarsi, in merito, la legge n. 1543 del 03/11/1963, che ha disciplinato, in maniera specifica, gli organici e il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, prevedendo, all’art. 6, che la pensione del personale destinatario delle disposizioni in essa contenute “è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”.

Per quanto concerne specificatamente il Corpo degli agenti di custodia, è successivamente intervenuta la legge n. 395 del 1990 (“Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”), che ha disciolto il Corpo degli agenti di custodia, ad ordinamento militare, e ha istituito il Corpo di polizia penitenziaria, ad ordinamento civile, prevedendo all’art. 1, comma 3, che “Il Corpo di polizia penitenziaria … è un Corpo civile”, e, all’art. 1, comma 4, che “per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

In attuazione della delega di cui all’art. 14, comma 2 della citata legge n. 395 del 1990, l’art. 73 del D.lgs. n. 443 del 1992 (“Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria”) - espressamente intitolato “Trattamento pensionistico nella fase di transizione” - ha stabilito, al comma 3, che “al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543”.

La permanenza in vigore dell’art. 6, da ultimo richiamato, è stata confermata dal comma 1 dell’art. 1 del D.lgs. n. 179 del 2009, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall’allegato C al D.lgs. n. 213 del 2010.

Deve richiamarsi, inoltre, la complessiva riforma del sistema pensionistico, che ha preso avvio con il D.lgs. n. 503 del 1992 ed è proseguita con la legge n. 335 del 1995, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni (dal sistema retributivo, imperniato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, al sistema contributivo, basato sull’ammontare dei contributi versati nell’intera vita lavorativa).

La legge n. 335 (art. 1, comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento).

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, si è previsto che il trattamento pensionistico sia attribuito con il c.d. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo (quota A), mentre le anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

La pensione degli odierni ricorrenti è stata liquidata con il cd. sistema misto, poiché gli interessati, alla data del 31 dicembre 1995, non possedevano un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Il trattamento di quiescenza dei ricorrenti è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La norma citata prevede, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico.

Pertanto, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile per la quota calcolata con il sistema retributivo va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso di personale militare, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

L’ambito applicativo di detta disposizione normativa, tuttavia, è limitato agli appartenenti alle Forze Armate, ovvero, ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, agli appartenenti a Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, nonché, in forza dell’art. 1 del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 68, al Corpo della Guardia di Finanza.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria rientrano, invece, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. n. 395 del 1990, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Occorre considerare, inoltre, che, come si è detto, il personale del Corpo di Polizia penitenziaria è destinatario di una disciplina specifica in tema di liquidazione della pensione.

Nel caso di personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, infatti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.lgs. 443 del 1992, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, a norma del quale la pensione è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio o paga e delle indennità pensionabili godute. Essa è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti, che hanno prestato servizio nell’ex Corpo degli agenti di custodia, deve trovare applicazione l’art. 6 della legge n. 1543 del 1963 (cfr. Sezione Giurisdizionale Sardegna sentenze n. 339/2019, n. 340/2019, n. 61/2018 e n. 161/2017).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

In ragione dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione delle spese ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa in quaranta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, il 18 dicembre 2019.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio


Depositata in Segreteria il 17/01/2020


IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Piemonte con la sentenza n. 3/2020 di cui al Giudice Walter BERRUTI rigetta il ricorso del collega PolPen
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Toscana con la sentenza n. 41/2020 di cui al Giudice Angelo Bax, rigetta il ricorso del collega PolPen. arruolato in data 19 agosto 1980

La stessa è stata discussa il 21 gennaio e resa pubblica il 27/01/2020.

Nella sentenza si legge: "La giurisprudenza contabile su questioni analoghe ha statuito la non operatività della normativa con riferimento al personale appartenente al ruolo della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria".
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Al collega della PolStato è stato rigettato il ricorso in quanto alla data del congedo era civile e NON con lo status di Militare. Quindi state attenti.

La CdC Siciliana, rigetta questo ricorso del collega arruolatosi in data 15 marzo 1982 nel Corpo della Polizia di Stato in più si legge:

1) - Questo giudice intende, invero, aderire all’indirizzo formatosi sulla questione con giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia n. 431/2019, Sez. Giurisd. Lombardia n. 302/2019 e 362/2019, Sez. Giurisd. Calabria n. 139/2019, Sez. Giurisd. Emilia-Romagna, n. 89/2019, Sez. Giurisd. Piemonte n. 30/2019, n. 43/2019, e Sez. Giurisd. Marche n. 71/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), qui richiamata anche ai sensi dell’art. 17 disp. att. del c.g.c., che nega il riconoscimento de quo agli appartenenti alla Polizia di Stato.

2) - Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’Inps che si liquidano in € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA e CPA se dovute.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE SICILIA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 152 Pubblicazione 15/04/2020

LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice
dott. Gioacchino Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 152/2020

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 65582 del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato il 10 aprile 2018, proposto dal sig. M. S., nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo, alla via della Libertà, n. 62, presso lo studio degli avv.ti. Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax 0917794561; francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917794561; pec: simona.fell@pec.it) e Rosamaria Berloco (c.f. BRLRMR82P50A225T; pec: rosamariaberloco@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;

CONTRO

- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito (pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), unitamente e disgiuntamente con l’avv. Gino Madonia (pec avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliato in Palermo presso l’avvocatura regionale dell’istituto sita in via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Premesso in
FATTO

I. Il sig. S., arruolatosi in data 15 marzo 1982 nel Corpo della Polizia di Stato ed in pensione dal 1° agosto 2017, rappresenta che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un'anzianità contributiva pari a 17 anni, 5 mesi e 6 giorni; lamenta che all’atto della liquidazione della pensione, l'ente previdenziale, applicato, per il calcolo del rateo pensionistico l'aliquota ordinaria prevista dal nostro ordinamento, pari al 35,9%, anziché quella prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 - pari al 44% - disattendendo tale previsione, i cui beneficiari sono i componenti del personale militare che, arruolatisi tra gli anni 1981 e 1983, avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, non meno di 15 anni di anzianità contributiva e non più di 20 anni, la cui pensione sia stata calcolata con il sistema di calcolo misto.

Lo stesso inviava all’INPS in data 17.01.2018 un’istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico invocando l’applicazione dell'invocata disposizione, ma tale richiesta veniva rigettata “…l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/73 è limitata esclusivamente al personale militare che, alla data di cessazione dal servizio, abbia maturato un 'anzianità contributiva complessiva ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, in un sistema di calcolo retributivo o misto considerando di quest'ultimo la sola quota retributiva....”

Per tale motivo con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Sciortino chiedeva a questo Giudice di dichiarare, previa eventuale CTU al fine di quantificare il corretto rateo pensionistico da riconoscere, il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in attuazione del dettato normativo richiamato onde ottenere in misura maggiorata il trattamento pensionistico già in godimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973, nonché il pagamento delle differenze di rateo non percepite, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza, oltre interessi legali sui ratei maturati, con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.

II. Il ricorrente in data 21 gennaio 2020 depositava la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.

III. Con memoria depositata in data 3 marzo 2020 si costituiva l’INPS, chiedendo di rigettare il ricorso, rilevando che il ricorrente non possiede lo status di militare e, pertanto, non può reputarsi destinatario del regime di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973.

IV. All’udienza del 5 marzo 2020, erano presenti l’avv. Santino Spina su delega dell’avv. Francesco Leone per parte ricorrente, e l’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’Inps. L’avv. Spina si riporta alle domande del ricorso, evidenziando che il ricorrente è stato arruolato antecedentemente al 1982 nella Polizia di Stato, che all’epoca era un corpo militare e che occorre fare riferimento proprio al momento in cui è stato reclutato. L’avv. Norrito si riporta alla memoria, evidenziando che ai fini dello status di militare rileva il momento della cessazione del servizio, e chiede la decisione.

La causa era posta in decisione, come da verbale di udienza.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l’amministrazione, con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, non abbia applicato l’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista dall’art. 54, c. 1, del D.P.R. n. 1092/1973.

La disposizione citata stabilisce, ai primi due commi, che “…La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo…”.

Ciò posto, la domanda, nonostante gli argomenti sviluppati dalla difesa dell’attore in ricorso e in sede di discussione, è infondata e va respinta.

Questo giudice intende, invero, aderire all’indirizzo formatosi sulla questione con giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia n. 431/2019, Sez. Giurisd. Lombardia n. 302/2019 e 362/2019, Sez. Giurisd. Calabria n. 139/2019, Sez. Giurisd. Emilia-Romagna, n. 89/2019, Sez. Giurisd. Piemonte n. 30/2019, n. 43/2019, e Sez. Giurisd. Marche n. 71/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), qui richiamata anche ai sensi dell’art. 17 disp. att. del c.g.c., che nega il riconoscimento de quo agli appartenenti alla Polizia di Stato.

In particolare, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, si è avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile in favore del militare che cessi dal proprio servizio, ove ricorrano le condizioni di cui alla suindicata norma.

Invero, la disposizione de qua limita espressamente il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle forze armate.

Al riguardo, ai fini dell’individuazione dei rapporti di impiego sussumibili nell’ambito di tale categoria, si ritiene necessario far riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, il quale disciplina il regime giuridico e organizzativo dell’Esercito italiano, della Marina militare con il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri. Analogo status deve essere riconosciuto al Corpo della Guardia di finanza, in considerazione dell’assimilazione operata, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Quindi, tale status non può riconoscersi agli appartenenti alla Polizia di Stato, la quale ultima, a seguito della legge n. 121 del 1981, è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giugno 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio intervenuta l’1.10.2017, non era un militare ma un appartenente alla Polizia di Stato.

Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei confronti del medesimo non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento "militare".

Ed è assolutamente irrilevante la circostanza, prospettata dalla difesa attorea, secondo cui l’istante era stato sin dall’arruolamento avvenuto prima della smilitarizzazione della Polizia di Stato, un militare, dovendo le norme pensionistiche essere applicate in relazione allo status, civile o militare, rivestito al momento della cessazione dal servizio.

Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell'art. 44 del T.U. citato.

Ciò è confermato anche dall’art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che “Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

Nessuna disposizione, nell’ambito della fonte citata, consente l’ultravigenza dello status militare.

Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari. Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono di estendere la disciplina prevista per il comparto militare anche ai corpi smilitarizzati, come accade nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in legge 20/11/1987, n. 472.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’Inps che si liquidano in € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA e CPA se dovute.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 marzo 2020.
IL GIUDICE
F.to digitalmente Gioacchino Alessandro
Depositata in data 7 aprile 2020

Pubblicata in data 15 aprile 2020

Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni

F.to digitalmente Dott.ssa Mariolina Verro
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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naturopata ha scritto: mer ott 09, 2019 11:06 am
panorama ha scritto: mer ott 09, 2019 10:01 am Personalmente dico solo una cosa: Se per noi militari (dall'inizio carriera Militare fino alla fine) non si sa ancora dove andremo a finire con le Sezioni d' Appello, figuriamoci chi appartiene PolStato e PolPen NON essendoci ancora una pronuncia d'Appello ma solo a livello Regionale alcuni SI e alcuni NO.
Perfettamente d'accordo, ma sai ognuno, bada a se, ma questo non può che influire negativamente su chi, almeno astrattamente, potrebbe averne realmente diritto (i militari congedati da militari). Un giorno siamo tutti militari e l'altro, solo noi siamo civili.
Sono con Voi, in passato ho provato nello spiegare più volte , che fare un ricorso indiscriminato, sarebbe stato controproducente .
Ma ognuno bada al suo orticello....
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Mi ero dimenticato di precisare, anche altri motivi, con cui la CdC Toscana con la sentenza n. 41/2020 di cui al Giudice Angelo Bax, rigettava il ricorso del collega PolPen. arruolato in data 19 agosto 1980 e che sono:

1) - Vieppiù, osservava l’Istituto Previdenziale, la normativa richiamata dalla parte ricorrente non era applicabile nella specie, non essendo il sig. ….. un militare.

2) - La giurisprudenza contabile su questioni analoghe ha statuito la non operatività della normativa con riferimento al personale appartenente al ruolo della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria.

3) - Dalla analisi della suddetta normativa il legislatore, con la l. n. 472/1987, di conversione del D.L. 387/1987, espressamente richiamando il solo art. 52 ha con ciò escluso l’applicabilità dell’art. 54 T.U. n. 1092/1973: in siffatto modo Consiglio di Stato, parere n. 636/1998, ha affermato che per la Polizia di Stato la richiamata normativa ha previsto l’applicazione, ai soli fini dell’acquisizione del diritto a trattamento di pensione, dell’art. 52, e non anche dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.

4) - Da tale ordine argomentativo seguito da questa Sezione (nn. 285/2019 e 436/2019), cfr. anche Sezione giurisdizionale Regione Calabria n. 148/2019 e 28/2019 e Sezione giurisdizionale Piemonte n. 255/2019), non si ha motivo di dissentire, per cui il ricorso va rigettato.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Non mi stancherò mai di dire che i colleghi della PolPen e PolStato devono avere pazienza di attendere - almeno in attesa di 1 pronuncia d'appello -.

Spero che la sentenza della CdC della Marche n. 48/2020 vi faccia riflettere. (personale PolPen.)

1) - Il ricorrente è stato assunto in un corpo avente natura militare. Tuttavia, successivamente, il d.lgs. n. 443/1992, ha trasformato il corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria ad ordinamento civile.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Novità con la sentenza n. 119/2020.

Il ricorrente VV.FF. appella la sentenza n. 95/2019 della CdC Calabria, pubblicata in data 9.4.2019 e vince.

rif. DPR n. 1092/1973 art. 61

Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

rif. D.Lgs. 165/2001 art. 3, comma 1

Art. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.

Il Giudice d'appello scrive:

Non tiene in debito conto, infatti, il primo giudice della speciale disposizione invocata dall’appellante già in primo grado e la cui violazione viene qui dedotta a motivo di gravame – l’art. 61, d.p.r. n. 1092/73, per l’appunto – norma giammai esplicitamente, né implicitamente abrogata, dalle disposizioni successive (anche riguardanti la riforma dell’ordinamento mili-tare), non essendo queste ultime, ex se, incompatibili con la stessa.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Le novità continuano sul personale VV.FF.,

Accolti e le rispettive sentenze, di cui 1 si riferisce al personale con meno di 15 anni, si trovano postate nell’apposita sezione a loro dedicata.

1) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 125/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 94/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

2) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 126/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 100/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.

3) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 127/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 99/2019 che lo rigettava con meno di 15 anni ( in servizio dal 27 aprile 1987 ).

4) - La CdC sez. 1^ d’Appello n. 128/2020 Accoglie l’appello del ricorrente già in servizio nel Corpo nazionale dei VV.FF. in rif. alla CdC Calabria n. 173/2019 che lo rigettava con più di 15 anni.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sez. 2^ rigetta l’Appello proposto da ricorrenti tutti provenienti dal Corpo degli ex agenti di custodia poi transitati, a decorrere dal 1991, nel corpo della polizia penitenziaria con la sentenza n. 231/2020 (udienza 29/09/2020 e depositata in data 14/10/2020) proveniente dalla CdC Liguria sentenza n. 166/2018 del 23.5.2018.

Il ricorso tratta l’art. 54, l’art. 6 della legge 3 novembre 1963,n. 1543, nonché, l’art. 3, comma 5 della legge n. 284/1977.

N.B.: il Giudice d’Appello precisa anche:

1) - Né a diverse conclusioni può giungersi in considerazione del fatto che alla data dell’arruolamento di tutti gli appellanti, il disciolto corpo degli agenti di custodia era un corpo militare.

2) - Conclusivamente l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Causa trattata dal

L’Estensore Il Presidente
f.to digitalmente f.to digitalmente
Rossella Scerbo Andrea Lupi


N.B.. divulgate e fatela girare.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sezione 3^ d'Appello con la sentenza n. 311/2020 depositata in data 30/12/2020, Accoglie l'appello dell'INPS.

La stessa proviene dalla CdC Lombardia n. 207/2019 depositata il 24/07/2019 nei confronti di 6 ricorrenti provenienti dal Corpo degli ex agenti di
custodia poi transitati, a decorrere dal 1991, nel corpo della Polizia penitenziaria.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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La CdC Sez. 1^ d’Appello con la sentenza n. 351/2020 Accoglie l’Appello proposto dall’INPS contro un collega della PolPen, proveniente dalla CdC Puglia sentenza n. 845/2018 depositata il 12.12.2018.

La CdC d’Appello precisa:

1) - Per le ragioni sopra esposte, non è quindi ammissibile una equiparazione del personale di polizia penitenziaria con il personale militare.
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Re: Art. 54 T.U. 1092/1973 ricalcolo pensioni

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Riepilogando i fatti, Si deduce chiaramente che i colleghi della PolPen non hanno diritto all’art. 54, essendo che tutte e 3 le Sezioni d’Appello hanno sempre dato ragione all’INPS

La CdC Sez. 1^ d’Appello con la sentenza n. 351/2020 Accoglie l’Appello proposto dall’INPS.

La CdC Sez. 2^ d’Appello con la sentenza n. 231/2020 rigetta l’Appello proposto dai ricorrenti.

La CdC Sez. 3^ d'Appello con la sentenza n. 311/2020 Accoglie l'appello proposto dall'INPS.

Quindi, il cerchio ormai è chiuso.
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